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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3713/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PACINOTTI, 34 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TERMINELLI ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 8 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SIMONA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 18 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 agosto 2024 e sottoscritto il 17 luglio 2024. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 9 maggio 2012);
All'udienza del 18/10/2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno
1 dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio;
2) il figlio minore, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Palermo, nella via
Serraglio Vecchio , n. 28 Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, garantiranno rapporti costanti e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale affinchè la separazione, in essere tra i genitori, non abbia ripercussioni negative sui legami affettivi della prole. Nello specifico tali frequentazioni avverranno con cadenza almeno quindicinale, coinvolgendo i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Il IG. potrà vedere il figlio minore ogni Controparte_1 Per_1 qualvolta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dello stesso. In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì orientativamente dalle ore 17.00
(termine dell'orario lavorativo del padre) e fino alle ore 21.00 o anche per cena secondo i desideri del figlio . Al fine di consentire alla famiglia di Per_1 riadattarsi e di trovare un nuovo equilibrio, soprattutto per motivi logistici (la casa coniugale dista pochissimo dalla scuola), durante la settimana Per_1 resterà a dormire con la madre, salvo lo stesso non desideri trascorrere con il padre qualche notte presso la sua abitazione. Al fine di consentire al predetto minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio nei weekend con cadenza quindicinale,
2 alternandosi con l'altro genitore nei giorni di sabato dalle 16.00 fino alle 21.00 della domenica. Per quanto riguarda le festività civili e religiose, questi saranno trascorsi dallo stesso, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il
30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciarli. Le parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno del minore in un luogo neutro con relativa ripartizione della spesa, in alternativa le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mezza giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 400,00 che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese. Nel caso in cui la stessa dovesse trovare occupazione con un reddito pari ad almeno € 700,00 mensili, l'assegno sarà ridotto ad un importo di € 300,00. Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'Istat.
4) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze dello stesso, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il loro accudimento;
in particolare il IG. contribuirà al Controparte_1
3 mantenimento del figlio, , corrispondendo un importo mensile di € Per_1
400,00 (trecento/00) che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese alla IG.ra . Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù Parte_1 degli indici pubblicati dall'ISTAT. Le spese straordinarie saranno affrontate dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno, secondo i criteri di seguito riportati.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute anche in assenza di preventivo accordo: -le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protetiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
-le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mense;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
-le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra coniugi figurano: -le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) farmaci particolari;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura
4 pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
-le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.); b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
d) viaggi e vacanze;
e) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato senza il consenso di entrambi i genitori;
f) spese per organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata
(limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Infine, in relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5 5) L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla IG.ra
[...]
.; Pt_1
6) il IG. corrisponderà alla IG.ra il 50 % Controparte_1 Parte_1 dell'importo della rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare, sita in via Serraglio Vecchio, 28;
7) il sig. corrisponderà alla IG.ra il 50 % Controparte_1 Parte_1 dell'importo dell'attuale conto bancario, a lui intestato, con quantificazione del saldo al momento della firma del presente accordo;
8) il IG. si impegna a corrispondere, nella misura del 50 Controparte_1
%, l'importo rateizzato (prot. n. AR296 -260959) di € 50,00 mensili e fino ad ottobre 2028, relativo ad un pregresso debito TARI.
9) Dichiarano le parti di non avere l'un l'altro a pretendere.
10) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente. Il figlio minore, sarà munito Persona_2 di passaporto autonomo.
11) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 40, P. I, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
6 21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3713/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PACINOTTI, 34 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TERMINELLI ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 8 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SIMONA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 18 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 agosto 2024 e sottoscritto il 17 luglio 2024. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 9 maggio 2012);
All'udienza del 18/10/2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno
1 dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio;
2) il figlio minore, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Palermo, nella via
Serraglio Vecchio , n. 28 Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, garantiranno rapporti costanti e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale affinchè la separazione, in essere tra i genitori, non abbia ripercussioni negative sui legami affettivi della prole. Nello specifico tali frequentazioni avverranno con cadenza almeno quindicinale, coinvolgendo i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Il IG. potrà vedere il figlio minore ogni Controparte_1 Per_1 qualvolta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dello stesso. In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì orientativamente dalle ore 17.00
(termine dell'orario lavorativo del padre) e fino alle ore 21.00 o anche per cena secondo i desideri del figlio . Al fine di consentire alla famiglia di Per_1 riadattarsi e di trovare un nuovo equilibrio, soprattutto per motivi logistici (la casa coniugale dista pochissimo dalla scuola), durante la settimana Per_1 resterà a dormire con la madre, salvo lo stesso non desideri trascorrere con il padre qualche notte presso la sua abitazione. Al fine di consentire al predetto minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio nei weekend con cadenza quindicinale,
2 alternandosi con l'altro genitore nei giorni di sabato dalle 16.00 fino alle 21.00 della domenica. Per quanto riguarda le festività civili e religiose, questi saranno trascorsi dallo stesso, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il
30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciarli. Le parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno del minore in un luogo neutro con relativa ripartizione della spesa, in alternativa le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mezza giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza. Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 400,00 che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese. Nel caso in cui la stessa dovesse trovare occupazione con un reddito pari ad almeno € 700,00 mensili, l'assegno sarà ridotto ad un importo di € 300,00. Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'Istat.
4) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze dello stesso, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il loro accudimento;
in particolare il IG. contribuirà al Controparte_1
3 mantenimento del figlio, , corrispondendo un importo mensile di € Per_1
400,00 (trecento/00) che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese alla IG.ra . Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù Parte_1 degli indici pubblicati dall'ISTAT. Le spese straordinarie saranno affrontate dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno, secondo i criteri di seguito riportati.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute anche in assenza di preventivo accordo: -le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protetiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
-le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mense;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
-le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra coniugi figurano: -le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) farmaci particolari;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura
4 pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
-le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.); b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
d) viaggi e vacanze;
e) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato senza il consenso di entrambi i genitori;
f) spese per organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata
(limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Infine, in relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5 5) L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla IG.ra
[...]
.; Pt_1
6) il IG. corrisponderà alla IG.ra il 50 % Controparte_1 Parte_1 dell'importo della rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare, sita in via Serraglio Vecchio, 28;
7) il sig. corrisponderà alla IG.ra il 50 % Controparte_1 Parte_1 dell'importo dell'attuale conto bancario, a lui intestato, con quantificazione del saldo al momento della firma del presente accordo;
8) il IG. si impegna a corrispondere, nella misura del 50 Controparte_1
%, l'importo rateizzato (prot. n. AR296 -260959) di € 50,00 mensili e fino ad ottobre 2028, relativo ad un pregresso debito TARI.
9) Dichiarano le parti di non avere l'un l'altro a pretendere.
10) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente. Il figlio minore, sarà munito Persona_2 di passaporto autonomo.
11) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 40, P. I, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
6 21/2/2011, n. 44.
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