Sentenza 23 aprile 2024
Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/02/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01236/2025REG.PROV.COLL.
N. 06634/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6634 del 2024, proposto da
Comune Sassofeltrio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ND per beni architettonici e paes. province di Ra,Fe,Fc, Rn, ND per beni architettonici e paes. province Pesaro Urbino e Ancona e Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Regione Marche, non costituiti in giudizio;
Saint-BA IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello e Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia Rimini, Regione Emilia Romagna, Arpa Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente Regione Emilia Romagna, Unione Valconca, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 394/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ND per beni architettonici e paes. province di Ra,Fe,Fc, Rn, ND per beni architettonici e paes. province Pesaro Urbino e Ancona e Ministero della Cultura, e di Saint-BA IA s.p.a. e Provincia di Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colicchia e, in delega dell'avv. Aldo Valentini, l'avv. Gianluca Saccomandi;
Si dà atto che l'avv. Maria Beatrice Riminucci ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussiona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento 1 dicembre 2023 n. 4911, con cui il Comune di Sassofeltrio ha negato l’autorizzazione relativa al progetto di “Coltivazione decennale e recupero ambientale cava di gesso Cà BU”, richiesta dalla Saint BA IA s.p.a.
2. La società ha impugnato detto provvedimento, oltre a:
- in quanto occorrer possa, il verbale della conferenza dei servizi del Comune di Sassofeltrio n. 4422 del 26 ottobre 2023;
- in quanto occorrer possa, il parere della ND archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, FO, Cesena e Rimini, n. 13059 del 25 agosto 2023 avente ad oggetto “ SASSOFELTRIO (RN) – Cava di gesso “Cà BU”. Progetto di coltivazione decennale e recupero ambientale della cava. Ditta: Saint BA IA S.p.a. Conferenza di Servizi decisoria del 29/08/2023. Parere ai sensi del comma 5, art. 146, Parte III, D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ”;
- in quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Pesaro e Urbino, prot. n. 1197 del 10 marzo 2021 avente ad oggetto “ Ditta Saint BA IA SPA comunicazione di avvio del procedimento inerente il rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42/04 e ss.mm. Relativa a progetto di coltivazione di cava e recupero ambientale in località Ca' BU – comune di Sassofeltrio ”;
- in quanto occorrer possa, il parere della ND archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, FO, Cesena e Rimini, n. 3401 del primo marzo 2023;
- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noto.
3. Il Tar Emilia Romagna – Bologna, con sentenza 5 giugno 2024 n. 594, ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
4. Il Comune ha appellato la sentenza con ricorso n. 6634 del 2024.
5. Saint BA IA s.p.a. ha presentato appello incidentale.
6. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti il Ministero per la cultura, la ND archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, FO, Cesena e Rimini e ND archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pesaro e Urbino.
7. All’udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è fondato.
L’appello incidentale è infondato.
9. Si premette che la Provincia di Pesaro e Urbino è stata estromessa dal Tar e che il relativo capo della sentenza non è stato impugnato, sicché detto Ente non è parte del presente giudizio.
10. In fatto si rileva che:
- il procedimento, di cui è impugnato il diniego conclusivo, ha avuto impulso sulla scorta di quanto previsto dalla normativa dettata dalla Regione Marche e, quindi, coinvolgendo, per quanto di interesse nel caso di specie, la ND per le province di Ancona, Pesaro e Urbino e ha conosciuto lo svolgimento di una prima conferenza di servizi convocata presso la Provincia di Pesaro e Urbino;
- detta conferenza si è conclusa con la richiesta di cui al verbale 18 maggio 2021, rivolta a tutti gli enti e gli Uffici coinvolti, “ di trasmettere alla Provincia, in forma scritta, tutte le richieste di chiarimenti manifestate in Conferenza alla Ditta ”, in modo da inoltrarle alla Saint BA IA s.p.a. e consentire alla stessa di apportare le modifiche e/o precisazioni richieste dalla conferenza, ricordando che, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 1 dicembre 1997, “ L’Imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro 30 giorni dalla richiesta ” (nota 25 maggio 2021);
- a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 maggio 2021, n. 84, con cui sono stati modificati i confini della Provincia di Pesaro-Urbino, accorpando il Comune di Sassofeltrio al territorio della Regione Emilia-Romagna e, più nello specifico, della Provincia di Rimini, il 30 settembre 202 la Provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato che il procedimento avrebbe dovuto essere istruito e concluso dalla Regione Emilia Romagna;
- la Regione Emilia Romagna, con nota 25 marzo 2022 n. 1609, ha chiarito le modalità per il prosieguo dei procedimenti amministrativi pendenti al momento della modifica dei confini, tra cui quello in parola: ai sensi dell’art. 8 comma 3 del protocollo di intesa sottoscritto tra le Regioni interessate al distacco del Comune di Sassofeltrio, la competenza per la conclusione del procedimento amministrativo in questione doveva ritenersi mantenuta in capo allo stesso Comune e la stessa avrebbe dovuto essere esercitata seguendo le normative vigenti nella regione Marche, previa acquisizione degli eventuali pareri o assensi delle amministrazioni competenti ad esprimersi in base alle stesse norme, da individuarsi, con riferimento a quelle statali, in quelle aventi sede nella Regione Emilia-Romagna e/o nella Provincia di Rimini;
- la società ha quindi depositato la documentazione integrativa già richiesta dalla ND della Regione Marche (nota 8 novembre 2022 e precedente pec 14 settembre 2022);
- il Comune, rilevata la mancanza del parere della ND per le province di Ravenna, FO e Cesena (individuata quale articolazione territoriale del Ministero competente in base alla suddetta regola di riparto), ha indetto la conferenza di servizi, che ha determinato l’assunzione del provvedimento qui impugnato.
11. Si rileva altresì, al fine di poter meglio inquadrare l’effetto devolutivo dei due ricorsi in esame, che il Tar, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ritenendo fondata le censura di difetto di motivazione, dopo avere negativamente scrutinato le ulteriori censure proposte.
12. Svolte le premesse può essere scrutinato l’appello del Comune.
13. L’appellante Comune di Sassofeltrio ha impugnato la sentenza contestando il giudizio di fondatezza della censura di carenza di motivazione.
13.1. Il motivo è fondato.
13.2. Il Tar ha accolto il ricorso in quanto la decisione negativa adottata dal Comune è stata assunta “ sull’erroneo e illegittimo assunto della natura vincolante e ostativa del parere negativo della ND ”.
13.3. La motivazione del qui impugnato diniego di autorizzazione primo dicembre 2023 n. 4911 non fa riferimento esclusivamente al parere primo marzo 2023 della ND per le province di Ravenna, FO, Cesena e Rimini e al fatto che esso sia “ vincolante ai sensi dell’art.146, comma 5, del D.lgs. n.42/2004 ss.mm.ii ”, riportando ulteriori circostanze e valutazioni, riguardanti il merito del giudizio consultivo, espresso anche in ragione della richiesta di riesame presentata dall’Amministrazione comunale alla ND.
Detta richiesta rende evidente che il Comune non si è basato, per decidere, sul vincolo derivante dal parere (in disparte ogni valutazione sulla qualificazione del parere come vincolante), che altrimenti non avrebbe presentato istanza di riesame “ illustrando una serie di criticità e perplessità sulle conclusioni della ND ”.
Il provvedimento impugnato dà conto poi del contenuto del parere reso, a seguito del riesame, dalla ND, “ che si esprime nuovamente contrariamente realizzazione delle opere progettate, per le seguenti motivazioni ”, che vengono riportate e che risultano rilevanti nella decisione assunta. Sicché non può ritenersi che il diniego gravato sia cerante di motivazione per avere semplicemente preso atto della vincolatività del parere, posto che il Comune ne ha chiesto il riesame e ha poi considerato le motivazioni rese dalla ND.
Pertanto, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia ritenuto, o meno, il parere vincolante, la decisione assunta ha tenuto conto del merito della risposta consultiva formulata dalla ND.
13.4. Tanto basta per accogliere l’appello e riformare sul punto la sentenza impugnata.
13.5. Rimane assorbita ogni altra questione dedotta con il ricorso in appello, quali, fra l’altro, l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo e l’applicabilità, o meno, dell’art. 14 bis e dell’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990.
14. Accolto l’appello del Comune il Collegio scrutina l’appello incidentale proposto dalla società ricorrente in primo grado.
15. Con il primo motivo l’appellante incidentale ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondati il secondo mezzo del ricorso introduttivo, riguardante l’asserita incompetenza della ND per le province di Ravenna, FO e Cesena a esprimere il parere in materia paesaggistica sul progetto di coltivazione decennale presentato da Saint BA IA s.p.a.
Secondo la società, il Tar ha errato a ricondurre il caso alla fattispecie di cui all’art. 2 comma 6 della legge n. 84 del 2021 in quanto:
- il procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica non è di competenza statale;
- la legge n. 84 del 2021 e la legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 2021 (“ Misure per l’attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 ”) sono “ volte ad assicurare la continuità dei procedimenti amministrativi pendenti alla data della aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla Regione Emilia-Romagna ”;
- la legge regionale n. 18 del 2021 ha espressamente previsto che i procedimenti amministrativi (senza alcuna distinzione) in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021, il 28 maggio 2021, “ sono conclusi in applicazione delle norme della Regione Marche, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, sulla base di uno o più accordi tra le Regioni ” (art. 3 comma 2).
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. In base all’art. 2 comma 6 della legge n. 84 del 2021, che dispone il distaccamento del Comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche e l’aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, “ Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell’ambito della Provincia di Pesaro e Urbino o della Regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della Provincia di Rimini o della Regione Emilia-Romagna ”.
La regola posta dalla norma statale dispone quindi che gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi dello Stato incardinati nell’ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
La disposizione contiene quindi la norma transitoria, che privilegia la competenza dell’ente subentrante per i procedimenti pendenti, in aderenza alla regola per cui i nuovi procedimenti sono di competenza di quest’ultimo.
Detta disposizione si applica, fra l’altro, all’attività svolta da organi dello Stato in relazione a cittadini e a enti compresi nel territorio del Comune di Sassofeltrio e riguarda, non contenendo eccezioni in tal senso, tutti gli organi statali ai quali è devoluta una competenza in ragione dell’appartenenza allo Stato, quindi anche la ND, indipendentemente da quali siano gli ulteriori enti coinvolti nel procedimento amministrativo e del rapporto fra gli atti di cui si occupa e il provvedimento conclusivo del procedimento.
Del resto, la competenza degli organi dello stato non può che essere disciplinata da norme di rango nazionale.
Peraltro, nel caso di specie, la conferenza di servizi inizialmente convocata presso la Provincia di Pesaro e Urbino si è conclusa con la richiesta di cui al verbale del 25 maggio 2021, ricordando che, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale n. 71 del 1997, “ L’Imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro 30 giorni dalla richiesta ”. Sicché il procedimento è stato riattivato a far data dalla ripresentazione del progetto, incardinandolo presso la ND (divenuta) competente, come si illustrerà infra.
La competenza intestata alla ND collocata nella Regione Emilia Romagna dalla suddetta norma statale non è modificata dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 2021, recante “Misure per l’attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84”.
Quest’ultima stabilisce infatti all’art. 3, per quanto di interesse in questa sede, che:
- “ Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 ” (comma 1);
- nei “ casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 84 del 2021 richiedono necessariamente atti della regione o di altri enti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa ” (art. 2 comma 3 lett. b), “ i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 sono conclusi in applicazione delle norme della regione Marche, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, sulla base di uno o più accordi tra le due Regioni”, con la precisazione che “Gli accordi possono disciplinare le modalità per la conclusione dei procedimenti ed individuare l'autorità competente all'adozione dei relativi provvedimenti ” (comma 2 dell’art. 3).
Pertanto, il parere di competenza della ND per le province di Ravenna, FO e Cesena nell’ambito del procedimento concluso con il diniego gravato non rientra nell’ambito di applicazione oggettivo di detta previsione della Regione Emilia Romagna in quanto la stessa si riferisce ad atti regionali, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione (“ atti della regione o di altri enti o aziende regionali ”). La previsione non riguarda invece atti di competenza di organi dello Stato, né potrebbe farlo, ancor più rispetto a organi posti in altra Regione, rispetto ai quali sussiste un difetto assoluto di attribuzioni, essendo posti al di fuori dal territorio di riferimento, che costituisce elemento costitutivo degli enti territoriali (delimitando le potestà di questi ultimi).
Allo stesso modo deve interpretarsi l’art. 8 comma 3 dell’“ Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 29 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna ”, che ha dato attuazione alla previsione del richiamato art. 3 comma 2 della legge n. 84 del 2021. Laddove infatti l’intesa prevede che, “ Con riguardo all’attività estrattiva nel Comune di Sassofeltrio, in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 18 del 2021, i procedimenti in corso al 27 novembre 2021, data di entrata in vigore della stessa legge, sono conclusi dal Comune in applicazione delle norme della Regione Marche, previa acquisizione degli eventuali pareri o assensi delle amministrazioni competenti in base alle stesse norme ”, non fa che riformulare la disposizione regionale.
Pertanto, laddove entrambe le suddette disposizoni (quella di cui all’art. 3 comma 2 della l.r. n. 18 del 2021 e quella dell’art. 8 comma 3 dell’intesa) si riferiscono alle “ amministrazioni precedentemente competenti ” non possono dar luogo alla riattivazione della competenza della ND quale organo statale ubicato nella regione Marche.
Pertanto deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tar ha ritenuto competente la ND per le province di Ravenna, FO e Cesena a esprimere il parere in materia paesaggistica sul progetto di coltivazione decennale della Cava di gesso Ca’ BU presentato da Saint BA IA s.p.a.
16. Con il secondo motivo l’appellante incidentale ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, riguardante l’asserita intempestività del parere per “ l’operatività del silenzio-assenso ai sensi degli artt. 14-bis e 17-bis della L. 241/1990 ”.
16.1. Il motivo è infondato.
16.2. La tesi dell’intempestività del parere della ND e della formazione del silenzio assenso muove dal presupposto di fatto che “ avendo la Società presentato istanza il 1.3.2021, il termine finale del procedimento era fissato al 29.6.2021 ”.
La censura è limitata all’asserita tardività del parere della ND, in quanto in detti termini è stata declinata in primo grado (e interpretata anche dal Tar): non rileva pertanto il rispetto di ulteriori termini procedimentali.
La tesi non è fondata, non potendosi convenire con il termine di avvio del procedimento individuato dall’appellante incidentale.
La conferenza di servizi inizialmente convocata presso la Provincia di Pesaro e Urbino si è conclusa con la richiesta (di cui al verbale 18 maggio 2021, trasmesso con nota 25 maggio 2021) di rendere plurimi chiarimenti e di ripresentare il progetto ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale n. 71 del 1997 (“ L’Imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro 30 giorni dalla richiesta ”).
Pertanto, a seguito di detta comunicazione, è stato posto nelle mani e nelle intenzioni della società l’impulso procedimentale, essendo richiesta una formale attivazione in tal senso.
In mancanza di detta ripresentazione, infatti, non si sarebbe attualizzato l’obbligo della ND di rendere il parere.
Peraltro, nel caso di specie, dopo detta comunicazione (e prima della riattivazione della società) è intervenuta la modifica ordinamentale sopra riferita, che ha attribuito alla ND per le province di Ravenna, FO e Cesena la competenza.
