Articolo 4 della Legge 20 febbraio 1956, n. 106
Articolo 3
Versione
30 marzo 1956
Art. 4.
E' concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' esistenti sul capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1955-56 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che ha prorogato le disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 marzo 1956