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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1811 /2024
All'udienza del 22/07/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo è presente per parte attrice l'Avv. SAMMARTANO ANTONINO nonché la dott.sa Sofia Sammartano ed il dott. Giovanni Bavetta ai fini della pratica professionale.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e discutere la controversia
L'avv. Sammartano precisa le conclusioni come in atto di citazione e memoria n. 1 se depositata ed insiste per l'accoglimento della domanda con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Il giudice sentita la discussione si ritira in camera di consiglio, dando atto della dichiarazione di rinuncia della parte alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo dell'eventuale decisione.
Riaperto il verbale alle ore 15.53 il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1811 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAMMARTANO ANTONINO giusta procura in atti, attrice nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
convenuta-contumace
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha chiesto “RITENERE E
DICHIARARE che l'immobile ubicato in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464, versa in uno stato di totale abbandono a causa della mancata manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuaria, RITENERE E Controparte_1
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1015 c.c., l'usufruttuaria decaduta dal diritto Controparte_1
reale di usufrutto sull'immobile; ubicato in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464, concesso con atto di donazione del 25.02.1988 stipulato tra
[...]
e l'odierna attrice, e rogato dal Notaio , registrato in Marsala il CP_2 Parte_1 Persona_1 13.03.1988 al n. 353, repertorio 72223; per gli effetti, CONDANNARE alla Controparte_1
riconsegna in favore di dell'immobile ubicato in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente Parte_1
nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464; CONDANNARE al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come Parte_1
per legge, nonché alla corresponsione in suo favore delle spese e competenze legali relative alla procedura di mediazione”.
Premetteva a detta domanda l'attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464, giusta atto di donazione del 25.02.1988 da poter di il quale riservava l'usufrutto “a favore CP_2
suo, per tutta la durata della sua vita, e dopo la sua morte a favore della moglie , che Controparte_1
accetta” e che, deceduto il donante, quest'ultima “non si è mai interessata alla manutenzione dell'edificio il quale versa, in uno stato di massimo degrado ed abbandono sia a causa dei mancati interventi di manutenzione ordinaria, che per quelli di manutenzione straordinaria della struttura portante (muratura, travi in c.a., sia in elevazione che in fondazione e negli acciai) interventi mai eseguiti da parte dell'usufruttuaria”
Allegando la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art 1001 comma 2 Cpc ed evidenziando la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art 1015 cc incardinava il presente giudizio
Non si è costituita la convenuta della quale è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio è stato ritenuto dal Tribunale di natura documentale e all'udienza odierna è stato posto in decisione.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare la ritualità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta contumace. Ed invero detto atto risulta notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 cpc con avviso di deposito spedito il 2.12.2024. Detta notifica si è perfezionata per il destinatario -non essendo intervenuto il ritiro del plico in giacenza- decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata e quindi il 12.12.2024 con la conseguenza che il termine di cui all'art 163 bis cpc alla data di comparizione indicata in udienza appare rispettato.
Nel merito la domanda va rigettata. Ed invero sebbene la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere che il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto in conseguenza dell'abuso fattone, ex art. 1015 c.c., consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento i beni che ne formano oggetto, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tale condizione al momento della proposizione della domanda, mentre grava sull'usufruttuario, che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, l'onere di provare tale circostanza, trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, non può non rilevarsi che la contumacia del convenuto è condotta neutra ai sensi dell'art
115 cpc, dalla quale non può pertanto trarsi alcun elemento a sostegno della domanda.
Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita atteso che l'art. 115 c.p.c. impone, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”.
La contumacia esprime pertanto un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama
Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016);
Nel caso di specie detta prova non è stata fornita.
Ed invero a partire dalla mancanza di prova dell'intervenuto decesso dell'usufruttuario originario manca anche la prova dell'immissione nel possesso dell'immobile da CP_2
parte della convenuta, della data in cui tale immissione sarebbe avvenuta, oltre che qualsivoglia ulteriore indicazione sullo stato dell'immobile al momento in cui la convenuta ha preso possesso del bene.
Ora se tale ultimo carenza può essere regolamentata in applicazione della su richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, i primi elementi su indicati in quanto elementi costitutivi dell'obbligazione del convenuto, devo essere allegati e provati dall'attore in applicazione dei principi che regolamentano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali. Non ultroneo appare evidenziare che a soluzione non diversa avrebbe potuto condurre l'espletamento della istruttoria richiesta da parte attrice in quanto finalizzata sì a documentare lo stato attuale dell'immobile e pertanto l'inadempimento del convenuto, ma senza tuttavia consentire di acquisire alcun elemento probatorio circa la sussistenza dell'obbligazione del convenuto medesimo.
Nulla sulle spese non essendosi la convenuta costituita
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1811/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1811 /2024
All'udienza del 22/07/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo è presente per parte attrice l'Avv. SAMMARTANO ANTONINO nonché la dott.sa Sofia Sammartano ed il dott. Giovanni Bavetta ai fini della pratica professionale.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e discutere la controversia
L'avv. Sammartano precisa le conclusioni come in atto di citazione e memoria n. 1 se depositata ed insiste per l'accoglimento della domanda con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Il giudice sentita la discussione si ritira in camera di consiglio, dando atto della dichiarazione di rinuncia della parte alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo dell'eventuale decisione.
Riaperto il verbale alle ore 15.53 il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1811 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAMMARTANO ANTONINO giusta procura in atti, attrice nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
convenuta-contumace
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha chiesto “RITENERE E
DICHIARARE che l'immobile ubicato in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464, versa in uno stato di totale abbandono a causa della mancata manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuaria, RITENERE E Controparte_1
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1015 c.c., l'usufruttuaria decaduta dal diritto Controparte_1
reale di usufrutto sull'immobile; ubicato in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464, concesso con atto di donazione del 25.02.1988 stipulato tra
[...]
e l'odierna attrice, e rogato dal Notaio , registrato in Marsala il CP_2 Parte_1 Persona_1 13.03.1988 al n. 353, repertorio 72223; per gli effetti, CONDANNARE alla Controparte_1
riconsegna in favore di dell'immobile ubicato in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente Parte_1
nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464; CONDANNARE al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come Parte_1
per legge, nonché alla corresponsione in suo favore delle spese e competenze legali relative alla procedura di mediazione”.
Premetteva a detta domanda l'attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in Marsala nella C.da Conca n. 14, ricadente nel foglio di mappa 69 ed identificato con il mappale 464, giusta atto di donazione del 25.02.1988 da poter di il quale riservava l'usufrutto “a favore CP_2
suo, per tutta la durata della sua vita, e dopo la sua morte a favore della moglie , che Controparte_1
accetta” e che, deceduto il donante, quest'ultima “non si è mai interessata alla manutenzione dell'edificio il quale versa, in uno stato di massimo degrado ed abbandono sia a causa dei mancati interventi di manutenzione ordinaria, che per quelli di manutenzione straordinaria della struttura portante (muratura, travi in c.a., sia in elevazione che in fondazione e negli acciai) interventi mai eseguiti da parte dell'usufruttuaria”
Allegando la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art 1001 comma 2 Cpc ed evidenziando la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art 1015 cc incardinava il presente giudizio
Non si è costituita la convenuta della quale è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio è stato ritenuto dal Tribunale di natura documentale e all'udienza odierna è stato posto in decisione.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare la ritualità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta contumace. Ed invero detto atto risulta notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 cpc con avviso di deposito spedito il 2.12.2024. Detta notifica si è perfezionata per il destinatario -non essendo intervenuto il ritiro del plico in giacenza- decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata e quindi il 12.12.2024 con la conseguenza che il termine di cui all'art 163 bis cpc alla data di comparizione indicata in udienza appare rispettato.
Nel merito la domanda va rigettata. Ed invero sebbene la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere che il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto in conseguenza dell'abuso fattone, ex art. 1015 c.c., consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento i beni che ne formano oggetto, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tale condizione al momento della proposizione della domanda, mentre grava sull'usufruttuario, che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, l'onere di provare tale circostanza, trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, non può non rilevarsi che la contumacia del convenuto è condotta neutra ai sensi dell'art
115 cpc, dalla quale non può pertanto trarsi alcun elemento a sostegno della domanda.
Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita atteso che l'art. 115 c.p.c. impone, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”.
La contumacia esprime pertanto un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama
Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016);
Nel caso di specie detta prova non è stata fornita.
Ed invero a partire dalla mancanza di prova dell'intervenuto decesso dell'usufruttuario originario manca anche la prova dell'immissione nel possesso dell'immobile da CP_2
parte della convenuta, della data in cui tale immissione sarebbe avvenuta, oltre che qualsivoglia ulteriore indicazione sullo stato dell'immobile al momento in cui la convenuta ha preso possesso del bene.
Ora se tale ultimo carenza può essere regolamentata in applicazione della su richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, i primi elementi su indicati in quanto elementi costitutivi dell'obbligazione del convenuto, devo essere allegati e provati dall'attore in applicazione dei principi che regolamentano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali. Non ultroneo appare evidenziare che a soluzione non diversa avrebbe potuto condurre l'espletamento della istruttoria richiesta da parte attrice in quanto finalizzata sì a documentare lo stato attuale dell'immobile e pertanto l'inadempimento del convenuto, ma senza tuttavia consentire di acquisire alcun elemento probatorio circa la sussistenza dell'obbligazione del convenuto medesimo.
Nulla sulle spese non essendosi la convenuta costituita
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1811/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo