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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9174/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARINO LOREDANA in sostituzione dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per l' l'avv. RIZZO MARZIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE CP_1 per l' nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15:27 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9174 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI SALVO LOREDANA
-resistente -
, Controparte_4
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249023296867/000 relativamente alla cartella esattoriale n. 29620160056728808 e agli avvisi d'addebito n. 59620160003282204 e n. 59620160008108391;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 17/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_5
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249023296867/000 notificata il 03.06.2024, relativamente alla cartella esattoriale n. 29620160056728808, agli avvisi d'addebito n.
59620160003282204, n. 59620160008108391, n. 59620170004704473 n.
59620190003901104 e n. 59620190005023770, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi, intercorsa prescrizione e nullità degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio gli Enti creditori convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto;
pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' , di cui pertanto va dichiarata la contumacia. Controparte_6
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo il primo motivo di ricorso, ossia l'omessa notifica dei titoli esecutivi intimati si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620170004704473, risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 12.10.20217;
l'avviso d'addebito n. 59620190003901104, risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 22.7.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005023770, risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 2.10.2019; per l'avviso d'addebito n. 59620160003282204, e per l'avviso d'addebito n. 59620160008108391, non risulta depositata alcuna prova della rituale notifica, avendo l' versato in atti documentazione dalla quale non è CP_2
possibile desumere alcun collegamento con detti avvisi;
dovendo per questo considerarli non notificati.
Per la cartella esattoriale n. 29620160056728808 non vi in atti alcuna
3 prova della notifica.
Ciò posto, va esaminata l'eventuale decorso della prescrizione, anche alla luce della normativa dettata in occasione della emergenza Covid19.
La naturale maturazione della prescrizione dell'avviso d'addebito n.
59620170004704473, notificato in data 12.10.20217, avrebbe dovuto compiersi in data 12.10.2022; venendo a cadere dunque oltre il 31.12.2020, va maggiorata di 311 giorni, venendo quindi a maturare in data 19.8.2023, prima dell'intimazione impugnata. Anche calcolando il termine di 542 giorni indicato dall' di sarebbe maturato in data 4.4.2024, sempre CP_2
prima dell'intimazione impugnata;
l'avviso d'addebito n. 59620190003901104, notificato in data 22.7.2019 avrebbe dovuto compiersi in data 22.7.2024; evidentemente quindi non prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata deposito del ricorso;
l'avviso d'addebito n. 59620190005023770, notificato in data 2.10.2019, avrebbe dovuto compiersi in data 2.10.2024; evidentemente quindi non prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata;
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9174/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARINO LOREDANA in sostituzione dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per l' l'avv. RIZZO MARZIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE CP_1 per l' nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15:27 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9174 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI SALVO LOREDANA
-resistente -
, Controparte_4
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249023296867/000 relativamente alla cartella esattoriale n. 29620160056728808 e agli avvisi d'addebito n. 59620160003282204 e n. 59620160008108391;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 17/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_5
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249023296867/000 notificata il 03.06.2024, relativamente alla cartella esattoriale n. 29620160056728808, agli avvisi d'addebito n.
59620160003282204, n. 59620160008108391, n. 59620170004704473 n.
59620190003901104 e n. 59620190005023770, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi, intercorsa prescrizione e nullità degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio gli Enti creditori convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto;
pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' , di cui pertanto va dichiarata la contumacia. Controparte_6
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo il primo motivo di ricorso, ossia l'omessa notifica dei titoli esecutivi intimati si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620170004704473, risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 12.10.20217;
l'avviso d'addebito n. 59620190003901104, risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 22.7.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190005023770, risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 2.10.2019; per l'avviso d'addebito n. 59620160003282204, e per l'avviso d'addebito n. 59620160008108391, non risulta depositata alcuna prova della rituale notifica, avendo l' versato in atti documentazione dalla quale non è CP_2
possibile desumere alcun collegamento con detti avvisi;
dovendo per questo considerarli non notificati.
Per la cartella esattoriale n. 29620160056728808 non vi in atti alcuna
3 prova della notifica.
Ciò posto, va esaminata l'eventuale decorso della prescrizione, anche alla luce della normativa dettata in occasione della emergenza Covid19.
La naturale maturazione della prescrizione dell'avviso d'addebito n.
59620170004704473, notificato in data 12.10.20217, avrebbe dovuto compiersi in data 12.10.2022; venendo a cadere dunque oltre il 31.12.2020, va maggiorata di 311 giorni, venendo quindi a maturare in data 19.8.2023, prima dell'intimazione impugnata. Anche calcolando il termine di 542 giorni indicato dall' di sarebbe maturato in data 4.4.2024, sempre CP_2
prima dell'intimazione impugnata;
l'avviso d'addebito n. 59620190003901104, notificato in data 22.7.2019 avrebbe dovuto compiersi in data 22.7.2024; evidentemente quindi non prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata deposito del ricorso;
l'avviso d'addebito n. 59620190005023770, notificato in data 2.10.2019, avrebbe dovuto compiersi in data 2.10.2024; evidentemente quindi non prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata;
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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