CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 180/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, , , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti Persona_1 Parte_4 dagli Avv.ti Otello Bagalini e Stefano Bagalini
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per Controparte_1 procura alle liti in atti dagli Avv.ti Marcello Malavasi, Marco Petrucci e Riccardo Leonardi
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno gli appellanti indicati in epigrafe, nelle rispettive vesti di figli e convivente more uxorio di , esponevano che Persona_1 quest'ultimo aveva prestato servizio alle dipendenze della di Ascoli Piceno Controparte_2
(ora ) dal 1976 al 1990, addetto al carico e scarico dei forni di cottura, CP_1 costantemente adibito all'utilizzo di tessuti in amianto, al trattamento diretto dell'amianto con cazzuola, raschietto metallico, scopa, forbici e simili, in luoghi semichiusi, dunque esposto in misura rilevante al rischio di inalazione di polvere inquinata da amianto, oltre che ai fumi con anidride solforosa, biossido di azoto, monossido di carbonio e idrocarburi policiclici aromatici;
che a causa di tale esposizione nel febbraio del 2005 gli era stata diagnosticata interstiziopatia polmonare diffusa in paziente con esposizione professionale all'amianto; che con sentenza n.641/2013, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la eziopatogenesi professionale della malattia;
che nel corso di detto giudizio
[...]
era deceduto il 21 febbraio 2013; che tale decesso era stato provocato dalla patologia Persona_1 giudizialmente accertata come di origine professionale;
che, sulla base della menzionata sentenza Per
aveva acquisito il diritto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale Persona_1 oltre che patrimoniale per l'invalidità accertata nella misura dell'80%, trasferibile iure successionis
e pro quota agli eredi;
che, inoltre, questi ultimi e la compagna convivente more uxorio avevano diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale da perdita del congiunto;
chiedevano, dunque, che, accertata la responsabilità della Società convenuta nella verificazione della malattia a carico del loro dante causa, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale (“danno terminale”) subito dal congiunto, da liquidarsi in favore di essi ricorrenti iure hereditatis, nonché del danno patito iure proprio per lesione e perdita del vincolo parentale.
eccepiva, in via preliminare, la decadenza dei ricorrenti Controparte_1 dalla facoltà di produzione documentale per omesso tempestivo deposito in modalità telematica, nonché la prescrizione del diritto azionato per inutile decorso del termine decennale a partire dall'epoca (2005) della prima diagnosi di malattia;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, argomentando in ordine alla carenza di nesso causale tra la patologia di accertata origine professionale e la causa immediata del decesso, ed in ogni caso deducendo in ordine all'assenza di propria responsabilità rispetto alla vicenda dedotta in causa.
Con sentenza del 2 marzo 2022, depositata il 9 maggio 2022 il giudice adito, sulla scorta dell'espletata CTU, respingeva la domanda attorea per ritenuta insussistenza del nesso causale tra la pneumopatia di origine professionale ed il quadro cardiologico che aveva costituito la causa immediata del decesso di . Persona_1
Con ricorso innanzi a questa Corte depositato il 16 giugno 2022 Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la suddetta Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel rifarsi al riduttivo e superficiale parere del nominato ctu ai fini del giudizio di non riconducibilità della patologia, che aveva cagionato il decesso di
[...]
, anche all'attività lavorativa dal medesimo svolta presso la Società convenuta;
hanno Persona_1 chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e reiterando Controparte_1 le eccezioni preliminari sollevate in primo grado. Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, il Collegio non ritiene di dissentire dagli argomenti spesi dal Tribunale nell'ordinanza del 18 novembre 2016, idonei a superare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e reiterate in questa sede.
Quanto all'eccezione di decadenza dalla produzione documentale, è corretto il richiamo alle disposizioni del Ministero (cfr. Linee guida per gestione depositi ex art.51, comma 2, Controparte_3
D.L. n.90/2014), secondo cui, in caso di invio e deposito telematico di documenti che eccedano la dimensione stabilita (30 MB), è possibile procedere secondo le modalità in concreto osservate dagli originali ricorrenti, il cui contegno processuale, lungi dall'essere stato improntato ad inerzia ingiustificata, è consistito nell'attivarsi tempestivamente per ovviare all'inconveniente determinato dalla oggettiva mole della produzione, dunque non può determinare alcuna decadenza.
Priva di pregio è pure l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto azionato, posto che in questa sede opera la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c., la quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza n. 641/2013, resa il 4 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Ancona, con cui è divenuto definitivo l'accertamento circa l'origine professionale della pneumopatia da cui era affetto il dante causa dei ricorrenti.
In ordine, poi, alla qualità di eredi degli odierni appellanti, la documentazione ritualmente acquisita agli atti offre nel suo complesso sufficienti elementi indiziari favorevoli ad un giudizio presuntivo di esistenza della relazione parentale tra i germani ed il de cuius, tale da Per_1 consentire di ritenere la legittimazione di costoro ad agire in via risarcitoria iure successionis, nel difetto di specifiche contestazioni o prove di segno contrario, che sarebbe stato onere della Società convenuta, rimasto non assolto, offrire al vaglio del giudicante.
Tanto chiarito, gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado e gli accertamenti di fatto già consacrati in maniera irretrattabile nella sentenza n. 641/2013 della Corte d'appello offrono adeguato sostegno all'affermazione degli originari ricorrenti circa le caratteristiche morbigene della prestazione lavorativa concretamente resa dal proprio dante causa alle dipendenze della Società convenuta nel periodo dedotto in causa, in circostanze e secondo modalità tali da far ritenere con ogni probabilità l'esposizione di all'amianto nel periodo suddetto. Persona_1
In particolare, sulla nocività dell'ambiente lavorativo e sulle caratteristiche delle mansioni svolte, tali da determinare esposizione al rischio concreto di inalazione di particelle aerodisperse di amianto, appare esaustivo l'accertamento di fatto recepito dalla menzionata sentenza n. 641/2013 e coperto da giudicato: ivi si legge che è stato addetto per circa 14 anni, il qualità di Persona_1 fornaiolo, al carico e allo scarico dei forni cottura, all'utilizzo di tessuti in amianto, al trattamento diretto dell'amianto con cazzuola, raschietto metallico, scopa, forbici e simili, lavorando in ambienti semichiusi e polverosi, come evincibile anche dalla scheda sanitaria per i lavoratori della;
a tal fine la sentenza richiama anche gli esiti dell'indagine sul Reparto Controparte_2 grafitazione della di Ascoli Piceno, eseguita dall'Università di Ancona negli anni Controparte_2
1988-1989, in cui si da atto ivi della presenza non solo di polveri ma anche di fumi con anidride solforosa, biossido di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici.
In definitiva, attraverso le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e la puntuale ricostruzione in fatto effettuata dall'Autorità Giurisdizionale con forza di giudicato, circa le palesi Pe caratteristiche di nocività degli ambienti in cui prestava attività , rapportate alla Persona_1 tipologia delle mansioni dal medesimo sistematicamente, se non quotidianamente, espletate, è senz'altro possibile non solo affermare in termini altamente probabilistici l'esposizione del dante causa dei ricorrenti ad amianto negli anni in discorso, ma anche concludere per la sicura esistenza di una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per colposa violazione delle più elementari regole di salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
Ed infatti, rispetto all'utilizzo dell'amianto ed ai sistemi di protezione contro la sua pericolosità, all'epoca dei fatti di causa, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal d.P.R.
n.303 del 1956, contenente norme per l'igiene sul lavoro ed indicativo dei requisiti generali degli ambienti di lavoro, con prescrizione anche di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive.
Dall'analisi della normativa richiamata rileva, in primo luogo, la necessità, per il datore di lavoro, dell'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione, previsto dall'art.4 del d.P.R. cit., in virtù del quale egli è tenuto a “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti
e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. Altre norme di rilievo si rinvengono nell'art.9, riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro, nell'art.15, che regola la pulizia dei locali, in quanto “il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori” e nell'art.19, in materia di separazione dei lavori nocivi, che prescrive, specificamente, che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”.
Di particolare rilievo è anche l'art.387 del d.P.R. n.547 del 1955 che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e che prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri
o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
Un'altra norma fondamentale per la valutazione della responsabilità dei datori di lavoro nel caso in esame è l'art. 21 del d.P.R. n.303/56, la cui rubrica è “difesa contro le polveri”.
La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori di lavoro e si ritiene utile riportarne il testo dal quale si ricava chiaramente l'importanza che il legislatore, fin dagli anni cinquanta, ha voluto dare all'adozione di idonee misure dirette a prevenire le malattie derivanti dall'inalazione di sostanze pericolose.
La disposizione così recita:
“Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente,
e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
Orbene, a giudizio del Collegio, il materiale probatorio a disposizione consente di affermare, alla stregua della normativa all'epoca vigente, le grossolane disattenzioni ed omissioni di tutela poste in essere dalla datrice di lavoro, quindi di ascrivere a queste il sorgere della malattia in danno del lavoratore.
Occorre rilevare, in proposito, che le allegazioni attoree sulle modalità di svolgimento delle mansioni da parte del dante causa e sulle condizioni dei locali in cui lo stesso operava non sono state specificamente ed adeguatamente smentite dalla Società che non dimostrato il concreto ricorso ad efficaci mezzi di protezione individuale all'epoca disponibili.
Pertanto, il materiale probatorio complessivamente acquisito agli atti consente di affermare che la Società convenuta non abbia adempiuto agli obblighi di prevenzione della salute del lavoratore, nemmeno adottando i più elementari accorgimenti prescritti dalla legislazione vigente fin dall'epoca di inizio della di lui attività lavorativa.
In altri termini, non è emersa nemmeno l'adozione, da parte della convenuta, del rudimentale sistema di sicurezza esigibile alla stregua del remoto contesto storico nel quale ha iniziato a svolgersi l'attività lavorativa del dante causa degli appellanti.
Nulla è emerso, ad esempio, circa l'esecuzione di una periodica pulizia ed asportazione della polvere dai locali mediante uso di speciali accorgimenti e strumenti;
non è risultata l'esistenza di un generale sistema di areazione all'interno dei locali chiusi, né l'adozione di idonee maschere protettive;
tantomeno è emersa l'adozione di misure di informazione a vantaggio dei lavoratori.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di misure comunque idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre le possibilità di contrarre la malattia, esigibili dalla datrice di lavoro, la quale non poteva ignorare la nocività dell'amianto per la salute umana, già da tempo dimostrata attraverso studi scientifici.
Né, d'altra parte, appare rilevante la distinzione tra polveri e fibre, posto che l'ordinamento giuridico, allorquando detta le misure di prevenzione (artt.22 e 24 d.lgs. n.277 del 1991) oppure regolamenta le malattie professionali (all. 8 al T.U. n.1124 del 1965) utilizza il termine “polveri” anche per indicare le fibre d'amianto.
Inoltre, va ribadito che, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, non mancava, già all'epoca, nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del d.P.R. 303 cit. (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal d.P.R. da ultimo indicato è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto ai sensi degli artt.174 e 155 del d.P.R. n.1124 del 1965. Infatti, l'art.155 stabilisce che “ferme restando nel resto le disposizioni degli artt.10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art.173”. Quest'ultima norma prevede, in generale, una delega per l'emanazione di disposizioni ministeriali particolari per tutte le malattie professionali. Ma il successivo art.174 avvertiva, comunque, della necessità di prescrivere che nel frattempo venisse rispettato il d.P.R. n.303 del 1956, già più volte richiamato.
Pertanto, non può dirsi che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione all'epoca vigenti fosse oggettivamente insufficiente a proteggere il lavoratore;
al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori).
