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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27810 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/2/2024 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA DI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 22/2/2024, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 27/12/2023 nei confronti di NA AF, avente ad oggetto beni immobili ed il compendio aziendale dell'impresa individuale My Friends, sul presupposto che fossero nella disponibilità del marito SE PA in valore sproporzionato rispetto al reddito del nucleo familiare. 2. La AF, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27810 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione in punto di esigenze cautelari. Rileva che il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame, disattendendo la censura relativa alla carenza di motivazione del provvedimento genetico con riferimento al cosiddetto periculum in mora, cioè il pericolo che la libera disponibilità del bene possa portare ad occultare o a disperdere o ad alienare il bene, avendolo identificato nei soli presupposti normativi della confisca cosiddetta allargata;
che, invero, il provvedimento impugnato ha ritenuto di poter integrare la motivazione carente del provvedimento genetico;
che siffatta integrazione invera il vizio della erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora, in quanto è richiesta una motivazione in punto di esigenze cautelari anche per il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen., la cui omissione costituisce vizio insanabile, non potendo la motivazione essere integrata dal Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ritenuto che anche il sequestro finalizzato alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. richiede una specifica motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, analogamente a quanto è richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria. In particolare, Sez. 5, n. 44221 del 29/9/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01, ha affermato il principio di diritto secondo il quale i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. (e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen.) devono contenere una motivazione, sia pure concisa, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio ed ha specificato che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il Collegio intende dar seguito a detto indirizzo ermeneutico, atteso che sviluppa in modo coerente le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite con la sentenza EL (n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848 - 01), che, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., hanno ritenuto 2 necessaria la concisa indicazione delle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (individuabili nella circostanza per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, nelle more del giudizio), fatta eccezione per le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, rispetto alle quali la motivazione evidentemente può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Orbene, l'estensione del principio di diritto posto dalle Sezioni Unite EL va convintamente condiviso, in quanto si fonda su «un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca ed avente ad oggetto qualsiasi tipo di bene (tranne le cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato di per sé), poiché derivato dalla lettura in massima espansione del principio di proporzionalità ... scaturente dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., canoni centrali del nostro ordinamento» (Sez. 5, n. 44221/2022 cit.). Dunque, l'iniziativa cautelare non può prescindere dall'indicare le ragioni che giustificano l'anticipazione della tutela, atteso che l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio impone un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo con riferimento al fumus ma anche in relazione alla necessità di una esigenza ablatoria anticipata, tenuto conto della complementarietà dei due profili. Invero, diversamente opinando e riducendo la motivazione sul periculum, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significa limitarsi ad indicare i presupposti richiesti dalla legge per l'adozione della misura finale emessa all'esito del processo, in tal modo elidendo qualsivoglia differenza tra il piano cautelare e quello del giudizio, con la inammissibile conseguenza che la mera confiscabilità finirebbe, per giustificare ipso iure il sequestro. 1.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie il provvedimento genetico reca una motivazione, sia pure sintetica, oltre che errata, in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Invero, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente individuato le esigenze cautelari nella sproporzione dei beni rispetto al reddito e nella mancata giustificazione della loro provenienza, che costituiscono invece i presupposti che legittimano la misura ablativa. Dunque, a fronte di siffatta motivazione, sussistente, ma errata in diritto, il Tribunale del riesame ha correttamente esercitato i suoi poteri di 3 integrazione, cristallizzati nel disposto di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, a mente del quale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso. Ciò che dà luogo, invece, ad una lacuna che non può essere colmata dal tribunale del riesame è la diversa ipotesi di omessa motivazione, cioè di motivazione mancante. In proposito, questa Corte di legittimità ha, anche di recente, ribadito che, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, quando essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., atteso che la mancanza di motivazione sul periculum in mora in sede di cautela reale è equiparabile a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale. In tali casi, dunque, il tribunale del riesame non può procedere ad integrare la motivazione mancante, dovendo invece annullare il provvedimento genetico, che potrà eventualmente essere nuovamente adottato dal giudice la cui decisione è stata annullata (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EME CI TEX s.r.I., Rv. 285747 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01). In conclusione, nel caso di specie, deve escludersi che il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi fosse finalizzato a colmare una lacuna del provvedimento impugnato non consentita, essendo piuttosto diretto ad emendare l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza gravata con riferimento alla motivazione in punto di periculum in mora. 2. Le considerazioni che precedono impongo, dunque, il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente processuali. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024. al pagamento delle spese .0c Lik\ ce cx< •im
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 22/2/2024, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 27/12/2023 nei confronti di NA AF, avente ad oggetto beni immobili ed il compendio aziendale dell'impresa individuale My Friends, sul presupposto che fossero nella disponibilità del marito SE PA in valore sproporzionato rispetto al reddito del nucleo familiare. 2. La AF, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27810 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione in punto di esigenze cautelari. Rileva che il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame, disattendendo la censura relativa alla carenza di motivazione del provvedimento genetico con riferimento al cosiddetto periculum in mora, cioè il pericolo che la libera disponibilità del bene possa portare ad occultare o a disperdere o ad alienare il bene, avendolo identificato nei soli presupposti normativi della confisca cosiddetta allargata;
che, invero, il provvedimento impugnato ha ritenuto di poter integrare la motivazione carente del provvedimento genetico;
che siffatta integrazione invera il vizio della erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora, in quanto è richiesta una motivazione in punto di esigenze cautelari anche per il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen., la cui omissione costituisce vizio insanabile, non potendo la motivazione essere integrata dal Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ritenuto che anche il sequestro finalizzato alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. richiede una specifica motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, analogamente a quanto è richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria. In particolare, Sez. 5, n. 44221 del 29/9/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01, ha affermato il principio di diritto secondo il quale i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. (e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen.) devono contenere una motivazione, sia pure concisa, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio ed ha specificato che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il Collegio intende dar seguito a detto indirizzo ermeneutico, atteso che sviluppa in modo coerente le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite con la sentenza EL (n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848 - 01), che, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., hanno ritenuto 2 necessaria la concisa indicazione delle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (individuabili nella circostanza per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, nelle more del giudizio), fatta eccezione per le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, rispetto alle quali la motivazione evidentemente può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Orbene, l'estensione del principio di diritto posto dalle Sezioni Unite EL va convintamente condiviso, in quanto si fonda su «un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., fornendo un paradigma interpretativo di ordine generale, applicabile al sequestro preventivo funzionale a qualsiasi tipo di confisca ed avente ad oggetto qualsiasi tipo di bene (tranne le cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato di per sé), poiché derivato dalla lettura in massima espansione del principio di proporzionalità ... scaturente dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., canoni centrali del nostro ordinamento» (Sez. 5, n. 44221/2022 cit.). Dunque, l'iniziativa cautelare non può prescindere dall'indicare le ragioni che giustificano l'anticipazione della tutela, atteso che l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio impone un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo con riferimento al fumus ma anche in relazione alla necessità di una esigenza ablatoria anticipata, tenuto conto della complementarietà dei due profili. Invero, diversamente opinando e riducendo la motivazione sul periculum, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significa limitarsi ad indicare i presupposti richiesti dalla legge per l'adozione della misura finale emessa all'esito del processo, in tal modo elidendo qualsivoglia differenza tra il piano cautelare e quello del giudizio, con la inammissibile conseguenza che la mera confiscabilità finirebbe, per giustificare ipso iure il sequestro. 1.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie il provvedimento genetico reca una motivazione, sia pure sintetica, oltre che errata, in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Invero, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente individuato le esigenze cautelari nella sproporzione dei beni rispetto al reddito e nella mancata giustificazione della loro provenienza, che costituiscono invece i presupposti che legittimano la misura ablativa. Dunque, a fronte di siffatta motivazione, sussistente, ma errata in diritto, il Tribunale del riesame ha correttamente esercitato i suoi poteri di 3 integrazione, cristallizzati nel disposto di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, a mente del quale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso. Ciò che dà luogo, invece, ad una lacuna che non può essere colmata dal tribunale del riesame è la diversa ipotesi di omessa motivazione, cioè di motivazione mancante. In proposito, questa Corte di legittimità ha, anche di recente, ribadito che, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, quando essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., atteso che la mancanza di motivazione sul periculum in mora in sede di cautela reale è equiparabile a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale. In tali casi, dunque, il tribunale del riesame non può procedere ad integrare la motivazione mancante, dovendo invece annullare il provvedimento genetico, che potrà eventualmente essere nuovamente adottato dal giudice la cui decisione è stata annullata (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EME CI TEX s.r.I., Rv. 285747 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01). In conclusione, nel caso di specie, deve escludersi che il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi fosse finalizzato a colmare una lacuna del provvedimento impugnato non consentita, essendo piuttosto diretto ad emendare l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza gravata con riferimento alla motivazione in punto di periculum in mora. 2. Le considerazioni che precedono impongo, dunque, il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente processuali. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024. al pagamento delle spese .0c Lik\ ce cx< •im