Pertanto, considerate le disposizioni transitorie sopra richiamate, non può ritenersi che il decorso del termine sia avvenuto senza soluzione di continuità rispetto all’istanza inizialmente presentata. Piuttosto, data la modifica ordinamentale, il riscontro della società alla richiesta di chiarimenti e di ripresentazione del progetto, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa, ha assunto un connotato particolarmente rilevante, avendo svolto la funzione non solo di attivare il procedimento ma anche di incardinarlo presso la ND competente.
Della particolarità del procedimento qui controverso è espressione anche la nota del Comune 10 febbraio 2023 che, nel dare conto di quanto in precedenza svolto, delinea le linee organizzative dell’attività procedimentale ancora da svolgere in ragione proprio del passaggio delle competenze.
Non può quindi ritenersi che il termine per rendere il parere sia da conteggiare a decorrere dal primo marzo 2021 o, come anche indicato dall’appellante incidentale, dal “ giorno di indizione della conferenza di servizi del 18.5.2021 e dunque il 26.4.2021, ovvero dal giorno del ricevimento delle integrazioni richieste e dunque il 27.5.2021 ”, essendo tutti termini precedenti alle modifiche normative sopra riferite.
Peraltro, dette date sono anche precedenti alla richiesta di ripresentazione del progetto e richiesta di chiarimenti, formulata con verbale 18 maggio 2021, salvo l’ultima, la nota comunale 27 maggio 2021 (di trasmissione dell’iniziale piano di coltivazione e del piano di aggiornamento, con relative autorizzazioni). Quest’ultima, comunque, non è esaustiva delle richieste contenute nel verbale 18 maggio 2021 (riguardanti la ripresentazione del progetto e vari profili, fra i quali la “ possibile interferenza tra il progetto odiernamente presentato in questa conferenza dei servizi e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e alla sua gestione ”, i “ tempi di corrivazione ” e la “monetizzazione e rateizzazione della compensazione forestale ”), così come non sono esaustive le risposte dei tecnici della società illustrate in quella sede (considerato che il verbale si chiude con le suddette richieste).
Pertanto non può ritenersi che si sia formato il silenzio assenso sull’iniziale istanza di parere, prima del trasferimento alla ND presso la Regione Emilia Romagna.
Del resto, non risulta specificamente censurato quanto si legge nel provvedimento impugnato in merito al fatto che “ il parere (negativo) della ND Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, FO e Cesena non è tardivo, anzi è da ritenersi tempestivo, in quanto la decorrenza del termine deve essere computata dalla data della convocazione della conferenza decisoria, ovvero il 10/02/2023, mentre il parere è stato ricevuto il 01/03/2023 ”.
Tanto basta per ritenere infondata la censura, in base alla quale “ la ND non ha tempestivamente rilasciato il proprio parere entro il prescritto termine di 45 giorni ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 (né del resto entro il termine di 90 giorni dui cui agli artt. 14 bis e 17 bis della L. 241/1990), sia esso decorrente dal giorno di indizione della conferenza di servizi del 18.5.2021 e dunque il 26.4.2021, ovvero dal giorno del ricevimento delle integrazioni richieste e dunque il 27.5.2021 ”.
17. Con il terzo motivo l’appellante incidentale ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il terzo motivo del ricorso introduttivo, riguardante l’asserita illegittimità del parere della ND e, in via derivata, del diniego di autorizzazione del Comune, “ in quanto del tutto irragionevoli, manifestamente illogici e sforniti di qualsiasi motivazione specifica o di prescrizioni o condizioni ai fini del superamento del dissenso ”.
17.1. Il motivo è infondato.
17.2. Come già detto la ND per le province di Ravenna, FO e Cesena ha reso due pareri, di cui il secondo a seguito di istanza di riesame del Comune.
