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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 38921/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Strada, con elezione di domicilio in via C. Cattaneo, 30 Corbetta presso lo studio dell'avv. Paolo Strada;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Felice CP_1 C.F._2
Scotto, con elezione di domicilio in via Salvator Noto, 32 Torre del Greco, presso lo studio dell'avv. Felice Scotto;
CONVENUTA
pagina 1 di 6
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.2.2025, che qui si riportano.
Per parte attrice
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER CONCLUSIONI Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
-NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto dell'attore Geom. di ricevere il Parte_1 pagamento della somma di € 11.495,00 dalla sig.ra per le prestazioni professionali CP_1
eseguite a suo favore e conseguentemente condannare la convenuta a rifondere a favore CP_1 dell'attore Geom. la somma di € 11.495,00, o quell'altra maggiore o minore somma che Parte_1
risulterà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA : 1) Vero che il geom. ha sempre relazionato la sig. ra dei Pt_1 CP_1 vari passaggi ed integrazioni documentali richiesti dall'ufficio tecnico del Comune di Parte_2
si indicano a testi geom. e Pisoni geom. Diego di Marcallo Con Casone. 2)
[...] Tes_1 CP_2
Vero che dopo la presentazione del permesso per la ristrutturazione dell'immobile di via Damiano
Chiesa di proprietà della sig. ra , il Comune di ha richiesto alcune CP_1 Parte_2
integrazioni che sono state fornite dal geom. con la mia collaborazione;
si indica a teste sul Pt_1
capitolo il Dr. di Pavia via E. Toti N° 3. Tes_2
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre 15% spese generali e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta
Conclude:
1) – in via principale per il rigetto della domanda del Geom. , in quanto nulla, Parte_1
inammissibile ed infondata;
2) – in via del tutto gradata, facendo salva ogni impugnativa, per la congrua riduzione della pretesa esercitata dal Geom. , in quanto contrastante con il suo stesso preventivo e con quanto Pt_1 effettivamente da esso eseguito professionalmente, nonché dal versamento di € 3.950,00 che va in ogni caso detratto da quanto infondatamente richiesto;
3) – con vittoria di spese e competenze.
Fin da ora impugna le avverse note.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui
“la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Ciò premesso,
, geometra, citava in giudizio chiedendo, Parte_1 CP_1 previ accertamento e dichiarazione, il proprio diritto di ricevere il pagamento dalla convenuta della somma di 11.495,00. L'attore asseriva di aver ricevuto dalla convenuta l'incarico professionale di eseguire la ristrutturazione della casa di civile abitazione oltre alla realizzazione di un nuovo box, in Via Damiano Chiesa Parte_2
n. 50, di proprietà della signora ma - dopo aver eseguito a perfetta CP_1 regola d'arte le prestazioni oggetto dell'affidamento - non avrebbe ricevuto il proprio compenso del quale col presente giudizio ne richiede il pagamento.
pagina 3 di 6 si costituiva in giudizio e, contestando in fatto ed in CP_1 diritto la pretese avversaria, chiedeva il rigetto della domanda avversaria. In particolare, la convenuta eccepiva l'inadempimento della controparte in quanto l'attore non avrebbe adempiuto al mandato professionale a regola d'arte; lamentava che la pratica edilizia presentata in Comune sarebbe stata più volte respinta e/o sospesa per carenza di documentazione ed inidonea progettualità, producendo gravi danni alla convenuta che non avrebbe potuto ristrutturare, occupare l'appartamento oggetto dell'incarico. In via gradata, chiedeva una congrua riduzione della pretesa avversaria.
Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita sulle produzioni documentali, con interrogatorio formale di e con testimonianze escusse Parte_1 all'udienza 17 gennaio 2024 con i soli testimonia di parte convenuta – essendo state le prove testimoniali di parte attrice rigettate perchè formulate genericamente o relative a circostanze documentali e/o documentabili. All'esito dell'escussione dei testimoni la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 12.2.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c., e trattenuta in riserva per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281/sexies c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. 164/2024.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui il quale vuol fare valere in giudizio un proprio diritto, ai sensi del 1° comma, deve provare l'elemento costitutivo per sostenere la sua pretesa creditoria, mentre ai sensi del 2° comma del predetto articolo, su parte convenuta grava il contrario onere di prova in giudizio degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Parte attrice, sulla quale grava l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della pretesa creditrice, fonda la propria istanza sui documenti prodotti in atti e sulle prove testimoniali escusse anche se ammesse a prova diretta di parte convenuta.
pagina 4 di 6 In particolare, dalla testimonianza di , tecnico comunale del Testimone_3 comune competente, emerge che l'iter delle pratiche relative all'intervento dell'immobile della signora fosse stato particolarmente complicato. CP_1
Emerge infatti da detta prova testimoniale che “Posso dire le date in cui è stata trasmessa la pratica: la prima, n.77/2021 è stata protocollata il
27.7.2021 e concerneva un permesso di costruire per la quale è stato fatto un parere di predinieogo relativo a delle incongruenze all'interno della pratica in quanto la costruzione insisteva in parte su area destinata a pubblici parcheggi, la seconda pratica è la n. 103 del 2021 del 5.10.2021 che consisteva in un permesso di costruire per interventi sul lotto in questione per l'edificio in oggetto. La pratica è stata rilasciata in data 20.4.2022. Per la pratica n. 103/2021 è stato richiesto annullamento su istanza di parte in data 26.5.2022.” Circostanze queste che hanno determinato sicuramente un ritardo nella concessione del provvedimento favorevole, ma per cause che non possono essere imputate all'operato del geom. , in quanto relative e pertinenti Pt_1 oggettivamente all'unità immobiliare.
Inoltre, dalla documentazione allegata agli atti emerge che il geom.
ha svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell'incarico Pt_1 conferitogli.
Parte convenuta al contrario non ha assolto il proprio onere probatorio idoneo a paralizzare la pretesa avversaria, non essendo neanche stato allegato in atti alcun termine essenziale per l'adempimento dell'incarico.
Per quanto sopra emerge che il geom. ha correttamente svolto Pt_1
l'incarico professionale conferitogli dalla signora ragion per la quale CP_1
Gli deve esser riconosciuto il corrispettivo pattuito per l'attività svolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/20 22 tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta.
Attesa la vittoria dell'attore si dispone la liquidazione delle spese del giudizio a favore dell'avv. Paolo Strada, procuratore antistatario pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
accerta e dichiara NR debitrice nei confronti di per la somma di € CP_1 Parte_1
11.495,00; condanna al pagamento a favore di per la somma di € CP_1 Parte_1
11.495,00, oltre interessi legali dal dovuto alla domanda ed interessi ex art. 1284 c.c., VI° comma, dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Paolo CP_1
Strada, procuratore antistatario di per l'importo di € 3.200,00 Parte_3
(di cui € 750,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.050,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali, interessi ex art. 1284 ai sensi del 1° comma dal dovuto alla domanda, ed ai sensi del 4° comma – medesimo articolo – dalla domanda al saldo.
Milano, 7 maggio 2025
il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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