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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3422 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMENIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CASCIO ESTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha adito questo Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento dell'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro agricolo subordinato nell'anno
2017, per un totale di 102 giornate, alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi
Sebastiano, nonché per il conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e al conseguente godimento delle prestazioni previdenziali maturate in base a tale attività. A sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente ha allegato documentazione attestante l'esistenza del rapporto lavorativo, tra cui DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità.
L' si è costituito in giudizio resistendo Controparte_2 alle domande avanzate e ha sollevato, in via pregiudiziale, eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83. L' ha evidenziato che il ricorso CP_1
è stato proposto oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito istituzionale dell'Ente, modalità di notifica ritenuta valida dalla normativa vigente e consolidata giurisprudenza.
Dagli atti processuali emerge con chiarezza che il disconoscimento delle giornate lavorative è avvenuto attraverso la pubblicazione telematica dell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli esclusi sul sito ufficiale dell' tra il 17 CP_1 dicembre e il 31 dicembre 2019. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, tale modalità di pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge. In tale contesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
45 del 2021, ha confermato la piena legittimità costituzionale della norma in parola, sottolineando come essa garantisca un adeguato bilanciamento tra le esigenze di efficienza amministrativa e il diritto dei lavoratori alla conoscenza degli atti che li riguardano.
Alla luce di ciò, il termine per impugnare giudizialmente il provvedimento di esclusione decorre dalla data di scadenza della pubblicazione, ovvero dal 31 dicembre 2019.
Considerato che
il provvedimento è divenuto definitivo in data 30 gennaio 2020, in quanto non impugnato amministrativamente nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993, e che il ricorso è stato depositato in data 21 settembre 2021, appare evidente la maturazione della decadenza.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che con sentenze nn. 5942/2001, 8650/2008 e 25892/2009 ha ribadito che il termine decadenziale di cui all'art. 22 ha natura sostanziale. Ciò significa che il medesimo non è soggetto né a sospensione né a interruzione, e la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La funzione pubblicistica della norma in esame è volta a tutelare l'interesse generale alla certezza e definitività delle determinazioni dell'ente previdenziale, che impattano sui bilanci pubblici e sulla corretta gestione delle risorse collettive.
L'intervenuta decadenza comporta l'inammissibilità della domanda e, per il principio della cosiddetta “pregiudizialità logica”, rende assorbita ogni ulteriore valutazione di merito. Pertanto, le domande relative al riconoscimento del rapporto di lavoro e alle prestazioni previdenziali richieste non possono essere esaminate in questa sede.
Tuttavia, si osserva che la materia oggetto di giudizio si caratterizza per una particolare complessità giuridica, derivante non solo dalla stratificazione normativa che regola l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma anche dall'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato i termini di decadenza, le modalità di notifica e l'onere probatorio in capo al lavoratore. Tale evoluzione può aver generato incertezze interpretative tali da giustificare, in ossequio ai principi di equità, una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l'INPS, Parte_1 dichiara
INAMMISSIBILE il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83; dispone la COMPENSAZIONE integrale delle spese processuali tra le parti, tenuto conto della complessità della materia e dell'evoluzione giurisprudenziale che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
Così deciso in Patti 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo