TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 12/2024 SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 26 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12/2024 R.G. tra nata a [...] il [...] (C.F. e per Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Andrea Cardinali (C.F. e PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_1 suddetto difensore sito in Roma alla via Bevagna 46.
CP_1
e con socio unico costituita ai sensi Controparte_2 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con Sede legale in via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle imprese di Treviso - Belluno e numero di codice fiscale , Iscritta al n. 35532.1 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla P.IVA_1
NC d'Italia ai sensi del provvedimento della NC d'Italia del 7 giugno 2017, (di seguito la
“Mandante”) e per essa, quale mandataria giusta procura del 4 giugno 2019 a rogito Notaio
di Pordenone (Rep. 301902 - Racc. 34010) la società di diritto Per_1 CP_3 italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00
i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA P.IVA_2
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per P.IVA_3 atto Notaio dott. di Roma del 12.12.2023, Rep. 79367 racc. 29945, Persona_2 dall'Avv. Elio Ludini (C.F. , PEC: fax: CodiceFiscale_4 Email_2
06.6861971) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore
2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Email_2
- CONVENUTA –
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cpc
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e alla mandataria e per l'effetto dichiarare inesistente e/o nullo e/o Controparte_2 CP_3 annullare il precetto;
- sospendere in ogni caso l'esecuzione per i gravi motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito: 1) per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare non corretta la somma indicata nell'atto di precetto e che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma o rideterminare tale somma la cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca riguardante l'immobile indicato in precetto;
in subordine: 2) accertare e dichiarare
l'applicazione di interessi anatocistici ai rapporti di conto corrente presso la
[...]
n. 80155, intrattenuto da e n. 80262, intrattenuto E_ CP_5 da , e per l'effetto rideterminare la somma eventualmente dovuta dagli opponenti e ordinare la Parte_1 cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca riguardante l'immobile indicato in precetto;
3) accertare e dichiarare
l'illegittimità, nullità ed inefficacia delle commissioni di massimo scoperto ai rapporti di conto corrente presso la
n. 80155, intrattenuto da E_
e n. 80262, intrattenuto da , e per l'effetto rideterminare la somma eventualmente CP_5 Parte_1 dovuta dagli opponenti e ordinare la cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca riguardante l'immobile indicato in precetto;
4) accertare e dichiarare l'applicazione ai rapporti di conto corrente presso la
[...]
n. 80155, intrattenuto da e n. 80262, E_ CP_5 intrattenuto da di tassi in violazione della legge 108/1996 e per l'effetto rideterminare la Parte_1 somma eventualmente dovuta dagli opponenti e ordinare la cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca riguardante
l'immobile indicato in precetto;
5) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottese all'ipoteca volontaria indicata nel precetto e per rideterminare la somma eventualmente dovuta dagli opponenti e ordinare la cancellazione
e/o riduzione dell'ipoteca riguardante l'immobile indicato in precetto;
Con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa nonché previa ogni più utile declaratoria del caso
3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta dall'opponente;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in ordine alle domande compensative, risarcitorie e/o di condanna svolte da parte opponente, per tutte le motivazioni sopra riportate;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in ordine al rapporto di conto corrente n. 80262 intrattenuto da
IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'opposizione promossa dagli odierni attori Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto integralmente la validità del precetto notificato e rigettando tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, non provate ed infondate;
IN VIA
SUBORDINATA, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla Controparte_2
nei confronti degli odierni opponenti in relazione al rapporto di credito dedotto in giudizio e, per l'effetto,
[...] condannare parte opponente al pagamento in proprio favore del consequenziale importo che verrà accertato in corso di causa, oltre gli interessi al tasso convenzionale di mora dal 10/06/2023 e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione del 3 gennaio 2024, i SI.ri e proponevano Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il precetto notificato loro l'1 dicembre 2024 da parte di Controparte_2
per il pagamento, in via solidale, della somma di euro 56.612,97, oltre interessi e spese,
[...] chiedendone, in via preliminare, la sospensione.
L'opponente affidava il proprio atto introduttivo ai seguenti motivi:
a) carenza di legittimazione attiva in capo alla e alla Controparte_2 mandataria CP_3
b) applicazione di interessi anatocistici, in quanto a fronte di un capitale iniziale di €
71.807,38, maturavano interessi per 20.042,53
c) illegittimità, nullità ed inefficacia delle commissioni di massimo scoperto in difetto di specifica pattuizione d) applicazione al conto corrente bancario oggetto di giudizio di tassi in violazione della legge 108/1996
e) nullità delle fideiussioni sottese all'ipoteca volontaria indicata nel precetto.
In data 27 maggio 2024 si costituiva in giudizio la e, per essa, quale Controparte_2
4 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
mandataria la quale, nel contestare la domanda attorea ne chiedeva il rigetto. CP_3
In particolare, parte convenuta assumeva di aver azionato il credito nei confronti degli opponenti in virtù della cessione del credito da parte della NC di LO e RE NO di
Credito Cooperativo Scarl. Quest'ultima, infatti, era originariamente creditrice degli opponenti, nella qualità di soci e fideiussori della sulla base del decreto ingiuntivo n. 95/12 Controparte_6 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 21 febbraio 2012, notificato il 14 marzo 2012, dichiarato esecutivo in data 27 giugno e munito di formula esecutiva in pari data. Con il predetto decreto monitorio non opposto veniva ingiunta agli odierni opponenti il pagamento della somma di euro
65.569,44.
La convenuta precisava che successivamente, con atto del notaio di Roma del Persona_3
24 luglio 2012 rep. 93117, la SI.ra e la NC di LO e RE NO di Pt_1
Credito Cooperativo Scarl avevano definito un piano di rientro per la situazione debitoria, come stabilita dal decreto ingiuntivo n. 95/12 emesso in data 21 febbraio 2012 dal Tribunale di Tivoli, accordandosi per una rateazione dell'importo dovuto dalla debitrice in 72 rate mensili dell'importo di euro 1.111,24, tutte con scadenza il giorno 15 di ciascun mese, la prima il 15 agosto 2012 e l'ultima il 15 luglio 2018, comprensive degli interessi al tasso nominale annuo del
5%. A garanzia del credito la SI.ra aveva concesso in favore della NC di LO e Pt_1
RE NO di Credito Cooperativo Scarl ipoteca volontaria sino alla concorrenza della somma di euro 138.000,00 su immobili di sua proprietà.
Tuttavia, secondo la difesa di parte convenuta, la opponente si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il suddetto piano di rientro, residuando in favore della 2018- CP_2 un credito pari ad euro 56.612,97 che, medio tempore, è diventata cessionaria del credito dalla CP_7
NC di LO e RE NO di Credito Cooperativo Scarl per cui agiva con precetto.
Con il primo scritto difensivo, la e, per essa nella qualità di mandataria, Controparte_2 la rilevava la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande CP_3 formulate da parte opponente in quanto basate su atti, fatti e circostanze che, in quanto anteriori la transfer date, non sarebbero riferibili a perché, stando alla sua difesa, in Controparte_2 virtù della cessione del credito in blocco da parte di E_
, la convenuta sarebbe subentrata solo nel lato attivo del
[...] rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio.
Per altro verso, ribadiva la propria titolarità del credito precettato proprio in virtù della richiamata
5 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cessione di crediti in blocco avvenuta in data 7 dicembre 2018 con la E_
del Credito Cooperativo Soc. Coop. a rl., avente ad oggetto crediti in
[...] sofferenza della sorti tra maggio 1965 e marzo 2018. Parte convenuta rappresentava, al CP_4 riguardo, che il rapporto bancario per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo e in forza del quale è, poi, stato azionato il precetto oggetto di opposizione, sia rappresentato proprio da un finanziamento concesso sottoforma di apertura di credito sottoscritto nel 2009, sul quale, non essendovi contestazione tra le parti, rientrante nell'alveo dei crediti oggetto di cessione.
La difesa di parte convenuta chiariva, inoltre, che della cessione dei crediti era stata data notizia, sia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia mediante pubblicazione sul portale https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ in cui, a pag. 244, è presente l'NDG
520384 (numero identificativo del debitore) attribuito alla obbligata principale CP_5
Infine, quanto alle doglianze di parte opponente circa l'applicazione di interessi anatocistici, la illegittimità/nullità ed inefficacia della commissione di massimo scoperto in difetto di specifica pattuizione, l'applicazione di tassi in violazione della legge 108/1996 e nullità delle fideiussioni, la difesa di parte convenuta rilevava che le stesse non possono formare oggetto di esame del presente giudizio di opposizione, atteso che avverso il decreto ingiuntivo in forza del quale è stato notificato il precetto non venne mai proposta, nonostante la regolare notifica avvenuta, del
14 marzo 2012, a mani di entrambi gli odierni attori, alcuna opposizione. Al riguardo, secondo la difesa di parte convenuta, non è neppure possibile invocare la operatività della sentenza a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 2023 che ammette la possibilità di rivolgere al giudice della opposizione all'esecuzione opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, poiché,
a suo dire, gli opponenti al momento del rilascio della fideiussione rivestivano (e rivestono tutt'ora) la carica di soci, al 50% ciascuno, della società garantita.
Con provvedimento reso all'udienza del 29 maggio, questo giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ravvisando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e rinviava la causa all'udienza del 26 febbraio 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino 26 gennaio 2025 per note conclusive.
2. Qualificazione della domanda
Parte dei motivi di opposizione sono volti a contestare il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva e la eccessiva richiesta dalla stessa azionata mediante atto di precetto. In particolare,
l'opponente contesta la pretesa creditoria della e, per essa, quale Parte_3
6 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
mandataria sulla base del rilievo che il contratto di finanziamento, in forza del CP_3 quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 95/12 dal Tribunale di Tivoli, sarebbe affetto da una serie di nullità per violazioni di legge. I menzionati motivi qualificano, pertanto, l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
3. Difetto di legittimazione attiva della convenuta cessionaria
Con l'atto introduttivo, l'opponente denuncia preliminarmente il difetto di legittimazione attiva sostanziale della odierna società opposta.
Secondo la difesa dei SI.ri e infatti, il credito di cui all'atto di Parte_2 Parte_1 precetto, non risulta tra quelli oggetto della cessione pubblicata nella G.U. della Repubblica
Italiana del 13 dicembre 2018.
Tale motivo è infondato e non può essere accolto.
Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che l'art. 58 del T.U.B. prevede, per le operazioni di cessioni in blocco dei crediti, una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10200/2021
“ … nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge 130 del 1999, la pubblicazione della notizia , richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge 385 del 1993, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ”) non sempre è univoco solo che si osservi come negli ultimi mesi ad una pronuncia che conferma l'orientamento sopra riportato (Cass. 10 febbraio
2023 n. 4277: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c..”) se ne è contrapposto uno parzialmente diverso (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
7 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”). Tuttavia, anche aderendo a questo secondo orientamento che, in motivazione, ha precisato come “laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” deve ritenersi infondato il motivo di opposizione.
Infatti, nel caso in esame, va osservato che la e, per essa, quale mandataria Parte_3 ha dimostrato di essere cessionaria dei rapporti creditori ceduti in blocco dalla CP_3
, tra CP_4 Controparte_8 questi, il credito derivante dal contratto di finanziamento del 2009 stipulato da quest'ultima con la e gli opponenti nella qualità di fideiussori. Controparte_6
Più nello specifico, la difesa della convenuta creditrice fin dall'atto di Controparte_9 costituzione in giudizio, ha dato prova della sua successione del credito. Con la allegazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha provato l'avvenuta operazione di cessione dei crediti in blocco.
Inoltre, tra la documentazione versata in atti dalla difesa di parte opposta vi è un estratto conto redatto da NC di LO e RE NO del Credito Cooperativo Soc. Coop. a rl, datato 5 settembre 2011, ove risulta il numero di NDG del rapporto di credito relativo agli odierni opponenti, NDG 520384, ricompreso nell'elenco dei rapporti di crediti ceduti a
[...]
Tale elenco può essere, altresì, consultato anche sul sito web dell'istituto di Parte_3 credito mediante link https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, in cui è possibile rinvenire proprio a pagina 244 il rapporto creditorio ceduto oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, la convenuta creditrice 2018-2 e, per essa, quale mandataria Pt_3 CP_2 ha dimostrato, non solo la avvenuta cessione in blocco, ma anche la inclusione in CP_3 tale cessione del rapporto creditizio vantato nei confronti degli esecutati.
Pertanto, la prova della cessione richiesta anche dall'orientamento più rigoroso adottato dalla giurisprudenza di legittimità è stata fornita.
8 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Gli altri motivi di opposizione all'esecuzione.
Gli altri motivi di opposizione richiedono una trattazione congiunta, atteso che ineriscono al medesimo aspetto, relativo cioè alla validità del contratto di finanziamento in favore della CP_6
e garantito in via solidale dagli opponenti in forza del quale è stato emesso dal Tribunale di
[...]
Tivoli in data 21 febbraio 2012 il decreto ingiuntivo n. 95/12, notificato il 14 marzo 2012, dichiarato esecutivo in data 27 giugno e munito di formula esecutiva in pari data.
I motivi sopra richiamati sono inammissibili.
La pretesa creditoria de quo, si è già cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 95/12 emesso dal
Tribunale di Tivoli in data 21 febbraio 2012 e non opposto, è munita di titolo esecutivo e non può essere ulteriormente oggetto di accertamento in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc se non per fatti impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo giudiziale. Del resto, secondo constante orientamento giurisprudenziale “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e
l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero l'esecutività della decisione di primo grado o la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass.
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664). Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Né può essere invocata l'operatività al caso in esame della statuizione a sezioni unite n. 9479 del
2023 con cui la Corte di Cassazione ha ammesso la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc., qualora il debitore sia consumatore e invochi la vessatorietà delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, consentendo la riapertura di questioni prima ritenute non più proponibili per la presenza del giudicato derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo. Ai fini della ammissibilità della opposizione tardiva di cui all'art. 650 cpc, infatti, secondo quanto stabilito dal giudice di
9 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
legittimità, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che l'opponente sia consumatore e, sotto il profilo oggettivo, che le questioni portate al vaglio dell'esame del giudice dell'opposizione ineriscano esclusivamente l'accertamento dell'abusività delle clausole del contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Per l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore è necessario che la persona fisica che ha sottoscritto il contratto abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice.
Dagli atti risulta che al momento della sottoscrizione dei contratti dai quali ha origine il credito intimato gli opponenti erano soci, al 50% della in favore della quale hanno Controparte_6 sottoscritto sia il contratto di finanziamento che quello di fidejussione dai cui inadempimenti deriva il credito posto a base del decreto ingiuntivo. Tale circostanza, peraltro, è pacifica in quanto non contestata dagli odierni opponenti.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, (cfr. da ultimo Cass. sez, un. 27 febbraio 2023 n. 5868) ha più volte ribadito che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_4
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_5 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Nel caso in esame la quota di partecipazione del 50% dei due fideiussori alla società dimostra come gli stessi che la controllano interamente esercitano attraverso la stessa una attività professionale e come la concessione della fideiussione sia del tutto strumentale all'esercizio dell'attività di impresa.
Peraltro il principio è stato affermato in un caso analogo dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 13 dicembre 2018 n. 32225) che ha escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale.
Poiché nessuno degli opponenti rientra nella categoria del consumatore, l'opposizione tardiva a
10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
decreto ingiuntivo deve considerarsi inammissibile.
5. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e al D.M. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 parametro minimo per la limitata difficoltà della causa con esclusione della fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
b) condanna e al pagamento delle spese del giudizio sostenute Parte_2 Parte_1 dalla la e, per essa, quale mandataria che si liquidano in Controparte_2 CP_3 euro 7.052,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA.
Il Giudice
Francesco Vigorito
11 di 11