TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12281/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 18 giugno 2025 alle ore 11:20, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Castellano, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in citazione e nei successivi atti e verbali di causa aderendo alle conclusioni del CTU;
insiste nella richiesta di valutazione equitativa del danno al mezzo come già richiesto nel precedente verbale;
per il convenuto, l'Avv. Giuseppe Conti, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni CP_1 formulate in comparsa;
insiste nell'eccezione relativa alla responsabilità della manutenzione della strada che si ritiene sia di esclusiva competenza dell'Anas; chiede la distrazione delle spese di lite;
per Anas l'Avv. Emanuele Licitra, in sost. dell'Avv. Trovato Giampiero, il quale discute la causa riportandosi alle difese in comparsa, nonché atti e verbali di causa, rilevando che la responsabilità della manutenzione nel sottosuolo per tubazioni resta in capo al mentre solo quella viaria è in capo CP_1 ad Anas come risulta dalla convenzione tra le parti versata in atti;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 9 N.R.G. 12281/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 12281/2019 promossa da:
c.f. ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in VIA GALLIANO 9 RIPOSTO, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANO
MARIA che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
CASCINO, 2 RIPOSTO presso lo studio dell'Avv. CONTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. , elettivamente Parte_3 P.IVA_2
domiciliata in Catania Via Novara 32, presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato;
CONVENUTI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 1.8.2019, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il e l al fine di accertare la responsabilità ex Controparte_2 Parte_3
artt.2051 e 2043 c.c. degli stessi per il sinistro occorso a in data 22.7.2017 alle ore Parte_1
01:15 circa sulla SS114 Giardini-Mascali all'altezza del numero civico 189 a bordo del ciclomotore pagina 2 di 9 Yamaha T MAX 500 targato DN56652, di proprietà , a causa di una buca ricoperta da Parte_2
terriccio sul manto stradale con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti alla persona con invalidità permanente al 9% e invalidità temporanea come specificata in citazione per un totale di €16.177,00 e al mezzo per €8.233,00.
Trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Taormina, gli veniva diagnosticata “la frattura estremo distale clavicolare sinistra F.L.C. 2° dito mano destra – F.L.C. spalla sin contusione escoriata ginocchio sin, gomito dx. polso dx e mani”, con prognosi di trenta giorni
Con comparsa depositata in data 17.12.2019, si è costituita in giudizio eccependo il proprio Parte_3
difetto di legittimazione passiva rilevando che “il tratto di strada indicato, ricade in un tratto di traversa interna la cui competenza, giusto verbale del 24.9.1999, è stata trasferita al
[...]
rimanendo in capo ad ANAS la sola manutenzione del piano viabile” rilevando Controparte_2
che la buca causa del sinistro è riconducibile ad un attraversamento in sotterraneo per l'allaccio di un sottoservizio ossia determinata da lavori malamente eseguiti dal , mentre Controparte_2
ha solo l'onere di manutenzione del piano viabile. Nel merito ha eccepito la responsabilità Parte_3
del conducente ex art.1227 c.c. tale da determinare autonomamente l'evento di danno o comunque concorrendovi causalmente per colpa.
Con comparsa depositata in data 23.12.2019, si è costituito il Controparte_2
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto della domanda attorea. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice per violazione dei limiti di velocità, contestando anche il quantum del danno richiesto in quanto eccessivo.
Ha altresì dedotto la responsabilità esclusiva di Anas atteso che per il tratto di strada, classificato
“traversa interna”, la gestione e manutenzione del piano viabile spetta all' specificando Parte_3
che nessun intervento sottostante al piano viario venne eseguito dal . Controparte_2
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 24.4.2025, è stata fissata udienza per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, in diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso pagina 3 di 9 eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Il teste con dovizia di particolari, ha riferito “E' vero. Lo so perché mi trovavo a poca Testimone_1
distanza dietro di lui;
io ero con il mio scooter un beverly;
ero da solo e stavo rientrando a casa dopo una serata passata con gli amici;
io ero ad un centinaio di metri di distanza;
l'ho visto cadere e poi quando mi sono avvicinato ho visto che c'era una buca;
si sono fermate altre due persone;
uno chiamò
l'autombulanza; ricordo che andava a velocità moderata;
sarà stata a 40 penso;
non andava veloce;
… E' vero la buca non era segnalata;
col buio da lontano non l'avevo vista;
non ricordo che dimensioni avesse questa buca;
non ricordo se fosse profonda…..; Ricordo che la moto era di un
pagina 4 di 9 colore scuro, non so se blu o nero;
scuro però; aveva il casco….Quando mi avvicinai ho potuto appurare che cadde vicino la buca;
non ricordo la posizione del mezzo rispetto alla buca;
era comunque nelle vicinanze;
con la ruota davanti prese la buca;
subito cercai di soccorrerlo e leggermente lo alzai poco poco;
cercai di tranquillizzarlo;
lui mi disse che era caduto a causa della buca;
il mezzo presa la buca e scivolò in avanti;
era una strada a doppio senso lui quande cadde si trovava comunque nel senso di marcia sulla carreggiata a destra;
anche la moto si trovava sul lato destro;
era una buca grande nella quale può entrare la ruota;
non so dire quanto fosse profonda;
forse sul fondo ci sarà stato un po' di terriccio;
non so chi fossero le altre persone presenti quella sera ai soccorsi;
la caduta per me fu dovuta alla buca e non al terriccio;
non ricordo se lungo la carreggiata vi fosse terriccio…Se non ricordo male la buca era ricoperta da terriccio;
io vidi solo una buca…;
Non vi erano lavori in corso segnalati, né presenza di cantieri lungo quella strada, né cartelli né altro che io ricordi…Non ricordo se quel tratto di strada fosse o meno illuminato”.
Il teste ha riferito “E' vero. Il mezzo era nero. Lo so perché io in quell'istante preciso Testimone_2 rientravo a casa a piedi e all'epoca abitavo ancora con i miei genitori al civico 189 e avevo posteggiato nel terreno di mio nonno a circa venticinque metri;
ero solo e nella stessa corsia di marcia dello scooter;
la buca era lì da un po' di tempo, almeno da un mesetto, e i miei nonni la notte non potevano dormire perché ogni macchina che passava e prendeva quella buca faceva rumore;
era una buca all'incirca quanto una ruota di una macchina;
io l'ho visto proprio cadere perché lui ha preso la buca con la ruota davanti e ha perso l'equilibrio del mezzo è scivolato ed è andato a sbattere nel muro nel senso di marcia dove c'è una palestra;
appena ha toccato il muro si è sganciato dalla moto;
l'unico che ho visto l'incidente sono stato io;
io subito sono soccorso, ho bloccato il traffico , poi è arrivato un altro scooter dietro e una macchina con qualcuno che non ricordo che ha chiamato i soccorsi;
andava ad una velocità normale, non correva, credo circa 50 allora;
…La buca non era segnalata;
il palo dell'illuminazione è circa dodici metri prima della buca… Si è vero;
c'era un po' di terriccio là dentro;
perché col passaggio delle ruote man mano si sbriciolava… L'indomani mattina del sinistro, la buca veniva tappata con dell'asfalto fresco….I lavori risalivano ad un anno prima almeno, mentre la buca era lì da un mese circa;
quando furono eseguiti i lavori forse per l'acqua, era stato fatto uno scavo e poi era stato rifatto l'asfalto; la buca si era creata successivamente sulla ricongiunzione dell'asfalto vecchio con quello nuovo;
quella buca è stata riparata più volte e si è riaperta più volte….c'era terriccio lungo la sede stradale che proveniva proprio da questa buca che saltava fuori col passaggio delle macchine;
il conducente aveva il casco”
pagina 5 di 9 Infine, il teste ha riferito “…E' vero il non ha eseguito in quella strada opere Testimone_3 CP_1
sottostradali di attraversamento dei servizi comunali, quantomeno come risulta dalla relazione del mio ufficio che ho visionato datata 21.5.2019 nella quale si dà atto che dal sinistro a quella data non erano stati fatti lavori che avevano interessato i detti servizi;
in quella strada dal lato in cui avvenne
l'incidente ossia dove vi è la cabina dell'Enel non vi sono sotto servizi comunali sottostrada che si trovano invece dal lato opposto della carreggiata;
la strada sarà larga intorno a 5, 6 metri circa;
al riguardo, mostro una foto che ho portato con me che raffigura la via Diana di Fiumefreddo;
in ogni caso specifico che qualsiasi lavorazione che si fa nella sede stradale è oggetto di approvazione da parte del proprietario della strada e nella specie dell'Anas in quanto SS 114; in questi sottoservizi si trova l'acquedotto e la fognatura”.
