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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/09/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 982/2025 R.G. VG avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Di Monte Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Di Monte CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 21/02/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14/11/2011 in San Pancrazio Salentino (BR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pancrazio Salentino al n. 2, parte 1, anno 2011; Per_ dalla loro unione nascevano le figlie: a Genova il 17.11.2011 e ad Acquaviva delle Fonti Per_1 il 20.12.2018; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 09.07.2025 le parti hanno manifestato la volontà di voler procedere alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] in [...] che hanno contratto matrimonio con rito CP_1 civile in data 14/11/2011 in San Pancrazio Salentino (BR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pancrazio Salentino al n. 2, parte 1, anno 2011 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 21/02/2025 iscritto al n. r.g. 982/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09/09/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo