Articolo 973 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 989Articolo 982
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
13 settembre 2016
Art. 973. Personale dell'Arma dei carabinieri 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa. 2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente. (( 2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e' impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialita', ovvero d'autorita' per inidoneita' funzionale o per esonero dalla specializzazione. ))
Entrata in vigore il 13 settembre 2016
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