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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Marisa Attollino - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 13674/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
13.12.2023,
proposto da
, n a t o i n S e n e g a l i l 2 . 5 .1971 (C.F.: – CUI: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Maccione P.IVA_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 18.09.2023 notificato il 13.11.2023, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della “protezione
1 speciale dell'art.32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 come sostituito dai D . L . n . 1 1 3 / 2 0 1 8 e
1 3 0 / 2 0 2 0 o r d i n a n d o a l l a Pubblica Amministrazione di concedere un permesso conforme al diritto riconosciuto”.
Con decreto pubblicato il 29.12.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 07.05.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Il di non si è costituito e, pertanto, ne è stata Controparte_1 CP_1
dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 15.10.2024, il giudice istruttore ha confermato il decreto del
29.12.2023 e rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 4.12.2024.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di
2 respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n.
3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del
Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è
“connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo
19, comma1 e 1.1 TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del
2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, Parte_2 CP_2
30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza CP_3
della Grand Chambre del 13.12.2016).
3 Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
“nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13,
Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità
(sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
4 Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013).
Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari
5 dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n.
7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
6 Nello specifico, volendo esaminare la novità legislativa derivatane, emerge che l'art. 7 D.L.
n. 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998, ove si faceva espresso riferimento alla tutela della vita privata e familiare (locuzione che echeggia indubbiamente l'art. 8 CEDU), quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a lume di una valutazione di parametri ben determinati: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nella versione novellata dell'art. 19 co. 1.1, parrebbe prima facie che il legislatore, espungendo la previsione degli ultimi due periodi dell'art. 19 comma 1.1, abbia voluto eliminare il riferimento alla vita privata e familiare, quale fondamento del riconoscimento della protezione speciale.
Tuttavia, il disposto normativo del comma 2 dello stesso articolo 19 è rimasto immutato:
«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; immutato è rimasto, altresì, l'art 32 comma 3 del DLvo n.
25/2008 che, con esplicito riferimento all'art. 19 comma 1.1 cit., prevede “il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”.
Ebbene, il disposto dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 impone il rispetto degli
“obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, in primo luogo laddove sanciscano e tutelino i diritti fondamentali dell'uomo (ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali opera anche come limite al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno, in un'ottica di sostanziale continuità con la disciplina previgente.
Deve sottolinearsi che il rispetto alla vita privata e familiare è sancito espressamente dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Preme precisare altresì che le suddette disposizioni sovranazionali e internazionali confluiscono espressamente nell'ordinamento interno, in parte direttamente ai sensi dell'art. 117
Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza, che può operare senza alcun meccanismo di attuazione nelle materie di competenza dell'U.E. (tra cui, appunto, vi è la politica dell'immigrazione, artt. 79 e
80 TFUE). L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avente valore legale parificato a quello dei
7 trattati TUE e TFUE, dispone che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”.
È compito quindi del Giudice fare concreta applicazione della presente disposizione, assicurandosi che il diritto dell'Unione Europa sia effettivo e possa trovare immediata applicazione, poiché “il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche. Le persone fisiche possono quindi avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei”
(Sentenza CGUE, 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos Causa 26-1962).
Quanto, invece, alle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esse sono state espressamente qualificate come “norme interposte” dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, seppur inidonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, le norme CEDU fungono da parametro di valutazione della disciplina interna in una chiave di lettura costituzionalmente orientata per via di quanto disposto dall'art. 117 co. 1 Cost., che riconosce rango
“sub-costituzionale” alla CEDU attribuendo rilevanza al rispetto dei “vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” nel momento di estrinsecazione della potestà legislativa (indirizzo ormai consolidato della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Ancora, in riferimento al preciso contenuto della protezione offerta dall'articolo 8 CEDU, la giurisprudenza di legittimità – indicando gli elementi che la costituiscono “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” – ha fissato il nucleo degli indici da valutare a sostegno del riconoscimento della protezione speciale (si veda SS.UU. n. 24413/2021, dep. 09.09.2021).
In ogni caso, le citate disposizioni sovranazionali e internazionali spiegano efficacia nell'ordinamento interno attraverso il richiamo contenuto negli artt. 19, comma 1.2 e 5, comma 6,
d.lgs. n. 286/1998.
È quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il
8 suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (ord. Cass. Civ. n.
28162/2023).
Talché, ai fini del riconoscimento della protezione speciale è indispensabile – sempre operando una valutazione alla luce delle specificità del caso concreto, come esposto nella direttiva
2008/115/CE – fare applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dunque, seppur non più espressamente richiamato al comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, proprio perché discende in maniera diretta da obblighi di rango costituzionale e internazionale, impedisce – nel caso in cui sussistano elementi rilevanti nel caso di specie – l'espulsione dello straniero, in ossequio anche a quanto indicato dalla
Consulta (cfr. sent. n. 202/2013: «discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del
2005)» e ripreso dalla recentissima sentenza Cass. SS.UU. n. 24413/2021).
In altri termini, va ribadito, il persistente richiamo all'art. 5 cit. rappresenta ancor oggi un limite al rifiuto o alla revoca di permesso di soggiorno, in presenza – s'intende – di determinate circostanze, la cui sussistenza dev'essere vagliata di volta in volta in relazione al caso concreto.
2.3 – Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione, atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del richiedente nel Paese ospitante: - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di con contratto a tempo CP_4
determinato per lavori agricoli con inizio in data 21.3.2016 e fine in data 30.9.2016; -
Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di come CP_5
bracciante agricolo con contratto a tempo pieno e determinato con inizio in data 11.3.2017 e fine in data 30.9.2017; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di CP_5
come bracciante agricolo con contratto a tempo determinato con inizio in data 29.3.2018 e
[...]
fine in data 30.9.2018; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di con contratto a tempo determinato con inizio in data 4.3.2019 e fine in data CP_5
30.9.2019; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di CP_5
con contratto a tempo determinato per lavori agricoli con inizio in data 12.2.2020 e fine in data
30.11.2020; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di CP_5
con contratto a tempo determinato per lavori agricoli con inizio in data 1/2/2021 e fine 30/9/2021; -
Comunicazione di assunzione alle dipendenze di dal 19.10.2021, - Parte_3
Comunicazione di assunzione alle dipendenze di Apulia Vegetal s.r.l. soc. agricola come bracciante
9 agricolo a tempo pieno e determinato dal 19.10.2021 al 31.10.2021; - Comunicazione di assunzione alle dipendenze di dall'1.1.2022; - Modello 730/2023 Controparte_6
per i redditi del 2022; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione a tempo determinato alle dipendenze di con inizio in data 13.4.2023 e fine in data 30.9.2023; - Certificazione CP_5
Unica 2021 relativa all'anno 2020; - Certificazione Unica 2024 relativa all'anno 2023; - Estratto CP_ conto previdenziale aggiornato al 31.12.2023 in base al quale risultano numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato dal 1.1.2012 al 31.10.2023; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze di CP_5
dal 6.4.2024 al 30.10.2024; - Buste paga relative a Maggio (1.136€), Giugno (1.137€),
[...]
Luglio (1.136€) e Agosto (1.137 €) 2024 emesse da - Certificazione di italiano L2 CP_5
di livello A2 presso Università Roma Tre datato 2.3.2023; - Contratto di locazione di immobile sito in dal 6.7.2021 al 5.7.2025. CP_1
Le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa a rapporti Pt_4
di lavoro avviati, sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e portato avanti un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, dall'ulteriore documentazione in atti emerge la volontà del richiedente di inserirsi anche dal punto di vista sociale e culturale nel paese ospitante, come si evince dalla certificazione attestante il superamento dell'esame per il conseguimento del Livello A2 di lingua italiana del
2.3.2023 e dal contratto, ancora in essere e debitamente registrato, di locazione per uso abitativo di immobile sito in dal 6.7.2021 al 5.7.2025. CP_1
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione sociale e lavorativa possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza.
10 Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate) previsti per le controversie di valore indeterminabile a complessità bassa
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00) ed eccettuando dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
), così provvede: C.F._1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma
1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) Condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 98,00 per esborsi ed € 1.698,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, dal distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott. Sergio Di Paola
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Marisa Attollino - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 13674/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
13.12.2023,
proposto da
, n a t o i n S e n e g a l i l 2 . 5 .1971 (C.F.: – CUI: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Maccione P.IVA_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 18.09.2023 notificato il 13.11.2023, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della “protezione
1 speciale dell'art.32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 come sostituito dai D . L . n . 1 1 3 / 2 0 1 8 e
1 3 0 / 2 0 2 0 o r d i n a n d o a l l a Pubblica Amministrazione di concedere un permesso conforme al diritto riconosciuto”.
Con decreto pubblicato il 29.12.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 07.05.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Il di non si è costituito e, pertanto, ne è stata Controparte_1 CP_1
dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 15.10.2024, il giudice istruttore ha confermato il decreto del
29.12.2023 e rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 4.12.2024.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di
2 respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n.
3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del
Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è
“connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo
19, comma1 e 1.1 TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del
2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, Parte_2 CP_2
30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza CP_3
della Grand Chambre del 13.12.2016).
3 Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
“nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13,
Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità
(sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
4 Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013).
Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari
5 dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n.
7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
6 Nello specifico, volendo esaminare la novità legislativa derivatane, emerge che l'art. 7 D.L.
n. 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998, ove si faceva espresso riferimento alla tutela della vita privata e familiare (locuzione che echeggia indubbiamente l'art. 8 CEDU), quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a lume di una valutazione di parametri ben determinati: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nella versione novellata dell'art. 19 co. 1.1, parrebbe prima facie che il legislatore, espungendo la previsione degli ultimi due periodi dell'art. 19 comma 1.1, abbia voluto eliminare il riferimento alla vita privata e familiare, quale fondamento del riconoscimento della protezione speciale.
Tuttavia, il disposto normativo del comma 2 dello stesso articolo 19 è rimasto immutato:
«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; immutato è rimasto, altresì, l'art 32 comma 3 del DLvo n.
25/2008 che, con esplicito riferimento all'art. 19 comma 1.1 cit., prevede “il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”.
Ebbene, il disposto dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 impone il rispetto degli
“obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, in primo luogo laddove sanciscano e tutelino i diritti fondamentali dell'uomo (ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali opera anche come limite al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno, in un'ottica di sostanziale continuità con la disciplina previgente.
Deve sottolinearsi che il rispetto alla vita privata e familiare è sancito espressamente dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Preme precisare altresì che le suddette disposizioni sovranazionali e internazionali confluiscono espressamente nell'ordinamento interno, in parte direttamente ai sensi dell'art. 117
Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza, che può operare senza alcun meccanismo di attuazione nelle materie di competenza dell'U.E. (tra cui, appunto, vi è la politica dell'immigrazione, artt. 79 e
80 TFUE). L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avente valore legale parificato a quello dei
7 trattati TUE e TFUE, dispone che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”.
È compito quindi del Giudice fare concreta applicazione della presente disposizione, assicurandosi che il diritto dell'Unione Europa sia effettivo e possa trovare immediata applicazione, poiché “il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche. Le persone fisiche possono quindi avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei”
(Sentenza CGUE, 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos Causa 26-1962).
Quanto, invece, alle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esse sono state espressamente qualificate come “norme interposte” dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, seppur inidonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, le norme CEDU fungono da parametro di valutazione della disciplina interna in una chiave di lettura costituzionalmente orientata per via di quanto disposto dall'art. 117 co. 1 Cost., che riconosce rango
“sub-costituzionale” alla CEDU attribuendo rilevanza al rispetto dei “vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” nel momento di estrinsecazione della potestà legislativa (indirizzo ormai consolidato della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Ancora, in riferimento al preciso contenuto della protezione offerta dall'articolo 8 CEDU, la giurisprudenza di legittimità – indicando gli elementi che la costituiscono “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” – ha fissato il nucleo degli indici da valutare a sostegno del riconoscimento della protezione speciale (si veda SS.UU. n. 24413/2021, dep. 09.09.2021).
In ogni caso, le citate disposizioni sovranazionali e internazionali spiegano efficacia nell'ordinamento interno attraverso il richiamo contenuto negli artt. 19, comma 1.2 e 5, comma 6,
d.lgs. n. 286/1998.
È quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il
8 suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (ord. Cass. Civ. n.
28162/2023).
Talché, ai fini del riconoscimento della protezione speciale è indispensabile – sempre operando una valutazione alla luce delle specificità del caso concreto, come esposto nella direttiva
2008/115/CE – fare applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dunque, seppur non più espressamente richiamato al comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, proprio perché discende in maniera diretta da obblighi di rango costituzionale e internazionale, impedisce – nel caso in cui sussistano elementi rilevanti nel caso di specie – l'espulsione dello straniero, in ossequio anche a quanto indicato dalla
Consulta (cfr. sent. n. 202/2013: «discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del
2005)» e ripreso dalla recentissima sentenza Cass. SS.UU. n. 24413/2021).
In altri termini, va ribadito, il persistente richiamo all'art. 5 cit. rappresenta ancor oggi un limite al rifiuto o alla revoca di permesso di soggiorno, in presenza – s'intende – di determinate circostanze, la cui sussistenza dev'essere vagliata di volta in volta in relazione al caso concreto.
2.3 – Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione, atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del richiedente nel Paese ospitante: - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di con contratto a tempo CP_4
determinato per lavori agricoli con inizio in data 21.3.2016 e fine in data 30.9.2016; -
Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di come CP_5
bracciante agricolo con contratto a tempo pieno e determinato con inizio in data 11.3.2017 e fine in data 30.9.2017; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di CP_5
come bracciante agricolo con contratto a tempo determinato con inizio in data 29.3.2018 e
[...]
fine in data 30.9.2018; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di con contratto a tempo determinato con inizio in data 4.3.2019 e fine in data CP_5
30.9.2019; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di CP_5
con contratto a tempo determinato per lavori agricoli con inizio in data 12.2.2020 e fine in data
30.11.2020; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione alle dipendenze di CP_5
con contratto a tempo determinato per lavori agricoli con inizio in data 1/2/2021 e fine 30/9/2021; -
Comunicazione di assunzione alle dipendenze di dal 19.10.2021, - Parte_3
Comunicazione di assunzione alle dipendenze di Apulia Vegetal s.r.l. soc. agricola come bracciante
9 agricolo a tempo pieno e determinato dal 19.10.2021 al 31.10.2021; - Comunicazione di assunzione alle dipendenze di dall'1.1.2022; - Modello 730/2023 Controparte_6
per i redditi del 2022; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione a tempo determinato alle dipendenze di con inizio in data 13.4.2023 e fine in data 30.9.2023; - Certificazione CP_5
Unica 2021 relativa all'anno 2020; - Certificazione Unica 2024 relativa all'anno 2023; - Estratto CP_ conto previdenziale aggiornato al 31.12.2023 in base al quale risultano numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato dal 1.1.2012 al 31.10.2023; - Comunicazione obbligatoria/Unilav di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante agricolo alle dipendenze di CP_5
dal 6.4.2024 al 30.10.2024; - Buste paga relative a Maggio (1.136€), Giugno (1.137€),
[...]
Luglio (1.136€) e Agosto (1.137 €) 2024 emesse da - Certificazione di italiano L2 CP_5
di livello A2 presso Università Roma Tre datato 2.3.2023; - Contratto di locazione di immobile sito in dal 6.7.2021 al 5.7.2025. CP_1
Le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa a rapporti Pt_4
di lavoro avviati, sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e portato avanti un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, dall'ulteriore documentazione in atti emerge la volontà del richiedente di inserirsi anche dal punto di vista sociale e culturale nel paese ospitante, come si evince dalla certificazione attestante il superamento dell'esame per il conseguimento del Livello A2 di lingua italiana del
2.3.2023 e dal contratto, ancora in essere e debitamente registrato, di locazione per uso abitativo di immobile sito in dal 6.7.2021 al 5.7.2025. CP_1
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione sociale e lavorativa possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza.
10 Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate) previsti per le controversie di valore indeterminabile a complessità bassa
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00) ed eccettuando dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
), così provvede: C.F._1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma
1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) Condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 98,00 per esborsi ed € 1.698,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, dal distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott. Sergio Di Paola
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