Articolo 2 della Legge 20 giugno 1956, n. 585
Articolo 1
Versione
4 luglio 1956
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.

Entrata in vigore il 4 luglio 1956