Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLÌ Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FAZI Controparte_1
CINZIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NISELLI CP_2
ALESSANDRA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
1
Con ricorso depositato il 23/08/2023 ha chiesto all'intestato Tribunale Controparte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni il 28.8.1994 con , esponendo che dall'unione sono nati i figli , in data 22.4.1998, CP_2 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e in data 9.4.2003, maggiorenne, CP_3 studente, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 540/2022, emessa dall'intestato Tribunale in data
26.6.2022, divenuta definitiva. Il ricorrente, lamentando la riduzione delle disponibilità economiche rispetto alla data della separazione, in considerazione dell'aumento dei costi sullo stesso gravanti, ed in particolare a causa del pagamento della rata di mutuo per la casa di residenza acquistata all'esito dell'assegnazione della ex casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla resistente, nonché evidenziando la mancanza di presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile per la ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio alle seguenti condizioni:
“- disporre ex art. 702 c.c. lo scioglimento della comunione relativa all'immobile di civile abitazione sito in Terni Via Papa Benedetto Terzo n. 12, adibito a casa familiare e di comproprietà nella misura del 50% di entrambe i coniugi;
- accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del CP_1 poste a fondamento della sentenza di separazione e per l'effetto a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione:
- ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul quale contributo al CP_1 mantenimento del figlio CP_3
- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul quale contributo al CP_1 mantenimento in favore di . In denegata ipotesi disporre la riduzione del CP_2 contributo di mantenimento gravante sul Sig. nella misura che sarà ritenuta di CP_1 giustizia. Con vittoria di spese.”.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_2 civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di legge ma opponendosi all'accoglimento delle ulteriori domande. La resistente ha esposto di essere priva di redditi e disoccupata, malgrado i numerosi sforzi prestati per il reperimento di attività lavorativa;
inoltre ha lamentato il mancato adempimento da parte del ricorrente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione, e la quota di spese straordinarie dovuta per il figlio, con maturazione di rilevante debito. La ha poi evidenziato di non CP_2 avere la possibilità di acquistare la quota della casa familiare alla stessa assegnata. Tanto premesso ha chiesto la conferma di tutte le condizioni di separazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle somme non erogate, il rigetto delle ulteriori domande, con vittoria di spese.
2 All'udienza sono comparse le parti dichiarando:
-il ricorrente di risiedere in immobile di proprietà, acquistato dopo la separazione, con rata di mutuo di € 714 mensili, di percepire come autista reddito mensile netto di euro 2400/2500 per
13 mensilità, di essere proprietario al 100% della casa di abitazione, e del 50% della casa familiare, di essere gravato oltre che della rata di mutuo mensile per l'acquisto della abitazione di residenza, di rata di finanziamento per € 350,00 mensili acceso per l'acquisto della casa e di finanziamento per € 342 mensili per acquisto mobili;
-la resistente di risiedere nella casa familiare in comproprietà tra le parti, di essere disoccupata e priva di redditi.
All'esito dell'udienza sono stati confermati provvedimenti della separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 104/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Nel prosieguo del giudizio sono stati acquisiti i documenti depositati dalle parti e la causa è stata riservata in decisione. Con le comparse conclusionali la resistente, priva di occupazione nel corso del procedimento, ha rappresentato di aver trovato un'occupazione a chiamata
(tramite un agenzia per il lavoro) con la mansione di addetto cuoca, contratto rinnovato di mese in mese;
il Collegio ritenendo rilevante la circostanza sopravvenuta ai fini della decisione ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, disponendo il deposito a cura della parte resistente delle buste paga percepite dalla data dell'assunzione fino la mese di ottobre
2024.
All'esito del deposito della documentazione richiesta la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere precisato che la difesa del resistente non ha depositato note conclusionali, né ha presenziato alle udienze, depositando in data 18.3.2024 formale rinuncia al mandato, che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. non ha effetto nei confronti della controparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (nella specie non formalmente perfezionatasi), dovendo pertanto il Collegio pronunciare la decisione sulle domande formulate dalle parti, e formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
Dato atto dell'intervenuta emissione di sentenza parziale n. 104/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere decise le ulteriori domande di determinazione del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, e di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande formulate dalle parti (scioglimento della comunione sulla casa familiare, domanda formulata dalla parte ricorrente;
restituzione di importi asseritamente non corrisposti dal ricorrente a titolo di assegno di mantenimento della coniuge e per spese straordinarie per il figlio, domande formulate dalla resistente).
Contributo al mantenimento del figlio
Il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio CP_3 nato in data [...], maggiorenne, studente, convivente con la madre per il quale al momento
3 della separazione è stato determinato un contributo al mantenimento di € 300 mensili, con
ISTAT annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente si è opposta a tale riduzione, chiedendo la conferma dei provvedimenti della seprazione.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio occorre ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, valutare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, oltre a valutare le esigenze del figlio e il tenore di vita familiare.
Il ricorrente ha dichiarato di percepire, come autista, reddito mensile medio di 2400/2500 per
13 mensilità (dichiarazione 730/2023 reddito complessivo lordo € 20.830, oltre trasferte), è proprietario del 100% della casa di abitazione (acquistata dopo la seprazione), una abitazione unifamiliare con giardino contiguo dotata di piscina, e del 50% della casa familiare, è gravato dalla rata di mutuo per la casa di abitazione di € 714 mensili e di ulteriori finanziamenti contratti per spese connesse alla nuova abitazione (finanziamento di € 350,00 mensili per l'acquisto della casa;
finanziamento € 342 per acquisto mobili).
La resistente che sia al momento della pronuncia della seprazione non percepiva redditi (cfr. sentenza in atti e infra), sia al momento dell'istaurazione del presente giudizio non percepiva redditi, vive nella casa familiare in comproprietà tra le parti e pertanto non ha costi abitativi.
Nel corso del presente procedimento ha iniziato a lavorare percependo, come desumibile dalle buste paga in atti redditi mensili oscillanti da € 800 ad € 1300 mensili;
non è gravata da finanziamenti.
Nel corso del giudizio non è emersa prova del mutamento della situazione del figlio che risulta essere studente, convivente con la madre, con sporadiche frequentazioni del padre, e conseguente onere per il di lui mantenimento ordinario a carico pressoché esclusivo della resistente.
Alla luce di tali risultanze deve essere confermato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio nella sentenza di separazione pari ad € 300,00 mensili, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese (con decorrenza dalla data della separazione 2019) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT (calcolato dal 2020).
Parimenti deve essere confermato il contributo per le spese straordinarie del ragazzo, occorre, infatti precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, per l'esatta determinazione delle spese straordinarie, il Collegio stima equo porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno tali spese.
4 Assegnazione della casa familiare
La casa familiare, in comproprietà tra le parti deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente con il figlio studente non economicamente autonomo. CP_3
Domanda di assegno divorzile
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile per € 300 mensili, al cui accoglimento il ricorrente si è opposto.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, occorre richiamare i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile. Nella citata pronuncia, la Suprema
Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria
(rilevando le ragioni della decisione).
Date tali premesse, nella concreta applicazione di questi principi occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale degli ex-coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art.
5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
5 Nella sentenza n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte ha sintetizzato i contenuti della decisione delle Sezioni Unite precisando che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice
“a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti e riportata nel punto precedente.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità reddituali e patrimoniali del ricorrente che oltre ad avere redditi (pari ad € 2400/2500 mensili) molto più elevati di quelli attualmente percepiti dalla resistente (pari ad € 800/1300 mensili) è divenuto proprietario, dopo la separazione, di immobile di rilevanti dimensioni e persino dotato di piscina, mentre emerge che la resistente, percepisce modesti redditi, molto precari, oltre ad essere proprietaria del solo 50% della casa familiare (del restante 50% è proprietario il ricorrente).
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del CP_1 occorre procedere, seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, alla “effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”(cfr. supra).
Risulta incontestato che la nel corso della vita matrimoniale ha svolto prevalentemente CP_2 attività di lavoro casalingo, poiché ha cessato di svolgere l'attività di barbiere nel 2002 in prossimità della nascita del secondo figlio, occupandosi da tale data della cura della casa e della prole, essendo il mpegnato nell'attività lavorativa di trasportatore con numerose CP_1 trasferte. Nella sentenza di separazione, passata in giudicato, si è accertato: “La ricorrente pur se dotata di capacità lavorativa, nel corso del matrimonio ha svolto attività casalinga ed è stata onerata, quasi in via esclusiva, dell'accudimento dei figli, in considerazione del lavoro del resistente che lo teneva lontano dall'abitazione per le trasferte, onere che è gravato in via prevalente sulla ricorrente anche dal momento della separazione di fatto, preso atto della convivenza della prole con la madre da tale momento. Per quanto esposto nel corso della vita
6 matrimoniale la ricorrente non ha potuto sviluppare la propria capacità lavorativa, e malgrado si sia impegnata subito, dopo la separazione di fatto nel reperire occupazione, questa è cessata, non per colpa della che al momento risulta priva di occupazione e di CP_2 redditi o indennità e presumibilmente in considerazione dell'età e della difficile congiuntura economica non avrà possibilità di reperire attività che possa garantirle reddito congruo, potendo reperire redditi precari con scarsa retribuzione.”
Le risultanze riportate evidenziano la scelta operata dai coniugi durante il matrimonio sulla ripartizione dei compiti: il ricorrente dedito all'attività lavorativa, con elevati redditi che hanno permesso di acquistare dopo la seprazione un immobile di valore economico non modesto (pur con l'accensione di un rilevante mutuo, possibile proprio in ragione dell'elevato reddito percepito); la resistente dedita in via pressoché esclusiva all'attività di cura ed accudimento della casa. Solo al momento della crisi familiare la ha iniziato a svolgere CP_2 attività di lavoratrice precaria, dopo decenni di vita matrimoniale organizzata secondo quanto sopra indicato. Le parti hanno contratto matrimonio nel 1994, quando la nata nel 1969, CP_2 aveva 25 anni, la stessa ha cessato ogni attività lavorativa nel 2002 in prossimità della nascita del secondo figlio, e ha ripreso a svolgere attività lavorativa solo nel 2019 nell'imminenza della separazione, quando aveva quasi 50 anni, reperendo occupazioni precarie e retribuite con redditi notevolmente inferiori a quelli percepiti dal ricorrente (cfr. sentenza di seprazione che si riporta: “La ricorrente, casalinga nel corso del matrimonio, ha iniziato a svolgere attività lavorativa dal momento successivo alla separazione di fatto (dal maggio 2019) presso negozio di parrucchiere, percependo reddito mensile di circa € 1000,00 attività che risulta cessata. Ha percepito indennità di disoccupazione fino a marzo 2022 (per circa € 700 mensili) contributo al momento cessato. Allo stato non risulta che la ricorrente abbia propri redditi.
Vive nella casa familiare in comproprietà tra le parti e pertanto non ha costi abitativi.”).
Alla luce di tali riscontri documentali, risulta dunque provato che nel corso del matrimonio in particolare dal 2002 (data prossima alla nascita del secondo figlio) e fino a data prossima alla separazione la ha svolto attività casalinga, non percependo redditi, dimostrando di essersi CP_2 attivata subito dopo la separazione dal marito per reperire attività lavorativa, accettando anche modesti incarichi. Il ha sempre svolto attività lavorativa con redditi elevati (pari a CP_1 circa a € 2400/2500 dal momento della seprazione, all'attualità).
In conseguenza di tali scelte, il a congrue disponibilità reddituali e patrimoniali, una CP_1 consolidata professionalità, oltre ad avere accumulato una posizione previdenziale consolidata negli anni di lavoro svolti, coincisi con l'intera durata del matrimonio;
al contrario la non CP_2 ha consistenti risparmi, percepisce redditi esigui e precari, con definitiva compromissione della posizione previdenziale, avendo ripreso a versare contributi, comunque non consistenti data l'entità dei redditi percepiti, quando aveva raggiunto l'età di 50 anni, dopo una lunga pausa di circa 17 anni.
Premesso quanto sopra riportato, emerge che non possa ritenersi presente la componente assistenziale dell'assegno divorzile, in considerazione dei redditi attualmente percepiti dalla che seppure esigui le garantiscono di soddisfare le esigenze primarie. CP_2
Mentre, deve essere accolta la domanda della di assegno divorzile quanto alla CP_2 componente perequativa- compensativa, seguendo gli orientamenti da ultimo indicati dalla
7 Corte di Cassazione per i quali: “In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.” (Cass. n.23583/22).
Le parti nel corso della vita matrimoniale, hanno parimenti collaborato per far fronte alle esigenze della famiglia, il lavorando e percependo redditi, costruendo un trattamento CP_1 previdenziale che consentirà la percezione di congruo trattamento pensionistico;
la CP_2 essendosi occupata in via prevalente dell'accudimento della famiglia e dei due figli, non ha goduto, per gran parte della vita matrimoniale, redditi propri, e pur essendosi fattivamente attivata a seguito della separazione per reperite occupazione, percepisce redditi precari, con definitiva compromissione della possibilità di accumulare disponibilità pari a quelli accumulate dalla controparte (che hanno consentito allo stesso di acquistare un immobile di rilevante valore), e di ottenere congruo trattamento pensionistico, avendo ripreso a lavorare, dopo una lunghissima pausa, a 49/50 anni.
Tale sperequazione risulta frutto di scelte condivise tra i coniugi nella lunga vita matrimoniale.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla deve quindi essere accolta in ragione CP_2 della componente perequativo-compensativa del contributo, dovendo ritenere l'attuale sperequazione reddituale e patrimoniale frutto dell'impegno della moglie nell'accudimento della famiglia e della prole;
al contrario, il stato occupato a tempo pieno nell'attività CP_1 lavorativa con maggiore riconoscimento sia a livello di redditi fruiti (cfr. quanto sopra riportato), sia a livello di futuri riconoscimenti pensionistici. L'assegno divorzile nella sua componente perequativa-compensativa dovrà ristorare le minori disponibilità della moglie, rispetto a quelle più elevate del marito.
Tanto premesso, considerata sia la durata del matrimonio pari a 24 anni e cinque mesi
(valutando il tempo trascorso dalla data di celebrazione del matrimonio, 28.8.1994, e la data di presentazione della domanda di separazione 10.1.2019), sia la partecipazione della resistente alla formazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, considerate le disponibilità attuali delle parti, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per la determinazione di tale assegno il Collegio valuta la diversa incidenza fiscale essendo tale importo onere deducibile da parte dell'obbligato, e reddito per la beneficiaria.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, rimanendo fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento).
8 Ulteriori domande
Le ulteriori domande formulate dalle parti (domanda di divisione dell'immobile in comproprietà formulata dal ricorrente e di condanna del ricorrente al pagamento di somme per il mantenimento asseritamente non versare formulata dalla resistente) sono da dichiarare inammissibili.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connes- sione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva
l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005,
n. 10356).
Spese di giudizio
La materia trattata in particolare l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di giudizio. La restante quota di 2/3, come quantificata in dispositivo, deve essere posta a carico del n ragione della soccombenza essendo stata accolta la domanda di assegno CP_1 divorzile e rigettata la richiesta del ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento per il figlio, somma da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002
n.115, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della resistente con delibera del COA del
18.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 104/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così dispone: pone a carico di assegno mensile di € 300,00 da corrispondere a Controparte_1 CP_2 entro il 5 di ogni mese quale contributo al mantenimento del figlio con decorrenza CP_3 dal 2019, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
conferma l'assegnazione alla ricorrente la casa familiare, in quanto genitore convivente con il figlio CP_3
9 determina in complessivi € 150,00 il contributo mensile dovuto da a titolo Controparte_1 di assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a presso il di lei CP_2 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con conferma dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio;
dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
compensa tra le parti la quota di 1/3 delle spese di giudizio, condanna al CP_4 pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, della restante quota di 2/3 delle spese di giudizio, importo quantificato in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3 aprile 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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