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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 617 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to RICCA MARIA VALENTINA Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da ha affermato Parte_1 che il diritto al trasferimento con precedenza ai sensi della legge n. 104/1992 non è incondizionato proprio in virtù dell'inciso “ove possibile” contenuto nell'art. 33, comma 5; che la convenuta amministrazione ha riscontrato attraverso idonea documentazione che la cattedra presso l'IIS IPSS ITAS Nitti di Cosenza è stata assegnata ad un docente, Parte_2
che parimenti gode di un diritto di precedenza ex lege n. 104/1992, oltre che di un
[...] punteggio maggiore (147, laddove il punteggio del docente è pari a 137), ed ha, Pt_1 altresì, riscontrato l'indisponibilità di cattedre per la classe di concorso B017 nelle altre scuole indicate nella domanda amministrativa, mentre gli altri movimenti sulla classe di concorso
B017 hanno riguardato Istituzioni Scolastiche non richieste in domanda dal ricorrente
( ) e sulle quali, pertanto, lo stesso non avrebbe comunque potuto ottenere Controparte_2 trasferimento (cfr. allegati, 3,4, e 5 al fascicolo del ); che non può essere accolta la CP_1 domanda subordinata di una utilizzazione del ricorrente anche in soprannumero su posto disponibile su organico di fatto, sia perché non si comprende quali sarebbero i posti disponibili su organico di fatto, sia perché la parte ha presentato una domanda di trasferimento (definitivo) e non di utilizzazione.
Ha, dunque, rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, lamentando l'erronea condanna alle spese di lite e l'erroneo mancato accoglimento della domanda subordinata;
ha denunciato una interpretazione non costituzionalmente orientata dell'art 33 l.
n.104/1992.
L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 7.7.2025 è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c. perché la parte appellante non ha depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato per la precedente udienza a trattazione cartolare, fissata con decreto del 5.6.2025.
L'ulteriore mancato deposito delle note nel termine assegnato con decreto del 2.9.2025 comporta le conseguenze di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c. e quindi la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del giudizio.
Stante la mancata costituzione della controparte, si deve altresì dichiarare il non luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 15.6.2023, avverso la sentenza n. Parte_1
2194/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. dispone la cancellazione della causa del ruolo e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio;
2. non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 617 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to RICCA MARIA VALENTINA Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da ha affermato Parte_1 che il diritto al trasferimento con precedenza ai sensi della legge n. 104/1992 non è incondizionato proprio in virtù dell'inciso “ove possibile” contenuto nell'art. 33, comma 5; che la convenuta amministrazione ha riscontrato attraverso idonea documentazione che la cattedra presso l'IIS IPSS ITAS Nitti di Cosenza è stata assegnata ad un docente, Parte_2
che parimenti gode di un diritto di precedenza ex lege n. 104/1992, oltre che di un
[...] punteggio maggiore (147, laddove il punteggio del docente è pari a 137), ed ha, Pt_1 altresì, riscontrato l'indisponibilità di cattedre per la classe di concorso B017 nelle altre scuole indicate nella domanda amministrativa, mentre gli altri movimenti sulla classe di concorso
B017 hanno riguardato Istituzioni Scolastiche non richieste in domanda dal ricorrente
( ) e sulle quali, pertanto, lo stesso non avrebbe comunque potuto ottenere Controparte_2 trasferimento (cfr. allegati, 3,4, e 5 al fascicolo del ); che non può essere accolta la CP_1 domanda subordinata di una utilizzazione del ricorrente anche in soprannumero su posto disponibile su organico di fatto, sia perché non si comprende quali sarebbero i posti disponibili su organico di fatto, sia perché la parte ha presentato una domanda di trasferimento (definitivo) e non di utilizzazione.
Ha, dunque, rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, lamentando l'erronea condanna alle spese di lite e l'erroneo mancato accoglimento della domanda subordinata;
ha denunciato una interpretazione non costituzionalmente orientata dell'art 33 l.
n.104/1992.
L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 7.7.2025 è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c. perché la parte appellante non ha depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato per la precedente udienza a trattazione cartolare, fissata con decreto del 5.6.2025.
L'ulteriore mancato deposito delle note nel termine assegnato con decreto del 2.9.2025 comporta le conseguenze di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c. e quindi la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del giudizio.
Stante la mancata costituzione della controparte, si deve altresì dichiarare il non luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 15.6.2023, avverso la sentenza n. Parte_1
2194/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. dispone la cancellazione della causa del ruolo e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio;
2. non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 2 di 2