A tal fine la Suprema Corte, in sede penale, ha statuito che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto)” (così, Cass. Pen., Sez. 4,
Sentenza n. 38991 del 10/06/2010). Su questo specifico punto, inoltre, nemmeno rileva il tempo ed il grado di esposizione dal momento che, come ha affermato la Suprema Corte, “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del
1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere
l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per
l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18503 del
21/09/2016 e, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 24217 del 13/10/2017).
Una volta chiarito il profilo di responsabilità datoriale nella causazione della pneumopatia di origine professionale in danno di , alla stregua delle conclusioni del CTU nominato Persona_1 in questo grado di giudizio è possibile affermare, altresì, l'esistenza del nesso causale tra detta patologia e la causa immediata del decesso.
In tal senso, il nominato CTU evidenzia che “….la combinazione di una cardiomiopatia avanzata e di un'insufficienza ventilatoria cronica ha condotto ad un quadro clinico ad elevata mortalità. La frazione di eiezione piuttosto ridotta e la funzione respiratoria compromessa, hanno avuto insieme una prognosi sfavorevole in quanto entrambe le condizioni si sono influenzate reciprocamente, accelerando con elevata probabilità il deterioramento delle condizioni generali.
Ai fini di un giudizio sul nesso causale, è ormai prevalente e consolidata tale teoria – cosiddetta “condizionalistica”. Secondo tale orientamento è causa ogni condizione, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Tale teoria è denominata anche dell'equivalenza poiché pone sullo stesso piano tutti gli antecedenti idonei anche singolarmente a produrre l'evento. Per accertare il nesso causale si ricorre così all'eliminazione mentale: l'azione
è causa se eliminandola mentalmente viene meno anche l'evento che quindi risulta una condicio sine qua non.
Relativamente al caso oggetto di valutazione si ritiene dunque che, in accordo con quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria in atti, il nesso tra malattia professionale e decesso appare non interrotto, in quanto appaiono rispettati i consueti criteri medico-legali impiegati nell'ambito dell'accertamento del nesso di causa, in particolare i criteri di “idoneità lesiva”, “topografico”, “cronologico” e di “continuità fenomenica”, integrati con i più recenti criteri di “ammissibilità o possibilità scientifica”, “statistico-epidemiologico”e “anatomo- patologico”13.
Si ribadisce infatti come le sequenze morbose descritte nella scheda ISTAT al Punto 4.Parte I non escludono il rapporto di concausalità tra malattia professionale e decesso.
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che vi sia un ruolo concausale– secondo la regola del “più probabile che non” per una quota da indicare orientativamente nella fascia percentuale tra il 10 e il 15%, tra la pneumopatia diagnostica al sig. e il Persona_1 successivo decesso avvenuto in data 21 febbraio 2013, che come poc'anzi meglio argomentato è da attribuire in maniera prevalente ma non assoluta a patologia di natura esclusivamente cardiaca…..”
Da tali conclusioni, che il Collegio fa proprie in quanto frutto di accurate indagini, sorrette da intrinseca coerenza e condotte in maniera conforme alle regole della scienza medica, discende che,
a sorreggere l'affermazione di responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta, è sufficiente la prova dell'esposizione qualificata ad amianto presso i suoi locali, rispetto all'attività lavorativa in concreto svolta dal de cuius.
In proposito, la Suprema Corte ha più volte affermato che nella materia in esame “trova applicazione la regola contenuta nell'art.41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.13954 del 19/06/2014 e, in passato, Sez. L, Sentenza
n. 17959 del 09/09/2005, Sez. L, Sentenza n. 13361 del 17/06/2011, mentre recentemente Sez. L,
Sentenza n. 27952 del 31/10/2018).
In conclusione, l'accertamento medico condotto in questa sede basta ad affermare che
[...]
è deceduto anche a causa della patologia polmonare di acclarata origine professionale;
Persona_1 la pacifica concorrenza di altre patologie non vale ad escludere l'efficienza concausale della prima rispetto al decesso.
A giudizio di questa Corte va, pertanto, affermata la responsabilità civile della Società datrice di lavoro “per colpa”, in relazione non tanto alla presenza - in sé lecita ed all'epoca autorizzata - dell'amianto nei manufatti oggetto delle lavorazioni affidate ai dipendenti e negli impianti di cui i locali di lavoro erano dotati, quanto piuttosto alle modalità secondo cui l'utilizzo di tali manufatti e gli interventi manutentivi sugli impianti sono stati in concreto effettuati, in maniera del tutto avulsa dalle minime cautele imposte dalla legge in vigore all'epoca dei fatti di causa. La parte datoriale, quindi, non viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, poiché ad essa si ascrive l'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge vigenti ratione temporis (sul punto vedi Cass. n. 8292/2019; Cass.n.7640/2019).
Passando ai criteri di determinazione del danno lamentato dagli appellanti, valgano le seguenti considerazioni.
La interstiziopatia polmonare da asbesto (asbestosi) di accertata origine professionale non è definita “ad esito infausto” dalla scienza medica;
si tratta, infatti, di una patologia cronica la cui prognosi è variabile, progredisce lentamente, spesso presenta sintomi lievi, ma in ogni caso non rappresenta in sé causa di morte, e solo in via eventuale può contribuire al complicarsi del quadro respiratorio o cardiocircolatorio, dunque determinare un aggravamento delle complessive condizioni di salute fino a concorrere, come nella specie, a determinare scompensi all'apparato respiratorio o cardiovascolare di entità tale da condurre occasionalmente al decesso.
Quanto detto innanzi inevitabilmente incide sull'individuazione dell'area del danno risarcibile, il quale, se da un lato non può esaurirsi nel solo pregiudizio all'integrità fisica del soggetto, dall'altro non sempre include quelle componenti del danno non patrimoniale indefettibilmente connesse alla perdita di qualsiasi chance di guarigione, che si traducono nell'affatto peculiare condizione psicologica di chi, a causa di una vera e propria “prognosi infausta”, acquista la lucida visione del certo approssimarsi della fine della propria vita (per l'appunto “lucida agonia”).
Non possono dunque operare nella specie i medesimi criteri di quantificazione del danno non patrimoniale in favore di chi sia destinatario di una diagnosi di malattia ad esito infausto, ossia di una malattia che, in base alle conoscenze medico scientifiche del tempo, non regala alcuna speranza di guarigione, e che pertanto, quali che ne siano i sintomi iniziali, determina inevitabilmente a carico dell'interessato una condizione di particolare sofferenza psichica, in sé meritevole di adeguato ristoro.
Occorre, infatti, che tra le riportate lesioni da malattia e il decesso intercorra un certo lasso temporale minimo, comunque apprezzabile, nel corso del quale si possa almeno presumere che la coscienza dell'individuo elabori il rischio concreto di morte, da cui deriva la sofferenza psicologica.
La consapevolezza da parte della vittima circa l'approssimarsi della fine vita è, dunque, presupposto necessario per la risarcibilità del danno terminale.
Giova, al riguardo, richiamare gli affatto condivisibili argomenti spesi dalla Corte di
Cassazione in seno alla sentenza n.18056 del 5 luglio 2019: “…Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente….. esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane….. La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire….. il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. Di norma, esso sarà dovuto se la sopravvivenza supera le 24 ore, ed andrà comunque liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto;
la sofferenza patita da chi, cosciente
e consapevole, percepisca la morte imminente, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto….” (conforme Cass.Ord.n.16272/2023).
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, ed in base alle nuove tabelle di Milano “edizione 2024”, devesi liquidare il danno biologico temporaneo patito da per la durata di 180 giorni, Persona_1 decorrenti da settembre 2012, epoca della TAC polmonare che ha evidenziato danni polmonari e pleurici più marcati rispetto alle indagini precedenti, fino a febbraio 2013, epoca del decesso, di una condizione di invalidità pressoché totale, determinata dall'aggravarsi del complessivo quadro patologico;
rispetto a tale lasso temporale le emergenze documentali confortano il giudizio di un'invalidità temporanea assoluta pari al 100%; si giunge così a sommare al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (euro
84,00+ euro 31,00 = euro 115,00, in relazione ai valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamicorelazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile),
l'aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità fino ad un massimo del
50%, per un ammontare pari ad euro 31.500,00 (euro 115,00 x gg. 180 = euro 20.700,00 + euro
10.350,00); di tale importo va considerata la percentuale del 15%, che corrisponde alla stima concreta della misura di danno provocato dalla condotta colposa della società convenuta e che è pari ad euro 4.725,00.
Il suddetto valore monetario, calcolato all'attualità, corrisponde al risarcimento del danno biologico temporaneo patito dal dante causa dei ricorrenti in conseguenza del decesso, a provocare il quale ha contribuito nella percentuale del 15% la malattia contratta in ambiente lavorativo;
rispetto a tale valore monetario, a ciascun appellato spetterà la somma corrispondente alla quota ereditaria di cui lo stesso sia titolare, ed in tal senso la sentenza impugnata andrà riformata.
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno lamentato iure proprio dai figli della vittima, l'esistenza di tale pregiudizio può dirsi sufficientemente provata alla stregua degli elementi di natura presuntiva acquisiti agli atti, così che può farsi nella specie applicazione del principio elaborato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “ In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (Cass.n.21988/2025).
Con precipuo riferimento, poi, alla natura della relazione tra la vittima e , Parte_4 incontestatamente sua compagna e convivente more uxorio, l'espressa completa equiparazione tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali, sancita dalle tabelle di liquidazione del danno predisposte dal Tribunale di Milano e recepita dai Giudici di legittimità (vedi Cass.n.14746/2019), impone di equiparare la di lei posizione a quella del coniuge.
Tanto chiarito, appare opportuno liquidare il danno in argomento in favore di ciascuno degli originari ricorrenti tenendo conto dei dati informativi indicati nel conteggio allegato al ricorso e non specificamente contestati da controparte, e tuttavia optando per i valori monetari minimi che scaturiscono dall'applicazione del punteggio indicato, in considerazione della scarsità di elementi in atti che possano dare conto dell'effettiva e concreta qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita, sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), fatta eccezione per la convivente more uxorio, per la quale la presunzione di particolare intensità del legame affettivo e sentimentale con la vittima opera in misura maggiore.
La riduzione proporzionale del risarcimento, in ragione della percentuale del 15% di efficienza causale del contengo colposo datoriale, si applicherà anche alla voce di danno liquidata iure proprio (v. Cass. Ordinanza n. 27572/2024).
In conclusione, al titolo in argomento può essere liquidata la percentuale del 15% sulla somma di euro 122.265,00 in favore di pari ad euro 18.339,75, sulla somma di Parte_1 euro 122.265,00 in favore di pari ad euro 18.339,75, sulla somma di euro Parte_2
131.670,00 in favore di pari ad euro 19.750,50 - non avendo costui Parte_3 adeguatamente dimostrato la condizione di convivenza con la vittima primaria - e sulla somma di euro 263.340,00 in favore di , pari ad euro 39.501,00. Parte_4
Le spese del grado si liquidano in dispositivo a carico della Società appellata, che resta sostanzialmente soccombente rispetto al petitum dell'odierna causa
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna a versare in favore di Controparte_1 [...]
e iure hereditatis e pro quota la Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di euro 4.725,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo che ha condotto al decesso di;
condanna a versare Persona_1 Controparte_1 la somma di euro 18.339,75 in favore di la somma di euro 18.339,75 in favore Parte_1 di la somma di euro 19.750,50 in favore di la somma di Parte_2 Parte_3 euro 39.501,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno patito dai predetti Parte_4 iure proprio per la perdita del congiunto;
2) condanna la Società appellata al pagamento delle spese del grado che liquida, in favore degli appellanti in euro 12.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 180/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, , , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti Persona_1 Parte_4 dagli Avv.ti Otello Bagalini e Stefano Bagalini
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per Controparte_1 procura alle liti in atti dagli Avv.ti Marcello Malavasi, Marco Petrucci e Riccardo Leonardi
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno gli appellanti indicati in epigrafe, nelle rispettive vesti di figli e convivente more uxorio di , esponevano che Persona_1 quest'ultimo aveva prestato servizio alle dipendenze della di Ascoli Piceno Controparte_2
(ora ) dal 1976 al 1990, addetto al carico e scarico dei forni di cottura, CP_1 costantemente adibito all'utilizzo di tessuti in amianto, al trattamento diretto dell'amianto con cazzuola, raschietto metallico, scopa, forbici e simili, in luoghi semichiusi, dunque esposto in misura rilevante al rischio di inalazione di polvere inquinata da amianto, oltre che ai fumi con anidride solforosa, biossido di azoto, monossido di carbonio e idrocarburi policiclici aromatici;
che a causa di tale esposizione nel febbraio del 2005 gli era stata diagnosticata interstiziopatia polmonare diffusa in paziente con esposizione professionale all'amianto; che con sentenza n.641/2013, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la eziopatogenesi professionale della malattia;
che nel corso di detto giudizio
[...]
era deceduto il 21 febbraio 2013; che tale decesso era stato provocato dalla patologia Persona_1 giudizialmente accertata come di origine professionale;
che, sulla base della menzionata sentenza Per
aveva acquisito il diritto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale Persona_1 oltre che patrimoniale per l'invalidità accertata nella misura dell'80%, trasferibile iure successionis
e pro quota agli eredi;
che, inoltre, questi ultimi e la compagna convivente more uxorio avevano diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale da perdita del congiunto;
chiedevano, dunque, che, accertata la responsabilità della Società convenuta nella verificazione della malattia a carico del loro dante causa, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale (“danno terminale”) subito dal congiunto, da liquidarsi in favore di essi ricorrenti iure hereditatis, nonché del danno patito iure proprio per lesione e perdita del vincolo parentale.
eccepiva, in via preliminare, la decadenza dei ricorrenti Controparte_1 dalla facoltà di produzione documentale per omesso tempestivo deposito in modalità telematica, nonché la prescrizione del diritto azionato per inutile decorso del termine decennale a partire dall'epoca (2005) della prima diagnosi di malattia;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, argomentando in ordine alla carenza di nesso causale tra la patologia di accertata origine professionale e la causa immediata del decesso, ed in ogni caso deducendo in ordine all'assenza di propria responsabilità rispetto alla vicenda dedotta in causa.
Con sentenza del 2 marzo 2022, depositata il 9 maggio 2022 il giudice adito, sulla scorta dell'espletata CTU, respingeva la domanda attorea per ritenuta insussistenza del nesso causale tra la pneumopatia di origine professionale ed il quadro cardiologico che aveva costituito la causa immediata del decesso di . Persona_1
Con ricorso innanzi a questa Corte depositato il 16 giugno 2022 Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la suddetta Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel rifarsi al riduttivo e superficiale parere del nominato ctu ai fini del giudizio di non riconducibilità della patologia, che aveva cagionato il decesso di
[...]
, anche all'attività lavorativa dal medesimo svolta presso la Società convenuta;
hanno Persona_1 chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e reiterando Controparte_1 le eccezioni preliminari sollevate in primo grado. Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, il Collegio non ritiene di dissentire dagli argomenti spesi dal Tribunale nell'ordinanza del 18 novembre 2016, idonei a superare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e reiterate in questa sede.
Quanto all'eccezione di decadenza dalla produzione documentale, è corretto il richiamo alle disposizioni del Ministero (cfr. Linee guida per gestione depositi ex art.51, comma 2, Controparte_3
D.L. n.90/2014), secondo cui, in caso di invio e deposito telematico di documenti che eccedano la dimensione stabilita (30 MB), è possibile procedere secondo le modalità in concreto osservate dagli originali ricorrenti, il cui contegno processuale, lungi dall'essere stato improntato ad inerzia ingiustificata, è consistito nell'attivarsi tempestivamente per ovviare all'inconveniente determinato dalla oggettiva mole della produzione, dunque non può determinare alcuna decadenza.
Priva di pregio è pure l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto azionato, posto che in questa sede opera la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c., la quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza n. 641/2013, resa il 4 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Ancona, con cui è divenuto definitivo l'accertamento circa l'origine professionale della pneumopatia da cui era affetto il dante causa dei ricorrenti.
In ordine, poi, alla qualità di eredi degli odierni appellanti, la documentazione ritualmente acquisita agli atti offre nel suo complesso sufficienti elementi indiziari favorevoli ad un giudizio presuntivo di esistenza della relazione parentale tra i germani ed il de cuius, tale da Per_1 consentire di ritenere la legittimazione di costoro ad agire in via risarcitoria iure successionis, nel difetto di specifiche contestazioni o prove di segno contrario, che sarebbe stato onere della Società convenuta, rimasto non assolto, offrire al vaglio del giudicante.
Tanto chiarito, gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado e gli accertamenti di fatto già consacrati in maniera irretrattabile nella sentenza n. 641/2013 della Corte d'appello offrono adeguato sostegno all'affermazione degli originari ricorrenti circa le caratteristiche morbigene della prestazione lavorativa concretamente resa dal proprio dante causa alle dipendenze della Società convenuta nel periodo dedotto in causa, in circostanze e secondo modalità tali da far ritenere con ogni probabilità l'esposizione di all'amianto nel periodo suddetto. Persona_1
In particolare, sulla nocività dell'ambiente lavorativo e sulle caratteristiche delle mansioni svolte, tali da determinare esposizione al rischio concreto di inalazione di particelle aerodisperse di amianto, appare esaustivo l'accertamento di fatto recepito dalla menzionata sentenza n. 641/2013 e coperto da giudicato: ivi si legge che è stato addetto per circa 14 anni, il qualità di Persona_1 fornaiolo, al carico e allo scarico dei forni cottura, all'utilizzo di tessuti in amianto, al trattamento diretto dell'amianto con cazzuola, raschietto metallico, scopa, forbici e simili, lavorando in ambienti semichiusi e polverosi, come evincibile anche dalla scheda sanitaria per i lavoratori della;
a tal fine la sentenza richiama anche gli esiti dell'indagine sul Reparto Controparte_2 grafitazione della di Ascoli Piceno, eseguita dall'Università di Ancona negli anni Controparte_2
1988-1989, in cui si da atto ivi della presenza non solo di polveri ma anche di fumi con anidride solforosa, biossido di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici.
In definitiva, attraverso le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e la puntuale ricostruzione in fatto effettuata dall'Autorità Giurisdizionale con forza di giudicato, circa le palesi Pe caratteristiche di nocività degli ambienti in cui prestava attività , rapportate alla Persona_1 tipologia delle mansioni dal medesimo sistematicamente, se non quotidianamente, espletate, è senz'altro possibile non solo affermare in termini altamente probabilistici l'esposizione del dante causa dei ricorrenti ad amianto negli anni in discorso, ma anche concludere per la sicura esistenza di una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per colposa violazione delle più elementari regole di salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
Ed infatti, rispetto all'utilizzo dell'amianto ed ai sistemi di protezione contro la sua pericolosità, all'epoca dei fatti di causa, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal d.P.R.
n.303 del 1956, contenente norme per l'igiene sul lavoro ed indicativo dei requisiti generali degli ambienti di lavoro, con prescrizione anche di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive.
Dall'analisi della normativa richiamata rileva, in primo luogo, la necessità, per il datore di lavoro, dell'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione, previsto dall'art.4 del d.P.R. cit., in virtù del quale egli è tenuto a “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti
e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. Altre norme di rilievo si rinvengono nell'art.9, riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro, nell'art.15, che regola la pulizia dei locali, in quanto “il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori” e nell'art.19, in materia di separazione dei lavori nocivi, che prescrive, specificamente, che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”.
Di particolare rilievo è anche l'art.387 del d.P.R. n.547 del 1955 che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e che prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri
o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
Un'altra norma fondamentale per la valutazione della responsabilità dei datori di lavoro nel caso in esame è l'art. 21 del d.P.R. n.303/56, la cui rubrica è “difesa contro le polveri”.
La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori di lavoro e si ritiene utile riportarne il testo dal quale si ricava chiaramente l'importanza che il legislatore, fin dagli anni cinquanta, ha voluto dare all'adozione di idonee misure dirette a prevenire le malattie derivanti dall'inalazione di sostanze pericolose.
La disposizione così recita:
“Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente,
e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
Orbene, a giudizio del Collegio, il materiale probatorio a disposizione consente di affermare, alla stregua della normativa all'epoca vigente, le grossolane disattenzioni ed omissioni di tutela poste in essere dalla datrice di lavoro, quindi di ascrivere a queste il sorgere della malattia in danno del lavoratore.
Occorre rilevare, in proposito, che le allegazioni attoree sulle modalità di svolgimento delle mansioni da parte del dante causa e sulle condizioni dei locali in cui lo stesso operava non sono state specificamente ed adeguatamente smentite dalla Società che non dimostrato il concreto ricorso ad efficaci mezzi di protezione individuale all'epoca disponibili.
Pertanto, il materiale probatorio complessivamente acquisito agli atti consente di affermare che la Società convenuta non abbia adempiuto agli obblighi di prevenzione della salute del lavoratore, nemmeno adottando i più elementari accorgimenti prescritti dalla legislazione vigente fin dall'epoca di inizio della di lui attività lavorativa.
In altri termini, non è emersa nemmeno l'adozione, da parte della convenuta, del rudimentale sistema di sicurezza esigibile alla stregua del remoto contesto storico nel quale ha iniziato a svolgersi l'attività lavorativa del dante causa degli appellanti.
Nulla è emerso, ad esempio, circa l'esecuzione di una periodica pulizia ed asportazione della polvere dai locali mediante uso di speciali accorgimenti e strumenti;
non è risultata l'esistenza di un generale sistema di areazione all'interno dei locali chiusi, né l'adozione di idonee maschere protettive;
tantomeno è emersa l'adozione di misure di informazione a vantaggio dei lavoratori.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di misure comunque idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre le possibilità di contrarre la malattia, esigibili dalla datrice di lavoro, la quale non poteva ignorare la nocività dell'amianto per la salute umana, già da tempo dimostrata attraverso studi scientifici.
Né, d'altra parte, appare rilevante la distinzione tra polveri e fibre, posto che l'ordinamento giuridico, allorquando detta le misure di prevenzione (artt.22 e 24 d.lgs. n.277 del 1991) oppure regolamenta le malattie professionali (all. 8 al T.U. n.1124 del 1965) utilizza il termine “polveri” anche per indicare le fibre d'amianto.
Inoltre, va ribadito che, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, non mancava, già all'epoca, nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del d.P.R. 303 cit. (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal d.P.R. da ultimo indicato è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto ai sensi degli artt.174 e 155 del d.P.R. n.1124 del 1965. Infatti, l'art.155 stabilisce che “ferme restando nel resto le disposizioni degli artt.10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art.173”. Quest'ultima norma prevede, in generale, una delega per l'emanazione di disposizioni ministeriali particolari per tutte le malattie professionali. Ma il successivo art.174 avvertiva, comunque, della necessità di prescrivere che nel frattempo venisse rispettato il d.P.R. n.303 del 1956, già più volte richiamato.
Pertanto, non può dirsi che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione all'epoca vigenti fosse oggettivamente insufficiente a proteggere il lavoratore;
al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori).
A tal fine la Suprema Corte, in sede penale, ha statuito che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto)” (così, Cass. Pen., Sez. 4,
Sentenza n. 38991 del 10/06/2010). Su questo specifico punto, inoltre, nemmeno rileva il tempo ed il grado di esposizione dal momento che, come ha affermato la Suprema Corte, “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del
1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere
l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per
l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18503 del
21/09/2016 e, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 24217 del 13/10/2017).
Una volta chiarito il profilo di responsabilità datoriale nella causazione della pneumopatia di origine professionale in danno di , alla stregua delle conclusioni del CTU nominato Persona_1 in questo grado di giudizio è possibile affermare, altresì, l'esistenza del nesso causale tra detta patologia e la causa immediata del decesso.
In tal senso, il nominato CTU evidenzia che “….la combinazione di una cardiomiopatia avanzata e di un'insufficienza ventilatoria cronica ha condotto ad un quadro clinico ad elevata mortalità. La frazione di eiezione piuttosto ridotta e la funzione respiratoria compromessa, hanno avuto insieme una prognosi sfavorevole in quanto entrambe le condizioni si sono influenzate reciprocamente, accelerando con elevata probabilità il deterioramento delle condizioni generali.
Ai fini di un giudizio sul nesso causale, è ormai prevalente e consolidata tale teoria – cosiddetta “condizionalistica”. Secondo tale orientamento è causa ogni condizione, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Tale teoria è denominata anche dell'equivalenza poiché pone sullo stesso piano tutti gli antecedenti idonei anche singolarmente a produrre l'evento. Per accertare il nesso causale si ricorre così all'eliminazione mentale: l'azione
è causa se eliminandola mentalmente viene meno anche l'evento che quindi risulta una condicio sine qua non.
Relativamente al caso oggetto di valutazione si ritiene dunque che, in accordo con quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria in atti, il nesso tra malattia professionale e decesso appare non interrotto, in quanto appaiono rispettati i consueti criteri medico-legali impiegati nell'ambito dell'accertamento del nesso di causa, in particolare i criteri di “idoneità lesiva”, “topografico”, “cronologico” e di “continuità fenomenica”, integrati con i più recenti criteri di “ammissibilità o possibilità scientifica”, “statistico-epidemiologico”e “anatomo- patologico”13.
Si ribadisce infatti come le sequenze morbose descritte nella scheda ISTAT al Punto 4.Parte I non escludono il rapporto di concausalità tra malattia professionale e decesso.
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che vi sia un ruolo concausale– secondo la regola del “più probabile che non” per una quota da indicare orientativamente nella fascia percentuale tra il 10 e il 15%, tra la pneumopatia diagnostica al sig. e il Persona_1 successivo decesso avvenuto in data 21 febbraio 2013, che come poc'anzi meglio argomentato è da attribuire in maniera prevalente ma non assoluta a patologia di natura esclusivamente cardiaca…..”
Da tali conclusioni, che il Collegio fa proprie in quanto frutto di accurate indagini, sorrette da intrinseca coerenza e condotte in maniera conforme alle regole della scienza medica, discende che,
a sorreggere l'affermazione di responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta, è sufficiente la prova dell'esposizione qualificata ad amianto presso i suoi locali, rispetto all'attività lavorativa in concreto svolta dal de cuius.
In proposito, la Suprema Corte ha più volte affermato che nella materia in esame “trova applicazione la regola contenuta nell'art.41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.13954 del 19/06/2014 e, in passato, Sez. L, Sentenza
n. 17959 del 09/09/2005, Sez. L, Sentenza n. 13361 del 17/06/2011, mentre recentemente Sez. L,
Sentenza n. 27952 del 31/10/2018).
In conclusione, l'accertamento medico condotto in questa sede basta ad affermare che
[...]
è deceduto anche a causa della patologia polmonare di acclarata origine professionale;
Persona_1 la pacifica concorrenza di altre patologie non vale ad escludere l'efficienza concausale della prima rispetto al decesso.
A giudizio di questa Corte va, pertanto, affermata la responsabilità civile della Società datrice di lavoro “per colpa”, in relazione non tanto alla presenza - in sé lecita ed all'epoca autorizzata - dell'amianto nei manufatti oggetto delle lavorazioni affidate ai dipendenti e negli impianti di cui i locali di lavoro erano dotati, quanto piuttosto alle modalità secondo cui l'utilizzo di tali manufatti e gli interventi manutentivi sugli impianti sono stati in concreto effettuati, in maniera del tutto avulsa dalle minime cautele imposte dalla legge in vigore all'epoca dei fatti di causa. La parte datoriale, quindi, non viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, poiché ad essa si ascrive l'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge vigenti ratione temporis (sul punto vedi Cass. n. 8292/2019; Cass.n.7640/2019).
Passando ai criteri di determinazione del danno lamentato dagli appellanti, valgano le seguenti considerazioni.
La interstiziopatia polmonare da asbesto (asbestosi) di accertata origine professionale non è definita “ad esito infausto” dalla scienza medica;
si tratta, infatti, di una patologia cronica la cui prognosi è variabile, progredisce lentamente, spesso presenta sintomi lievi, ma in ogni caso non rappresenta in sé causa di morte, e solo in via eventuale può contribuire al complicarsi del quadro respiratorio o cardiocircolatorio, dunque determinare un aggravamento delle complessive condizioni di salute fino a concorrere, come nella specie, a determinare scompensi all'apparato respiratorio o cardiovascolare di entità tale da condurre occasionalmente al decesso.
Quanto detto innanzi inevitabilmente incide sull'individuazione dell'area del danno risarcibile, il quale, se da un lato non può esaurirsi nel solo pregiudizio all'integrità fisica del soggetto, dall'altro non sempre include quelle componenti del danno non patrimoniale indefettibilmente connesse alla perdita di qualsiasi chance di guarigione, che si traducono nell'affatto peculiare condizione psicologica di chi, a causa di una vera e propria “prognosi infausta”, acquista la lucida visione del certo approssimarsi della fine della propria vita (per l'appunto “lucida agonia”).
Non possono dunque operare nella specie i medesimi criteri di quantificazione del danno non patrimoniale in favore di chi sia destinatario di una diagnosi di malattia ad esito infausto, ossia di una malattia che, in base alle conoscenze medico scientifiche del tempo, non regala alcuna speranza di guarigione, e che pertanto, quali che ne siano i sintomi iniziali, determina inevitabilmente a carico dell'interessato una condizione di particolare sofferenza psichica, in sé meritevole di adeguato ristoro.
Occorre, infatti, che tra le riportate lesioni da malattia e il decesso intercorra un certo lasso temporale minimo, comunque apprezzabile, nel corso del quale si possa almeno presumere che la coscienza dell'individuo elabori il rischio concreto di morte, da cui deriva la sofferenza psicologica.
La consapevolezza da parte della vittima circa l'approssimarsi della fine vita è, dunque, presupposto necessario per la risarcibilità del danno terminale.
Giova, al riguardo, richiamare gli affatto condivisibili argomenti spesi dalla Corte di
Cassazione in seno alla sentenza n.18056 del 5 luglio 2019: “…Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente….. esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane….. La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire….. il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. Di norma, esso sarà dovuto se la sopravvivenza supera le 24 ore, ed andrà comunque liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto;
la sofferenza patita da chi, cosciente
e consapevole, percepisca la morte imminente, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto….” (conforme Cass.Ord.n.16272/2023).
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, ed in base alle nuove tabelle di Milano “edizione 2024”, devesi liquidare il danno biologico temporaneo patito da per la durata di 180 giorni, Persona_1 decorrenti da settembre 2012, epoca della TAC polmonare che ha evidenziato danni polmonari e pleurici più marcati rispetto alle indagini precedenti, fino a febbraio 2013, epoca del decesso, di una condizione di invalidità pressoché totale, determinata dall'aggravarsi del complessivo quadro patologico;
rispetto a tale lasso temporale le emergenze documentali confortano il giudizio di un'invalidità temporanea assoluta pari al 100%; si giunge così a sommare al valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (euro
84,00+ euro 31,00 = euro 115,00, in relazione ai valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamicorelazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile),
l'aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità fino ad un massimo del
50%, per un ammontare pari ad euro 31.500,00 (euro 115,00 x gg. 180 = euro 20.700,00 + euro
10.350,00); di tale importo va considerata la percentuale del 15%, che corrisponde alla stima concreta della misura di danno provocato dalla condotta colposa della società convenuta e che è pari ad euro 4.725,00.
Il suddetto valore monetario, calcolato all'attualità, corrisponde al risarcimento del danno biologico temporaneo patito dal dante causa dei ricorrenti in conseguenza del decesso, a provocare il quale ha contribuito nella percentuale del 15% la malattia contratta in ambiente lavorativo;
rispetto a tale valore monetario, a ciascun appellato spetterà la somma corrispondente alla quota ereditaria di cui lo stesso sia titolare, ed in tal senso la sentenza impugnata andrà riformata.
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno lamentato iure proprio dai figli della vittima, l'esistenza di tale pregiudizio può dirsi sufficientemente provata alla stregua degli elementi di natura presuntiva acquisiti agli atti, così che può farsi nella specie applicazione del principio elaborato di recente dalla Suprema Corte, secondo cui “ In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (Cass.n.21988/2025).
Con precipuo riferimento, poi, alla natura della relazione tra la vittima e , Parte_4 incontestatamente sua compagna e convivente more uxorio, l'espressa completa equiparazione tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali, sancita dalle tabelle di liquidazione del danno predisposte dal Tribunale di Milano e recepita dai Giudici di legittimità (vedi Cass.n.14746/2019), impone di equiparare la di lei posizione a quella del coniuge.
Tanto chiarito, appare opportuno liquidare il danno in argomento in favore di ciascuno degli originari ricorrenti tenendo conto dei dati informativi indicati nel conteggio allegato al ricorso e non specificamente contestati da controparte, e tuttavia optando per i valori monetari minimi che scaturiscono dall'applicazione del punteggio indicato, in considerazione della scarsità di elementi in atti che possano dare conto dell'effettiva e concreta qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita, sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), fatta eccezione per la convivente more uxorio, per la quale la presunzione di particolare intensità del legame affettivo e sentimentale con la vittima opera in misura maggiore.
La riduzione proporzionale del risarcimento, in ragione della percentuale del 15% di efficienza causale del contengo colposo datoriale, si applicherà anche alla voce di danno liquidata iure proprio (v. Cass. Ordinanza n. 27572/2024).
In conclusione, al titolo in argomento può essere liquidata la percentuale del 15% sulla somma di euro 122.265,00 in favore di pari ad euro 18.339,75, sulla somma di Parte_1 euro 122.265,00 in favore di pari ad euro 18.339,75, sulla somma di euro Parte_2
131.670,00 in favore di pari ad euro 19.750,50 - non avendo costui Parte_3 adeguatamente dimostrato la condizione di convivenza con la vittima primaria - e sulla somma di euro 263.340,00 in favore di , pari ad euro 39.501,00. Parte_4
Le spese del grado si liquidano in dispositivo a carico della Società appellata, che resta sostanzialmente soccombente rispetto al petitum dell'odierna causa
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna a versare in favore di Controparte_1 [...]
e iure hereditatis e pro quota la Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di euro 4.725,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo che ha condotto al decesso di;
condanna a versare Persona_1 Controparte_1 la somma di euro 18.339,75 in favore di la somma di euro 18.339,75 in favore Parte_1 di la somma di euro 19.750,50 in favore di la somma di Parte_2 Parte_3 euro 39.501,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno patito dai predetti Parte_4 iure proprio per la perdita del congiunto;
2) condanna la Società appellata al pagamento delle spese del grado che liquida, in favore degli appellanti in euro 12.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente