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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Michele Delli Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1218/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta da:
nato a [...], Parte_1
il 03/06/1975
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANOTTI LOREDANA
E
nata a [...], il [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZANOTTI LOREDANA
ricorrenti con parere del Pubblico Ministero in data 13.11.2025;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
In data 29.5.2025 i ricorrenti presentavano ricorso per divorzio congiunto unicamente in punto status.
Con decreto del 3.6.2025, il Giudice Delegato sollevava preliminarmente d'ufficio la questione della possibile inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per il difetto della produzione della sentenza di separazione (decreto di omologazione) corredata dall'attestazione di
Cancelleria in ordine al passaggio in giudicato.
Il Giudice, pertanto, concedeva alle parti termine fino al 18 luglio 2025 per depositare la sentenza di separazione (decreto di omologazione) corredata dall'attestazione di Cancelleria in ordine al passaggio in giudicato o, in alternativa, una memoria difensiva con oggetto limitato esclusivamente alla questione preliminare sollevata d'ufficio, riservandosi, allo spirare del termine concesso alternativamente, o per la rimessione al Collegio sulla questione preliminare o per la fissazione della prima udienza di comparizione.
Il procuratore dei ricorrenti il 17 luglio 2025 depositava memoria autorizzata, con cui rappresentava che i coniugi si erano separati consensualmente avanti il Tribunale di Alessandria nell'anno 2005, che le parti, prive entrambi della documentazione richiesta, erano nell'impossibilità di recuperare il richiesto fascicolo in quanto presentenegli archivi del Tribunale di Alessandria ex , e non era CP_2 possibile estrarne copia per inaccessibilità dei locali dell'archivio del Tribunale.
Il Procuratore allegava, altresì, una mail, del 16.5.2025, del funzionario addetto UPP del Tribunale di
Alessandria con in cui attestava che “nel procedimento di separazione consensuale RG N. 1953/2005 il Tribunale di Alessandria in data 1.9.2005 omologava l'accordo di separazione tra i sig.ri
E ". Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Tale attestazione, unitamente all'annotazione della separazione sull'atto di matrimonio (atto pubblico), comprovavano incontestabilmente l'avvenuta separazione consensuale dei coniugi rubricata al RG n. 1953/2005 e conclusasi con decreto di omologa il 1.9.2005 (rito ante legge
Cartabia).
Quanto all'attestazione del passaggio in giudicato, il legale, sottolineava come la legge sul divorzio, preveda espressamente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione contenziosa, mentre, con riferimento all'omologazione di quella consensuale, non specifica che il titolo debba essere definitivo. Rappresentava, pertanto, che il passaggio in giudicato non è un prerequisito per l'omologa di separazione ai fini del divorzio dato che la normativa sul divorzio considera l'omologa stessa come una condizione sufficiente per l'azione di divorzio.
Con decreto del 18 luglio del 2025, il Giudice Delegato fissava udienza al 17 novembre 2025, mediante il deposito di note scritte.
Preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale, ritenuta esaustiva la documentazione integrativa prodotta, ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.10.2001 tra i ricorrenti Parte_1
e iscritto all'Ufficio dello Stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Alessandria Atto n. 159 parte I Ufficio 1 Anno 2001, e, per l'effetto, ordinare alla cancelleria del
Tribunale adito di trasmettere copia autentica della relativa sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Alessandria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
2. Dare atto che non vi sono figli e non sussistono accordi economici o patrimoniali tra le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
3. Dare atto che, ferme le condizioni di cui al presente divorzio, i ricorrenti hanno definito i loro rapporti patrimoniali, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
4. Disporre la compensazione integrale delle spese legali” la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento del matrimonio relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...], Parte_1
il 03/06/1975 e da , nata a [...], il [...], celebrato in Controparte_1
Alessandria in data 20/10/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 159, Parte 1^, Serie, Ufficio 1, Anno 2001
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 14/11/2025
Il presidente estensore (Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Michele Delli Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1218/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta da:
nato a [...], Parte_1
il 03/06/1975
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANOTTI LOREDANA
E
nata a [...], il [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZANOTTI LOREDANA
ricorrenti con parere del Pubblico Ministero in data 13.11.2025;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
In data 29.5.2025 i ricorrenti presentavano ricorso per divorzio congiunto unicamente in punto status.
Con decreto del 3.6.2025, il Giudice Delegato sollevava preliminarmente d'ufficio la questione della possibile inammissibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per il difetto della produzione della sentenza di separazione (decreto di omologazione) corredata dall'attestazione di
Cancelleria in ordine al passaggio in giudicato.
Il Giudice, pertanto, concedeva alle parti termine fino al 18 luglio 2025 per depositare la sentenza di separazione (decreto di omologazione) corredata dall'attestazione di Cancelleria in ordine al passaggio in giudicato o, in alternativa, una memoria difensiva con oggetto limitato esclusivamente alla questione preliminare sollevata d'ufficio, riservandosi, allo spirare del termine concesso alternativamente, o per la rimessione al Collegio sulla questione preliminare o per la fissazione della prima udienza di comparizione.
Il procuratore dei ricorrenti il 17 luglio 2025 depositava memoria autorizzata, con cui rappresentava che i coniugi si erano separati consensualmente avanti il Tribunale di Alessandria nell'anno 2005, che le parti, prive entrambi della documentazione richiesta, erano nell'impossibilità di recuperare il richiesto fascicolo in quanto presentenegli archivi del Tribunale di Alessandria ex , e non era CP_2 possibile estrarne copia per inaccessibilità dei locali dell'archivio del Tribunale.
Il Procuratore allegava, altresì, una mail, del 16.5.2025, del funzionario addetto UPP del Tribunale di
Alessandria con in cui attestava che “nel procedimento di separazione consensuale RG N. 1953/2005 il Tribunale di Alessandria in data 1.9.2005 omologava l'accordo di separazione tra i sig.ri
E ". Controparte_1 Parte_1 Parte_1 Tale attestazione, unitamente all'annotazione della separazione sull'atto di matrimonio (atto pubblico), comprovavano incontestabilmente l'avvenuta separazione consensuale dei coniugi rubricata al RG n. 1953/2005 e conclusasi con decreto di omologa il 1.9.2005 (rito ante legge
Cartabia).
Quanto all'attestazione del passaggio in giudicato, il legale, sottolineava come la legge sul divorzio, preveda espressamente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione contenziosa, mentre, con riferimento all'omologazione di quella consensuale, non specifica che il titolo debba essere definitivo. Rappresentava, pertanto, che il passaggio in giudicato non è un prerequisito per l'omologa di separazione ai fini del divorzio dato che la normativa sul divorzio considera l'omologa stessa come una condizione sufficiente per l'azione di divorzio.
Con decreto del 18 luglio del 2025, il Giudice Delegato fissava udienza al 17 novembre 2025, mediante il deposito di note scritte.
Preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale, ritenuta esaustiva la documentazione integrativa prodotta, ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.10.2001 tra i ricorrenti Parte_1
e iscritto all'Ufficio dello Stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Alessandria Atto n. 159 parte I Ufficio 1 Anno 2001, e, per l'effetto, ordinare alla cancelleria del
Tribunale adito di trasmettere copia autentica della relativa sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Alessandria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
2. Dare atto che non vi sono figli e non sussistono accordi economici o patrimoniali tra le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
3. Dare atto che, ferme le condizioni di cui al presente divorzio, i ricorrenti hanno definito i loro rapporti patrimoniali, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
4. Disporre la compensazione integrale delle spese legali” la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento del matrimonio relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...], Parte_1
il 03/06/1975 e da , nata a [...], il [...], celebrato in Controparte_1
Alessandria in data 20/10/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 159, Parte 1^, Serie, Ufficio 1, Anno 2001
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 14/11/2025
Il presidente estensore (Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.