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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2024, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 17.09.2024 N. 8488/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. S. Giannattasio e l'Avv. A. Giannattasio del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliata presso indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE: - Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione professionale docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 5 luglio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Controparte_2 [...]
Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE
Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'anno scolastico 2019/20, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 907,39, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE
La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 907,39, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
Controparte_4
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
DISPORRE che la somma sia liquidata al lordo di tutti gli oneri fiscali e sociali obbligatori a qualsiasi titolo eventualmente dovute, nonché alle ritenute fiscali sulle maggiori somme richieste e riconosciute”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
2 *** * ***
1. – attualmente di ruolo e in servizio presso Parte_1
l' di – è una docente che, nell'Anno Controparte_5 CP_1
Scolastico 2019/2020, ha prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato (cd. supplenze brevi) nei seguenti periodi: “dal 11/11/2019 al
02/01/2020, dal 03/01/2020 al 05/01/2020, dal 06/01/2020 al 05/04/2020, dal
06/04/2020 al 11/04/2020 e un contratto di supplenza per n°12 ore settimanali su 24 con decorrenza dal 27/09/2019 al 06/10/2019” (pag. 3, ricorso;
doc. 4, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, la ricorrente si duole di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per il suddetto Anno Scolastico, in ragione dei molteplici contratti a tempo determinato formalmente stipulati, precisando – al riguardo – che gli stessi sono stati funzionali alla copertura, per un'intera annualità, di un posto presso il medesimo istituto CP_ scolastico (Scuola Primaria - – cfr. stato matricolare in Controparte_5 atti).
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2.1. L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
3 modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio…
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
*
2.2. In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
4 La questione principale del presente giudizio concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Sotto questo profilo, rileva la ratio sottesa all'emolumento in parola per come cristallizzata dalla contrattazione collettiva: la retribuzione professionale docenti ha l'obiettivo “della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tale specifica funzione necessita di un processo di lunga durata che prevede la stabilità del docente nell'arco dell'intero anno scolastico, e la sua partecipazione a tutte le attività progettuali dell'istituto di afferenza (ad esempio, la progettazione del programma didattico di classe, la predisposizione di progetti specifici, la predisposizione del programma preventivo didattico, e simili); si tratta, in sostanza, di un emolumento causalmente correlato a una progettualità che non può prescindere da una, seppur minima, stabilità che le parti sociali hanno ritenuto di riconoscere anche ai rapporti a termine, a condizione che consentano – quantomeno – una partecipazione alla progettazione didattica sino al termine delle attività scolastiche.
In questa prospettiva, la previsione contrattuale risulta ragionevole e introduce una differenza di trattamento oggettivamente giustificabile che, in quanto tale, non risulta porsi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui sopra: si tratta, in sostanza, di un trattamento diverso previsto per situazioni obiettivamente non equiparabili.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la legittimità dell'esclusione del supplente temporaneo dalla fruizione della retribuzione professionale docenti ove la prestazione sia resa – nel corso dell'anno – in via oltremodo frammentaria, e con una durata complessivamente ridotta che non ne
5 consente la funzionalizzazione rispetto alle finalità che la voce retributiva presuppone.
*
2.3.
Per questi motivi
, il giudicante – pur rispettoso della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione – non ritiene di poter aderire all'orientamento del Supremo
Collegio nella parte in cui ha affermato che “…3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»“ (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 20015).
Da un lato, infatti, la pronunzia non pare valorizzare il fatto che la disciplina contrattuale include – tra i beneficiari del trattamento – anche i docenti assunti a termine, seppur alle condizioni già sopra evidenziate: ne consegue che il trattamento differenziato non riguarda i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, bensì particolari tipologie di lavoratori a termine rispetto ad altre tipologie di docenti precari.
Dall'altro, la decisione pare sovrapporre il piano delle modalità di erogazione con quello della funzionalizzazione dell'emolumento, svincolandolo dalla causa che gli è propria.
*
2.4. Ciò posto, nell'Anno Scolastico 2019/2020, Parte_1 ha reso la propria prestazione in forza di plurimi di contratti a tempo determinato
(cfr. fascicolo ricorrente) che, tuttavia, hanno sostanzialmente coperto la maggior parte dell'anno scolastico a supplenza, peraltro, presso il medesimo istituto scolastico
(circostanza non contestata in giudizio).
6 Tale rilievo induce a ritenere la pretesa attorea fondata: la docente, infatti, è stata chiamata a rendere la prestazione da inizio novembre ad aprile, così che ha sicuramente svolto una prestazione in via continuativa, con modalità tali da consentirle la partecipazione attiva alle fasi di progettazione e attuazione dell'attività didattica.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto di di Parte_1 percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo
2001.
*
2.5.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata in favore della ricorrente al pagamento di complessivi € 907,39 lordi (somma non utilmente contestata).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di percepire la Parte_1 retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001, per l'Anno Scolastico 2019/2020.
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, in misura di complessivi € 907,39 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7 Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 773,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 21,50 per contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17 settembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. S. Giannattasio e l'Avv. A. Giannattasio del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliata presso indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE: - Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione professionale docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 5 luglio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Controparte_2 [...]
Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE
Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'anno scolastico 2019/20, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 907,39, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE
La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 907,39, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
Controparte_4
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
DISPORRE che la somma sia liquidata al lordo di tutti gli oneri fiscali e sociali obbligatori a qualsiasi titolo eventualmente dovute, nonché alle ritenute fiscali sulle maggiori somme richieste e riconosciute”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
2 *** * ***
1. – attualmente di ruolo e in servizio presso Parte_1
l' di – è una docente che, nell'Anno Controparte_5 CP_1
Scolastico 2019/2020, ha prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato (cd. supplenze brevi) nei seguenti periodi: “dal 11/11/2019 al
02/01/2020, dal 03/01/2020 al 05/01/2020, dal 06/01/2020 al 05/04/2020, dal
06/04/2020 al 11/04/2020 e un contratto di supplenza per n°12 ore settimanali su 24 con decorrenza dal 27/09/2019 al 06/10/2019” (pag. 3, ricorso;
doc. 4, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, la ricorrente si duole di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per il suddetto Anno Scolastico, in ragione dei molteplici contratti a tempo determinato formalmente stipulati, precisando – al riguardo – che gli stessi sono stati funzionali alla copertura, per un'intera annualità, di un posto presso il medesimo istituto CP_ scolastico (Scuola Primaria - – cfr. stato matricolare in Controparte_5 atti).
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2.1. L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
3 modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio…
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
*
2.2. In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
4 La questione principale del presente giudizio concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Sotto questo profilo, rileva la ratio sottesa all'emolumento in parola per come cristallizzata dalla contrattazione collettiva: la retribuzione professionale docenti ha l'obiettivo “della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tale specifica funzione necessita di un processo di lunga durata che prevede la stabilità del docente nell'arco dell'intero anno scolastico, e la sua partecipazione a tutte le attività progettuali dell'istituto di afferenza (ad esempio, la progettazione del programma didattico di classe, la predisposizione di progetti specifici, la predisposizione del programma preventivo didattico, e simili); si tratta, in sostanza, di un emolumento causalmente correlato a una progettualità che non può prescindere da una, seppur minima, stabilità che le parti sociali hanno ritenuto di riconoscere anche ai rapporti a termine, a condizione che consentano – quantomeno – una partecipazione alla progettazione didattica sino al termine delle attività scolastiche.
In questa prospettiva, la previsione contrattuale risulta ragionevole e introduce una differenza di trattamento oggettivamente giustificabile che, in quanto tale, non risulta porsi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui sopra: si tratta, in sostanza, di un trattamento diverso previsto per situazioni obiettivamente non equiparabili.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la legittimità dell'esclusione del supplente temporaneo dalla fruizione della retribuzione professionale docenti ove la prestazione sia resa – nel corso dell'anno – in via oltremodo frammentaria, e con una durata complessivamente ridotta che non ne
5 consente la funzionalizzazione rispetto alle finalità che la voce retributiva presuppone.
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2.3.
Per questi motivi
, il giudicante – pur rispettoso della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione – non ritiene di poter aderire all'orientamento del Supremo
Collegio nella parte in cui ha affermato che “…3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»“ (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 20015).
Da un lato, infatti, la pronunzia non pare valorizzare il fatto che la disciplina contrattuale include – tra i beneficiari del trattamento – anche i docenti assunti a termine, seppur alle condizioni già sopra evidenziate: ne consegue che il trattamento differenziato non riguarda i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, bensì particolari tipologie di lavoratori a termine rispetto ad altre tipologie di docenti precari.
Dall'altro, la decisione pare sovrapporre il piano delle modalità di erogazione con quello della funzionalizzazione dell'emolumento, svincolandolo dalla causa che gli è propria.
*
2.4. Ciò posto, nell'Anno Scolastico 2019/2020, Parte_1 ha reso la propria prestazione in forza di plurimi di contratti a tempo determinato
(cfr. fascicolo ricorrente) che, tuttavia, hanno sostanzialmente coperto la maggior parte dell'anno scolastico a supplenza, peraltro, presso il medesimo istituto scolastico
(circostanza non contestata in giudizio).
6 Tale rilievo induce a ritenere la pretesa attorea fondata: la docente, infatti, è stata chiamata a rendere la prestazione da inizio novembre ad aprile, così che ha sicuramente svolto una prestazione in via continuativa, con modalità tali da consentirle la partecipazione attiva alle fasi di progettazione e attuazione dell'attività didattica.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto di di Parte_1 percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo
2001.
*
2.5.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata in favore della ricorrente al pagamento di complessivi € 907,39 lordi (somma non utilmente contestata).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di percepire la Parte_1 retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001, per l'Anno Scolastico 2019/2020.
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, in misura di complessivi € 907,39 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7 Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 773,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 21,50 per contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17 settembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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