Nel parere si rinviene la motivazione della determinazione negativa, che si fonda sul fatto che il progetto comporta:
- “ il taglio di una così vasta area boscata, pari a quasi 1,7 h ”;
- “ l’impossibilità di mettere in atto un progetto di compensazione fisica in area quantomeno limitrofa e in continuità con il bosco interessato dall’intervento per via della indisponibilità dei terreni da parte del richiedente ”;
- “ la modifica, non ripristinabile, del profilo del suolo generando un’alterazione artificiosa dell’assetto paesaggistico, morfologico e ambientale del sito ”;
- l’impossibilità di mantenere “ quel bene paesaggistico specifico, tanto meno la continuità della superficie boscata ”.
Dette valutazioni sono espresse “ nonostante il progetto di recupero ambientale previsto alla fine dei 10 anni di coltivazione della cava”, che quindi è stato valutato e ritenuto non adeguato a contemperare gli effetti negativi prodotti (e sopra richiamati).
In tale contesto non può ritenersi che la ND abbia dato “ per scontata una incondizionata prevalenza del bene tutelato ”, senza “ ricercare « non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve ricercare [.] una soluzione necessariamente comparativa ”: essa infatti ha valutato non adeguato detto bilanciamento, considerando , da un lato, l’impatto dell’intervento e, dall’altro lato, le misure compensative proposte e il progetto di recupero ambientale previsto alla fine dei 10 anni di coltivazione della cava.
Peraltro detta valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è effettuata dall’organo per legge competente.
Essa muove da presupposti non contestati (il taglio della vasta area boscata) ed esprime un giudizio svolto sulla base di un percorso logico giuridico non irragionevole.
A fronte di ciò non risulta fondato l’assunto in base al quale la ND “ esclude che un bene di interesse paesaggistico, in quanto tale, possa in taluni casi essere oggetto di modifica o trasformazione ”. Piuttosto la ND ha valutato in concreto la situazione e ha ritenuto, nel caso concreto, non assentibile l’intervento proposto. In particolare ha ritenuto che la concomitanza di un taglio di una vasta area boschiva e dell’impossibilità di realizzare misura di compensazione in aree limitrofe assuma una particolare rilevanza. Sicché non può convenirsi con parte appellante incidentale che la valutazione della ND sottenda l’impossibilità di modificare i beni oggetto di tutela possa essere autorizzata dall’ente preposto, dovendosi piuttosto valutare nello specifico l’impatto del progetto e le misure compensative.
Anche la (richiamata dalla società) legge della Regione Marche n. 6 del 2005, nel consentire la riduzione di superfici boscate soggetta a misure di compensazione ambientale, da realizzarsi all’interno dello stesso bacino idrografico, richiede che dette misure siano valutate in concreto, rispetto all’impatto dell’intervento proposto, valutazione che nel caso di specie è stata effettuata e non ha visto come unico parametro di riferimento la localizzazione delle misure di compensazione ma detta ubicazione con l’entità e la portata del progetto.
Si rileva altresì che è infondato il profilo di censura teso a stigmatizzare la mancanza, nella determinazione di dissenso, del profilo costruttivo, teso a evidenziare le modifiche che renderebbero assentibile il progetto. Senonché l’art. 14 bis comma 3 della legge n. 241 del 1990, richiamata a tal fine dall’appellante incidentale, stabisce espressamente che, in caso di dissenso, sono indicate, “ ove possibile ”, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso: nel caso di specie l’Amministrazione ha espressamente ritenuto che “ l'intervento in oggetto non garantisca il mantenimento di quel bene paesaggistico specifico, tanto meno la continuità della superficie boscata ” e che “ comporterebbe inevitabilmente la modifica, non ripristinabile, del profilo del suolo generando un’alterazione artificiosa dell’assetto paesaggistico, morfologico e ambientale del sito ”. Sicché la stessa ND ha ritenuto non possibile un miglioramento del progetto inizialmente proposto che veicoli una valutazione positiva dello stesso.
Da ultimo si rileva che i richiami all’autorizzazione di riduzione di superficie boscata non inficiano le conclusioni della ND, in quanto adottata da autorità che ha funzioni e persegue interessi pubblici diversi (come si vedrà infra ).
18. Con ulteriore motivo la società appellante incidentale ha riproposto il quarto mezzo contenuto nel ricorso introduttivo, con il quale è stata censurata la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica e la nota 10 marzo 2021 n. 1197. Con detta nota la Provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato l’avvio del procedimento inerente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e, nell’ambito di questo, ha ritenuto che “ la conclusione del procedimento fosse subordinata alla acquisizione del parere della ND Marche ”.
Secondo la Saint BA IA s.p.a. non è sufficiente la qualificazione dell’area interessata dal progetto come area boschiva di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) del d.lgs. 42 del 2004 perché sia necessaria l’autorizzazione di cui al successivo art. 146.
Quest’ultimo richiederebbe un coordinamento con l’art. 149 del medesimo decreto, che prevede al comma 1 che “ Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: […] c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia ”.
Infine l’appellante incidentale ha dedotto di avere (già) ottenuto la autorizzazione di cui al summenzionato art. 10 (che rinvia per essa al successivo art. 12) con decreto del Genio Civile Marche Nord 14 marzo 2023.
18.1. Il motivo è infondato.
L’infondatezza esime il Collegio dal valutare le eccezioni di rito dedotte dall’Amministrazione.
18.2. Nel merito si rileva che:
- è stata la stessa società a chiedere l’autorizzazione paesaggistica, come risulta dalla nota 8 marzo 2021 n. 6854;
- l’area, nella parte non interessata dalla coltivazione, “ è costituita da boschi ” (così la relazione tecnica della società, a pag. 8);
- l’art. 149, che individua fra le attività non soggette ad autorizzazione il “ taglio colturale ”, si riferisce ad attività di gestione e di manutenzione ordinaria della aree boscate, circostanza che nel caso di specie non ricorre in quanto il taglio dell’area boscata rientra in un intervento specifico e in esso trova causa, non riconducibile alla gestione ordinaria del bosco (ripetuta nel corso del tempo), mentre il legislatore ha “ esonerato dall’autorizzazione paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lettera g), non ne comportano un’alterazione permanente mediante trasformazioni dell’assetto idrogeologico (art. 149, comma 1, lettera b) e si configurano invece come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (art. 149, comma 1, lettera c), che, nel caso in esame, è quella forestale ” (Corte cost. 15 novembre 2018 n. 201);
- il decreto dirigenziale 14 marzo 2023 n. 1148 è stato adottato dal genio civile ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. n. 3267 del 1923, come si legge da quanto viene “concesso”, e riguarda quindi il vincolo idrogeologico.
Quanto all’ultimo aspetto sono diverse le finalità di tutela disciplinate dal R.D.L. n. 3267 del 1923 e dal d. lgs- n. 42 del 2004 (Cons. St., sez. IV, primo febbraio 2024 n. 1044).
Il primo è un vincolo conformativo che limita l'uso di terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque e il relativo parere “ è rilasciato ove non sia compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare ” (art. 26 ultimo comma del R.D.L. n. 3267 del 1923).
Il secondo tutela le aree di interesse paesaggistico, non solo dalla riduzione della superficie boscata, ma anche per altri profili.
Pertanto l’assunto secondo cui, in presenza di nulla osta del Genio civile, non servirebbe l’autorizzazione paesaggistica o la renderebbe comunque inutile con riferimento ai profili relativi alle aree boschive, non risponde alle regole che disciplinano il settore.
19. In conclusione, l’appello del Comune va accolto e l’appello incidentale della Saint BA IA s.p.a. va respinto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso introduttivo.
20. La particolarità della questione sottesa alla presente controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello del Comune di Sassofeltrio e respinge l’appello incidentale della Saint BA IA s.p.a. e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO