Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Fabrizio Del Vecchio e Parte_1
Stefano De Rosis Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. Andriulli e M.T. Nasso Resistente
OGGETTO: Fondo garanzia CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.03.2024 la ricorrente riferiva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 21.02.2014 al 13.01.2022; di non aver ricevuto, CP_2 alla cessazione del rapporto, il pagamento del Tfr e delle retribuzioni maturate;
di essere stata ammessa allo stato passivo, dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dichiarata con sent. Trib. Bari 6/2023, sia per quanto dovuto a titolo di Tfr che per quanto dovuto a titolo di retribuzione per le ultime tre mensilità del rapporto lavorativo (ottobre e dicembre 2021 e gennaio 2022); di aver fatto domanda di accesso al Fondo di Garanzia ottenendo unicamente il CP_1 pagamento di quanto accantonato e dovuto a titolo di Tfr.
Pertanto, impugnava e contestava il rigetto della domanda di accesso al Fondo di
Garanzia presentata in data 28.08.2023, in relazione al pagamento dei crediti CP_1 retributivi per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della nei mesi CP_2 di ottobre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 ed agiva per ottenere dall' CP_1 quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento della somma di € 2.876,63 dovuta a tale titolo, oltre accessori e spese di lite.
in subordine, contestava la pretesa sotto il profilo del quantum e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente e a mezzo di note scritte all'odierna udienza e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, limitatamente alla mensilità di gennaio 2022, per le ragioni di seguito indicate.
Sul piano normativo si osserva che il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l'intervento del Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione.
L'art. 2 d.lgs. 80/92 dispone, infatti, che “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: (…) c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Quanto al caso concreto si osserva che, con riferimento alle mensilità di ottobre e dicembre 2021 la domanda non può essere accolta. Difatti, dalla documentazione in atti emerge che, nel periodo dal 18.10.2021 al 30.11.2021 e dal 01.12.2021 al
31.12.2021, la ricorrente ha percepito somme a titolo di prestazione Covid 19. Nello stesso arco temporale non risulta né lo svolgimento di attività lavorativa né lo svolgimento di ore lavorative retribuite in eccedenza rispetto alla prestazione Covid
19. Difatti, la busta paga relativa alla mensilità di ottobre 2021 non è stata versata in atti e, dunque, non vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa con conseguente debenza di somme a titolo retributivo;
laddove, dalla busta paga di dicembre 2021 non emerge lo svolgimento di ore/giorni di lavoro con conseguente quantificazione della retribuzione dovuta (cfr. all. buste paga).
La domanda deve, dunque, sotto tale profilo essere rigettata.
Con riguardo alla mensilità di gennaio 2022 non può condividersi la contestazione di parte resistente relativa alla inammissibilità della richiesta per difetto di preventiva domanda amministrativa. Secondo la difesa dell' la domanda del CP_1
28.08.2023 sarebbe stata limitata alle sole mensilità di ottobre e dicembre 2021.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, si evince che in sede di dichiarazione sostitutiva, allegata alla domanda amministrativa (cfr. dich. sr 54 all. ricorr.), la ricorrente aveva ricompreso nei crediti da lavoro, diversi dal Tfr, dovuti e non corrisposti dal datore di lavoro, quelli afferenti alle mensilità di ottobre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022. Tale dichiarazione era effettivamente allegata alla domanda e acquisita dall' come di evince dall'elenco dei documenti allegati CP_3 risultante dal prospetto riepilogativo della domanda (cfr. all. 1 resist.).
Pertanto, deve ritenersi che la domanda amministrativa fosse estesa anche alla mensilità di gennaio 2022, espressamente indicata.
Tale mensilità rientra, pacificamente, nel periodo indicato dall'art. 2 d.lgs. 80/92
(ultimi tre mesi del rapporto di lavoro nei 12 mesi che precedono l'apertura della liquidazione), non essendovi, peraltro, specifica contestazione sul punto da parte dell' CP_1
Con riferimento al quantum, l'Ente convenuto sostiene che per il mese di gennaio
2022 l'importo dovuto a carico del Fondo di Garanzia è pari ad € 672,45 in quanto solo tale somma ha natura retributiva.
L' , dunque, esclude dalla quantificazione delle somme a carico del gli CP_3 CP_4 importi dovuti a titolo di ferie non godute (€ 984,68 nel mese di gennaio 2022) in quanto asseritamente non aventi natura retributiva.
Sul punto la circ. n. 70/2023, nel fornire chiarimenti in ordine alla natura CP_1 retributiva dei crediti garantiti dall'accesso al Fondo di Garanzia, stabilisce che
“Quanto all'indennità per ferie non godute, la Corte di Cassazione (sul punto v.
Cass., sez. lav., 4 ottobre 2019, n. 24890; Cass. Civ. 30 gennaio 2020, n. 2230) ha recentemente chiarito che, considerata la natura mista di detta indennità (ossia retributiva e risarcitoria), rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia
l'indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. Al fine di individuare l'importo spettante è necessario che il lavoratore fornisca gli elementi sulla base dei quali è stata calcolata l'intera indennità (importo giornaliero dell'indennità, giorni di ferie annuali previsti dal contratto di lavoro)”.
Ebbene, nel caso di specie, vi è prova in atti che l'importo computato nella busta paga di gennaio 2022 a titolo di ferie non godute sia riconducibile al trimestre di riferimento per l'accesso al Fondo di Garanzia, ovvero alla mensilità corrente, posto che sono indicati il numero di giorni di ferie non goduti e il relativo importo giornaliero dell'indennità, né tali giorni di ferie non goduti risultano indicati come
“maturati nell'anno precedente”.
Per le ragioni esposte, la domanda va accolta limitatamente alle somme dovute alla ricorrente a titolo di retribuzione per la mensilità di gennaio 2022 e non corrisposte dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con la CP_2 ricorrente dal 21.02.2014 al 13.01.2022. Pertanto, l' in qualità di Gestore del CP_1
Fondo di Garanzia, dovrà essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.087,28 a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2022 dovuta e non corrisposta dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto, oltre accessori come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria nonché, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, dell'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto al petitum.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale gestore CP_1 del Fondo di Garanzia al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 1.087,28 a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2022, oltre accessori come per legge;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 400,00, oltre CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge con distrazione.
Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli