TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46636/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], con il patrocinio degli Avv. Parte_1
Marco Calabrese e Stefano Cuomo, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
nata a [...], il [...] con il patrocinio degli CP_1
Avv. Carlo dalla Vedova e Luigi Ciancaglini, come da delega in atti
RESISTENTE
e
Oggetto: alimenti
Pagina 1 di 6
5.9.24 la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.23, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con da cui erano nati due figli, di cui uno minore al CP_1
deposito del ricorso;
che la convivenza aveva avuto luogo prima nella città di Roma, sede di lavoro della , funzionaria FAO e, successivamente, in Casperia (Rieti); che negli anni CP_1 il rapporto si era deteriorato e che l'ex compagna nel febbraio 2023 incardinava un procedimento presso il Tribunale di Rieti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli;
che con decreto n. 2184/2023 del 30.9.2023, il Tribunale di Rieti disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna ed il non luogo a provvedere per la domanda di assegnazione della casa familiare essendosi la trasferita a Roma medio tempore, determinando in euro 250,00 CP_1
il contributo da lui dovuto per il minore, oltre al contributo pari al 20% delle spese straordinarie;
che versava in uno stato di impossidenza, percependo un esiguo importo pensionistico, sopravvivendo con l'aiuto della sorella, mentre la percepiva un reddito CP_1
netto di circa oltre 5000,00 euro al mese, dovendo, inoltre, provvedere, oltre che al mantenimento del figlio minore alle spese per vitto e per il ménage quotidiano della casa di
Casperia, a quanto occorreva per il figlio maggiore che da poco era tornato a vivere Per_2
con lui;
che la aveva chiesta la liberazione della casa, in sua proprietà esclusiva, di CP_1
Casperia, ove anche lui medesimo aveva investito denari, ben sapendo della di lui impossibilità a trasferirsi altrove, mentre i due immobili che costituivano la ex casa familiare erano perfettamente divisibili;
che era suo diritto ottenere gli alimenti dalla , chiedendo CP_1 che l'obbligazione alimentare fosse soddisfatta mediante l'accoglienza presso la ex-casa familiare di proprietà della , in Casperia, chiedeva pertanto in via principale, accertare CP_1
e dichiarare lo stato di bisogno e, per l'effetto, condannare la resistente ad accoglierlo e mantenerlo presso la propria abitazione di Casperia, per tutta la durata ritenuta di giustizia e comunque proporzionalmente agli anni di convivenza trascorsi (20 anni circa); in via subordinata, alternativamente, dichiarare il suo stato di bisogno e, per l'effetto, condannare la resistente a versargli periodicamente una somma a titolo di alimenti nella misura non inferiore ad euro 400,00 o quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Pagina 2 di 6 Con decreto del 1.12.23 il G.D. letta l'istanza del 29.11.23 del ricorrente volta ad ottenere la sollecita fissazione dell'udienza di comparizione delle parti anche allo scopo di emanare provvedimenti indifferibili ed urgenti, disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del
14.1.24.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che in via preliminare ed assorbente CP_1
chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande della parte ricorrente, per essere le stesse in contrasto con la situazione economica delle parti accertata dal Tribunale di
Rieti; in via subordinata, nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, deducendo che contrariamente a quanto sostenuto il ricorrente non versava affatto in stato di bisogno, come pure accertato dal Tribunale di Rieti ponendo a suo carico il contributo di mantenimento per il figlio, né lo stesso aveva allegato fatti nuovi rispetto a quelli già in precedenza valutati. Evidenziava, inoltre, che lo stesso da tempo viveva gratuitamente nell'immobile di Casperia, senza contribuire minimamente a qualsivoglia spesa di gestione e manutenzione dell'immobile, né ordinaria né straordinaria, rilevando che, qualora anche avesse riottenuto la disponibilità dell'immobile, l'ex compagno, pur a seguito della lamentata decurtazione della pensione Inps da euro 700,00 a 270,00 mensili in uno con la pensione americana e gli aiuti della famiglia d'origine ben avrebbe potuto provvedere alle proprie esigenze.
All'udienza del 16.1.24, assente la resistente per impedimento giustificato, il procedimento era rinviato, su richiesta del ricorrente, al 20.2.24.
A detta udienza sentite le parti personalmente presenti il G.D., rilevato che l'udienza di comparizione delle parti, come esplicitato nella parte motiva del decreto di fissazione di udienza, era stata sollecitamente fissata onde consentire l'assunzione di provvedimenti indifferibili ed urgenti e che all'udienza all'uopo fissata del 16.1.24 il procedimento era stato rinviato per legittimo impedimento della resistente, denegato ogni provvedimento in via indifferibile ed urgente, fissava udienza ex art.473bis .22 c.p.c. al dì 2.4.24.
A detta udienza le parti, premesso che pendeva dinnanzi al Tribunale procedimento di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, nonché trattative di bonario componimento tra le parti, chiedevano rinviarsi il procedimento per acquisirne gli esiti ed il G.D. disponeva in conformità.
Dato atto dell'esito negativo delle trattative, ammesse le prove orali, non espletate per mancata comparizione del teste indotto dal ricorrente, figlio primogenito della coppia, ritenuta la causa
Pagina 3 di 6 matura per la decisione era rinviata ai sensi dell'art.473bis .28 c.p.c. al 5.11.24, con termini a ritroso per conclusioni e memorie conclusionali.
Alla detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., il G.D. rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso in fatto, in diritto, come è noto l'art. 1, comma 65 della l. 20 maggio 2016, n. 76
(di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dispone che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il Giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, comma 2, del codice civile.
Tale ultima norma stabilisce i requisiti per la domanda di alimenti, costituiti dal versare in istato di bisogno e non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, senza superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
L'art.438 c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al Giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, (cfr., in termini, Cass. civ., 14.4.23, n.10033) e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (cfr. Cass. n.
25248/2013).
E' onere del richiedente dimostrare l'impossibilità di provvedere alle proprie esigenze (cfr., in termini, Cass. civ., 3334/2007; Trib. Roma. 7166/20).
Relativamente al modo di somministrare gli alimenti, l'art.443 c.c. stabilisce chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria
Pagina 4 di 6 casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio, non risulti dimostrata in capo al ricorrente la sussistenza di uno stato di bisogno tale da legittimare il riconoscimento a carico dell'ex compagna di un contributo alimentare.
E' documentato in atti che al momento del deposito del ricorso (ottobre 2023) era stato appena emesso il provvedimento del Tribunale di Rieti del 30.9.23 – pure in atti- in cui il suddetto
Tribunale stabiliva a carico del padre per il figlio secondogenito per euro 250,00 mensili sul presupposto della capacità economica del padre, né in sede di proposizione della domanda sono state allegate dal ricorrente modifiche della situazione di fatto come già oggetto di allegazione ed esame nella recentissima pronuncia giudiziale (non oggetto di impugnazione), tali da poter addivenire ad un pronunciamento in termini di stato di bisogno, al riguardo non potendo inoltre ricoprire valenza di fatto sopravvenuto il quantum di mantenimento giudizialmente stabilito per il figlio minore.
E' altresì incontestato che sin dal momento della cessazione della convivenza ed anche a seguito del pronunciamento del Tribunale di Rieti il ricorrente abbia continuato a dimorare, gratuitamente, nell' immobile della ex compagna.
Ciò premesso, se non configurabile lo stato di bisogno normativamente inteso al momento del deposito del ricorso ex art.433 c.p.c., anche all'esito del giudizio e delle modifiche medio tempore intervenute – ivi compresa la concordata modifica di riduzione dell'assegno dovuto dal padre per il figlio minore, nella misura di euro 100,00 mensili, pure depositata in atti-, ritiene il Tribunale che tale stato di bisogno non sia sussistente.
Il ricorrente, sentito all'udienza del 20.2.2024, ha dichiarato di percepire una pensione statunitense di euro 500,00, oltre ad una pensione INPS per euro 270,00, mentre dall'autocertificazione depositata in data 21.12.23 si evince la percezione da parte della sorella di aiuti mensili per circa 1000,00 dollari americani (cfr. autocertificazione in atti), né è stata data prova della cessazione di tale provvidenza.
Inoltre, come dinnanzi accennato, è rimasto a vivere, a titolo gratuito, nell'immobile (o di parte di esso, stante la prospettazione operata in sede di scritti conclusionali), in proprietà esclusiva della resistente in Casperia, senza sostenere alcuna spesa, irrilevanti in questa sede sia i rapporti dare -avere tra le parti (nello specifico, l'apporto dato dal ricorrente all'acquisto del bene) che dovranno essere oggetto di diverso giudizio, né l'azione di rilascio intentata dalla resistente (peraltro, stante la prospettazione in sede di scritti conclusionali, limitata ad
Pagina 5 di 6 una sola porzione), dovendosi in tutta evidenza valutare all'attualità, attesa la natura e la finalità dell'obbligo alimentare, la situazione di fatto sottesa alla domanda, prescindendo da eventuali future vicende, in disparte la considerazione che la fruizione dell'immobile costituisce proprio l'oggetto della domanda alimentare, in via principale, azionata.
Alla luce di tali elementi, la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente , della somma di €
2850,00 a titolo di spese professionali, oltre Iva, CPa e rimbordo foirfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma in data 20.12.24
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice relatore dott.ssa Simona Rossi
Pagina 6 di 6