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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1657 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.07.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (Na) al Corso C.F._2
Campano n. 315, presso lo studio dell'Avv. Daniele Palumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, Per_ premettendo che dalla loro relazione more uxorio era nata la figlia il 21.08.2023, deducevano che: non avevano mai stabilito una residenza comune e, essendo cessata la relazione sentimentale tra essi ricorrenti, avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con la figlia minore alle condizioni riportate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
All'udienza del 10.07.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
1 Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra , nato a [...] in Parte_2
Campania (Na) il 06.09.2001, e nata a [...] il [...], sulla Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
, nata ad [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo Persona_2
e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1657 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.07.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (Na) al Corso C.F._2
Campano n. 315, presso lo studio dell'Avv. Daniele Palumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, Per_ premettendo che dalla loro relazione more uxorio era nata la figlia il 21.08.2023, deducevano che: non avevano mai stabilito una residenza comune e, essendo cessata la relazione sentimentale tra essi ricorrenti, avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con la figlia minore alle condizioni riportate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
All'udienza del 10.07.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
1 Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra , nato a [...] in Parte_2
Campania (Na) il 06.09.2001, e nata a [...] il [...], sulla Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
, nata ad [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo Persona_2
e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2