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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5124/2023 RG promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Marrazzo (C.F. ) e Mario C.F._2
Reffo (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
Giuseppe Marrazzo sito in Casandrino (NA) alla via Don Domenico D'Angelo n.1 attrice nei confronti di con sede legale in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli P.IVA_1 avv.ti Vittoria Lagani (C.F. ) e Pierfrancesco Lagani, (C.F. C.F._4
, con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207 C.F._5 convenuta
con sede in Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. , in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da quale Controparte_3 mandataria e la gestione dei crediti di con sede legale in Parte_2 CP_2
Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. ), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_3 dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli (C.F. Controparte_4
), Stefano Parlatore (C.F. ) e C.F._6 C.F._7 CP_5
(C.F. ), con studio sito in Milano, alla via Broletto n. 20
[...] C.F._8 convenuta 2
con sede in Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. , in Controparte_6 P.IVA_4 persona dell'amministratore delegato dott. rappresentata da CP_7 CP_3
quale mandataria e per la gestione dei crediti di
[...] Parte_2 CP_6
sede legale in Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. (C.F. Controparte_5
), con studio sito in Roma, alla via Barberini n. 86 C.F._8 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni
All'udienza del 06.05.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020l'odierna attrice citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord per far accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 della fideiussione omnibus per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio;
far accertare e dichiarare che la fideiussione “copia per il cliente” risultava priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della far accertare e dichiarare la nullità della CP_8 fideiussione omnibus per essere la stessa conforme allo schema predisposto dall'ABI.
A fondamento della domanda, la sig.ra esponeva in fatto: Parte_1
- che la ditta Autosalone IN di EL IN stipulava presso la filiale di
Frattamaggiore al C.so Durante n. 201, in data 26.07.2013, un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 36.000,00 avente numero 00630/4353237;
- che la medesima ditta aveva un'apertura di credito mediante conto anticipi € 100.000,00 e scopertura di cassa di € 35.000,00 su c/c ordinario e anticipo n. 000010911961 e n.
000010911961 originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa ed un'anticipazione su fatture;
- che la ditta Autosalone IN stipulava presso la citata filiale di Frattamaggiore in data
27.06.2011 un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 100.000,00 avente numero
055.000.3869287.000, con una presunta debitoria residua di € 43.573,34;
- che a garanzia delle predette linee di credito, parte attrice rilasciava fideiussione omnibus con limite di importo;
- che la sig.ra richiedeva, a mezzo lettera raccomandata, copia della fideiussione, Parte_1 in data 30.10.2020, senza ricevere riscontro, ma, al contempo, ne produceva copia. 3
In diritto, parte attrice, richiamando, in primo luogo, in tema di contratti bancari, l'art. 117
TUB, il cui 1° comma statuisce che: “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” ed il cui successivo 3° comma stabilisce che: “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”, affermava che, in caso di contratto bancario privo della sottoscrizione dell'intermediario, non fosse sufficiente, ai fini della valida conclusione dello stesso (comunque destinata ad operare ex nunc), una qualsiasi dichiarazione in forma scritta della banca di volersi avvalere di quel contratto, essendo, invece, necessaria la trasmissione al cliente di un atto sottoscritto dall'intermediario che producesse per intero il testo contrattuale.
Tanto non si era verificato nel caso di specie, in quanto, dall'analisi del documento relativo alla fideiussione, si evinceva la presenza della copia per il cliente sprovvista della firma di sottoscrizione da parte dell'istituto bancario.
Ritenendo, dunque, applicabile la predetta norma del TUB anche alla fideiussione essendo, quest'ultima, suscettibile di essere inquadrata nella categoria giuridica dei contratti bilaterali a titolo oneroso, parte attrice faceva discendere la nullità della garanzia prestata per violazione della forma prescritta ad substantiam per la conclusione dei contratti bancari.
In secondo luogo, parte attrice evidenziando la presenza nel contratto fideiussorio delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di deroga all'art. 1957 c.c. e, precisamente, agli artt. 1 (clausole resistenza e reviviscenza) e 5 comma 7 (deroga art. 1957 c.c.) – clausole, queste, considerate lesive della concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n.
287/1990 – e richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I n. 29810 del 2017 sosteneva la tesi della nullità della garanzia sottoscritta per essere la stessa conforme allo schema predisposto dall'ABI - in ragione della presenza delle predette clausole - alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
Riteneva, inoltre, che la nullità del contratto fosse radicale e che fosse, ormai, principio consolidato in giurisprudenza quello relativo alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione.
In terzo luogo, la sig.ra chiedeva di verificare la firma dalla stessa apposta sul Parte_1 contratto oggetto di causa, mediante concessione di CTU grafologica.
Infine, l'attrice lamentava come l'istituto di credito avesse prospettato di segnalare alla
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia la posizione di rischio del fideiussore come 4 posizione “a sofferenza”, qualificando di fatto il garante come soggetto in stato di insolvenza e, tanto, sulla base di un documento non opponibile al fideiussore.
Concludeva, dunque, chiedendo di accertare e dichiarare: la nullità della fideiussione per le motivazioni sopra esposte;
che la fidejussione “copia per il cliente” risultava priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della la nullità della fideiussione omnibus per CP_8 essere la stessa conforme allo schema predisposto dall'ABI; chiedeva, infine, ammettere
CTU grafologica al fine di verificare la propria firma apposta sul contratto fideiussorio.
Si costituiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale adito.
In data 17.08.2022, interveniva in giudizio la società in qualità di cessionaria di CP_2 riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e domandato da quest'ultima. Controparte_1
Successivamente, con ordinanza del 21.11.2022, il Tribunale di Napoli Nord, in persona del
Giudice Michelangelo Petruzziello, dichiarava la propria incompetenza in favore della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con ricorso di riassunzione notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza con pec del 13.04.2023.
Alla stregua di quanto sopra, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: «A)
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di FIDEIUSSIONE per le motivazioni sopra esposte;
B) ACCERTARE E DICHIARARE La fidejussione “copia per il cliente” risulta priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della Banca;
C)
ACCERTARE E DICHIARARE la Nullità della fidejussione omnibus essendo conforme allo schema predisposto dall' ABI. Corte di Cassazione Corte Sezione I, 12 dicembre 2017, n.
29810 Estensore Genovese. Dall'analisi del testo risultano presenti le discrasie evidenziate dalla Cassazione in tema di clausole di “rivivescenza”, di “resistenza” e di “deroga art.
