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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 328/2013 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.sa Anna Maria Torchia (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 328/2013 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e vertente tra:
(codice fiscale ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della (Partita I.v.a. Parte_2
); rappresentato e difeso, in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto di P.IVA_1 appello, dall'avvocato Fabio Mosca, con studio legale in Soverato (CZ), via Carlo
Amirante, I traversa, n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
1 (già Controparte_1 Controparte_2
), sede di Catanzaro, codice fiscale in persona del suo direttore
[...] P.IVA_2 pro tempore, domiciliato in Catanzaro, via Leonardo Di Bona, 1/a (con indirizzo di posta elettronica certificata: t), rappresentato e Email_2 difeso dal funzionario, dott. Vincenzo Parrello (codice fiscale ), C.F._2 come da incarico dell'Avvocatura distrettuale ex art. 9 del Parte_3 decreto legislativo n. 149/2015 (prot. n. 29506 del 9.5.2025) e consequenziale delega direttoriale (prot. n. 10892 del 12.5.2025);
Appellato
Conclusioni:
per la parte appellante ( , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Parte_2 sentenza impugnata: In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.9004311/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del giudizio N.R.G.4311/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
per la parte appellata ( ): “1.- Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; 2.- in ogni caso, subordinatamente, nel merito, rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando le domande di controparte. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio” ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs. 149/2015, in vigore dal 24.9.2015”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso presentato al Tribunale di Catanzaro il 27.2.2009, , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(di seguito anche, soltanto, , ha proposto opposizione, ai sensi dell'art.
[...] Parte_2
22 della legge n. 689/81, alla ordinanza-ingiunzione n. 19 del 29.1.2009, notificata il 6 e
7.2.2009, con cui la (ora Parte_4 [...]
), aveva ingiunto al , in proprio e nella Controparte_1 Pt_1 suddetta qualità di legale rappresentante della società il pagamento della Parte_2 somma di euro 47.535,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui alle seguenti disposizioni: A) art. 3 del decreto legge n. 12/2002 (per aver impiegato n. 6 lavoratori “in nero” per 80 giornate lavorative complessive) ; B) art. 36 bis, comma 4°, del decreto legge n. 223/2006 (per non avere munito i suddetti lavoratori della tessera di riconoscimento corredata di fotografia); C) art. 21 del d.p.r. n. 1124/1965 (per avere omesso di esibire sul luogo di lavoro i libri paga e matricola); D) art. 86, comma 10 bis, del decreto legislativo n. 276/2003 (per non avere comunicato al Centro per l'impiego l'assunzione di alcuni lavoratori); E) art. 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000 (per avere omesso di consegnare ad alcuni lavoratori, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione contenente i dati delle registrazioni effettuate sul libro matricola in uso) ;
F) art. 1 della legge n. 4/1953 (per non avere consegnato ad alcuni lavoratori, all'atto della retribuzione, il prospetto paga); G) art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000 (per avere omesso la dovuta comunicazione all' dei codici fiscali di alcuni lavoratori CP_3 al momento dell'assunzione).
A sostegno della opposizione, il ricorrente ha lamentato: I) la violazione del diritto di difesa, in quanto l'ordinanza ingiunzione era stata emessa in pendenza del procedimento di cui all'art. 1, comma 1197, della legge n. 296/2006, volto alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori;
II) la violazione del principio di affidamento di buona fede, desumibile dall'art. 10 della legge n. 212/2000 e dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione; III) l'illegittimità dell'ispezione n. 63 del 1°.9.2008, su cui si fondava il verbale di ispezione e la contestazione dell'illecito amministrativo del 2.9.2009, eseguita in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento di rigetto della istanza di
3 regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori ed in violazione della sospensione delle verifiche ispettive ex art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006; IV) la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, non essendo stati allegati alla ordinanza ingiunzione gli atti nella stessa richiamati;
V) la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n.
388/2000, che aveva abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale;
VI) l'avvenuta contestazione, tra gli altri, dell'illecito amministrativo fondato sull'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000, disposizione abrogata.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, una declaratoria di nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Si è costituita in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 17.11.2009, la , contestando Parte_4 il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha sostenuto che: 1) l'ordinanza ingiunzione era stata emessa quando il procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006, era stato già definito in via amministrativa;
2) non vi era stata alcuna violazione del principio di affidamento e di buona fede, avendo l'ufficio resistente agito in maniera del tutto legittima;
3) l'ispezione era iniziata il 30.5.2007, prima che venisse presentata l'istanza di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori e, comunque, il verbale di contestazione dell'illecito era del 2.9.2008, allorché era stata rigettata l'istanza di regolarizzazione;
4) l'ordinanza ingiunzione era debitamente motivata e gli atti nella stessa richiamati erano noti al ricorrente;
5) non sussisteva la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000, in quanto non si trattava di violazioni abrogate di obblighi di carattere formale, tranne che per quello relativo alla omessa consegna della dichiarazione di assunzione, peraltro, nuovamente sanzionato con disposizione successiva alla legge n. 388/2000; 6) l'abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 era intervenuta soltanto a far data dal 1°.3.2008, ossia dopo la consumazione dell'illecito contestato.
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del 26.9.2012, il Tribunale di Catanzaro ha emanato la sentenza n.108/2012, depositata in cancelleria il 18.3.2013, con cui ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo in ordine alle spese di giudizio, posto che la Controparte_2
si era difesa tramite un proprio funzionario.
[...]
