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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11336 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13421/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 2.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, III comma, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE
La causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 13421/2022 r.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla SDA PR. GN SP (C.F. rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Marina Belvedere (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Epomeo 2^ tr.
Pr. n. 53/F, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
(P. IVA ), con sede in Trieste alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore dott.
e dott.ssa , rappresentata e difesa - in Controparte_2 Controparte_3 virtù di procura alle liti Notaio di Trieste del 8.06.2022, rep. n. Persona_1
100523, racc. n. 18230 - dall'avv. Francesco Malatesta (C.F.
), giusta procura in atti C.F._3
- CONVENUTO –
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._4
14.06.1991 ed ivi residente a[...] -
-CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: lesione personale
- 2 -
CONCLUSIONI: come da note conclusionali per l'udienza del 2.12.2025 e da note in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attore citava in giudizio la e per ottenere il risarcimento Controparte_1 Controparte_4 per i danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14 gennaio 2016 alle ore 00,15 circa in Napoli al C.so Garibaldi.
In particolare, l'attore deduceva che, mentre viaggiava alla guida dell'autoveicolo FI DA, targato EW232GC, di sua proprietà con direzione
Piazza Carlo III, giunto in prossimità dell'intersezione con Via Casanova, veniva colliso dall'autoveicolo Peugeot, targato CA757JJ, di proprietà di il cui conducente mentre percorreva la carreggiata nella Controparte_4 corsia di destra, senza essersi preventivamente incanalato per la svolta e senza alcuna segnalazione, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Casanova (direzione via C. Rossaroll), urtando in tal modo la FI DA che sopraggiungeva, nella parte anteriore destra. Deduceva poi, che a seguito del sinistro e per il violento impatto, il veicolo FI DA si capovolgeva su sé stesso ed esso attore subiva gravissime lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto con autoambulanza presso il P.S.
S. Maria di Loreto Nuovo.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità della domanda, Controparte_1 essendo stata emessa sentenza dal Giudice di Pace nel giudizio avente ad oggetto i danni al veicolo con cui era stata rigettata la domanda attorea.
Eccepiva poi l'infondatezza della pretesa essendo la colpa del verificarsi del sinistro da addebitare esclusivamente alla condotta del . Parte_1 restava contumace. Controparte_4
Preliminarmente, va risolta la questione dell'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo essersi già pronunciate con la sentenza 15 novembre 2007, n. 23726 sul problema del frazionamento del
- 3 -
credito, sono tornate sull'argomento con altre pronunce, stabilendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
ove le suddette pretese creditorie, però, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Giova poi ricordare che nella materia specifica che costituisce oggetto del giudizio odierno, cioè il risarcimento dei danni da responsabilità civile, è stato in più occasioni affermato il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di Pace ed al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21318, dalle ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n. 17019, nonché, sulla stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n.
8530). Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in
- 4 -
astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che - è bene ribadirlo - non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (Cassazione 2278/2023).
Orbene, nel caso di specie, la compagnia ha depositato la sentenza n.
1921/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, passata in giudicato, il quale ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno attore ritenendola, tra l'altro, carente di prova e dunque infondata entrando quindi nel merito della vicenda.
Va detto che l'attore solo nelle note in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 ha eccepito per la prima volta che il convenuto non avrebbe provato il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, tale eccezione non verrà presa in considerazione ed il passaggio in giudicato della sentenza va ritenuto fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 cpc
Ne consegue l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda oltre che inammissibile è anche infondata.
In primo luogo, si ritiene che i testi siano inattendibili.
La prima teste, ha dichiarato che il giorno del sinistro era Testimone_1 trasportata sull'autovettura del ma di non aver riportato lesioni Parte_1 nonostante l'auto si fosse addirittura ribaltata.
La stessa ha poi dichiarato di non aver proposto domande di risarcimento danni. Tuttavia, appare paradossale che la stessa non abbia riportato nessuna lesione.
- 5 -
Inoltre, il nome della teste non compare nel rapporto di incidente e la circostanza appare singolare soprattutto considerando che la teste era trasportata.
La teste poi non è stata in grado di riferire alcuni dettagli che le sono stati richiesti.
La inoltre, si è contraddetta laddove ha dapprima affermato di Tes_1 non aver riportato lesioni salvo poi riferire di essersi recata in Ospedale accompagnata da un signore mentre arrivava l'ambulanza per il
[...]
. La teste ha poi cambiato la ricostruzione dei fatti affermando che Parte_1 prima arrivava l'ambulanza e poi successivamente lei stessa veniva accompagnata in Ospedale dal signore.
La sua presenza sul luogo del sinistro veniva poi smentita dall'altro teste
, il quale riferiva che “all'interno della panda vi era un ragazzo. Tes_2
Era da solo. Se stava con qualcuno non l'ho visto”.
Tra l'altro le dichiarazioni dei testi sono anche discordanti tra di loro in alcuni passaggi. Ad esempio, riferiva: “il conducente della Peugeot CP_5 non è scappato ma non ci ha aiutato in quanto anche la sua auto era distrutta” mentre riferiva “si è fermato e ha messo le quattro Tes_2 frecce”.
Quanto all'altro teste , appare singolare che lo stesso abbia Tes_2 rilasciato le sue generalità al che aveva subito gravi lesioni Parte_1 mentre invece il suo nominativo non veniva indicato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo.
Il teste poi riferiva una dinamica diversa rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione.
In sostanza si dubita della effettiva presenza di entrambi i testi sul luogo del sinistro.
Infine, ma non da ultimo va richiamato il rapporto di incidente da cui si evince che il sinistro avveniva a causa della condotta imprudente del
[...]
, il quale percorreva la carreggiata a forte velocità e senza rispettare Parte_1
- 6 -
la distanza di sicurezza dall'altro veicolo che lo precedeva. Da qui anche il superamento della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, II comma c.c.
e l'esclusiva responsabilità dell'attore nel verificarsi dell'evento soprattutto considerando che lo stesso proveniva da tergo il veicolo di CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia tra
52.000,00 ed € 260.000,00) con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_4
2. Dichiara la domanda di inammissibile. Parte_1
3. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 3.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 2.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, III comma, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE
La causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 13421/2022 r.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla SDA PR. GN SP (C.F. rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Marina Belvedere (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Epomeo 2^ tr.
Pr. n. 53/F, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
(P. IVA ), con sede in Trieste alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore dott.
e dott.ssa , rappresentata e difesa - in Controparte_2 Controparte_3 virtù di procura alle liti Notaio di Trieste del 8.06.2022, rep. n. Persona_1
100523, racc. n. 18230 - dall'avv. Francesco Malatesta (C.F.
), giusta procura in atti C.F._3
- CONVENUTO –
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._4
14.06.1991 ed ivi residente a[...] -
-CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: lesione personale
- 2 -
CONCLUSIONI: come da note conclusionali per l'udienza del 2.12.2025 e da note in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attore citava in giudizio la e per ottenere il risarcimento Controparte_1 Controparte_4 per i danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14 gennaio 2016 alle ore 00,15 circa in Napoli al C.so Garibaldi.
In particolare, l'attore deduceva che, mentre viaggiava alla guida dell'autoveicolo FI DA, targato EW232GC, di sua proprietà con direzione
Piazza Carlo III, giunto in prossimità dell'intersezione con Via Casanova, veniva colliso dall'autoveicolo Peugeot, targato CA757JJ, di proprietà di il cui conducente mentre percorreva la carreggiata nella Controparte_4 corsia di destra, senza essersi preventivamente incanalato per la svolta e senza alcuna segnalazione, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Casanova (direzione via C. Rossaroll), urtando in tal modo la FI DA che sopraggiungeva, nella parte anteriore destra. Deduceva poi, che a seguito del sinistro e per il violento impatto, il veicolo FI DA si capovolgeva su sé stesso ed esso attore subiva gravissime lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto con autoambulanza presso il P.S.
S. Maria di Loreto Nuovo.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità della domanda, Controparte_1 essendo stata emessa sentenza dal Giudice di Pace nel giudizio avente ad oggetto i danni al veicolo con cui era stata rigettata la domanda attorea.
Eccepiva poi l'infondatezza della pretesa essendo la colpa del verificarsi del sinistro da addebitare esclusivamente alla condotta del . Parte_1 restava contumace. Controparte_4
Preliminarmente, va risolta la questione dell'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo essersi già pronunciate con la sentenza 15 novembre 2007, n. 23726 sul problema del frazionamento del
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credito, sono tornate sull'argomento con altre pronunce, stabilendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
ove le suddette pretese creditorie, però, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Giova poi ricordare che nella materia specifica che costituisce oggetto del giudizio odierno, cioè il risarcimento dei danni da responsabilità civile, è stato in più occasioni affermato il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di Pace ed al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21318, dalle ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n. 17019, nonché, sulla stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n.
8530). Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in
- 4 -
astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che - è bene ribadirlo - non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (Cassazione 2278/2023).
Orbene, nel caso di specie, la compagnia ha depositato la sentenza n.
1921/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, passata in giudicato, il quale ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno attore ritenendola, tra l'altro, carente di prova e dunque infondata entrando quindi nel merito della vicenda.
Va detto che l'attore solo nelle note in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 ha eccepito per la prima volta che il convenuto non avrebbe provato il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, tale eccezione non verrà presa in considerazione ed il passaggio in giudicato della sentenza va ritenuto fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 cpc
Ne consegue l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda oltre che inammissibile è anche infondata.
In primo luogo, si ritiene che i testi siano inattendibili.
La prima teste, ha dichiarato che il giorno del sinistro era Testimone_1 trasportata sull'autovettura del ma di non aver riportato lesioni Parte_1 nonostante l'auto si fosse addirittura ribaltata.
La stessa ha poi dichiarato di non aver proposto domande di risarcimento danni. Tuttavia, appare paradossale che la stessa non abbia riportato nessuna lesione.
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Inoltre, il nome della teste non compare nel rapporto di incidente e la circostanza appare singolare soprattutto considerando che la teste era trasportata.
La teste poi non è stata in grado di riferire alcuni dettagli che le sono stati richiesti.
La inoltre, si è contraddetta laddove ha dapprima affermato di Tes_1 non aver riportato lesioni salvo poi riferire di essersi recata in Ospedale accompagnata da un signore mentre arrivava l'ambulanza per il
[...]
. La teste ha poi cambiato la ricostruzione dei fatti affermando che Parte_1 prima arrivava l'ambulanza e poi successivamente lei stessa veniva accompagnata in Ospedale dal signore.
La sua presenza sul luogo del sinistro veniva poi smentita dall'altro teste
, il quale riferiva che “all'interno della panda vi era un ragazzo. Tes_2
Era da solo. Se stava con qualcuno non l'ho visto”.
Tra l'altro le dichiarazioni dei testi sono anche discordanti tra di loro in alcuni passaggi. Ad esempio, riferiva: “il conducente della Peugeot CP_5 non è scappato ma non ci ha aiutato in quanto anche la sua auto era distrutta” mentre riferiva “si è fermato e ha messo le quattro Tes_2 frecce”.
Quanto all'altro teste , appare singolare che lo stesso abbia Tes_2 rilasciato le sue generalità al che aveva subito gravi lesioni Parte_1 mentre invece il suo nominativo non veniva indicato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo.
Il teste poi riferiva una dinamica diversa rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione.
In sostanza si dubita della effettiva presenza di entrambi i testi sul luogo del sinistro.
Infine, ma non da ultimo va richiamato il rapporto di incidente da cui si evince che il sinistro avveniva a causa della condotta imprudente del
[...]
, il quale percorreva la carreggiata a forte velocità e senza rispettare Parte_1
- 6 -
la distanza di sicurezza dall'altro veicolo che lo precedeva. Da qui anche il superamento della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, II comma c.c.
e l'esclusiva responsabilità dell'attore nel verificarsi dell'evento soprattutto considerando che lo stesso proveniva da tergo il veicolo di CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia tra
52.000,00 ed € 260.000,00) con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_4
2. Dichiara la domanda di inammissibile. Parte_1
3. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 3.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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