Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 17442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17442 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta da Ill.mi gg.r Magistrati Dott. Vittor UVA Presidente R.G.N. 10849/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 34755 Rel. Consigliere Cron.Dott. Fabio MAZZA 4549Rep. u Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 04/06/03 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO SACCHETTI 10, presso lo studio dell'avvocato FR DE BENEDETTA, difeso dall'avvocato GIANNI SPISSU, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NO IA;
- intimato avverso la sentenza n. 1016/99 del Tribunale di CAGLIARI SEZIONE CIVILE emessa il 27/4/1999, depositata 2003 il 01/07/99; RG.6011/1998; 1292 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo LL RA proponeva opposizione, avanti al Giudice di pace di Cagliari, avversO il precetto a lui notificato ad istanza di AN AN per il pagamento della somma di lire 2.789.070 , dovuta a ti- tolo di rifusione della spese processuali liquidate a suo carico dal Pretore di Cagliari con sentenza n. essendo di mero 61/97. Deduceva che tale sentenza J accertamento ed ancora appellabile, era priva di effi- cacia esecutiva. Lamentava F inoltre, l'eccessività della somma di cui al precetto. AN AN si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il giudice adito con sentenza 23.9.1999, riduceva la sorte di cui al precetto e rigettava nel resto l'opposizione. I l LL proponeva appello. L'appellato si costituiva deducendo l'inammissibilità del gravame perché tardivo e chiedendone, nel merito, il rigetto. Proponeva altresì appello incidentale per l'accoglimento della eccezione di incompetenza del giu- dice di pace già formulata in primo grado. ' Il Tribunale di Cagliari con sentenza 1.7.1999, 2 riduceva ulteriormente la somma indicata in precetto;
rigettava nel resto l'appello principale e rigettava l'appello incidentale. LL ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di gravame il ricorrente denun- cia violazione di legge sull'assunto secondo cui l'esecutorietà prevista dall'art. 282 cpc si applica con riguardo alle spese di lite liquidate dal giudice soltanto se tale capo decisionale sia accessorio ad una pronuncia di condanna. Osserva che , nel caso di specie i la condanna alle spese pronunciata dal pretore di Ca- ' era accessoria ad una pronuncia dichiarativagliari della cessazione della materia del contendere allora F ancora suscettibile di impugnazione cosicché non si ' era formato un valido titolo esecutivo. Il ricorso è infondato e deve essere quindi riget- tato. L'art. 282 срс. nel disporre la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, non prevede la distinzione affermata dal ricorrente cosicché il tema della esecutorietà della sentenza è legato alla natura della pronuncia sotto il profilo della sua con- creta attitudine ad essere posta in esecuzione. Ora se è vero che la pronuncia di mero accertamento è pri- 3 va di siffatta attitudine, invece altrettanto vero che la pronuncia di condanna, quale che sia il suo con- tenuto, è invece suscettibile di concreta esecuzione e che a tale ultima categoria appartiene certamente il capo decisionale con il quale il pretore ebbe a condan- nare il LL al rimborso delle spese processuali sostenute dal AN. Al rigetto del ricorso non conse- gue alcun provvedimento in ordine alle spese del giudi- zio di cassazione, non essendosi costituito l'intimato.
P Q M
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 4.6.2003. Il Presidente Il Cons Est. заванта Vinoris buv IL CANCELLERECT Innocenz IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg:.... 18 NOV. 2003 IL CANCELLIERE Innocent Battista