4 2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che: a) non era stato violato l'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006, in quanto l'istanza volta alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori non inibiva il potere dell'amministrazione di sanzionare l'illecito, ma soltanto la sospensione, per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda, delle attività ispettive;
b) l'ordinanza ingiunzione era stata motivata con il richiamo ad atti precedenti e, segnatamente, al rapporto n. 380/2008 che, a sua volta, rimandava ai verbali di ispezione e agli atti di contestazione del 30.5.2007; c) non vi era stata la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000 che aveva abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale, poiché non avevano tale natura quelle contestate, per come rilevato dalla giurisprudenza;
d) l'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 non escludeva la rilevanza dell'illecito, dato che era stato commesso prima dell'abrogazione e che non si applicava alle sanzioni amministrativi la legge posteriore più favorevole.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato il 25.3.2013 ed iscritto a ruolo il 22.3.2013, ha proposto appello , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della censurando la sentenza del Tribunale, in sintesi, nella parte in cui: A) Parte_2 non aveva valutato che il procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei lavoratori assunti irregolarmente non era terminato con il rigetto dell'istanza di regolarizzazione da parte della Commissione di Coordinamento della Vigilanza (del
27.6.2008), poiché tale provvedimento era stato impugnato davanti al Controparte_4 per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del Lavoro di Reggio Calabria, il quale aveva rigettato il ricorso con provvedimento che, a sua volta, era stato impugnato dal davanti al Tribunale di Reggio Calabria, cui era seguito un complesso iter Pt_1 giudiziario (sentenza di incompetenza per territorio del suddetto Tribunale;
riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro che aveva declinato la giurisdizione in favore di quella amministrativa;
riassunzione del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria), per cui il procedimento di regolarizzazione in questione non era stato ancora definito;
B) non si era pronunciato sulla eccepita 5 violazione del principio di affidamento e buona fede;
C) non aveva ritenuto la violazione dell'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006, sebbene l'istanza volta alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori fosse stata presentata il 28.3.2008 e l'ispezione fosse proseguita il 1°.9.2008, a nulla valendo il rigetto del 14.7.2008 della
Commissione di Coordinamento della Vigilanza, in quanto provvedimento non definitivo;
D) non aveva ritenuto l'assenza di un'adeguata motivazione dell'ordinanza ingiunzione, limitatasi a richiamare il rapporto n. 380/2008 del 4.11.2008, non conosciuto dal ricorrente;
E) aveva violato il disposto dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000 che aveva abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale, poiché tutte le violazioni delle norme sul collocamento dei lavoratori concernenti gli adempimenti formali del datore di lavoro avevano natura formale e, comunque, in subordine, doveva ritenersi che lo avessero quelle oggetto delle contestazioni di cui alle lettere B), C) e D) dell'ordinanza ingiunzione opposta;
F) aveva ritenuto l'irrilevanza dell'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000, in relazione alla contestazione dell'illecito di cui alla lettera G) dell'ordinanza ingiunzione, dato che l'attività ispettiva si era conclusa nel settembre del
2008, dopo l'abrogazione della suddetta disposizione, avvenuta nel Marzo del 2008. Ha, quindi, concluso come sopra indicato.
Si è costituita nel giudizio di appello, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato, con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 13.6.2013, la
, contestando l'ammissibilità ed il Parte_4 fondamento dell'impugnazione.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., non avendo probabilità di essere accolto.
Nel merito, ha sostenuto, ribadendo e precisando le difese di primo grado, in sintesi, che:
1) il primo motivo di impugnazione era infondato, poiché l'istanza di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori non precludeva l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'amministrazione e, del resto, l'attività ispettiva del 30.5.2007 era antecedente alla domanda di regolarizzazione;
2) non vi era stata alcuna violazione del principio di affidamento e di buona fede, avendo l'ufficio resistente agito in maniera del tutto legittima;
3) nessuna violazione dell'art. 1, comma 1198, della legge 296/2006 era stata commessa, poiché l'ispezione era iniziata il 30.5.2007, prima che, il 22.6.2007, venisse presentata l'istanza di regolarizzazione delle assunzione dei lavoratori;
4) l'ordinanza
6 ingiunzione era debitamente motivata e, del resto, gli atti nella stessa richiamati erano nella sfera di conoscibilità dell'appellante; 5) il primo giudice aveva correttamente escluso la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000, in quanto non si trattava di mere irregolarità e di obblighi di carattere formale;
6) come rilevato dal
Tribunale, l'abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 era irrilevante, giacché intervenuta soltanto a far data dal 1°.3.2008, ossia dopo la consumazione dell'illecito contestato. Ha concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 16. 12. 2013, la Corte di appello ha rigettato l'eccezione, sollevata dalla amministrazione appellata, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. ed ha invitato le parti a interloquire in ordine alla pendenza del giudizio davanti al
Tribunale amministrativo regionale, concernente l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza della società appellante di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori, da cui aveva tratto origine il procedimento sanzionatorio per cui è causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2016, la controversia è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Tuttavia, con ordinanza del 22.6.2017, depositata in cancelleria il 23.6.2017, la Corte ha sospeso il giudizio di appello, rilevando la pregiudizialità di quello avente oggetto l'impugnazione del diniego della istanza di regolarizzazione suddetta, in quel momento, pendente davanti alla Corte di Cassazione, avendo il Tribunale amministrativo regionale della Calabria sollevato conflitto di giurisdizione.
Con ricorso presentato, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., il 28.3.2025, parte appellante, rilevando che il giudizio concernente l'impugnazione del diniego in via amministrativa dell'istanza di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori era stato, ormai, definito con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha chiesto che venisse fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di appello.
Fissata tale udienza, si è costituito in giudizio, tramite un suo funzionario appositamente incaricato, l' , già Controparte_1 [...]
, richiamando le difese già svolte e le conclusioni Parte_4 rassegnate.
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, la Corte di Appello, con ordinanza del 30.5.2025, ha aggiornato la causa per la discussione, disponendo il mutamento del rito.
7 All'esito dell'udienza di discussione del 22.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., tramite note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio e, quindi, decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale deve essere confermata, risultando condivisibili le valutazioni e le considerazioni poste al suo fondamento, salve le precisazioni seguenti.
Con un primo motivo di impugnazione, rubricato alla lettera “A” ed intitolato
“Violazione del diritto di difesa del datore di lavoro”, l'appellante lamenta, come già rilevato (v. la trattazione sullo svolgimento del processo), che il primo giudice non aveva valutato che il procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei lavoratori assunti irregolarmente - introdotto con istanza del 28.6.2007, cui era seguita, a seguito di richiesta di integrazione documentale richiesta dall' un'integrazione della istanza CP_5 medesima, presentata con lettera raccomandata del 28.3.2008 - non era terminato con il rigetto dell'istanza di regolarizzazione da parte della Commissione di Coordinamento della Vigilanza (del 27.6.2008), poiché il provvedimento di rigetto era stato impugnato davanti al presso la Controparte_6 Controparte_7
Reggio Calabria che aveva rigettato il ricorso con provvedimento che era stato
[...] impugnato dal davanti al Tribunale di Reggio Calabria, cui era seguito un Pt_1 complesso iter giudiziario (sentenza di incompetenza per territorio del suddetto
Tribunale; riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro che aveva declinato la giurisdizione in favore di quella amministrativa;
riassunzione del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria), per cui il procedimento di regolarizzazione in questione non era stato ancora definito, cosicché era illogica e illegittima l'ordinanza ingiunzione emanata in pendenza di tale procedimento.
