Trib. Marsala, sentenza 22/07/2025, n. 417
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Sentenza 22 luglio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Marsala, nella persona del Giudice Onorario Dott. Marcello Bellomo. La parte attrice ha richiesto la dichiarazione di decadenza dell'usufruttuario dall'immobile di sua proprietà, sostenendo che quest'ultimo versasse in uno stato di abbandono a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'usufruttuario. La domanda si fondava sugli articoli 1015 c.c. e 1001 c.c., evidenziando la responsabilità dell'usufruttuario per il degrado dell'immobile.

Il Giudice, dopo aver esaminato la questione, ha rigettato la domanda dell'attrice. Ha argomentato che, nonostante la contumacia della convenuta, l'onere probatorio gravava sull'attrice, la quale non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la decadenza dell'usufruttuario. In particolare, è stata evidenziata l'assenza di prova del decesso dell'usufruttuario originario e della data di immissione in possesso da parte della convenuta. Il Giudice ha sottolineato che la contumacia non altera la ripartizione degli oneri probatori, e che l'attrice non ha dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda. Pertanto, la richiesta è stata rigettata, con nulla sulle spese, data la mancata costituzione della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Marsala, sentenza 22/07/2025, n. 417
    Giurisdizione : Trib. Marsala
    Numero : 417
    Data del deposito : 22 luglio 2025

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