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge da un canto la prova del nesso causale a carico del danneggiante tra caduta e buca presente sulla strada. Dall'altro emerge la responsabilità dell'Anas trattandosi di buca presente sul manto trsdale la cui manutenzione è pacificamente rimessa come sostenuto da ambedue i convenuti all'Anas c.p.c. stante la presenza della buca sul manto stradale da circa un mese come riferito dal teste, peraltro più volte formatasi e ricreatasi nonostante gli interventi di ripristino del manto e senza che la responsabilità del manutentore della sede viaria possa essere esclusa da eventuali esecuzione di opere molto tempo addietro nella parte sotto strada che peraltro sono rimasti indimostrati in quel punto della strada interessato dalla buca.
La responsabilità pertanto va ravvisata esclusivamente in capo all Parte_3
Non vi sono poi elementi per configurare un concorso di colpa in capo al conducente tenuto conto di quanto riferito dai testi che porta ad escludere una condotta negligente assunta dal conducente che indossava il casco e procedeva a velocità di circa 40-50 km orari, nonché tenuto conto che la ciroctsanza che l'incidente sia avvenuto di notte rende ancor più verosimile che la buca non fosse immediatamente percepibile anche tenuto conto che la zona non risultava particolarmente illuminata.
Pertanto, deve ritenersi senz'altro assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene e evento di danno.
Deve pertanto ritenersi comprovata la responsabilità esclusiva in capo al convenuto con Parte_3
esclusione del concorso di colpa della danneggiata.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
pagina 6 di 9 Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura minore rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente ( 9% %).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti nella “” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, quali “esiti di frattura pluriframmentaria del terzo distale della clavicola sn con lussazione acromion-claveare, esiti di escoriazione al ginocchio sn e ii dito mano dx.” valutabili nella misura del 7%. Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €202,00.
Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale, alle cui conclusioni da ultimo la parte attrice ha aderito.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (42 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€11.630,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 7%;
€4.312,50, di cui €2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed €1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed €575,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo dovuto, con condanna dell al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
è pari ad €15.942,50, già rivalutata e liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
[...]
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €202,00, oltre rivalutazione dall'esborso e interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso pagina 7 di 9 tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della Parte_3
parte attrice , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma già Parte_1
rivalutata all'attualità di €15.942,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €202,00, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di liquidazione equitativa del danno al mezzo avanzata da atteso che la liquidazione dello stesso senz'altro possibile avrebbe richiesto un Parte_2
accertamento sul motociclo che tuttavia risulta sia stato trasferito a terzi come dichiarato dalla stessa parte attrice all'udienza del 23.3.2025 con conseguente impossibilità di accertarne le effettive condizioni riconducibili all'esito dell'incidente tenuto conto anche del lasso di tempo decorso e della possibilità di ovviare al decorso del tempo a mezzo accertamento tecnico preventivo volto per l'appunto a cristallizzare lo stato di un bene ad una certa data al fine di avanzare pretese risarcitorie , non risultando a tal fine elemento di prova il preventivo versato in atti, peraltro in assenza di documentazione fotografica del mezzo. La domanda va pertanto sul punto rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte danneggiata in ordine ai danni Parte_2
conseguenza subiti al mezzo, non potendosi procedere ad una liquidazione equitativa del danno come richiesto dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna del convenuto al pagamento, in Parte_3
favore di , delle spese di lite liquidate, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri Parte_1
medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore della controversia.
Va invece disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Parte_3
liquidate, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore della controversia, ridotti ai minimi, per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Va infine disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_3 [...]
, da distrarre in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario, liquidate, come in CP_2
dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore della controversia, ridotti ai minimi, per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta, tenuto conto che gli attori hanno convenuto in giudizio il pagina 8 di 9 a causa della posizione assunta da sin da prima dell'introduzione del giudizio, poi CP_1 Parte_3
ribadita negli atti di causa.
Per le medesime ragioni, compensa per intero le spese di lite tra il e Controparte_2
. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico Parte_2
della parte soccombente Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità di per il sinistro avvenuto in data 22.7.2017 e per l'effetto lo Parte_3
condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, della somma di €15.942,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €202,00, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
rigetta la domanda proposta da contro i convenuti;
Parte_2
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , liquidate in Parte_3 Parte_1
€5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di liquidate in €2.540,00 Parte_2 Parte_3
per compensi, oltre spese vive spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_3 Controparte_2
, liquidate in €2.540,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e c.p.a. come
[...]
per legge da distrarre in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppe Conti;
compensa per intero le spese di lite tra e il . Parte_2 Controparte_2
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente Parte_3
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 18/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 18 giugno 2025 alle ore 11:20, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Castellano, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in citazione e nei successivi atti e verbali di causa aderendo alle conclusioni del CTU;
insiste nella richiesta di valutazione equitativa del danno al mezzo come già richiesto nel precedente verbale;
per il convenuto, l'Avv. Giuseppe Conti, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni CP_1 formulate in comparsa;
insiste nell'eccezione relativa alla responsabilità della manutenzione della strada che si ritiene sia di esclusiva competenza dell'Anas; chiede la distrazione delle spese di lite;
per Anas l'Avv. Emanuele Licitra, in sost. dell'Avv. Trovato Giampiero, il quale discute la causa riportandosi alle difese in comparsa, nonché atti e verbali di causa, rilevando che la responsabilità della manutenzione nel sottosuolo per tubazioni resta in capo al mentre solo quella viaria è in capo CP_1 ad Anas come risulta dalla convenzione tra le parti versata in atti;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 9 N.R.G. 12281/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 12281/2019 promossa da:
c.f. ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in VIA GALLIANO 9 RIPOSTO, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANO
MARIA che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
CASCINO, 2 RIPOSTO presso lo studio dell'Avv. CONTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. , elettivamente Parte_3 P.IVA_2
domiciliata in Catania Via Novara 32, presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato;
CONVENUTI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 1.8.2019, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il e l al fine di accertare la responsabilità ex Controparte_2 Parte_3
artt.2051 e 2043 c.c. degli stessi per il sinistro occorso a in data 22.7.2017 alle ore Parte_1
01:15 circa sulla SS114 Giardini-Mascali all'altezza del numero civico 189 a bordo del ciclomotore pagina 2 di 9 Yamaha T MAX 500 targato DN56652, di proprietà , a causa di una buca ricoperta da Parte_2
terriccio sul manto stradale con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti alla persona con invalidità permanente al 9% e invalidità temporanea come specificata in citazione per un totale di €16.177,00 e al mezzo per €8.233,00.
Trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Taormina, gli veniva diagnosticata “la frattura estremo distale clavicolare sinistra F.L.C. 2° dito mano destra – F.L.C. spalla sin contusione escoriata ginocchio sin, gomito dx. polso dx e mani”, con prognosi di trenta giorni
Con comparsa depositata in data 17.12.2019, si è costituita in giudizio eccependo il proprio Parte_3
difetto di legittimazione passiva rilevando che “il tratto di strada indicato, ricade in un tratto di traversa interna la cui competenza, giusto verbale del 24.9.1999, è stata trasferita al
[...]
rimanendo in capo ad ANAS la sola manutenzione del piano viabile” rilevando Controparte_2
che la buca causa del sinistro è riconducibile ad un attraversamento in sotterraneo per l'allaccio di un sottoservizio ossia determinata da lavori malamente eseguiti dal , mentre Controparte_2
ha solo l'onere di manutenzione del piano viabile. Nel merito ha eccepito la responsabilità Parte_3
del conducente ex art.1227 c.c. tale da determinare autonomamente l'evento di danno o comunque concorrendovi causalmente per colpa.
Con comparsa depositata in data 23.12.2019, si è costituito il Controparte_2
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto della domanda attorea. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice per violazione dei limiti di velocità, contestando anche il quantum del danno richiesto in quanto eccessivo.
Ha altresì dedotto la responsabilità esclusiva di Anas atteso che per il tratto di strada, classificato
“traversa interna”, la gestione e manutenzione del piano viabile spetta all' specificando Parte_3
che nessun intervento sottostante al piano viario venne eseguito dal . Controparte_2
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 24.4.2025, è stata fissata udienza per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, in diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso pagina 3 di 9 eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Il teste con dovizia di particolari, ha riferito “E' vero. Lo so perché mi trovavo a poca Testimone_1
distanza dietro di lui;
io ero con il mio scooter un beverly;
ero da solo e stavo rientrando a casa dopo una serata passata con gli amici;
io ero ad un centinaio di metri di distanza;
l'ho visto cadere e poi quando mi sono avvicinato ho visto che c'era una buca;
si sono fermate altre due persone;
uno chiamò
l'autombulanza; ricordo che andava a velocità moderata;
sarà stata a 40 penso;
non andava veloce;
… E' vero la buca non era segnalata;
col buio da lontano non l'avevo vista;
non ricordo che dimensioni avesse questa buca;
non ricordo se fosse profonda…..; Ricordo che la moto era di un
pagina 4 di 9 colore scuro, non so se blu o nero;
scuro però; aveva il casco….Quando mi avvicinai ho potuto appurare che cadde vicino la buca;
non ricordo la posizione del mezzo rispetto alla buca;
era comunque nelle vicinanze;
con la ruota davanti prese la buca;
subito cercai di soccorrerlo e leggermente lo alzai poco poco;
cercai di tranquillizzarlo;
lui mi disse che era caduto a causa della buca;
il mezzo presa la buca e scivolò in avanti;
era una strada a doppio senso lui quande cadde si trovava comunque nel senso di marcia sulla carreggiata a destra;
anche la moto si trovava sul lato destro;
era una buca grande nella quale può entrare la ruota;
non so dire quanto fosse profonda;
forse sul fondo ci sarà stato un po' di terriccio;
non so chi fossero le altre persone presenti quella sera ai soccorsi;
la caduta per me fu dovuta alla buca e non al terriccio;
non ricordo se lungo la carreggiata vi fosse terriccio…Se non ricordo male la buca era ricoperta da terriccio;
io vidi solo una buca…;
Non vi erano lavori in corso segnalati, né presenza di cantieri lungo quella strada, né cartelli né altro che io ricordi…Non ricordo se quel tratto di strada fosse o meno illuminato”.
Il teste ha riferito “E' vero. Il mezzo era nero. Lo so perché io in quell'istante preciso Testimone_2 rientravo a casa a piedi e all'epoca abitavo ancora con i miei genitori al civico 189 e avevo posteggiato nel terreno di mio nonno a circa venticinque metri;
ero solo e nella stessa corsia di marcia dello scooter;
la buca era lì da un po' di tempo, almeno da un mesetto, e i miei nonni la notte non potevano dormire perché ogni macchina che passava e prendeva quella buca faceva rumore;
era una buca all'incirca quanto una ruota di una macchina;
io l'ho visto proprio cadere perché lui ha preso la buca con la ruota davanti e ha perso l'equilibrio del mezzo è scivolato ed è andato a sbattere nel muro nel senso di marcia dove c'è una palestra;
appena ha toccato il muro si è sganciato dalla moto;
l'unico che ho visto l'incidente sono stato io;
io subito sono soccorso, ho bloccato il traffico , poi è arrivato un altro scooter dietro e una macchina con qualcuno che non ricordo che ha chiamato i soccorsi;
andava ad una velocità normale, non correva, credo circa 50 allora;
…La buca non era segnalata;
il palo dell'illuminazione è circa dodici metri prima della buca… Si è vero;
c'era un po' di terriccio là dentro;
perché col passaggio delle ruote man mano si sbriciolava… L'indomani mattina del sinistro, la buca veniva tappata con dell'asfalto fresco….I lavori risalivano ad un anno prima almeno, mentre la buca era lì da un mese circa;
quando furono eseguiti i lavori forse per l'acqua, era stato fatto uno scavo e poi era stato rifatto l'asfalto; la buca si era creata successivamente sulla ricongiunzione dell'asfalto vecchio con quello nuovo;
quella buca è stata riparata più volte e si è riaperta più volte….c'era terriccio lungo la sede stradale che proveniva proprio da questa buca che saltava fuori col passaggio delle macchine;
il conducente aveva il casco”
pagina 5 di 9 Infine, il teste ha riferito “…E' vero il non ha eseguito in quella strada opere Testimone_3 CP_1
sottostradali di attraversamento dei servizi comunali, quantomeno come risulta dalla relazione del mio ufficio che ho visionato datata 21.5.2019 nella quale si dà atto che dal sinistro a quella data non erano stati fatti lavori che avevano interessato i detti servizi;
in quella strada dal lato in cui avvenne
l'incidente ossia dove vi è la cabina dell'Enel non vi sono sotto servizi comunali sottostrada che si trovano invece dal lato opposto della carreggiata;
la strada sarà larga intorno a 5, 6 metri circa;
al riguardo, mostro una foto che ho portato con me che raffigura la via Diana di Fiumefreddo;
in ogni caso specifico che qualsiasi lavorazione che si fa nella sede stradale è oggetto di approvazione da parte del proprietario della strada e nella specie dell'Anas in quanto SS 114; in questi sottoservizi si trova l'acquedotto e la fognatura”.
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge da un canto la prova del nesso causale a carico del danneggiante tra caduta e buca presente sulla strada. Dall'altro emerge la responsabilità dell'Anas trattandosi di buca presente sul manto trsdale la cui manutenzione è pacificamente rimessa come sostenuto da ambedue i convenuti all'Anas c.p.c. stante la presenza della buca sul manto stradale da circa un mese come riferito dal teste, peraltro più volte formatasi e ricreatasi nonostante gli interventi di ripristino del manto e senza che la responsabilità del manutentore della sede viaria possa essere esclusa da eventuali esecuzione di opere molto tempo addietro nella parte sotto strada che peraltro sono rimasti indimostrati in quel punto della strada interessato dalla buca.
La responsabilità pertanto va ravvisata esclusivamente in capo all Parte_3
Non vi sono poi elementi per configurare un concorso di colpa in capo al conducente tenuto conto di quanto riferito dai testi che porta ad escludere una condotta negligente assunta dal conducente che indossava il casco e procedeva a velocità di circa 40-50 km orari, nonché tenuto conto che la ciroctsanza che l'incidente sia avvenuto di notte rende ancor più verosimile che la buca non fosse immediatamente percepibile anche tenuto conto che la zona non risultava particolarmente illuminata.
Pertanto, deve ritenersi senz'altro assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene e evento di danno.
Deve pertanto ritenersi comprovata la responsabilità esclusiva in capo al convenuto con Parte_3
esclusione del concorso di colpa della danneggiata.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
pagina 6 di 9 Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura minore rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente ( 9% %).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti nella “” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, quali “esiti di frattura pluriframmentaria del terzo distale della clavicola sn con lussazione acromion-claveare, esiti di escoriazione al ginocchio sn e ii dito mano dx.” valutabili nella misura del 7%. Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €202,00.
Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale, alle cui conclusioni da ultimo la parte attrice ha aderito.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (42 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€11.630,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 7%;
€4.312,50, di cui €2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed €1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed €575,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo dovuto, con condanna dell al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
è pari ad €15.942,50, già rivalutata e liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
[...]
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €202,00, oltre rivalutazione dall'esborso e interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso pagina 7 di 9 tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della Parte_3
parte attrice , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma già Parte_1
rivalutata all'attualità di €15.942,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €202,00, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di liquidazione equitativa del danno al mezzo avanzata da atteso che la liquidazione dello stesso senz'altro possibile avrebbe richiesto un Parte_2
accertamento sul motociclo che tuttavia risulta sia stato trasferito a terzi come dichiarato dalla stessa parte attrice all'udienza del 23.3.2025 con conseguente impossibilità di accertarne le effettive condizioni riconducibili all'esito dell'incidente tenuto conto anche del lasso di tempo decorso e della possibilità di ovviare al decorso del tempo a mezzo accertamento tecnico preventivo volto per l'appunto a cristallizzare lo stato di un bene ad una certa data al fine di avanzare pretese risarcitorie , non risultando a tal fine elemento di prova il preventivo versato in atti, peraltro in assenza di documentazione fotografica del mezzo. La domanda va pertanto sul punto rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte danneggiata in ordine ai danni Parte_2
conseguenza subiti al mezzo, non potendosi procedere ad una liquidazione equitativa del danno come richiesto dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna del convenuto al pagamento, in Parte_3
favore di , delle spese di lite liquidate, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri Parte_1
medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore della controversia.
Va invece disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Parte_3
liquidate, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore della controversia, ridotti ai minimi, per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Va infine disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_3 [...]
, da distrarre in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario, liquidate, come in CP_2
dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ex d.m.147/22, avuto riguardo al valore della controversia, ridotti ai minimi, per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta, tenuto conto che gli attori hanno convenuto in giudizio il pagina 8 di 9 a causa della posizione assunta da sin da prima dell'introduzione del giudizio, poi CP_1 Parte_3
ribadita negli atti di causa.
Per le medesime ragioni, compensa per intero le spese di lite tra il e Controparte_2
. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico Parte_2
della parte soccombente Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità di per il sinistro avvenuto in data 22.7.2017 e per l'effetto lo Parte_3
condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, della somma di €15.942,50, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €202,00, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
rigetta la domanda proposta da contro i convenuti;
Parte_2
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , liquidate in Parte_3 Parte_1
€5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di liquidate in €2.540,00 Parte_2 Parte_3
per compensi, oltre spese vive spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_3 Controparte_2
, liquidate in €2.540,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e c.p.a. come
[...]
per legge da distrarre in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppe Conti;
compensa per intero le spese di lite tra e il . Parte_2 Controparte_2
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente Parte_3
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 18/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 9 di 9