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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2024, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
1063/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1063/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata il [...] a [...], (C.F.: Parte_1
), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata C.F._1 alla via Pioppaino n.95 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Parmentola, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per delibera 2022/498/GP emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata in data 1.2.2022
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15.2.2024, il procuratore di parte costituita concludeva come segue: 1) dichiarare la separazione tra i coniugi;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle due figlie minori, ed , con Per_1 Per_2
residenza prevalente presso la madre;
3) disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata
1 da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse figlie e che i genitori esercitino separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
4) disporre che potrà vedere e tenere con sé le due figlie minori, quando vorrà, Controparte_1
previo accordo con la madre, e, comunque, almeno secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana a scelta, dall'uscita di scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del padre) alle ore
21,00 (dopo cena); a fine settima alterni dalle ore 10,00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore
20,30 della domenica;
in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-- sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
5) porre a carico di l'assegno mensile di € 700,00 quale contributo al Controparte_1
mantenimento delle due figlie minori conviventi con la madre, nonché la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento della coniuge assegno da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla
Org_
e da rivalutare annualmente in base agli indici 6) porre a carico di entrambi i Pt_1
genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per le figlie minori.
Il P.M., in data 01.03.2024, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2022, chiedeva di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal marito . In particolare, allegava di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Castellammare di Stabia il 24.07.1996, nel corso del quale sono nati quattro figli: Annunziata, nata il [...] e , nato il [...], maggiorenni ed autosufficienti, nonché , nata in Per_3 Per_1
data 11.06.2011, ed , nata il [...], ancora minorenni. Per_2
Deduceva che le insormontabili differenze caratteriali tra i coniugi e i continui litigi che ne scaturivano avevano determinato la fine del matrimonio e spinto la ricorrente a lasciare la casa coniugale per trasferirsi in un appartamento con le due figlie minorenni. Chiedeva, quindi, di disporre l'affido congiunto delle figlie con residenza privilegiata presso di sé, di determinare il regime di visita del padre e di porre a carico di quest'ultimo un contributo di euro 800,00, di cui euro 700,00 per il mantenimento delle figlie minori ed euro 100,00 per il proprio mantenimento.
All'udienza del 14.09.2022, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza dello , il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva CP_1
l'affido condiviso delle minori e determinava il regime visite del padre con ordine ai Servizi Sociali
2 di Castellammare di Stabia di relazionare sul contesto socio-familiare delle stesse e sul loro rapporto con i genitori, in particolare con il padre;
inoltre, poneva a carico di un Controparte_1
contributo al mantenimento delle figlie di euro 350,00.
Rimesse le parti innanzi al G.I., con ordinanza del 02.02.2023, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto (notifica eseguita ex art. 139 c.p.c. perfezionatasi in data
09.11.2022, veniva dichiarata la contumacia del resistente e venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; sollecitato il deposito delle relazioni già richieste in sede presidenziale ai S.S. di
Castellammare di Stabia e acquisite le stesse, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.02.2024, depositata in sostituzione dell'udienza del 14.02.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dalle allegazioni della parte costituita e dal disinteresse dimostrato dal resistente, rimasto contumace, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Affidamento, collocazione e regime di visita delle figlie minori.
In ordine alle statuizioni accessorie, occorre determinare il regime di affido e la collocazione delle due figlie ancora minorenni , di anni 12, ed , di anni 9, nonché regolamentare il Per_1 Per_2
diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Si premette che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
3 Nella specie, sulla scorta delle relazioni dei S.S. acquisite nel corso del procedimento, può concludersi nel senso che non ricorrono circostanze ostative alla previsione di un regime di affido condiviso.
In particolare, nella relazione depositata in data 28.09.2023 dai S.S. di Castellammare di Stabia è emerso che, nonostante le incomprensioni esistenti con la ricorrente che hanno portato alla fine del matrimonio, il resistente risulta un padre presente e accudente;
è emerso, infatti, che le bambine hanno un rapporto costante e sereno con il padre, il quale “[…] vive nel palazzo di fronte, quindi le bambine ogniqualvolta decidono, possono andare a trovare lui, il fratello maggiore e i nipotini, restare a pranzo, a cena, dormire con loro, in piena libertà ed autonomia.”
Tenuto conto delle circostanze esposte, dunque, il collegio conferma l'affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto, nonché il regime visite del padre come stabilito in via provvisoria e riportato in dispositivo.
Domanda di mantenimento per le figlie minori.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, la ricorrente ha chiesto di disporre a carico del marito un contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad euro 700,00.
Si osserva che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, con riguardo all'entità dell'assegno, tenuto conto da un lato dell'età delle minori, di anni 12 e 9, delle loro crescenti esigenze, e, dall'altro, della situazione patrimoniale delle parti (il padre ha dichiarato agli operatori sociali di lavorare in modo saltuario come pescatore e di abitare nella ex casa coniugale di sua proprietà insieme al figlio e la famiglia di quest'ultimo; mentre Per_3 la madre all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza dell'importo di euro 1.200,00, versando un canone di locazione di euro 250,00 per la casa in cui abita con le figlie, e ai S.S. ha dichiarato che, interrotta l'erogazione di detto beneficio da luglio 2023, ha lavorato con contratto di lavoro part time presso un B&B come cameriera, percependo uno stipendio mensile di euro 500,00, rapporto di lavoro che secondo quanto allegato dal difensore in
4 corso di giudizio è cessato ad ottobre 2023), il collegio ritiene equo prevedere l'importo complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli
Org_ indici come per legge.
A carico di entrambi i genitori pone l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole.
Domanda di mantenimento del coniuge.
La ricorrente, come già evidenziato, ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno complessivo di euro 800,00, di cui euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge.
Dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale nonché ai S.S. si evince che ella, dopo essersi allontanata dalla casa familiare, ha percepito il reddito di cittadinanza dell'importo complessivo di euro 1.200,00, poi sospeso a far data da luglio 2023; che, in seguito, ha lavorato con mansioni di cameriera in un B&B di Castellammare di Stabia, con contratto part-time, percependo una retribuzione mensile di euro 500,00 (rapporto lavorativo che si è interrotto ad ottobre 2023) ed attualmente è in cerca di una nuova occupazione;
che versa un canone di locazione mensile di euro
250,00. La ricorrente medesima ha, poi, dichiarato che il marito, dopo aver chiuso circa dieci anni fa l'attività di pescheria di cui era titolare, ha svolto lavori saltuari in una pescheria;
egli, inoltre, abita nella ex casa coniugale di sua proprietà unitamente al figlio maggiorenne e al nucleo Per_3 familiare di quest'ultimo.
Tanto premesso in fatto, si osserva che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998;
Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici
a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
5 Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). La Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione - Sezione Prima
Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196), ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”
(così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali, la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento. Infatti, entrambi i coniugi attualmente svolgono lavori saltuari e anche durante il matrimonio il resistente lavorava saltuariamente in quanto, a causa di problemi economici, da circa dieci anni è cessata l'attività di pescheria di cui era titolare. Dunque, in assenza di specifiche allegazioni sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e in assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente anche al fine di dimostrare gli effettivi guadagni del resistente, deve escludersi che sussista tra i coniugi una disparità economica tale da
6 giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la cui capacità lavorativa, tra l'altro, è concretamente emersa nel corso del giudizio.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, considerata la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra , nata a [...] Parte_2
22.12.1978, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con residenza privilegiata presso la madre in Castellammare di Stabia alla via Prima Licerta n.
24;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé le minori:
- due pomeriggi a settimana a scelta, dall'uscita di scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del padre) alle ore 21,00 (dopo cena);
- a fine settima alterni dalle ore 10,00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 20,30 della domenica;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e (euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo indici Istat come per legge;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie;
6) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge avanzata dalla ricorrente;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi
7 dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 31 parte I serie
A dei registri di matrimonio dell'anno 1996);
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 15.05.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1063/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata il [...] a [...], (C.F.: Parte_1
), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata C.F._1 alla via Pioppaino n.95 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Parmentola, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per delibera 2022/498/GP emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata in data 1.2.2022
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15.2.2024, il procuratore di parte costituita concludeva come segue: 1) dichiarare la separazione tra i coniugi;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle due figlie minori, ed , con Per_1 Per_2
residenza prevalente presso la madre;
3) disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata
1 da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse figlie e che i genitori esercitino separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
4) disporre che potrà vedere e tenere con sé le due figlie minori, quando vorrà, Controparte_1
previo accordo con la madre, e, comunque, almeno secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana a scelta, dall'uscita di scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del padre) alle ore
21,00 (dopo cena); a fine settima alterni dalle ore 10,00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore
20,30 della domenica;
in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-- sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
5) porre a carico di l'assegno mensile di € 700,00 quale contributo al Controparte_1
mantenimento delle due figlie minori conviventi con la madre, nonché la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento della coniuge assegno da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla
Org_
e da rivalutare annualmente in base agli indici 6) porre a carico di entrambi i Pt_1
genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per le figlie minori.
Il P.M., in data 01.03.2024, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2022, chiedeva di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal marito . In particolare, allegava di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Castellammare di Stabia il 24.07.1996, nel corso del quale sono nati quattro figli: Annunziata, nata il [...] e , nato il [...], maggiorenni ed autosufficienti, nonché , nata in Per_3 Per_1
data 11.06.2011, ed , nata il [...], ancora minorenni. Per_2
Deduceva che le insormontabili differenze caratteriali tra i coniugi e i continui litigi che ne scaturivano avevano determinato la fine del matrimonio e spinto la ricorrente a lasciare la casa coniugale per trasferirsi in un appartamento con le due figlie minorenni. Chiedeva, quindi, di disporre l'affido congiunto delle figlie con residenza privilegiata presso di sé, di determinare il regime di visita del padre e di porre a carico di quest'ultimo un contributo di euro 800,00, di cui euro 700,00 per il mantenimento delle figlie minori ed euro 100,00 per il proprio mantenimento.
All'udienza del 14.09.2022, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza dello , il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva CP_1
l'affido condiviso delle minori e determinava il regime visite del padre con ordine ai Servizi Sociali
2 di Castellammare di Stabia di relazionare sul contesto socio-familiare delle stesse e sul loro rapporto con i genitori, in particolare con il padre;
inoltre, poneva a carico di un Controparte_1
contributo al mantenimento delle figlie di euro 350,00.
Rimesse le parti innanzi al G.I., con ordinanza del 02.02.2023, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al convenuto (notifica eseguita ex art. 139 c.p.c. perfezionatasi in data
09.11.2022, veniva dichiarata la contumacia del resistente e venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; sollecitato il deposito delle relazioni già richieste in sede presidenziale ai S.S. di
Castellammare di Stabia e acquisite le stesse, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.02.2024, depositata in sostituzione dell'udienza del 14.02.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dalle allegazioni della parte costituita e dal disinteresse dimostrato dal resistente, rimasto contumace, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Affidamento, collocazione e regime di visita delle figlie minori.
In ordine alle statuizioni accessorie, occorre determinare il regime di affido e la collocazione delle due figlie ancora minorenni , di anni 12, ed , di anni 9, nonché regolamentare il Per_1 Per_2
diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Si premette che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
3 Nella specie, sulla scorta delle relazioni dei S.S. acquisite nel corso del procedimento, può concludersi nel senso che non ricorrono circostanze ostative alla previsione di un regime di affido condiviso.
In particolare, nella relazione depositata in data 28.09.2023 dai S.S. di Castellammare di Stabia è emerso che, nonostante le incomprensioni esistenti con la ricorrente che hanno portato alla fine del matrimonio, il resistente risulta un padre presente e accudente;
è emerso, infatti, che le bambine hanno un rapporto costante e sereno con il padre, il quale “[…] vive nel palazzo di fronte, quindi le bambine ogniqualvolta decidono, possono andare a trovare lui, il fratello maggiore e i nipotini, restare a pranzo, a cena, dormire con loro, in piena libertà ed autonomia.”
Tenuto conto delle circostanze esposte, dunque, il collegio conferma l'affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto, nonché il regime visite del padre come stabilito in via provvisoria e riportato in dispositivo.
Domanda di mantenimento per le figlie minori.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, la ricorrente ha chiesto di disporre a carico del marito un contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad euro 700,00.
Si osserva che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, con riguardo all'entità dell'assegno, tenuto conto da un lato dell'età delle minori, di anni 12 e 9, delle loro crescenti esigenze, e, dall'altro, della situazione patrimoniale delle parti (il padre ha dichiarato agli operatori sociali di lavorare in modo saltuario come pescatore e di abitare nella ex casa coniugale di sua proprietà insieme al figlio e la famiglia di quest'ultimo; mentre Per_3 la madre all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza dell'importo di euro 1.200,00, versando un canone di locazione di euro 250,00 per la casa in cui abita con le figlie, e ai S.S. ha dichiarato che, interrotta l'erogazione di detto beneficio da luglio 2023, ha lavorato con contratto di lavoro part time presso un B&B come cameriera, percependo uno stipendio mensile di euro 500,00, rapporto di lavoro che secondo quanto allegato dal difensore in
4 corso di giudizio è cessato ad ottobre 2023), il collegio ritiene equo prevedere l'importo complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli
Org_ indici come per legge.
A carico di entrambi i genitori pone l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole.
Domanda di mantenimento del coniuge.
La ricorrente, come già evidenziato, ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno complessivo di euro 800,00, di cui euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge.
Dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale nonché ai S.S. si evince che ella, dopo essersi allontanata dalla casa familiare, ha percepito il reddito di cittadinanza dell'importo complessivo di euro 1.200,00, poi sospeso a far data da luglio 2023; che, in seguito, ha lavorato con mansioni di cameriera in un B&B di Castellammare di Stabia, con contratto part-time, percependo una retribuzione mensile di euro 500,00 (rapporto lavorativo che si è interrotto ad ottobre 2023) ed attualmente è in cerca di una nuova occupazione;
che versa un canone di locazione mensile di euro
250,00. La ricorrente medesima ha, poi, dichiarato che il marito, dopo aver chiuso circa dieci anni fa l'attività di pescheria di cui era titolare, ha svolto lavori saltuari in una pescheria;
egli, inoltre, abita nella ex casa coniugale di sua proprietà unitamente al figlio maggiorenne e al nucleo Per_3 familiare di quest'ultimo.
Tanto premesso in fatto, si osserva che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998;
Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici
a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
5 Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). La Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione - Sezione Prima
Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196), ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”
(così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali, la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento. Infatti, entrambi i coniugi attualmente svolgono lavori saltuari e anche durante il matrimonio il resistente lavorava saltuariamente in quanto, a causa di problemi economici, da circa dieci anni è cessata l'attività di pescheria di cui era titolare. Dunque, in assenza di specifiche allegazioni sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e in assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente anche al fine di dimostrare gli effettivi guadagni del resistente, deve escludersi che sussista tra i coniugi una disparità economica tale da
6 giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la cui capacità lavorativa, tra l'altro, è concretamente emersa nel corso del giudizio.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, considerata la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra , nata a [...] Parte_2
22.12.1978, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con residenza privilegiata presso la madre in Castellammare di Stabia alla via Prima Licerta n.
24;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé le minori:
- due pomeriggi a settimana a scelta, dall'uscita di scuola (o dal termine dell'orario di lavoro del padre) alle ore 21,00 (dopo cena);
- a fine settima alterni dalle ore 10,00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 20,30 della domenica;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e (euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo indici Istat come per legge;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie;
6) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge avanzata dalla ricorrente;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi
7 dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 31 parte I serie
A dei registri di matrimonio dell'anno 1996);
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 15.05.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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