Versione
4 luglio 1956
4 luglio 1956
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.