Con un secondo motivo di impugnazione, rubricato alla lettera “B” (“Violazione degli artt. 10 legge 212/2000 e 3-23-57-97 Costituzione”), l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale non si sia pronunciato sulla eccepita violazione del principio di affidamento e buona fede, sebbene la avesse emanato l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione in pendenza del procedimento di sanatoria dell'illecito contestato.
8 Con il terzo motivo (lettera “C” dell'atto di appello, rubricata “Violazione dell'art. 1, comma 1198 Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)”, lamenta la prosecuzione dell'attività ispettiva nel settembre del 2008 e la conseguente emanazione dell'ordinanza ingiunzione in violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1198, della legge n.
296/2006 che prevedeva la sospensione, per la durata di un anno, di ispezioni e verifiche nei confronti dei datori di lavoro che avessero presentato istanza di regolarizzazione delle assunzioni di lavoratori “in nero”.
A tal fine, rileva l'appellante che, dopo una prima istanza del 27.6.2007, che aveva reso necessaria una integrazione, perché ritenuta dall' priva delle dovute formalità, CP_5 aveva presentato l'istanza volta alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori il
28.3.2008, con apposita lettera raccomandata, e, tuttavia, l'ispezione era proseguita il
1°.9.2008, in violazione della disposizione citata.
I tre motivi di impugnazione sono tra loro strettamente connessi e devono essere, pertanto, esaminati congiuntamente.
Essi attengono, essenzialmente, alla presunta violazione da parte della
[...]
dell'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006 che prevedeva Controparte_8 che “Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Secondo l'appellante, l'attività ispettiva sarebbe proseguita, illegittimamente, nel settembre del 2008, nel periodo di sospensione previsto dalla disposizione citata, avendo presentato l'istanza suddetta o, comunque, una sua integrazione, il 28.3.2007.
I motivi non sono fondati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che non vale a risolvere la controversia sul punto la sentenza n. 318/2024 della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, passata in giudicato, con cui è stata definita la complessa vicenda giudiziaria, originata dalla impugnazione da parte degli odierni appellanti del provvedimento di diniego della regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori che hanno dato origine alla sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta. In effetti, la Corte di appello, nel confermare la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Tribunale di Catanzaro
(alla cui giurisdizione era stata devoluta la controversia dalla Corte di Cassazione,
9 all'esito giudizio sul conflitto di giurisdizione), si è limitata ad affermare la mancanza di interesse degli odierni appellanti alla impugnazione del provvedimento di rigetto, essendo tale interesse, in sostanza, assorbito nella controversia, oggetto del presente giudizio di appello, relativa alla opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Premesso questo, rileva questa Corte di Appello che - prescindendo da ogni altra valutazione, compresa quella relativa al rilievo meramente formale della conclusione dell'attività ispettiva nel settembre del 2008, a fronte di accertamenti compiuti nel maggio del 2007 - non vi è prova che le odierne parti appellanti abbiano proposto istanza di c.d. emersione del lavoro “nero” il 28.3.2008.
Emerge, piuttosto, dalla documentazione prodotta, che il , quale socio Pt_1 accomandatario della ha proposto il 28.6.2007 una generica richiesta di Parte_2
“godere delle agevolazioni previste”, ai sensi delle “disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007” (v. la copia dell'istanza nella produzione documentale dell'amministrazione appellata) e che, a seguito della stessa, l' ha rilevato, con CP_5 nota dell'11.3.2008, che mancavano due elementi essenziali, ossia l'istanza di regolarizzazione delle assunzioni ed i contratti di lavoro, cosicché ha chiesto alla società interessata di presentare la documentazione mancante.
Risulta poi che, con provvedimento del 27.6.2008, la richiesta della società è Parte_2 stata rigettata “per mancanza della domanda” (cfr. i documenti raccolti nell'allegato n. 6 della produzione documentale dell'appellante).
Ne consegue che, anche volendo ritenere che la società abbia presentato una regolare domanda di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori “in nero” il 28.6.2007
(benché sia l' che la Commissione abbiamo ritenuto tale domanda carente degli CP_5 elementi essenziali per qualificarla come tale), la presunta attività ispettiva del settembre del 2008 è intervenuta dopo che era decorso il periodo di un anno di cui al comma 1198 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
Contrariamente all'assunto di parte appellante, non risulta comprovato dalla documentazione prodotta che la società abbia presentato un'apposita domanda o, comunque, integrato la domanda originaria il 28.3.2008.
In atti, in effetti, è ben vero che esiste uno scritto, datato 28.3.2008, con indicazione dell'oggetto come “Domanda di emersione ex legge n. 296/2006”, la quale costituirebbe un presunto riscontro alla già citata nota dell' dell'11.3.2008, con cui veniva CP_5 richiesta l'integrazione documentale di cui si è detto. Tuttavia, non è stata data prova che
10 l'atto sia stato recapitato all' sebbene indicato come destinatario, e nemmeno che CP_5 sia stato spedito, essendo stata allegata a tale documento la copia di un modello di ricevuta di raccomandata con indicazione incerta del destinatario (da cui, comunque, sembra evincersi non trattarsi dell' , priva di alcun timbro o segno di effettiva CP_5 spedizione della raccomandata stessa (v. la documentazione di cui all'allegato n. 6 della produzione documentale di parte appellante).
Ne consegue che: a) appare del tutto corretto il provvedimento amministrativo di
“rigetto” della richiesta di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori, poiché nessuna formale domanda in tal senso risulta presentata dalla b) non vi è Parte_2 prova, peraltro, della presentazione di tale domanda in data 28.3.2008; c) anche volendo considerare valida la generica domanda di “godere delle agevolazioni previste”, presentata il 28.6.2007, tuttavia, come accennato, all'epoca della formale definizione dell'attività ispettiva, nel settembre del 2008, era decorso l'anno di sospensione dell'attività ispettiva, prevista dalla disposizione di cui parte appellante lamenta la violazione.
Con il quarto motivo di impugnazione, rubricato alla lettera “D” (“Assenza di motivazione e carenza di allegazione nell'ordinanza ingiunzione n. 19/09”), parte appellante si duole nel fatto che il Tribunale non abbia rilevato la mancanza di adeguata motivazione dell'ordinanza ingiunzione, limitatasi a richiamare il rapporto n. 380/2008 del 4.11.2008, non conosciuto dal ricorrente.
Anche questo motivo non è fondato.
In effetti, è vero che l'ordinanza ingiunzione opposta, oltre a contenere precisa contestazione degli illeciti rilevati, richiami soltanto il rapporto n. 380 del 4.11.2008 che, per quanto, a sua volta, elenchi tutti i precedenti atti dell'amministrazione da cui emergono le violazioni contestate, non risulta tra gli atti notificati agli odierni appellanti
(cfr. il documento, nella produzione documentale dell' Controparte_9
).
[...]
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, è legittima l'ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata per relationem, mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purché conoscibili dall'interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice (cfr. Cass., sezione
11 lavoro, n. 14672/2025; sez. II, n 20882/2005; sez. III, n. 7186/2000; sez. I, n.
9433/1998).
E' indubbio che la parte aveva la possibilità di conoscere tale atto, indicato nell'ordinanza ingiunzione per estremi, ufficio di provenienza e funzionario sottoscrittore
(cfr. il documento nella produzione della amministrazione appellata).
D'altra parte, sono gli stessi odierni appellanti a comprovare, indirettamente,
l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, poiché, nell'esordio del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nel “Ricostruire la genesi dell'impugnata ordinanza, nonché gli addebiti mossi ricorrenti”, precisano che Part
“l'ingiunzione de quo deriva dall'ispezione posta in essere presso la sede in data
01.09.2009, a seguito della quale si contestava i ricorrenti e la violazione di molteplici norme materie previdenziali e assistenziale”. L'ispezione del 1°.9.2008, infatti, contiene i dati conclusivi dell'attività di accertamento espletata nel maggio del 2007 presso la sede della società e richiama, espressamente, gli accertamenti analitici del 30.5.2007.
Con il quinto dei motivi di impugnazione (rubricato, alla lettera “E”, come
“Applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai punti A-B-C-D-E-F-G l'ordinanza ingiunzione n. 19/09 in violazione dell'art. 116 comma 12 L. 388/2000”), gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000 che ha abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale, poiché tutte le violazioni delle norme sul collocamento dei lavoratori concernenti gli adempimenti formali del datore di lavoro, secondo la sua prospettiva, avrebbero natura formale. Rileva, in estremo subordine, che doveva ritenersi che avessero natura formale, almeno, le violazioni di cui alle contestazioni indicate alle lettere B), C) e G) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo non è fondato.
In effetti la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportanti l'abolizione delle sanzioni amministrative medesime, solo quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete, atteso che queste ultime non incidono sulla tutela della funzione di
12 controllo che caratterizza la materia del collocamento e dell'assunzione, mentre sono da considerarsi di carattere sostanziale e, di conseguenza, escluse dall'ambito applicativo della abolitio tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità.
Tale principio induce a ritenere, senza dubbio, come sostanziali gli obblighi, la cui violazione è contestata alle lettere “A” ed “F” dell'ordinanza ingiunzione opposta, concernendo la tutela degli interessi dei lavoratori e non attenendo a mere irregolarità di natura formale.
Quanto alle altre contestazioni (ossia quelle di cui alle lettere B, C ed E dell'ordinanza ingiunzione), prescindendo dalla questione se si tratti di violazioni di obblighi meramente formali o meno, deve osservarsi che riguardano sanzioni che sono state comminate da provvedimenti legislativi successivi alla legge n. 388/2000 (rispettivamente, quanto alla violazione di cui alla lettera B, si tratta dell'art. 36 bis, coma 4°, del decreto legge n.
223/2006; con riguardo alla sanzione della violazione dell'obbligo di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 1124/1965, si tratta dell'art. 1, comma 1178, della legge n. 296/2006; con riferimento alla violazione dell'obbligo all'articolo 4-bis, comma 2°, del decreto legislativo n. 181/2000, la sanzione è comminata dall'art. 19, comma 2°, del decreto legislativo n. 276/2003). Ne consegue che tali sanzioni, introdotte dopo la legge n.
388/2000, non possono ritenersi abrogate dalla suddetta legge.
Con riguardo, poi, alla disposizione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000, non si tratta di obbligo concernente norma sul collocamento, quanto di adempimento a tutela dei diritti previdenziali del lavoratore, in particolare, in materia di tutela da infortuni sul lavoro e malattie professionali, cosicché non rientra nella previsione di cui all'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000.
Il sesto motivo di appello (rubricato “Erronea applicazione a sostegno della violazione contestata al punto G dell'ordinanza ingiunzione n. 19/09 dell'abrogato art. 14 comma II
D.Lgs. n. 38/2000”: v. lettera “F” dell'atto di appello) - con cui si eccepisce l'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 e si lamenta il mancato rilievo del Tribunale circa il fatto che l'attività ispettiva si era conclusa nel settembre del 2008, dopo l'abrogazione della suddetta disposizione, avvenuta nel Marzo del 2008 - è inammissibile, poiché non vale a censurare la specifica ragione su cui si fonda la decisione del Tribunale, ossia l'irretroattività della disposizione abrogatoria della sanzione amministrativa.
13 Peraltro, deve rilevarsi, per completezza, che la sentenza è del tutto corretta sul punto.
E' costante, infatti, il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale, attesa la differenza qualitativa delle situazioni (cfr., ad esempio. Cass. sez. lavoro, n. 1187/2016; n. 1105/2012; n. 5210/2009; sez. II, n. 659/2010; n. 1789/2008).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse vengono liquidate in base al valore della controversia (scaglione compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00) ed alla concreta attività difensiva svolta, applicando i parametri di cui al combinato disposto dell'art. 9, comma 2°, del decreto legislativo n.
149/2015 e del d.m. n. 55/2014, aggiornato con d.m n. 147/2022, ridotti della metà in considerazione della non particolare complessità della controversia.
Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 4.996,00 (euro 1029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Tenendo conto dell'esito del giudizio di appello, sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della avverso la sentenza n. 108/2012 del Parte_2
Tribunale di Catanzaro, del 26.9.2012, depositata in cancelleria il 18.3.2013, così provvede:
14 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della al pagamento delle spese del giudizio di Parte_2 appello in favore dell' , liquidate Controparte_10 in complessivi euro 4.996,00, oltre accessori di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso il 23.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
15
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 328/2013 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.sa Anna Maria Torchia (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 328/2013 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e vertente tra:
(codice fiscale ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della (Partita I.v.a. Parte_2
); rappresentato e difeso, in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto di P.IVA_1 appello, dall'avvocato Fabio Mosca, con studio legale in Soverato (CZ), via Carlo
Amirante, I traversa, n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
1 (già Controparte_1 Controparte_2
), sede di Catanzaro, codice fiscale in persona del suo direttore
[...] P.IVA_2 pro tempore, domiciliato in Catanzaro, via Leonardo Di Bona, 1/a (con indirizzo di posta elettronica certificata: t), rappresentato e Email_2 difeso dal funzionario, dott. Vincenzo Parrello (codice fiscale ), C.F._2 come da incarico dell'Avvocatura distrettuale ex art. 9 del Parte_3 decreto legislativo n. 149/2015 (prot. n. 29506 del 9.5.2025) e consequenziale delega direttoriale (prot. n. 10892 del 12.5.2025);
Appellato
Conclusioni:
per la parte appellante ( , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Parte_2 sentenza impugnata: In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.9004311/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del giudizio N.R.G.4311/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
per la parte appellata ( ): “1.- Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; 2.- in ogni caso, subordinatamente, nel merito, rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando le domande di controparte. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio” ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs. 149/2015, in vigore dal 24.9.2015”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso presentato al Tribunale di Catanzaro il 27.2.2009, , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(di seguito anche, soltanto, , ha proposto opposizione, ai sensi dell'art.
[...] Parte_2
22 della legge n. 689/81, alla ordinanza-ingiunzione n. 19 del 29.1.2009, notificata il 6 e
7.2.2009, con cui la (ora Parte_4 [...]
), aveva ingiunto al , in proprio e nella Controparte_1 Pt_1 suddetta qualità di legale rappresentante della società il pagamento della Parte_2 somma di euro 47.535,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui alle seguenti disposizioni: A) art. 3 del decreto legge n. 12/2002 (per aver impiegato n. 6 lavoratori “in nero” per 80 giornate lavorative complessive) ; B) art. 36 bis, comma 4°, del decreto legge n. 223/2006 (per non avere munito i suddetti lavoratori della tessera di riconoscimento corredata di fotografia); C) art. 21 del d.p.r. n. 1124/1965 (per avere omesso di esibire sul luogo di lavoro i libri paga e matricola); D) art. 86, comma 10 bis, del decreto legislativo n. 276/2003 (per non avere comunicato al Centro per l'impiego l'assunzione di alcuni lavoratori); E) art. 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000 (per avere omesso di consegnare ad alcuni lavoratori, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione contenente i dati delle registrazioni effettuate sul libro matricola in uso) ;
F) art. 1 della legge n. 4/1953 (per non avere consegnato ad alcuni lavoratori, all'atto della retribuzione, il prospetto paga); G) art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000 (per avere omesso la dovuta comunicazione all' dei codici fiscali di alcuni lavoratori CP_3 al momento dell'assunzione).
A sostegno della opposizione, il ricorrente ha lamentato: I) la violazione del diritto di difesa, in quanto l'ordinanza ingiunzione era stata emessa in pendenza del procedimento di cui all'art. 1, comma 1197, della legge n. 296/2006, volto alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori;
II) la violazione del principio di affidamento di buona fede, desumibile dall'art. 10 della legge n. 212/2000 e dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione; III) l'illegittimità dell'ispezione n. 63 del 1°.9.2008, su cui si fondava il verbale di ispezione e la contestazione dell'illecito amministrativo del 2.9.2009, eseguita in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento di rigetto della istanza di
3 regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori ed in violazione della sospensione delle verifiche ispettive ex art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006; IV) la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, non essendo stati allegati alla ordinanza ingiunzione gli atti nella stessa richiamati;
V) la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n.
388/2000, che aveva abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale;
VI) l'avvenuta contestazione, tra gli altri, dell'illecito amministrativo fondato sull'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000, disposizione abrogata.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, una declaratoria di nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Si è costituita in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 17.11.2009, la , contestando Parte_4 il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha sostenuto che: 1) l'ordinanza ingiunzione era stata emessa quando il procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006, era stato già definito in via amministrativa;
2) non vi era stata alcuna violazione del principio di affidamento e di buona fede, avendo l'ufficio resistente agito in maniera del tutto legittima;
3) l'ispezione era iniziata il 30.5.2007, prima che venisse presentata l'istanza di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori e, comunque, il verbale di contestazione dell'illecito era del 2.9.2008, allorché era stata rigettata l'istanza di regolarizzazione;
4) l'ordinanza ingiunzione era debitamente motivata e gli atti nella stessa richiamati erano noti al ricorrente;
5) non sussisteva la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000, in quanto non si trattava di violazioni abrogate di obblighi di carattere formale, tranne che per quello relativo alla omessa consegna della dichiarazione di assunzione, peraltro, nuovamente sanzionato con disposizione successiva alla legge n. 388/2000; 6) l'abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 era intervenuta soltanto a far data dal 1°.3.2008, ossia dopo la consumazione dell'illecito contestato.
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del 26.9.2012, il Tribunale di Catanzaro ha emanato la sentenza n.108/2012, depositata in cancelleria il 18.3.2013, con cui ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo in ordine alle spese di giudizio, posto che la Controparte_2
si era difesa tramite un proprio funzionario.
[...]
4 2. La sentenza del Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che: a) non era stato violato l'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006, in quanto l'istanza volta alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori non inibiva il potere dell'amministrazione di sanzionare l'illecito, ma soltanto la sospensione, per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda, delle attività ispettive;
b) l'ordinanza ingiunzione era stata motivata con il richiamo ad atti precedenti e, segnatamente, al rapporto n. 380/2008 che, a sua volta, rimandava ai verbali di ispezione e agli atti di contestazione del 30.5.2007; c) non vi era stata la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000 che aveva abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale, poiché non avevano tale natura quelle contestate, per come rilevato dalla giurisprudenza;
d) l'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 non escludeva la rilevanza dell'illecito, dato che era stato commesso prima dell'abrogazione e che non si applicava alle sanzioni amministrativi la legge posteriore più favorevole.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato il 25.3.2013 ed iscritto a ruolo il 22.3.2013, ha proposto appello , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1 della censurando la sentenza del Tribunale, in sintesi, nella parte in cui: A) Parte_2 non aveva valutato che il procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei lavoratori assunti irregolarmente non era terminato con il rigetto dell'istanza di regolarizzazione da parte della Commissione di Coordinamento della Vigilanza (del
27.6.2008), poiché tale provvedimento era stato impugnato davanti al Controparte_4 per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del Lavoro di Reggio Calabria, il quale aveva rigettato il ricorso con provvedimento che, a sua volta, era stato impugnato dal davanti al Tribunale di Reggio Calabria, cui era seguito un complesso iter Pt_1 giudiziario (sentenza di incompetenza per territorio del suddetto Tribunale;
riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro che aveva declinato la giurisdizione in favore di quella amministrativa;
riassunzione del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria), per cui il procedimento di regolarizzazione in questione non era stato ancora definito;
B) non si era pronunciato sulla eccepita 5 violazione del principio di affidamento e buona fede;
C) non aveva ritenuto la violazione dell'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006, sebbene l'istanza volta alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori fosse stata presentata il 28.3.2008 e l'ispezione fosse proseguita il 1°.9.2008, a nulla valendo il rigetto del 14.7.2008 della
Commissione di Coordinamento della Vigilanza, in quanto provvedimento non definitivo;
D) non aveva ritenuto l'assenza di un'adeguata motivazione dell'ordinanza ingiunzione, limitatasi a richiamare il rapporto n. 380/2008 del 4.11.2008, non conosciuto dal ricorrente;
E) aveva violato il disposto dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000 che aveva abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale, poiché tutte le violazioni delle norme sul collocamento dei lavoratori concernenti gli adempimenti formali del datore di lavoro avevano natura formale e, comunque, in subordine, doveva ritenersi che lo avessero quelle oggetto delle contestazioni di cui alle lettere B), C) e D) dell'ordinanza ingiunzione opposta;
F) aveva ritenuto l'irrilevanza dell'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000, in relazione alla contestazione dell'illecito di cui alla lettera G) dell'ordinanza ingiunzione, dato che l'attività ispettiva si era conclusa nel settembre del
2008, dopo l'abrogazione della suddetta disposizione, avvenuta nel Marzo del 2008. Ha, quindi, concluso come sopra indicato.
Si è costituita nel giudizio di appello, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato, con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 13.6.2013, la
, contestando l'ammissibilità ed il Parte_4 fondamento dell'impugnazione.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., non avendo probabilità di essere accolto.
Nel merito, ha sostenuto, ribadendo e precisando le difese di primo grado, in sintesi, che:
1) il primo motivo di impugnazione era infondato, poiché l'istanza di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori non precludeva l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'amministrazione e, del resto, l'attività ispettiva del 30.5.2007 era antecedente alla domanda di regolarizzazione;
2) non vi era stata alcuna violazione del principio di affidamento e di buona fede, avendo l'ufficio resistente agito in maniera del tutto legittima;
3) nessuna violazione dell'art. 1, comma 1198, della legge 296/2006 era stata commessa, poiché l'ispezione era iniziata il 30.5.2007, prima che, il 22.6.2007, venisse presentata l'istanza di regolarizzazione delle assunzione dei lavoratori;
4) l'ordinanza
6 ingiunzione era debitamente motivata e, del resto, gli atti nella stessa richiamati erano nella sfera di conoscibilità dell'appellante; 5) il primo giudice aveva correttamente escluso la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000, in quanto non si trattava di mere irregolarità e di obblighi di carattere formale;
6) come rilevato dal
Tribunale, l'abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 era irrilevante, giacché intervenuta soltanto a far data dal 1°.3.2008, ossia dopo la consumazione dell'illecito contestato. Ha concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 16. 12. 2013, la Corte di appello ha rigettato l'eccezione, sollevata dalla amministrazione appellata, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. ed ha invitato le parti a interloquire in ordine alla pendenza del giudizio davanti al
Tribunale amministrativo regionale, concernente l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza della società appellante di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori, da cui aveva tratto origine il procedimento sanzionatorio per cui è causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2016, la controversia è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Tuttavia, con ordinanza del 22.6.2017, depositata in cancelleria il 23.6.2017, la Corte ha sospeso il giudizio di appello, rilevando la pregiudizialità di quello avente oggetto l'impugnazione del diniego della istanza di regolarizzazione suddetta, in quel momento, pendente davanti alla Corte di Cassazione, avendo il Tribunale amministrativo regionale della Calabria sollevato conflitto di giurisdizione.
Con ricorso presentato, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., il 28.3.2025, parte appellante, rilevando che il giudizio concernente l'impugnazione del diniego in via amministrativa dell'istanza di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori era stato, ormai, definito con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha chiesto che venisse fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di appello.
Fissata tale udienza, si è costituito in giudizio, tramite un suo funzionario appositamente incaricato, l' , già Controparte_1 [...]
, richiamando le difese già svolte e le conclusioni Parte_4 rassegnate.
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, la Corte di Appello, con ordinanza del 30.5.2025, ha aggiornato la causa per la discussione, disponendo il mutamento del rito.
7 All'esito dell'udienza di discussione del 22.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., tramite note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio e, quindi, decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale deve essere confermata, risultando condivisibili le valutazioni e le considerazioni poste al suo fondamento, salve le precisazioni seguenti.
Con un primo motivo di impugnazione, rubricato alla lettera “A” ed intitolato
“Violazione del diritto di difesa del datore di lavoro”, l'appellante lamenta, come già rilevato (v. la trattazione sullo svolgimento del processo), che il primo giudice non aveva valutato che il procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei lavoratori assunti irregolarmente - introdotto con istanza del 28.6.2007, cui era seguita, a seguito di richiesta di integrazione documentale richiesta dall' un'integrazione della istanza CP_5 medesima, presentata con lettera raccomandata del 28.3.2008 - non era terminato con il rigetto dell'istanza di regolarizzazione da parte della Commissione di Coordinamento della Vigilanza (del 27.6.2008), poiché il provvedimento di rigetto era stato impugnato davanti al presso la Controparte_6 Controparte_7
Reggio Calabria che aveva rigettato il ricorso con provvedimento che era stato
[...] impugnato dal davanti al Tribunale di Reggio Calabria, cui era seguito un Pt_1 complesso iter giudiziario (sentenza di incompetenza per territorio del suddetto
Tribunale; riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro che aveva declinato la giurisdizione in favore di quella amministrativa;
riassunzione del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria), per cui il procedimento di regolarizzazione in questione non era stato ancora definito, cosicché era illogica e illegittima l'ordinanza ingiunzione emanata in pendenza di tale procedimento.
Con un secondo motivo di impugnazione, rubricato alla lettera “B” (“Violazione degli artt. 10 legge 212/2000 e 3-23-57-97 Costituzione”), l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale non si sia pronunciato sulla eccepita violazione del principio di affidamento e buona fede, sebbene la avesse emanato l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione in pendenza del procedimento di sanatoria dell'illecito contestato.
8 Con il terzo motivo (lettera “C” dell'atto di appello, rubricata “Violazione dell'art. 1, comma 1198 Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)”, lamenta la prosecuzione dell'attività ispettiva nel settembre del 2008 e la conseguente emanazione dell'ordinanza ingiunzione in violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1198, della legge n.
296/2006 che prevedeva la sospensione, per la durata di un anno, di ispezioni e verifiche nei confronti dei datori di lavoro che avessero presentato istanza di regolarizzazione delle assunzioni di lavoratori “in nero”.
A tal fine, rileva l'appellante che, dopo una prima istanza del 27.6.2007, che aveva reso necessaria una integrazione, perché ritenuta dall' priva delle dovute formalità, CP_5 aveva presentato l'istanza volta alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori il
28.3.2008, con apposita lettera raccomandata, e, tuttavia, l'ispezione era proseguita il
1°.9.2008, in violazione della disposizione citata.
I tre motivi di impugnazione sono tra loro strettamente connessi e devono essere, pertanto, esaminati congiuntamente.
Essi attengono, essenzialmente, alla presunta violazione da parte della
[...]
dell'art. 1, comma 1198, della legge n. 296/2006 che prevedeva Controparte_8 che “Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Secondo l'appellante, l'attività ispettiva sarebbe proseguita, illegittimamente, nel settembre del 2008, nel periodo di sospensione previsto dalla disposizione citata, avendo presentato l'istanza suddetta o, comunque, una sua integrazione, il 28.3.2007.
I motivi non sono fondati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che non vale a risolvere la controversia sul punto la sentenza n. 318/2024 della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, passata in giudicato, con cui è stata definita la complessa vicenda giudiziaria, originata dalla impugnazione da parte degli odierni appellanti del provvedimento di diniego della regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori che hanno dato origine alla sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta. In effetti, la Corte di appello, nel confermare la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Tribunale di Catanzaro
(alla cui giurisdizione era stata devoluta la controversia dalla Corte di Cassazione,
9 all'esito giudizio sul conflitto di giurisdizione), si è limitata ad affermare la mancanza di interesse degli odierni appellanti alla impugnazione del provvedimento di rigetto, essendo tale interesse, in sostanza, assorbito nella controversia, oggetto del presente giudizio di appello, relativa alla opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Premesso questo, rileva questa Corte di Appello che - prescindendo da ogni altra valutazione, compresa quella relativa al rilievo meramente formale della conclusione dell'attività ispettiva nel settembre del 2008, a fronte di accertamenti compiuti nel maggio del 2007 - non vi è prova che le odierne parti appellanti abbiano proposto istanza di c.d. emersione del lavoro “nero” il 28.3.2008.
Emerge, piuttosto, dalla documentazione prodotta, che il , quale socio Pt_1 accomandatario della ha proposto il 28.6.2007 una generica richiesta di Parte_2
“godere delle agevolazioni previste”, ai sensi delle “disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007” (v. la copia dell'istanza nella produzione documentale dell'amministrazione appellata) e che, a seguito della stessa, l' ha rilevato, con CP_5 nota dell'11.3.2008, che mancavano due elementi essenziali, ossia l'istanza di regolarizzazione delle assunzioni ed i contratti di lavoro, cosicché ha chiesto alla società interessata di presentare la documentazione mancante.
Risulta poi che, con provvedimento del 27.6.2008, la richiesta della società è Parte_2 stata rigettata “per mancanza della domanda” (cfr. i documenti raccolti nell'allegato n. 6 della produzione documentale dell'appellante).
Ne consegue che, anche volendo ritenere che la società abbia presentato una regolare domanda di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori “in nero” il 28.6.2007
(benché sia l' che la Commissione abbiamo ritenuto tale domanda carente degli CP_5 elementi essenziali per qualificarla come tale), la presunta attività ispettiva del settembre del 2008 è intervenuta dopo che era decorso il periodo di un anno di cui al comma 1198 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
Contrariamente all'assunto di parte appellante, non risulta comprovato dalla documentazione prodotta che la società abbia presentato un'apposita domanda o, comunque, integrato la domanda originaria il 28.3.2008.
In atti, in effetti, è ben vero che esiste uno scritto, datato 28.3.2008, con indicazione dell'oggetto come “Domanda di emersione ex legge n. 296/2006”, la quale costituirebbe un presunto riscontro alla già citata nota dell' dell'11.3.2008, con cui veniva CP_5 richiesta l'integrazione documentale di cui si è detto. Tuttavia, non è stata data prova che
10 l'atto sia stato recapitato all' sebbene indicato come destinatario, e nemmeno che CP_5 sia stato spedito, essendo stata allegata a tale documento la copia di un modello di ricevuta di raccomandata con indicazione incerta del destinatario (da cui, comunque, sembra evincersi non trattarsi dell' , priva di alcun timbro o segno di effettiva CP_5 spedizione della raccomandata stessa (v. la documentazione di cui all'allegato n. 6 della produzione documentale di parte appellante).
Ne consegue che: a) appare del tutto corretto il provvedimento amministrativo di
“rigetto” della richiesta di regolarizzazione delle assunzioni dei lavoratori, poiché nessuna formale domanda in tal senso risulta presentata dalla b) non vi è Parte_2 prova, peraltro, della presentazione di tale domanda in data 28.3.2008; c) anche volendo considerare valida la generica domanda di “godere delle agevolazioni previste”, presentata il 28.6.2007, tuttavia, come accennato, all'epoca della formale definizione dell'attività ispettiva, nel settembre del 2008, era decorso l'anno di sospensione dell'attività ispettiva, prevista dalla disposizione di cui parte appellante lamenta la violazione.
Con il quarto motivo di impugnazione, rubricato alla lettera “D” (“Assenza di motivazione e carenza di allegazione nell'ordinanza ingiunzione n. 19/09”), parte appellante si duole nel fatto che il Tribunale non abbia rilevato la mancanza di adeguata motivazione dell'ordinanza ingiunzione, limitatasi a richiamare il rapporto n. 380/2008 del 4.11.2008, non conosciuto dal ricorrente.
Anche questo motivo non è fondato.
In effetti, è vero che l'ordinanza ingiunzione opposta, oltre a contenere precisa contestazione degli illeciti rilevati, richiami soltanto il rapporto n. 380 del 4.11.2008 che, per quanto, a sua volta, elenchi tutti i precedenti atti dell'amministrazione da cui emergono le violazioni contestate, non risulta tra gli atti notificati agli odierni appellanti
(cfr. il documento, nella produzione documentale dell' Controparte_9
).
[...]
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, è legittima l'ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata per relationem, mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purché conoscibili dall'interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice (cfr. Cass., sezione
11 lavoro, n. 14672/2025; sez. II, n 20882/2005; sez. III, n. 7186/2000; sez. I, n.
9433/1998).
E' indubbio che la parte aveva la possibilità di conoscere tale atto, indicato nell'ordinanza ingiunzione per estremi, ufficio di provenienza e funzionario sottoscrittore
(cfr. il documento nella produzione della amministrazione appellata).
D'altra parte, sono gli stessi odierni appellanti a comprovare, indirettamente,
l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, poiché, nell'esordio del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nel “Ricostruire la genesi dell'impugnata ordinanza, nonché gli addebiti mossi ricorrenti”, precisano che Part
“l'ingiunzione de quo deriva dall'ispezione posta in essere presso la sede in data
01.09.2009, a seguito della quale si contestava i ricorrenti e la violazione di molteplici norme materie previdenziali e assistenziale”. L'ispezione del 1°.9.2008, infatti, contiene i dati conclusivi dell'attività di accertamento espletata nel maggio del 2007 presso la sede della società e richiama, espressamente, gli accertamenti analitici del 30.5.2007.
Con il quinto dei motivi di impugnazione (rubricato, alla lettera “E”, come
“Applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai punti A-B-C-D-E-F-G l'ordinanza ingiunzione n. 19/09 in violazione dell'art. 116 comma 12 L. 388/2000”), gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000 che ha abrogato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di carattere formale, poiché tutte le violazioni delle norme sul collocamento dei lavoratori concernenti gli adempimenti formali del datore di lavoro, secondo la sua prospettiva, avrebbero natura formale. Rileva, in estremo subordine, che doveva ritenersi che avessero natura formale, almeno, le violazioni di cui alle contestazioni indicate alle lettere B), C) e G) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo non è fondato.
In effetti la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportanti l'abolizione delle sanzioni amministrative medesime, solo quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete, atteso che queste ultime non incidono sulla tutela della funzione di
12 controllo che caratterizza la materia del collocamento e dell'assunzione, mentre sono da considerarsi di carattere sostanziale e, di conseguenza, escluse dall'ambito applicativo della abolitio tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità.
Tale principio induce a ritenere, senza dubbio, come sostanziali gli obblighi, la cui violazione è contestata alle lettere “A” ed “F” dell'ordinanza ingiunzione opposta, concernendo la tutela degli interessi dei lavoratori e non attenendo a mere irregolarità di natura formale.
Quanto alle altre contestazioni (ossia quelle di cui alle lettere B, C ed E dell'ordinanza ingiunzione), prescindendo dalla questione se si tratti di violazioni di obblighi meramente formali o meno, deve osservarsi che riguardano sanzioni che sono state comminate da provvedimenti legislativi successivi alla legge n. 388/2000 (rispettivamente, quanto alla violazione di cui alla lettera B, si tratta dell'art. 36 bis, coma 4°, del decreto legge n.
223/2006; con riguardo alla sanzione della violazione dell'obbligo di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 1124/1965, si tratta dell'art. 1, comma 1178, della legge n. 296/2006; con riferimento alla violazione dell'obbligo all'articolo 4-bis, comma 2°, del decreto legislativo n. 181/2000, la sanzione è comminata dall'art. 19, comma 2°, del decreto legislativo n. 276/2003). Ne consegue che tali sanzioni, introdotte dopo la legge n.
388/2000, non possono ritenersi abrogate dalla suddetta legge.
Con riguardo, poi, alla disposizione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000, non si tratta di obbligo concernente norma sul collocamento, quanto di adempimento a tutela dei diritti previdenziali del lavoratore, in particolare, in materia di tutela da infortuni sul lavoro e malattie professionali, cosicché non rientra nella previsione di cui all'art. 116, comma 12°, della legge n. 388/2000.
Il sesto motivo di appello (rubricato “Erronea applicazione a sostegno della violazione contestata al punto G dell'ordinanza ingiunzione n. 19/09 dell'abrogato art. 14 comma II
D.Lgs. n. 38/2000”: v. lettera “F” dell'atto di appello) - con cui si eccepisce l'avvenuta abrogazione dell'art. 14, comma 2°, del decreto legislativo n. 38/2000 e si lamenta il mancato rilievo del Tribunale circa il fatto che l'attività ispettiva si era conclusa nel settembre del 2008, dopo l'abrogazione della suddetta disposizione, avvenuta nel Marzo del 2008 - è inammissibile, poiché non vale a censurare la specifica ragione su cui si fonda la decisione del Tribunale, ossia l'irretroattività della disposizione abrogatoria della sanzione amministrativa.
13 Peraltro, deve rilevarsi, per completezza, che la sentenza è del tutto corretta sul punto.
E' costante, infatti, il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale, attesa la differenza qualitativa delle situazioni (cfr., ad esempio. Cass. sez. lavoro, n. 1187/2016; n. 1105/2012; n. 5210/2009; sez. II, n. 659/2010; n. 1789/2008).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse vengono liquidate in base al valore della controversia (scaglione compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00) ed alla concreta attività difensiva svolta, applicando i parametri di cui al combinato disposto dell'art. 9, comma 2°, del decreto legislativo n.
149/2015 e del d.m. n. 55/2014, aggiornato con d.m n. 147/2022, ridotti della metà in considerazione della non particolare complessità della controversia.
Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 4.996,00 (euro 1029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Tenendo conto dell'esito del giudizio di appello, sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della avverso la sentenza n. 108/2012 del Parte_2
Tribunale di Catanzaro, del 26.9.2012, depositata in cancelleria il 18.3.2013, così provvede:
14 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della al pagamento delle spese del giudizio di Parte_2 appello in favore dell' , liquidate Controparte_10 in complessivi euro 4.996,00, oltre accessori di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso il 23.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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