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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 363/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Luisa Poppi Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GRANDE MICHELA con domicilio eletto in VIA
BARBERIA 14 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. BRANDI PATRIZIA e dall'avv. CASTAGNETTI MAURO
( VIA D. LAME N. 2 40122 BOLOGNA;
con C.F._3
domicilio eletto in VIA DELLE LAME N. 2 40122 BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- e comproprietari per 1/4 ciascuno CP_1 CP_2
dell'immobile sito in Bologna, via Carlo Carli n. 55 – per la restante metà di proprietà di e della figlia minore per Parte_1 Persona_1
1/4 ciascuna – promuovevano giudizio per lo scioglimento della comunione relativa a tale immobile definito dal Tribunale di Bologna con sentenza n.
282/2021, pubbl. 09.02.2021, passata in giudicato in data 11.05.2022, che assegnava l'immobile a condannandolo, per quanto di CP_1
rilievo in questa sede, al pagamento, fra gli altri, in favore di Parte_1
della somma di € 20.014,51, oltre rivalutazione monetaria e
[...]
interessi legali al saldo effettivo.
A seguito di detta sentenza promuoveva azione di accertamento di un CP_1
proprio credito nei confronti della che, con le opportune Parte_1
compensazioni, azzerava il suo debito, mentre la notificava Parte_1
precetto per il pagamento del medesimo importo di cui alla sentenza di condanna. Le due cause venivano riunite e definite con la sentenza n.
331/2023 del 16.02.2023 impugnata in questa sede.
Con detta sentenza il Tribunale di Bologna accertava il credito di
[...]
nei confronti di per € 18.304,01 CP_1 Parte_1
(composto da: un primo credito di € 5.280,92, di cui al pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice procedente a carico Parte_2
della debitrice con terzo pignorato e Parte_1 CP_1
pag. 2/7 iscritto al n. 2462/2021 R.G.E. del Tribunale di Bologna;
un secondo credito pari ad € 3.060,84, di cui alla procedura esecutiva di rilascio dell'immobile di via Carli n. 55 a Bologna iscritta al n. 15042/2021 R.G. del Tribunale di Bologna;
un terzo credito pari ad € 4.129,77, a titolo di spese di esecuzione per il rilascio dell'immobile di cui alla procedura iscritta al n. 367/2022 R.G.E. del Tribunale di Bologna;
un quarto credito pari ad € 3.370,00, a titolo di rimborso pro quota - per la quota di un quarto in proprio e per la quota di un altro quarto quale unica esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - delle spese di Persona_1
registrazione della sentenza n. 283/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.02.2021; un quinto credito pari ad € 1.342,14, a titolo di rimborso spese di CTU poste definitivamente ed esclusivamente a carico della convenuta medesima dalla sopra citata sentenza n. 283/2021; un sesto ed ultimo credito pari ad € 1.120,34 a titolo di rimborso del debito condominiale da considerarsi esclusivamente a carico della medesima sino al mese di febbraio 2022, mese di rilascio da parte della Parte_1
stessa dell'immobile de quo), credito che, posto in compensazione con quello vantato da nei confronti di pari Parte_1 CP_1
ad € 20.014,51, portava alla declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, con conseguente condanna di al pagamento a favore di CP_1
della somma di € 1.710,50, oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla decisione al saldo effettivo;
compensava le spese.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce assenza di prova e vizio di ultrapetizione in ordine al credito di € 3.370,00 riconosciuto dal Tribunale in favore di CP_1
pag. 3/7 a titolo di rimborso pro quota delle spese di registrazione della CP_1
sentenza n. 283/2021 sia per la quota di spettanza della controparte sia per la quota di spettanza della figlia minore della stessa senza che mai nei termini di legge fosse stata richiesta formalmente anche la condanna per la quota di spettanza della figlia. Per tale voce doveva quindi essere riconosciuto un credito di solo per l'importo di € 1.685,00 e non per il CP_1
doppio per un totale finale del credito di di € 16.619,01. CP_1
Con il secondo motivo lamenta l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il
Giudice che, al netto della compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti, non ha conteggiato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul credito di € 20.014,51 della dalla Parte_1
pubblicazione della prima sentenza n. 283/2021 ma solo sulla differenza di
€ 1.170,50.
Tanto dedotto, chiede di ridurre il credito riconosciuto in favore di e di CP_1
operare la compensazione tenendo conto degli accessori già statuiti con la prima sentenza passata in giudicato, con vittoria di spese.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
in quanto infondato, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Quanto al primo motivo di gravame rilevava il pagamento da parte sua dell'intero importo per la registrazione della sentenza il 31.05.2022, somma che doveva necessariamente far carico a ciascuna parte in rapporto al proprio titolo di proprietà.
Con il secondo motivo rilevava che il credito di controparte non era mai stato messo in discussione e risultava già acclarato con la sentenza n.
283/2021 che avrebbe portato agli opportuni conteggi al momento dell'esecuzione.
pag. 4/7 Chiedeva inoltre la condanna per lite temeraria ex art. 96 iII comma c.p.c..
4.- L'appello va accolto.
In ordine al primo motivo si rileva che il credito di da compensare in CP_1
questa sede a titolo di spese di registrazione della sentenza deve necessariamente essere limitato alla quota parte di spettanza della in proprio, fermo restando che la stessa domanda ritualmente CP_3
formulata dall'attore in primo grado era stata correttamente limitata a questa quota, lì dove se nell'azione di accertamento del credito non CP_1
aveva formulato alcuna specifica richiesta di rimborso delle spese di registrazione della sentenza non ancora avvenuta, nell'azione di opposizione a precetto lo stesso aveva ritualmente richiesto solo il rimborso della quota parte della in proprio e non anche quale madre di Parte_1
sua figlia minore (cfr. pag. 3 della citazione di primo grado di quel giudizio).
Per tali motivi appare corretta la quantificazione del credito di
[...]
in complessivi € 16.619,01 (le altre voci del credito come CP_1
riconosciuto in primo grado non sono oggetto di impugnazione).
In ordine al secondo motivo si rileva che il credito della Parte_1
accertato con la sentenza passato in giudicato Tribunale di Bologna n.
283/2021 comprende necessariamente anche gli accessori di cui al predetto tiolo, come sostanzialmente non contestato neppure dall'appellato, e per tale motivo, dichiarata l'inefficacia del precetto, per l'accertamento del debito residuo a carico di con le opportune attualizzazioni di entrambi CP_1
i controcrediti, andrà condannato al pagamento della differenza tra CP_1
l'importo di € 20.014,51 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza n. 283/2021 alla data di pubblicazione della pag. 5/7 sentenza n. 331/2023 impugnata in questa sede e l'importo di € 16.619,01, oltre interessi legali su detta differenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado n. 331/2023 al saldo.
Non sussistono i presupposti per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per l'accoglimento dell'appello.
All'ultima udienza l'appellante ha chiesto la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'ultima memoria di controparte dep.
4.3.2025 ai sensi dell'art. 89 c.p.c. con riferimento alle parti evidenziate in un foglio depositato all'ultima udienza.
Questa Corte ritiene ritiene la domanda di cancellazione meritevole di accoglimento come indicato in dispositivo, senza ulteriore risarcimento di danni non dimostrati.
Valutata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado ne consegue la compensazione integrale delle spese di lite per il parziale accoglimento delle reciproche ragioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 331/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara che il credito di nei confronti della per rimborso di CP_1
della quota parte delle spese di registrazione è di € 1.685,00 con un credito finale di di € 16.619,01 e, per l'effetto, operata la compensazione tra i CP_1
reciproci crediti delle parti, condanna a pagare in favore di CP_1
un importo pari alla differenza tra la somma di € Parte_1
pag. 6/7 20.014,51 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza Tribunale di Bologna n. 283/2021 alla data di pubblicazione della sentenza Tribunale di Bologna n. 331/2023 e l'importo di € 16.619,01, oltre interessi legali su detta differenza dalla pubblicazione della sentenza
Tribunale di Bologna n. 331/2023 al saldo;
dispone la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria depositata dall'appellato il 4.3.2025 a pag. 5 di detta memoria
“L'infondatezza e la pretestuosità dell'impugnazione proposta dalla e la Parte_1
trascuratezza stessa con cui è stato redatto l'atto di appello sono tali da evocare un'evidente mala fede anche in capo al legale stesso dell'appellante, che ha instaurato un giudizio la cui prognosi, con normale diligenza, non poteva e non può che essere negativa” ; “tutte economica mente a carico della collettività”; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Luisa Poppi
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 363/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Luisa Poppi Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GRANDE MICHELA con domicilio eletto in VIA
BARBERIA 14 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. BRANDI PATRIZIA e dall'avv. CASTAGNETTI MAURO
( VIA D. LAME N. 2 40122 BOLOGNA;
con C.F._3
domicilio eletto in VIA DELLE LAME N. 2 40122 BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- e comproprietari per 1/4 ciascuno CP_1 CP_2
dell'immobile sito in Bologna, via Carlo Carli n. 55 – per la restante metà di proprietà di e della figlia minore per Parte_1 Persona_1
1/4 ciascuna – promuovevano giudizio per lo scioglimento della comunione relativa a tale immobile definito dal Tribunale di Bologna con sentenza n.
282/2021, pubbl. 09.02.2021, passata in giudicato in data 11.05.2022, che assegnava l'immobile a condannandolo, per quanto di CP_1
rilievo in questa sede, al pagamento, fra gli altri, in favore di Parte_1
della somma di € 20.014,51, oltre rivalutazione monetaria e
[...]
interessi legali al saldo effettivo.
A seguito di detta sentenza promuoveva azione di accertamento di un CP_1
proprio credito nei confronti della che, con le opportune Parte_1
compensazioni, azzerava il suo debito, mentre la notificava Parte_1
precetto per il pagamento del medesimo importo di cui alla sentenza di condanna. Le due cause venivano riunite e definite con la sentenza n.
331/2023 del 16.02.2023 impugnata in questa sede.
Con detta sentenza il Tribunale di Bologna accertava il credito di
[...]
nei confronti di per € 18.304,01 CP_1 Parte_1
(composto da: un primo credito di € 5.280,92, di cui al pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice procedente a carico Parte_2
della debitrice con terzo pignorato e Parte_1 CP_1
pag. 2/7 iscritto al n. 2462/2021 R.G.E. del Tribunale di Bologna;
un secondo credito pari ad € 3.060,84, di cui alla procedura esecutiva di rilascio dell'immobile di via Carli n. 55 a Bologna iscritta al n. 15042/2021 R.G. del Tribunale di Bologna;
un terzo credito pari ad € 4.129,77, a titolo di spese di esecuzione per il rilascio dell'immobile di cui alla procedura iscritta al n. 367/2022 R.G.E. del Tribunale di Bologna;
un quarto credito pari ad € 3.370,00, a titolo di rimborso pro quota - per la quota di un quarto in proprio e per la quota di un altro quarto quale unica esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - delle spese di Persona_1
registrazione della sentenza n. 283/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.02.2021; un quinto credito pari ad € 1.342,14, a titolo di rimborso spese di CTU poste definitivamente ed esclusivamente a carico della convenuta medesima dalla sopra citata sentenza n. 283/2021; un sesto ed ultimo credito pari ad € 1.120,34 a titolo di rimborso del debito condominiale da considerarsi esclusivamente a carico della medesima sino al mese di febbraio 2022, mese di rilascio da parte della Parte_1
stessa dell'immobile de quo), credito che, posto in compensazione con quello vantato da nei confronti di pari Parte_1 CP_1
ad € 20.014,51, portava alla declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, con conseguente condanna di al pagamento a favore di CP_1
della somma di € 1.710,50, oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla decisione al saldo effettivo;
compensava le spese.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce assenza di prova e vizio di ultrapetizione in ordine al credito di € 3.370,00 riconosciuto dal Tribunale in favore di CP_1
pag. 3/7 a titolo di rimborso pro quota delle spese di registrazione della CP_1
sentenza n. 283/2021 sia per la quota di spettanza della controparte sia per la quota di spettanza della figlia minore della stessa senza che mai nei termini di legge fosse stata richiesta formalmente anche la condanna per la quota di spettanza della figlia. Per tale voce doveva quindi essere riconosciuto un credito di solo per l'importo di € 1.685,00 e non per il CP_1
doppio per un totale finale del credito di di € 16.619,01. CP_1
Con il secondo motivo lamenta l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il
Giudice che, al netto della compensazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti, non ha conteggiato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul credito di € 20.014,51 della dalla Parte_1
pubblicazione della prima sentenza n. 283/2021 ma solo sulla differenza di
€ 1.170,50.
Tanto dedotto, chiede di ridurre il credito riconosciuto in favore di e di CP_1
operare la compensazione tenendo conto degli accessori già statuiti con la prima sentenza passata in giudicato, con vittoria di spese.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
in quanto infondato, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Quanto al primo motivo di gravame rilevava il pagamento da parte sua dell'intero importo per la registrazione della sentenza il 31.05.2022, somma che doveva necessariamente far carico a ciascuna parte in rapporto al proprio titolo di proprietà.
Con il secondo motivo rilevava che il credito di controparte non era mai stato messo in discussione e risultava già acclarato con la sentenza n.
283/2021 che avrebbe portato agli opportuni conteggi al momento dell'esecuzione.
pag. 4/7 Chiedeva inoltre la condanna per lite temeraria ex art. 96 iII comma c.p.c..
4.- L'appello va accolto.
In ordine al primo motivo si rileva che il credito di da compensare in CP_1
questa sede a titolo di spese di registrazione della sentenza deve necessariamente essere limitato alla quota parte di spettanza della in proprio, fermo restando che la stessa domanda ritualmente CP_3
formulata dall'attore in primo grado era stata correttamente limitata a questa quota, lì dove se nell'azione di accertamento del credito non CP_1
aveva formulato alcuna specifica richiesta di rimborso delle spese di registrazione della sentenza non ancora avvenuta, nell'azione di opposizione a precetto lo stesso aveva ritualmente richiesto solo il rimborso della quota parte della in proprio e non anche quale madre di Parte_1
sua figlia minore (cfr. pag. 3 della citazione di primo grado di quel giudizio).
Per tali motivi appare corretta la quantificazione del credito di
[...]
in complessivi € 16.619,01 (le altre voci del credito come CP_1
riconosciuto in primo grado non sono oggetto di impugnazione).
In ordine al secondo motivo si rileva che il credito della Parte_1
accertato con la sentenza passato in giudicato Tribunale di Bologna n.
283/2021 comprende necessariamente anche gli accessori di cui al predetto tiolo, come sostanzialmente non contestato neppure dall'appellato, e per tale motivo, dichiarata l'inefficacia del precetto, per l'accertamento del debito residuo a carico di con le opportune attualizzazioni di entrambi CP_1
i controcrediti, andrà condannato al pagamento della differenza tra CP_1
l'importo di € 20.014,51 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza n. 283/2021 alla data di pubblicazione della pag. 5/7 sentenza n. 331/2023 impugnata in questa sede e l'importo di € 16.619,01, oltre interessi legali su detta differenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado n. 331/2023 al saldo.
Non sussistono i presupposti per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per l'accoglimento dell'appello.
All'ultima udienza l'appellante ha chiesto la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'ultima memoria di controparte dep.
4.3.2025 ai sensi dell'art. 89 c.p.c. con riferimento alle parti evidenziate in un foglio depositato all'ultima udienza.
Questa Corte ritiene ritiene la domanda di cancellazione meritevole di accoglimento come indicato in dispositivo, senza ulteriore risarcimento di danni non dimostrati.
Valutata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado ne consegue la compensazione integrale delle spese di lite per il parziale accoglimento delle reciproche ragioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 331/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara che il credito di nei confronti della per rimborso di CP_1
della quota parte delle spese di registrazione è di € 1.685,00 con un credito finale di di € 16.619,01 e, per l'effetto, operata la compensazione tra i CP_1
reciproci crediti delle parti, condanna a pagare in favore di CP_1
un importo pari alla differenza tra la somma di € Parte_1
pag. 6/7 20.014,51 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza Tribunale di Bologna n. 283/2021 alla data di pubblicazione della sentenza Tribunale di Bologna n. 331/2023 e l'importo di € 16.619,01, oltre interessi legali su detta differenza dalla pubblicazione della sentenza
Tribunale di Bologna n. 331/2023 al saldo;
dispone la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria depositata dall'appellato il 4.3.2025 a pag. 5 di detta memoria
“L'infondatezza e la pretestuosità dell'impugnazione proposta dalla e la Parte_1
trascuratezza stessa con cui è stato redatto l'atto di appello sono tali da evocare un'evidente mala fede anche in capo al legale stesso dell'appellante, che ha instaurato un giudizio la cui prognosi, con normale diligenza, non poteva e non può che essere negativa” ; “tutte economica mente a carico della collettività”; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Luisa Poppi
pag. 7/7