Art. 296. Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone 1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con ((le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478)) , di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all' articolo 1609 del codice civile , nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. ((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate)) preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
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Commentari • 6
- 1. Cassazione penale n. 4163/1994https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) L'art. 294, comma 4, c.p.p., al pari di altre disposizioni dello stesso codice (artt. 268, comma 3, 350, comma 3, 260, comma 1, etc.), prevede che sia «dato avviso» al pubblico ministero e al difensore dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; altre norme, invece, impongono che sia «notificato avviso» (artt. 127, comma 1, 128, 296, comma 2, 309, commi 3 e 8). Nel primo caso, quindi, può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché si tratti di mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto stesso. Conseguentemente, il telegramma di conferma, previsto dall'art. 149 c.p.p., …
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Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Palermo, sentenza 16/09/2021, n. 3475Provvedimento: […] Non è rilevante ai fini che ci impegnano quando dispone l'art. 296 del codice dell'ordinamento militare che, infatti, afferendo al rapporto di concessione tra l'Ente di gestione e il concessionario e cioè, nel caso di specie tra l'Arma dei Carabinieri e il singolo assegnatario, non può di certo vincolare un soggetto estraneo come il proprietario dell'immobile.Leggi di più...
- art. 296 d.lgs. n. 66/2010·
- improcedibilità domanda·
- art. 9 l. n. 392/1978·
- art. 1591 c.c.·
- requisizione immobiliare·
- indennità di occupazione·
- legittimazione passiva·
- oneri accessori locazione·
- contratto di locazione