1957 c.c.” e precisamente agli articoli 1, e 5 co.7.; D) AMMETTERE CTU GRAFOLOGICA volta alla verifica della firma apposta dalla sig.ra CONDANNARE in ogni Parte_1 caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
In prima battuta, la premetteva di aver interposto gravame – a seguito della CP_8 riassunzione del presente giudizio – avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord 5
n. cron. 5024/2022, con atto di appello notificato l'08.05.2023 e rubricato al numero di R.G.
2206/2023, in quanto riteneva che le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato potessero rivestire carattere pregiudizievole per il prosieguo del processo.
Sosteneva, infatti, che il Tribunale di Napoli Nord avesse erroneamente affermato che la all'atto della costituzione, non avesse contestato la conformità delle fideiussioni - CP_8 dedotte in giudizio - allo schema ABI, oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca
D'Italia, mentre tale contestazione emergeva nella sua evidenza dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
In via preliminare, eccepiva che le avverse domande fossero coperte da giudicato esterno, come già evidenziato nella precedente fase del giudizio.
Infatti, con tre distinti atti di citazione - aventi ad oggetto i differenti rapporti intercorsi tra le parti - la , nella propria qualità di cliente debitrice Controparte_9 principale della e la sig.ra nella propria dedotta qualità di CP_8 Parte_1 fideiubente, avevano già convenuto in giudizio Tali giudizi, Controparte_1 successivamente, venivano tutti definiti con sentenze di rigetto nel merito.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, a parere di era evidente che la validità ed Controparte_1 efficacia delle fideiussioni, tacciate nel presente giudizio di nullità parziale o totale, fossero coperte dal giudicato formatosi sulle richiamate sentenze, atteso che il giudicato copriva il dedotto ed il deducibile.
La inoltre, in via subordinata rispetto all'eccezione di giudicato, formulava istanza di CP_8 sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., data la pendenza del giudizio di appello avverso l'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, deducendo il carattere pregiudiziale del giudizio di secondo grado.
Per quanto concerne il merito, parte convenuta sottolineava come l'atto di citazione fosse manifestamente infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, considerato che nessun documento era stato prodotto da parte attrice a sostegno delle sue domande.
In primo luogo, contestava l'asserita nullità della fideiussione per mancata sottoscrizione da parte della Banca, sostenendo che la garanzia fideiussoria costituisce, in realtà, un atto unilaterale (o, se si preferisce, un contratto unilaterale) che si perfeziona esclusivamente con la manifestazione della volontà da parte del fideiussore di volersi obbligare nei confronti del creditore. 6
Evidenziava, in aggiunta, come la fideiussione non fosse regolata né dal Testo Unico
Bancario – non costituendo un contratto bancario – né dal Testo Unico Finanziario e come, pertanto, le norme invocate da controparte fossero estranee alla fattispecie oggetto di causa e ad essa non applicabili.
In secondo luogo, per quanto attiene alla presunta violazione della normativa antitrust, la banca convenuta osservava che, in linea generale, le fideiussioni indirizzate alla Banca non presentassero affatto lo schema contrattuale conforme al modello ABI né le clausole di detto schema contrattuale ed evidenziava come, nel caso di specie, nessuna delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra - tra l'altro nemmeno depositate in giudizio - Parte_1 contenesse le clausole ritenute lesive della legge antitrust.
In riferimento, poi, alla presunta segnalazione alla Centrale dei Rischi lamentata da parte attrice, l'istituto di credito osservava come tale circostanza fosse non provata e come sulla stessa fosse stata sollevata eccezione di giudicato atteso che, anche tale domanda, era stata già oggetto di precedenti giudizi.
Infine, sulla richiesta CTU grafologica, parte convenuta deduceva che la sig.ra Parte_1 non avesse mai disconosciuto alcuna sottoscrizione e, dunque, appariva evidente
[...]
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa richiesta istruttoria.
Alla luce delle precedenti considerazioni, rassegnava, dunque, le seguenti Controparte_1 conclusioni: « 1) In via assolutamente preliminare dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate per precedente giudicato;
2) Ancora in via preliminare disporre la sospensione del processo per la pendenza del giudizio di appello avverso l'ordinanza pronunziata dal giudice a quo donde proviene il presente procedimento;
3) In via gradata e nel merito rigettare tutte le domande formulate perché inammissibili perché generiche ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% CPA ed IVA nelle aliquote di legge».
Si costituiva in giudizio rappresentata da la quale CP_2 Controparte_3 premetteva che in virtù di contratto stipulato in data 24.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto pro soluto in favore Controparte_1 di tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo CP_2 avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 in data 07.07.2022; 7 tra i predetti crediti, figurava anche quello vantato dalla nei confronti della sig.ra CP_8 in qualità di garante di . Parte_1 Controparte_9
In via preliminare, la cessionaria sollevava eccezione di giudicato in virtù del fatto che l'attrice, in qualità di fideiussore - unitamente ad - Controparte_9 aveva già introdotto nei confronti di tre diversi giudizi, aventi ad oggetto i Controparte_1 medesimi rapporti dedotti anche nel presente giudizio, conclusisi con l'integrale rigetto delle domande.
Nel merito, in riferimento alla pretesa nullità della fideiussione per mancanza di sottoscrizione da parte di sottolineava come la fideiussione non prevedesse Controparte_1 in alcun modo la manifestazione del consenso e, quindi, la sottoscrizione da parte del creditore garantito, atteso che la stessa costituisce un atto unilaterale (o contratto unilaterale) che si perfeziona esclusivamente con la manifestazione della volontà da parte del fideiussore di volersi obbligare nei confronti del creditore.
Per quanto riguarda l'asserita nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust, evidenziava da una parte che la fideiussione sottoscritta – tra l'altro nemmeno prodotta in giudizio da controparte - non fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale e dall'altra che non vi fosse alcuna prova al riguardo.
In aggiunta, sosteneva che la fideiussione sottoscritta da controparte risalisse all'anno 2010 e, quindi, ad un periodo successivo rispetto al c.d. modello ABI del 2005: ciò in un contesto in cui controparte era ben consapevole che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
Banca d'Italia rappresentava l'esito di un'istruttoria compiuta a partire dall'8 novembre 2003.
In altri termini, il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 era stato rilevato in merito all'applicazione uniforme – accertata nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005 - degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Pertanto, considerato che il contratto di fideiussione de quo era stato stipulato in un periodo successivo a tale accertamento, parte attrice non aveva minimamente dimostrato la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e, quindi,
l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato.
Per quanto riguarda, poi, l'asserita illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi, si limitava a rilevare come la predetta circostanza fosse del tutto indimostrata. CP_2 8
In ultimo, considerava inammissibile e irrilevante la richiesta di CTU grafologica avanzata da parte attrice, stante l'assenza di qualsiasi disconoscimento di firma, operato dalla medesima, su alcuna fideiussione.
Sulla base di tali premesse e considerazioni, chiedeva il rigetto di tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti.
Celebrata la prima udienza in data 20.06.2023, il Giudice si riservava sull'eccezione - sollevata da parte attrice - relativa alla nullità della procura conferita a e Controparte_1 sulla questione inerente la sospensione del giudizio e concedeva alle parti termine per il deposito di note.
In seguito, a scioglimento della riserva, il G.I., rilevato che le sollevate questioni preliminari non fossero idonee alla definizione del giudizio, ma potessero, piuttosto, essere rimesse al
Collegio con la decisione di merito della causa senza pregiudicare il corso e la sollecita definizione del processo, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. I termine, parte attrice precisava in tal modo le sue conclusioni: « Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento delle argomentazioni che precedono così provvedere: 1)
Dichiarare la nullità della costituzione della Società per difetto della Controparte_1 procura e per carenza di legittimazione nel presente giudizio per effetto dell'avvenuta cessione del credito e per sopravvenuta carenza di interesse;
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento della domanda proposta: A) ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità del contratto di per le motivazioni sopra esposte;
CP_10
B) ACCERTARE E DICHIARARE La fidejussione “copia per il cliente” risulta priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della Banca;
C) ACCERTARE E
DICHIARARE la Nullità della fidejussione omnibus essendo conforme allo schema predisposto dall' ABI. Corte di Cassazione Corte ezione I, 12 dicembre 2017, n. 29810
Estensore Genovese. Dall'analisi del testo risultano presenti le discrasie evidenziate dalla
Cassazione in tema di clausole di “rivivescenza”, di “resistenza” e di “deroga art. 1957
c.c.” e precisamente agli articoli 1, e 5 co.7.; D) AMMETTERE CTU GRAFOLOGICA volta alla verifica della firma apposta dalla sig.ra CONDANNARE in ogni caso Parte_1 la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari». 9
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerata inammissibile la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in difetto di un reale e specifico disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione, fissava l'udienza del
06.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 02.05.2025 interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., – Controparte_6 rappresentata da - in qualità di cessionaria di esponendo Controparte_3 CP_2 che, in virtù di contratto stipulato il 26 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto pro soluto in favore di CP_2 un portafoglio di crediti pecuniari – tra i quali era ricompreso anche Controparte_6 quello vantato nei confronti di , con obbligazioni Controparte_9 garantite dal fideiussore -identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Parte_1 avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29.
La cessionaria interveniva, dunque, in giudizio facendo propria tutta l'attività difensiva svolta dalla cedente CP_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 06.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare deve essere sciolta la riserva sulla preliminare eccezione di nullità della procura rilasciata da come eccepita da parte attrice. Controparte_1
Parte attrice lamentava, infatti, che si fosse costituita nel presente giudizio – Controparte_1 nonostante l'avvenuta cessione del credito in favore di – sulla scorta di una CP_2 procura generale risalente al 2010 che circoscriveva il potere di rappresentanza in giudizio limitatamente ai rapporti ancora in essere della predetta Sosteneva, inoltre, che, a CP_8 seguito della cessione del credito da parte di l'unico soggetto legittimato nel Controparte_1 presente giudizio fosse quale mandataria della società Controparte_3 CP_2
Ebbene, la predetta eccezione non è fondata e merita di essere disattesa.
In primo luogo, la procura alle liti rilasciata con atto pubblico notarile in forza della quale i procuratori Vittoria Lagani e Pierfrancesco Lagani sono stati investiti della rappresentanza processuale dell'istituto di credito convenuto, è una procura generale alle liti che conferisce 10 loro il potere di «rappresentare e difendere in ogni fase e grado di giudizio la sopra nominata in tutte le cause attive e passive, in tutte le controversie, anche di carattere CP_8 tributario, promossi e da promuoversi, per qualsiasi titolo, avanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria».
Si condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale:
“La procura generale conferita mediante atto pubblico al procuratore costituito, laddove rispetti tutti i requisiti di sostanza e di forma prescritti dall'art 83, comma 2, c.p.c., attribuisce al difensore la facoltà di assistere il cliente in tutte le controversie che lo interessino, indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento, essendo ininfluente - per la sua validità - la menzione delle liti cui la stessa si riferisce. Inoltre, il principio di conservazione di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., impone che, nei casi dubbi, la procura debba essere interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consente all'atto di produrre i suoi effetti” (cfr. da ultimo Trib. Agrigento del 26.09.2023)
In secondo luogo, essendosi verificata nel corso del giudizio, una successione a titolo particolare nel diritto controverso - in forza della cessione dei crediti da parte di CP_1 nei confronti di – sono legittimate a stare nel processo tanto la cedente
[...] CP_2 quando la cessionaria e, ciò, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. commi 1 e 3.
Dunque, per quanto sopra esposto, l'eccezione di nullità della procura di Controparte_1 deve essere rigettata.
Diversamente non verrà affrontata l'istanza di sospensione del giudizio eccepita da parte convenuta sulla quale pure il giudice istruttore si era riservato, rimettendo la questione al
Collegio, poiché come riferito all'udienza del 06.05.2025 dalla banca era stata depositata in questo giudizio “la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2702/2024 del 18.6.2024 passata in cosa giudicata per omessa proposizione del ricorso in Cassazione”, e quindi era venuto meno il presupposto dell'invocata sospensione ex art. 295 c.p.c. e cioè la pendenza del giudizio asseritamente pregiudicante.
A questo punto, va esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalle parti convenute.
Al Collegio si chiede di pronunciarsi in ordine all'individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del cd. giudicato implicito esterno circa la validità del contratto di garanzia per effetto delle precedenti sentenze di rigetto aventi ad oggetto i rapporti intercorsi tra la società garantita, il garante e la ovvero, nello specifico, i CP_8 contratti di apertura di credito e di conto corrente nonché i due contratti di mutuo 11 chirografario, ai quali è connesso il rapporto accessorio di garanzia, di cui si chiede, per la prima volta nella presente controversia, la nullità per violazione della normativa antitrust.
Ritiene il Collegio che, con riguardo al tema della preclusione derivante dal giudicato intervenuto sia sulla struttura negoziale originaria del contratto, sia sulla fattispecie programmatica in esso contenuta alla luce della funzione qualificatoria della causa in concreto, il potere di indagine del giudice sulla nullità contrattuale deve investire tanto la ragione morfologica quanto quella funzionale, per le quali viene esperita.
È di generale applicazione il principio secondo il quale l'autorità del giudicato, tendente ad impedire un ne bis in idem ed un eventuale contrasto di pronunce, copre il dedotto e il deducibile, vale a dire non solo le ragioni giuridiche dedotte in quel giudizio, ma anche tutte le altre, proponibili in via di azione o di eccezione, le quali, benché non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente fatte valere.
L'istituto del giudicato è posto a tutela dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive e la certezza del diritto, corollari del principio di rango costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Tuttavia, nell'individuazione dell'oggetto del giudicato implicito l'indagine del giudice deve tener conto, nel bilanciamento dei principi suindicati con il principio di difesa ed effettività della tutela ex art. 24 Cost. avente pari rango, del riferimento al rapporto negoziale, quale conseguenza del tipo di azione esperita dall'attore.
La reale portata del giudicato è determinata dai motivi della decisione, ove la controversia abbia riguardato esclusivamente un aspetto del più ampio rapporto sostanziale.
L'affermazione della perfetta corrispondenza, sempre e comunque, tra gli oggetti, rispettivamente, della domanda, del processo e del giudicato non è predicabile tout court, in assenza di un'esplicita previsione legislativa in tal senso.
Ne consegue che la risposta alla questione del giudicato implicito sulla “non nullità” (e quindi sulla validità) del contratto di fideiussione omnibus impugnato non deriva plasticamente dalla circostanza che il precedente giudicato contenga statuizioni implicanti la ritenuta validità dello stesso.
Nella fattispecie in esame, le sentenze conclusive dei precedenti giudizi hanno riguardato doglianze differenti relative esclusivamente a cause di invalidità proprie dei rapporti principali, le quali, in caso di accoglimento, avrebbero caducato, per il nesso di accessorietà, 12 il contratto di fideiussione in contestazione. Più precisamente, si evidenzia che, nei suindicati giudizi, alcuna causa di nullità è stata eccepita avverso il contratto di fideiussione, in questa sede impugnato.
Posto che la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust definita dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021 una “nullità speciale posta – attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del TFUE e 2, comma 2, lett. a) e comma 3 della
Legge n. 287/90 - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva”, essa ha una portata più ampia della nullità codicistica ex art. 1418 c.c. e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento, quali quelle di protezione nei contratti del consumatore (cd. secondo contratto) e quelle nei rapporti tra imprese (cd. terzo contratto), inducendo il Collegio a ritenere che l'azione di nullità esperita nella presente controversia non sia preclusa dal precedente giudicato che è intervenuto soltanto sui rapporti principali garantiti.
Sul punto, si applica il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione intervenute sui poteri del giudice nelle azioni di impugnativa negoziale, secondo cui la rilevazione della nullità speciale è condizionata all'indicazione della parte ex art. 2907
c.c. e artt. 99 e 112 c.p.c.
Poiché nei precedenti giudizi né gli attori hanno eccepito, né il giudice ha rilevato la nullità speciale antitrust, il Collegio ritiene che l'azione di nullità promossa da parte attrice non sia preclusa dal giudicato implicito formatosi sulla validità del contratto di garanzia, il quale non
è stato fino a questa sede scrutinato né sotto l'angolo prospettico delle norme imperative interne ed eurounitarie dettate in materia antitrust e finalizzate alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, né sotto l'angolo prospettico dell'azione di nullità in generale.
Ne consegue che l'eccezione di giudicato deve ritenersi respinta, non potendosi ritenere formato il giudicato implicito sulla validità del contratto di garanzia personale in mancanza di qualsiasi motivazione in tal senso nelle pronunce definitive (cfr. sentenze prodotte in atti).
Come premesso è pacifico in giurisprudenza il principio di diritto in base al quale l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in 13 quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito).
Come si evince dai giudizi pregressi intercorsi tra le parti, la sig.ra ha speso Parte_1 la sua qualità di fideiussore soltanto ai fini della legittimazione attiva nell'ambito di domande che attenevano esclusivamente alla validità dei rapporti principali instaurati tra il debitore e l'istituto di credito, pertanto l'accertamento sulla nullità della fideiussione non solo non costituiva l'oggetto della domanda dei predetti giudizi pregressi ma non costituiva nemmeno l'antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia richiesta che consente di rigettare definitivamente l'eccezione di giudicato proposta da parte convenuta.
Venendo al merito della questione che ci occupa, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte attrice ha chiesto che fosse accertata, tra l'altro, la nullità della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 per il fatto di essere un contratto stipulato “a valle” di una intesa restrittiva della concorrenza, e, precisamente, per il fatto di contenere al suo interno clausole conformi alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI nel 2003, sanzionato con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia.
La questione di nullità prospettata dall'attrice è una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di valutazione la questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
Nel caso di specie, però, è assorbente rilevare come parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, in quanto non solo non ha prodotto in giudizio il Modulo di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 né il parere dell'AGCM né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, ma anche e soprattutto, il contratto di fideiussione di cui è causa.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che, proprio in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in violazione della normativa antitrust, occorre che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “I) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; II) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le 14 quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
III) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
IV) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
V) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” (cfr. Cass. ordinanza n. 1170 del 2025; Cass. ordinanza n. 30383 del 2024).
Ebbene, nel caso di specie, occorre rimarcare che parte attrice non ha allegato alla citazione né tantomeno ha prodotto nei termini per il deposito delle appendici istruttorie il contratto di fideiussione omnibus, precludendo così al Tribunale ogni esame nel merito della controversia, a partire dalla verifica della presenza nella garanzia fideiussoria delle clausole ritenute violative della concorrenza, circostanza peraltro contestata dallo stesso istituto di credito.
Pertanto, la domanda di nullità derivata avanzata da parte attrice in ordine al contratto di fideiussione omnibus impugnato va rigettata per carenza di prova.
Ugualmente va rigettata la domanda volta a far accertare la nullità della garanzia personale per l'asserita mancata sottoscrizione da parte di visto che non è possibile Controparte_1 constatare la fondatezza o meno di tale asserzione stante l'assenza in atti del contratto di fideiussione.
Infine, va respinta la richiesta CTU grafologica, in quanto parte attrice non ha mai disconosciuto la firma apposta sul contratto di cui è causa. Invero, è la stessa parte attrice a 15 dolersi dell'assenza di sottoscrizione dell'istituto di credito, senza mai negare di averla sottoscritta. Inutile ribadire che si tratta peraltro di allegazioni che non sono state riscontrate in giudizio per il difetto di produzione della predetta fideiussione.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'intervento di disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così CP_6 CP_6 provvede:
- rigetta le domande;
- condanna l'attrice al pagamento in favore di e di quale Controparte_1 Controparte_3 mandataria di e di delle spese processuali che liquida per CP_2 Controparte_6 ciascuna delle controparti in € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5124/2023 RG promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Marrazzo (C.F. ) e Mario C.F._2
Reffo (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
Giuseppe Marrazzo sito in Casandrino (NA) alla via Don Domenico D'Angelo n.1 attrice nei confronti di con sede legale in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli P.IVA_1 avv.ti Vittoria Lagani (C.F. ) e Pierfrancesco Lagani, (C.F. C.F._4
, con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207 C.F._5 convenuta
con sede in Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. , in persona CP_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da quale Controparte_3 mandataria e la gestione dei crediti di con sede legale in Parte_2 CP_2
Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. ), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_3 dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli (C.F. Controparte_4
), Stefano Parlatore (C.F. ) e C.F._6 C.F._7 CP_5
(C.F. ), con studio sito in Milano, alla via Broletto n. 20
[...] C.F._8 convenuta 2
con sede in Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. , in Controparte_6 P.IVA_4 persona dell'amministratore delegato dott. rappresentata da CP_7 CP_3
quale mandataria e per la gestione dei crediti di
[...] Parte_2 CP_6
sede legale in Milano, alla via Soperga n. 9, (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. (C.F. Controparte_5
), con studio sito in Roma, alla via Barberini n. 86 C.F._8 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni
All'udienza del 06.05.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020l'odierna attrice citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord per far accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 della fideiussione omnibus per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio;
far accertare e dichiarare che la fideiussione “copia per il cliente” risultava priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della far accertare e dichiarare la nullità della CP_8 fideiussione omnibus per essere la stessa conforme allo schema predisposto dall'ABI.
A fondamento della domanda, la sig.ra esponeva in fatto: Parte_1
- che la ditta Autosalone IN di EL IN stipulava presso la filiale di
Frattamaggiore al C.so Durante n. 201, in data 26.07.2013, un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 36.000,00 avente numero 00630/4353237;
- che la medesima ditta aveva un'apertura di credito mediante conto anticipi € 100.000,00 e scopertura di cassa di € 35.000,00 su c/c ordinario e anticipo n. 000010911961 e n.
000010911961 originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa ed un'anticipazione su fatture;
- che la ditta Autosalone IN stipulava presso la citata filiale di Frattamaggiore in data
27.06.2011 un contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 100.000,00 avente numero
055.000.3869287.000, con una presunta debitoria residua di € 43.573,34;
- che a garanzia delle predette linee di credito, parte attrice rilasciava fideiussione omnibus con limite di importo;
- che la sig.ra richiedeva, a mezzo lettera raccomandata, copia della fideiussione, Parte_1 in data 30.10.2020, senza ricevere riscontro, ma, al contempo, ne produceva copia. 3
In diritto, parte attrice, richiamando, in primo luogo, in tema di contratti bancari, l'art. 117
TUB, il cui 1° comma statuisce che: “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” ed il cui successivo 3° comma stabilisce che: “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”, affermava che, in caso di contratto bancario privo della sottoscrizione dell'intermediario, non fosse sufficiente, ai fini della valida conclusione dello stesso (comunque destinata ad operare ex nunc), una qualsiasi dichiarazione in forma scritta della banca di volersi avvalere di quel contratto, essendo, invece, necessaria la trasmissione al cliente di un atto sottoscritto dall'intermediario che producesse per intero il testo contrattuale.
Tanto non si era verificato nel caso di specie, in quanto, dall'analisi del documento relativo alla fideiussione, si evinceva la presenza della copia per il cliente sprovvista della firma di sottoscrizione da parte dell'istituto bancario.
Ritenendo, dunque, applicabile la predetta norma del TUB anche alla fideiussione essendo, quest'ultima, suscettibile di essere inquadrata nella categoria giuridica dei contratti bilaterali a titolo oneroso, parte attrice faceva discendere la nullità della garanzia prestata per violazione della forma prescritta ad substantiam per la conclusione dei contratti bancari.
In secondo luogo, parte attrice evidenziando la presenza nel contratto fideiussorio delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di deroga all'art. 1957 c.c. e, precisamente, agli artt. 1 (clausole resistenza e reviviscenza) e 5 comma 7 (deroga art. 1957 c.c.) – clausole, queste, considerate lesive della concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n.
287/1990 – e richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I n. 29810 del 2017 sosteneva la tesi della nullità della garanzia sottoscritta per essere la stessa conforme allo schema predisposto dall'ABI - in ragione della presenza delle predette clausole - alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
Riteneva, inoltre, che la nullità del contratto fosse radicale e che fosse, ormai, principio consolidato in giurisprudenza quello relativo alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione.
In terzo luogo, la sig.ra chiedeva di verificare la firma dalla stessa apposta sul Parte_1 contratto oggetto di causa, mediante concessione di CTU grafologica.
Infine, l'attrice lamentava come l'istituto di credito avesse prospettato di segnalare alla
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia la posizione di rischio del fideiussore come 4 posizione “a sofferenza”, qualificando di fatto il garante come soggetto in stato di insolvenza e, tanto, sulla base di un documento non opponibile al fideiussore.
Concludeva, dunque, chiedendo di accertare e dichiarare: la nullità della fideiussione per le motivazioni sopra esposte;
che la fidejussione “copia per il cliente” risultava priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della la nullità della fideiussione omnibus per CP_8 essere la stessa conforme allo schema predisposto dall'ABI; chiedeva, infine, ammettere
CTU grafologica al fine di verificare la propria firma apposta sul contratto fideiussorio.
Si costituiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale adito.
In data 17.08.2022, interveniva in giudizio la società in qualità di cessionaria di CP_2 riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e domandato da quest'ultima. Controparte_1
Successivamente, con ordinanza del 21.11.2022, il Tribunale di Napoli Nord, in persona del
Giudice Michelangelo Petruzziello, dichiarava la propria incompetenza in favore della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con ricorso di riassunzione notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza con pec del 13.04.2023.
Alla stregua di quanto sopra, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: «A)
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di FIDEIUSSIONE per le motivazioni sopra esposte;
B) ACCERTARE E DICHIARARE La fidejussione “copia per il cliente” risulta priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della Banca;
C)
ACCERTARE E DICHIARARE la Nullità della fidejussione omnibus essendo conforme allo schema predisposto dall' ABI. Corte di Cassazione Corte Sezione I, 12 dicembre 2017, n.
29810 Estensore Genovese. Dall'analisi del testo risultano presenti le discrasie evidenziate dalla Cassazione in tema di clausole di “rivivescenza”, di “resistenza” e di “deroga art.
1957 c.c.” e precisamente agli articoli 1, e 5 co.7.; D) AMMETTERE CTU GRAFOLOGICA volta alla verifica della firma apposta dalla sig.ra CONDANNARE in ogni Parte_1 caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
In prima battuta, la premetteva di aver interposto gravame – a seguito della CP_8 riassunzione del presente giudizio – avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord 5
n. cron. 5024/2022, con atto di appello notificato l'08.05.2023 e rubricato al numero di R.G.
2206/2023, in quanto riteneva che le statuizioni contenute nel provvedimento impugnato potessero rivestire carattere pregiudizievole per il prosieguo del processo.
Sosteneva, infatti, che il Tribunale di Napoli Nord avesse erroneamente affermato che la all'atto della costituzione, non avesse contestato la conformità delle fideiussioni - CP_8 dedotte in giudizio - allo schema ABI, oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca
D'Italia, mentre tale contestazione emergeva nella sua evidenza dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
In via preliminare, eccepiva che le avverse domande fossero coperte da giudicato esterno, come già evidenziato nella precedente fase del giudizio.
Infatti, con tre distinti atti di citazione - aventi ad oggetto i differenti rapporti intercorsi tra le parti - la , nella propria qualità di cliente debitrice Controparte_9 principale della e la sig.ra nella propria dedotta qualità di CP_8 Parte_1 fideiubente, avevano già convenuto in giudizio Tali giudizi, Controparte_1 successivamente, venivano tutti definiti con sentenze di rigetto nel merito.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, a parere di era evidente che la validità ed Controparte_1 efficacia delle fideiussioni, tacciate nel presente giudizio di nullità parziale o totale, fossero coperte dal giudicato formatosi sulle richiamate sentenze, atteso che il giudicato copriva il dedotto ed il deducibile.
La inoltre, in via subordinata rispetto all'eccezione di giudicato, formulava istanza di CP_8 sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., data la pendenza del giudizio di appello avverso l'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, deducendo il carattere pregiudiziale del giudizio di secondo grado.
Per quanto concerne il merito, parte convenuta sottolineava come l'atto di citazione fosse manifestamente infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, considerato che nessun documento era stato prodotto da parte attrice a sostegno delle sue domande.
In primo luogo, contestava l'asserita nullità della fideiussione per mancata sottoscrizione da parte della Banca, sostenendo che la garanzia fideiussoria costituisce, in realtà, un atto unilaterale (o, se si preferisce, un contratto unilaterale) che si perfeziona esclusivamente con la manifestazione della volontà da parte del fideiussore di volersi obbligare nei confronti del creditore. 6
Evidenziava, in aggiunta, come la fideiussione non fosse regolata né dal Testo Unico
Bancario – non costituendo un contratto bancario – né dal Testo Unico Finanziario e come, pertanto, le norme invocate da controparte fossero estranee alla fattispecie oggetto di causa e ad essa non applicabili.
In secondo luogo, per quanto attiene alla presunta violazione della normativa antitrust, la banca convenuta osservava che, in linea generale, le fideiussioni indirizzate alla Banca non presentassero affatto lo schema contrattuale conforme al modello ABI né le clausole di detto schema contrattuale ed evidenziava come, nel caso di specie, nessuna delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra - tra l'altro nemmeno depositate in giudizio - Parte_1 contenesse le clausole ritenute lesive della legge antitrust.
In riferimento, poi, alla presunta segnalazione alla Centrale dei Rischi lamentata da parte attrice, l'istituto di credito osservava come tale circostanza fosse non provata e come sulla stessa fosse stata sollevata eccezione di giudicato atteso che, anche tale domanda, era stata già oggetto di precedenti giudizi.
Infine, sulla richiesta CTU grafologica, parte convenuta deduceva che la sig.ra Parte_1 non avesse mai disconosciuto alcuna sottoscrizione e, dunque, appariva evidente
[...]
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa richiesta istruttoria.
Alla luce delle precedenti considerazioni, rassegnava, dunque, le seguenti Controparte_1 conclusioni: « 1) In via assolutamente preliminare dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate per precedente giudicato;
2) Ancora in via preliminare disporre la sospensione del processo per la pendenza del giudizio di appello avverso l'ordinanza pronunziata dal giudice a quo donde proviene il presente procedimento;
3) In via gradata e nel merito rigettare tutte le domande formulate perché inammissibili perché generiche ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% CPA ed IVA nelle aliquote di legge».
Si costituiva in giudizio rappresentata da la quale CP_2 Controparte_3 premetteva che in virtù di contratto stipulato in data 24.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto pro soluto in favore Controparte_1 di tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo CP_2 avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 in data 07.07.2022; 7 tra i predetti crediti, figurava anche quello vantato dalla nei confronti della sig.ra CP_8 in qualità di garante di . Parte_1 Controparte_9
In via preliminare, la cessionaria sollevava eccezione di giudicato in virtù del fatto che l'attrice, in qualità di fideiussore - unitamente ad - Controparte_9 aveva già introdotto nei confronti di tre diversi giudizi, aventi ad oggetto i Controparte_1 medesimi rapporti dedotti anche nel presente giudizio, conclusisi con l'integrale rigetto delle domande.
Nel merito, in riferimento alla pretesa nullità della fideiussione per mancanza di sottoscrizione da parte di sottolineava come la fideiussione non prevedesse Controparte_1 in alcun modo la manifestazione del consenso e, quindi, la sottoscrizione da parte del creditore garantito, atteso che la stessa costituisce un atto unilaterale (o contratto unilaterale) che si perfeziona esclusivamente con la manifestazione della volontà da parte del fideiussore di volersi obbligare nei confronti del creditore.
Per quanto riguarda l'asserita nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust, evidenziava da una parte che la fideiussione sottoscritta – tra l'altro nemmeno prodotta in giudizio da controparte - non fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale e dall'altra che non vi fosse alcuna prova al riguardo.
In aggiunta, sosteneva che la fideiussione sottoscritta da controparte risalisse all'anno 2010 e, quindi, ad un periodo successivo rispetto al c.d. modello ABI del 2005: ciò in un contesto in cui controparte era ben consapevole che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
Banca d'Italia rappresentava l'esito di un'istruttoria compiuta a partire dall'8 novembre 2003.
In altri termini, il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 era stato rilevato in merito all'applicazione uniforme – accertata nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005 - degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Pertanto, considerato che il contratto di fideiussione de quo era stato stipulato in un periodo successivo a tale accertamento, parte attrice non aveva minimamente dimostrato la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e, quindi,
l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato.
Per quanto riguarda, poi, l'asserita illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi, si limitava a rilevare come la predetta circostanza fosse del tutto indimostrata. CP_2 8
In ultimo, considerava inammissibile e irrilevante la richiesta di CTU grafologica avanzata da parte attrice, stante l'assenza di qualsiasi disconoscimento di firma, operato dalla medesima, su alcuna fideiussione.
Sulla base di tali premesse e considerazioni, chiedeva il rigetto di tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti.
Celebrata la prima udienza in data 20.06.2023, il Giudice si riservava sull'eccezione - sollevata da parte attrice - relativa alla nullità della procura conferita a e Controparte_1 sulla questione inerente la sospensione del giudizio e concedeva alle parti termine per il deposito di note.
In seguito, a scioglimento della riserva, il G.I., rilevato che le sollevate questioni preliminari non fossero idonee alla definizione del giudizio, ma potessero, piuttosto, essere rimesse al
Collegio con la decisione di merito della causa senza pregiudicare il corso e la sollecita definizione del processo, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. I termine, parte attrice precisava in tal modo le sue conclusioni: « Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento delle argomentazioni che precedono così provvedere: 1)
Dichiarare la nullità della costituzione della Società per difetto della Controparte_1 procura e per carenza di legittimazione nel presente giudizio per effetto dell'avvenuta cessione del credito e per sopravvenuta carenza di interesse;
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento della domanda proposta: A) ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità del contratto di per le motivazioni sopra esposte;
CP_10
B) ACCERTARE E DICHIARARE La fidejussione “copia per il cliente” risulta priva di regolare sottoscrizione per accettazione da parte della Banca;
C) ACCERTARE E
DICHIARARE la Nullità della fidejussione omnibus essendo conforme allo schema predisposto dall' ABI. Corte di Cassazione Corte ezione I, 12 dicembre 2017, n. 29810
Estensore Genovese. Dall'analisi del testo risultano presenti le discrasie evidenziate dalla
Cassazione in tema di clausole di “rivivescenza”, di “resistenza” e di “deroga art. 1957
c.c.” e precisamente agli articoli 1, e 5 co.7.; D) AMMETTERE CTU GRAFOLOGICA volta alla verifica della firma apposta dalla sig.ra CONDANNARE in ogni caso Parte_1 la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari». 9
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerata inammissibile la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in difetto di un reale e specifico disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione, fissava l'udienza del
06.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 02.05.2025 interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., – Controparte_6 rappresentata da - in qualità di cessionaria di esponendo Controparte_3 CP_2 che, in virtù di contratto stipulato il 26 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto pro soluto in favore di CP_2 un portafoglio di crediti pecuniari – tra i quali era ricompreso anche Controparte_6 quello vantato nei confronti di , con obbligazioni Controparte_9 garantite dal fideiussore -identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Parte_1 avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29.
La cessionaria interveniva, dunque, in giudizio facendo propria tutta l'attività difensiva svolta dalla cedente CP_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 06.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare deve essere sciolta la riserva sulla preliminare eccezione di nullità della procura rilasciata da come eccepita da parte attrice. Controparte_1
Parte attrice lamentava, infatti, che si fosse costituita nel presente giudizio – Controparte_1 nonostante l'avvenuta cessione del credito in favore di – sulla scorta di una CP_2 procura generale risalente al 2010 che circoscriveva il potere di rappresentanza in giudizio limitatamente ai rapporti ancora in essere della predetta Sosteneva, inoltre, che, a CP_8 seguito della cessione del credito da parte di l'unico soggetto legittimato nel Controparte_1 presente giudizio fosse quale mandataria della società Controparte_3 CP_2
Ebbene, la predetta eccezione non è fondata e merita di essere disattesa.
In primo luogo, la procura alle liti rilasciata con atto pubblico notarile in forza della quale i procuratori Vittoria Lagani e Pierfrancesco Lagani sono stati investiti della rappresentanza processuale dell'istituto di credito convenuto, è una procura generale alle liti che conferisce 10 loro il potere di «rappresentare e difendere in ogni fase e grado di giudizio la sopra nominata in tutte le cause attive e passive, in tutte le controversie, anche di carattere CP_8 tributario, promossi e da promuoversi, per qualsiasi titolo, avanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria».
Si condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale:
“La procura generale conferita mediante atto pubblico al procuratore costituito, laddove rispetti tutti i requisiti di sostanza e di forma prescritti dall'art 83, comma 2, c.p.c., attribuisce al difensore la facoltà di assistere il cliente in tutte le controversie che lo interessino, indipendentemente dall'esistenza di esse al momento del conferimento, essendo ininfluente - per la sua validità - la menzione delle liti cui la stessa si riferisce. Inoltre, il principio di conservazione di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., impone che, nei casi dubbi, la procura debba essere interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consente all'atto di produrre i suoi effetti” (cfr. da ultimo Trib. Agrigento del 26.09.2023)
In secondo luogo, essendosi verificata nel corso del giudizio, una successione a titolo particolare nel diritto controverso - in forza della cessione dei crediti da parte di CP_1 nei confronti di – sono legittimate a stare nel processo tanto la cedente
[...] CP_2 quando la cessionaria e, ciò, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. commi 1 e 3.
Dunque, per quanto sopra esposto, l'eccezione di nullità della procura di Controparte_1 deve essere rigettata.
Diversamente non verrà affrontata l'istanza di sospensione del giudizio eccepita da parte convenuta sulla quale pure il giudice istruttore si era riservato, rimettendo la questione al
Collegio, poiché come riferito all'udienza del 06.05.2025 dalla banca era stata depositata in questo giudizio “la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2702/2024 del 18.6.2024 passata in cosa giudicata per omessa proposizione del ricorso in Cassazione”, e quindi era venuto meno il presupposto dell'invocata sospensione ex art. 295 c.p.c. e cioè la pendenza del giudizio asseritamente pregiudicante.
A questo punto, va esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dalle parti convenute.
Al Collegio si chiede di pronunciarsi in ordine all'individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del cd. giudicato implicito esterno circa la validità del contratto di garanzia per effetto delle precedenti sentenze di rigetto aventi ad oggetto i rapporti intercorsi tra la società garantita, il garante e la ovvero, nello specifico, i CP_8 contratti di apertura di credito e di conto corrente nonché i due contratti di mutuo 11 chirografario, ai quali è connesso il rapporto accessorio di garanzia, di cui si chiede, per la prima volta nella presente controversia, la nullità per violazione della normativa antitrust.
Ritiene il Collegio che, con riguardo al tema della preclusione derivante dal giudicato intervenuto sia sulla struttura negoziale originaria del contratto, sia sulla fattispecie programmatica in esso contenuta alla luce della funzione qualificatoria della causa in concreto, il potere di indagine del giudice sulla nullità contrattuale deve investire tanto la ragione morfologica quanto quella funzionale, per le quali viene esperita.
È di generale applicazione il principio secondo il quale l'autorità del giudicato, tendente ad impedire un ne bis in idem ed un eventuale contrasto di pronunce, copre il dedotto e il deducibile, vale a dire non solo le ragioni giuridiche dedotte in quel giudizio, ma anche tutte le altre, proponibili in via di azione o di eccezione, le quali, benché non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente fatte valere.
L'istituto del giudicato è posto a tutela dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive e la certezza del diritto, corollari del principio di rango costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Tuttavia, nell'individuazione dell'oggetto del giudicato implicito l'indagine del giudice deve tener conto, nel bilanciamento dei principi suindicati con il principio di difesa ed effettività della tutela ex art. 24 Cost. avente pari rango, del riferimento al rapporto negoziale, quale conseguenza del tipo di azione esperita dall'attore.
La reale portata del giudicato è determinata dai motivi della decisione, ove la controversia abbia riguardato esclusivamente un aspetto del più ampio rapporto sostanziale.
L'affermazione della perfetta corrispondenza, sempre e comunque, tra gli oggetti, rispettivamente, della domanda, del processo e del giudicato non è predicabile tout court, in assenza di un'esplicita previsione legislativa in tal senso.
Ne consegue che la risposta alla questione del giudicato implicito sulla “non nullità” (e quindi sulla validità) del contratto di fideiussione omnibus impugnato non deriva plasticamente dalla circostanza che il precedente giudicato contenga statuizioni implicanti la ritenuta validità dello stesso.
Nella fattispecie in esame, le sentenze conclusive dei precedenti giudizi hanno riguardato doglianze differenti relative esclusivamente a cause di invalidità proprie dei rapporti principali, le quali, in caso di accoglimento, avrebbero caducato, per il nesso di accessorietà, 12 il contratto di fideiussione in contestazione. Più precisamente, si evidenzia che, nei suindicati giudizi, alcuna causa di nullità è stata eccepita avverso il contratto di fideiussione, in questa sede impugnato.
Posto che la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust definita dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021 una “nullità speciale posta – attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del TFUE e 2, comma 2, lett. a) e comma 3 della
Legge n. 287/90 - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva”, essa ha una portata più ampia della nullità codicistica ex art. 1418 c.c. e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento, quali quelle di protezione nei contratti del consumatore (cd. secondo contratto) e quelle nei rapporti tra imprese (cd. terzo contratto), inducendo il Collegio a ritenere che l'azione di nullità esperita nella presente controversia non sia preclusa dal precedente giudicato che è intervenuto soltanto sui rapporti principali garantiti.
Sul punto, si applica il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione intervenute sui poteri del giudice nelle azioni di impugnativa negoziale, secondo cui la rilevazione della nullità speciale è condizionata all'indicazione della parte ex art. 2907
c.c. e artt. 99 e 112 c.p.c.
Poiché nei precedenti giudizi né gli attori hanno eccepito, né il giudice ha rilevato la nullità speciale antitrust, il Collegio ritiene che l'azione di nullità promossa da parte attrice non sia preclusa dal giudicato implicito formatosi sulla validità del contratto di garanzia, il quale non
è stato fino a questa sede scrutinato né sotto l'angolo prospettico delle norme imperative interne ed eurounitarie dettate in materia antitrust e finalizzate alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, né sotto l'angolo prospettico dell'azione di nullità in generale.
Ne consegue che l'eccezione di giudicato deve ritenersi respinta, non potendosi ritenere formato il giudicato implicito sulla validità del contratto di garanzia personale in mancanza di qualsiasi motivazione in tal senso nelle pronunce definitive (cfr. sentenze prodotte in atti).
Come premesso è pacifico in giurisprudenza il principio di diritto in base al quale l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in 13 quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito).
Come si evince dai giudizi pregressi intercorsi tra le parti, la sig.ra ha speso Parte_1 la sua qualità di fideiussore soltanto ai fini della legittimazione attiva nell'ambito di domande che attenevano esclusivamente alla validità dei rapporti principali instaurati tra il debitore e l'istituto di credito, pertanto l'accertamento sulla nullità della fideiussione non solo non costituiva l'oggetto della domanda dei predetti giudizi pregressi ma non costituiva nemmeno l'antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia richiesta che consente di rigettare definitivamente l'eccezione di giudicato proposta da parte convenuta.
Venendo al merito della questione che ci occupa, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte attrice ha chiesto che fosse accertata, tra l'altro, la nullità della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 per il fatto di essere un contratto stipulato “a valle” di una intesa restrittiva della concorrenza, e, precisamente, per il fatto di contenere al suo interno clausole conformi alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI nel 2003, sanzionato con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia.
La questione di nullità prospettata dall'attrice è una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di valutazione la questione sulla scorta dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio.
Nel caso di specie, però, è assorbente rilevare come parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, in quanto non solo non ha prodotto in giudizio il Modulo di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 né il parere dell'AGCM né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, ma anche e soprattutto, il contratto di fideiussione di cui è causa.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che, proprio in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in violazione della normativa antitrust, occorre che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “I) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; II) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le 14 quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
III) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
IV) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
V) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” (cfr. Cass. ordinanza n. 1170 del 2025; Cass. ordinanza n. 30383 del 2024).
Ebbene, nel caso di specie, occorre rimarcare che parte attrice non ha allegato alla citazione né tantomeno ha prodotto nei termini per il deposito delle appendici istruttorie il contratto di fideiussione omnibus, precludendo così al Tribunale ogni esame nel merito della controversia, a partire dalla verifica della presenza nella garanzia fideiussoria delle clausole ritenute violative della concorrenza, circostanza peraltro contestata dallo stesso istituto di credito.
Pertanto, la domanda di nullità derivata avanzata da parte attrice in ordine al contratto di fideiussione omnibus impugnato va rigettata per carenza di prova.
Ugualmente va rigettata la domanda volta a far accertare la nullità della garanzia personale per l'asserita mancata sottoscrizione da parte di visto che non è possibile Controparte_1 constatare la fondatezza o meno di tale asserzione stante l'assenza in atti del contratto di fideiussione.
Infine, va respinta la richiesta CTU grafologica, in quanto parte attrice non ha mai disconosciuto la firma apposta sul contratto di cui è causa. Invero, è la stessa parte attrice a 15 dolersi dell'assenza di sottoscrizione dell'istituto di credito, senza mai negare di averla sottoscritta. Inutile ribadire che si tratta peraltro di allegazioni che non sono state riscontrate in giudizio per il difetto di produzione della predetta fideiussione.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'intervento di disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così CP_6 CP_6 provvede:
- rigetta le domande;
- condanna l'attrice al pagamento in favore di e di quale Controparte_1 Controparte_3 mandataria di e di delle spese processuali che liquida per CP_2 Controparte_6 ciascuna delle controparti in € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA