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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Di Paola come da procura Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 01/05/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione CP_ avverso l' avviso di addebito n.593 2025 00002973 29 000, emesso dall' di Catania il 24.03.2025 e notificato a mezzo di racc. a.r. n.66514102871-4 il 9.04.202 relativo all'omesso versamento dei contributi alla gestione commerciante in riferimento agli anni 2022-2024 e precisamente dall'1/2022 al 12/2024: contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 9.629,62.
A fondamento della domanda proposta deduceva :
- di essere socio e legale rappresentante della società (P.Iva: ), CP_2 P.IVA_2 con sede nella Via Principessa Iolanda n.23 a Catania con quota di partecipazione pari al 50% del capitale versato e di versare per i compensi percepiti come amministratore di detta società
i contributi nella gestione separata;
- di essere altresì socio e dipendente della società con quota di partecipazione Controparte_3 pari al 50% del capitale versato, come da dipendente con contratto a tempo Pt_2 indeterminato del 21.09.18 e che la predetta società versa i contributi nella gestione lavoratori dipendenti come da buste paga;
- che, ancor prima di essere amministratore della società era già dipendente CP_2
a tempo indeterminato della società come da del 21.09.2018 Controparte_4 Pt_2 inquadrato come impiegato con CCNL scuola privata laica pertanto, contratto di lavoro subordinato con la società (P.Iva: ), che versava già i Controparte_4 P.IVA_3 contributi nella gestione dipendenti;
- di non svolgere alcuna attività lavorativa presso la società (P.Iva: CP_2
), in quanto è solo amministratore non essendo tenuto a pagare i contributi P.IVA_2 previdenziali della gestione commercianti, poiché lo stesso è dipendete full-time (40 ore settimanali) con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Controparte_3
(P.Iva: ) essendo i contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti;
P.IVA_3
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni: “ In via preliminare di disporre inaudita altera parte, la sospensione degli effetti dell 'avviso di addebito CP_ n.593 2025 00002973 29 000 reso dall' di Catania almeno sino all'udienza di discussione;
- Nel merito, previa fissazione di un 'udienza di comparizione del le parti: dichiarare illegittimo e pertanto CP_ revocare l'avviso di addebito n.593 2025 00002973 29 000 reso dall' di Catania di €.9.629,62, in subordine, n ei ca so i n cui l'Avviso di addebito non risultasse del tutto infondato, accertare e dichiarare l'eventuale minor somma minor somma dovuta da parte del la ricorrente;
Con vittoria, spese e competenze come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rappresentando testualmente quanto CP_1 segue “ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con il presente atto, si costituisce a CP_1 mezzo del sottoscritto procuratore, per ivi rilevare che L' ha quindi effettuato un riesame CP_1 complessivo della posizione assicurativa della ricorrente dal quale è emersa l'opportunità di procedere all'emanazione dei provvedimenti modificativi ed annullamento degli atti oggetto del presente giudizio. Le inadempienze di cui all'opposto avviso di addebito sono quindi state oggetto di provvedi-mento di sgravio (cfr. doc.ne in allegato). Tale sopravvenuta modifica degli atti impositivi determina pertanto una sopravvenuta cessa-zione della materia del contendere, e si chiede di voler disporre la compensazione delle spese di lite” e concludendo, da ultimo, nei seguenti termini: “
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere, per l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito. Spese integralmente compensate”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, il Giudice decide la causa con la presente sentenza.
___________ __
1.La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di CP_1 dell'avviso di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione,.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
Infatti, l' resistente in uno alla memoria di costituzione ha dichiarato di avere provveduto allo CP_5 sgravio delle inadempienze di cui all'avviso di addebito opposto, allegando documentazione comprovante quanto dichiarato ( cfr. all. memoria ). CP_1
2.Parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela ha aderito alla chiesta declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_5
Quanto alle spese va ricordato in via generale che la pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
3.Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di avere annullato in via CP_5 amministrativa le partite debitorie oggetto del provvedimento per cui è causa.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1
4.Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1 complessivamente in euro 1863,5 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
compensa la restante metà;
Catania, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4202 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Di Paola come da procura Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 01/05/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione CP_ avverso l' avviso di addebito n.593 2025 00002973 29 000, emesso dall' di Catania il 24.03.2025 e notificato a mezzo di racc. a.r. n.66514102871-4 il 9.04.202 relativo all'omesso versamento dei contributi alla gestione commerciante in riferimento agli anni 2022-2024 e precisamente dall'1/2022 al 12/2024: contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 9.629,62.
A fondamento della domanda proposta deduceva :
- di essere socio e legale rappresentante della società (P.Iva: ), CP_2 P.IVA_2 con sede nella Via Principessa Iolanda n.23 a Catania con quota di partecipazione pari al 50% del capitale versato e di versare per i compensi percepiti come amministratore di detta società
i contributi nella gestione separata;
- di essere altresì socio e dipendente della società con quota di partecipazione Controparte_3 pari al 50% del capitale versato, come da dipendente con contratto a tempo Pt_2 indeterminato del 21.09.18 e che la predetta società versa i contributi nella gestione lavoratori dipendenti come da buste paga;
- che, ancor prima di essere amministratore della società era già dipendente CP_2
a tempo indeterminato della società come da del 21.09.2018 Controparte_4 Pt_2 inquadrato come impiegato con CCNL scuola privata laica pertanto, contratto di lavoro subordinato con la società (P.Iva: ), che versava già i Controparte_4 P.IVA_3 contributi nella gestione dipendenti;
- di non svolgere alcuna attività lavorativa presso la società (P.Iva: CP_2
), in quanto è solo amministratore non essendo tenuto a pagare i contributi P.IVA_2 previdenziali della gestione commercianti, poiché lo stesso è dipendete full-time (40 ore settimanali) con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Controparte_3
(P.Iva: ) essendo i contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti;
P.IVA_3
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni: “ In via preliminare di disporre inaudita altera parte, la sospensione degli effetti dell 'avviso di addebito CP_ n.593 2025 00002973 29 000 reso dall' di Catania almeno sino all'udienza di discussione;
- Nel merito, previa fissazione di un 'udienza di comparizione del le parti: dichiarare illegittimo e pertanto CP_ revocare l'avviso di addebito n.593 2025 00002973 29 000 reso dall' di Catania di €.9.629,62, in subordine, n ei ca so i n cui l'Avviso di addebito non risultasse del tutto infondato, accertare e dichiarare l'eventuale minor somma minor somma dovuta da parte del la ricorrente;
Con vittoria, spese e competenze come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rappresentando testualmente quanto CP_1 segue “ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con il presente atto, si costituisce a CP_1 mezzo del sottoscritto procuratore, per ivi rilevare che L' ha quindi effettuato un riesame CP_1 complessivo della posizione assicurativa della ricorrente dal quale è emersa l'opportunità di procedere all'emanazione dei provvedimenti modificativi ed annullamento degli atti oggetto del presente giudizio. Le inadempienze di cui all'opposto avviso di addebito sono quindi state oggetto di provvedi-mento di sgravio (cfr. doc.ne in allegato). Tale sopravvenuta modifica degli atti impositivi determina pertanto una sopravvenuta cessa-zione della materia del contendere, e si chiede di voler disporre la compensazione delle spese di lite” e concludendo, da ultimo, nei seguenti termini: “
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere, per l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito. Spese integralmente compensate”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, il Giudice decide la causa con la presente sentenza.
___________ __
1.La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di CP_1 dell'avviso di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione,.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
Infatti, l' resistente in uno alla memoria di costituzione ha dichiarato di avere provveduto allo CP_5 sgravio delle inadempienze di cui all'avviso di addebito opposto, allegando documentazione comprovante quanto dichiarato ( cfr. all. memoria ). CP_1
2.Parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela ha aderito alla chiesta declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_5
Quanto alle spese va ricordato in via generale che la pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
3.Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di avere annullato in via CP_5 amministrativa le partite debitorie oggetto del provvedimento per cui è causa.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1
4.Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1 complessivamente in euro 1863,5 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
compensa la restante metà;
Catania, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso