Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 16.4.2025 , letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6092 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
, , entrambi nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, in virtù di Persona_1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Ivan Artico, presso il quale sono elettivamente domiciliati ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 10 DL 203/2005, conv. In L. 248/2005
resisten te
1
Con ricorso depositato il 04.11.2020 i ricorrenti indicati in epigrafe, premettevano: - di aver presentato, in data 18.11.2016, domanda volta all'accertamento, in capo alla propria figlia minore dello status di minore invalida;
- di aver promosso, stante il mancato buon esito Persona_1 dell'iter amministrativo, ricorso per atpo innanzi al Tribunale di Nola (rg. N. 248/18); - che, con decreto di omologa del 03.07.2019, il Tribunale di Nola dichiarava sussistente il requisito sanitario necessario all'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa del
18.11.2016; - che, in data 28.10.2019, l' emetteva provvedimento di liquidazione della CP_1 prestazione riconosciuta, con conseguenziale pagamento dei ratei arretrati relativi al periodo dal
18.11.2016 al 30.11.2019, nonché del rateo con valuta del dicembre 2019; - di non aver tuttavia percepito alcunchè a titolo di ratei maturati a far data dal 01.01.2020, malgrado il perdurare dei requisiti di legge.
Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi la minore invalida con diritto a Persona_2 percepire l'indennità di frequenza a decorrere dal 01.01.2020, con conseguente condanna dell'istituto all'erogazione delle relative provvidenze economiche, quantificate in complessivi euro
2.800,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ L' costituitosi in giudizio, preliminarmente rappresentava di aver provveduto, in data
28.10.2019, alla liquidazione della riconosciuta indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa sino al giugno 2019, liquidando la prestazione di per il periodo dal 1 ottobre al 30 giugno di ogni anno, fino al completamento del ciclo scolastico (segnatamente sino al termine del periodo dell'obbligatorietà dell'istruzione( 16 anni), con conseguenziale corresponsione in data 20.11.2019 dei ratei maturati;
rappresentava, altresì, che per gli anni scolastici successivi, e fino al compimento del diciottesimo anno di vita, non aveva provveduto al pagamento della indennità di frequenza in mancanza della necessaria domanda di ricostituzione della prestazione con gli allegati comprovanti la frequenza scolastica. Concludeva, pertanto, con la richiesta di rigetto del ricorso.
Con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.04.2023, il procuratore di parte ricorrente, rappresentando che in data 09.03.2022 l' convenuto aveva provveduto alla CP_1 corresponsione della prestazione richiesta in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, facendo tuttavia rilevare l'infondatezza delle avverse deduzioni, rilevando che la liquidazione della prestazione era avvenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, e chiedeva, pertanto, la vittoria di spese lite.
Con le note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 06.11.2024, anche parte resistete chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che in data 09.03.2022
2 provvedeva ad emettere la comunicazione di riliquidazione della Prestazione n. 044-
510207490901 Cat. INVCIV, informando l'istante che la prestazione veniva ricalcolata a decorrere dal 01/01/2019 e che dal ricalcolo derivava, fino al 31 marzo 2022, un credito di euro
5.646,69. Precisava, tuttavia, che, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, l' Istituto provvedeva alla riliquidazione solo a seguito della domanda di ricostruzione depositata in via telematica dal ricorrente in pendenza di giudizio, segnatamente in data 03.03.2022, e con la quale l'istante inoltrava la documentazione attestante la frequenza scolastica, necessaria ai fini del riconoscimento della prestazione della indennità di frequenza per il periodo successivo al compimento di anni 16.
Disposta la trattazione scritta in sostituzione della udienza del 16.4.2025 il solo difensore di parte ricorrente depositava note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
3 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente(ed anche dalla stessa parte ricorrente), in particolare della stampa della “comunicazione di riliquidazione”, datata
09.03.2022, relativa alla minore (in cui è indicata la liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, con determinazione degli arretrati per il periodo al 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2022), unitamente alle stampe della “pensione/prestazione rata 04/22” relativo alla medesima minore, in cui
è indicato il pagamento della prestazione (cfr. doc. in atti allegati alle note per l'udienza del CP_1
06.11.2024), nonché delle dichiarazioni del procuratore dei ricorrenti, deve ritenersi che il pagamento (pacifico) della prestazione per il periodo oggetto di causa abbia soddisfatto integralmente la pretesa della parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno regolamentate secondo il principio di soccombenza virtuale, (Cass. sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda, fondata su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Ebbene, l'indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (art. 1, comma 1, della legge n. 289/90) i quali frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale (art. 1 cit., comma 3), ovvero in centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione purché la frequenza sia continua o anche periodica (art. 1 cit., comma 4) e con certi requisiti di reddito
(art. 1 cit., comma 5). Sul punto, cfr. Cass. 4.4.2006, n. 7847. Naturalmente, il beneficio spetti al minore soltanto per i periodi in cui risultano sussistere tutti i requisiti posti dalla legge e la prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio del corso e termina alla fine del mese di frequenza (v., in tal senso, Cass. n. 7847 del 04/04/2006).
4 Dunque, l'indennità di frequenza, oltre al requisito sanitario, necessita di requisiti socio- economici, tra cui la frequenza scolastica.
Nella specie, deve osservarsi, in via assorbente rispetto ad ogni altra deduzione ed eccezione, ed in osservanza al principio della “ragione più liquida”, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte istante, pur agendo per il pagamento della indennità di frequenza, ha esclusivamente dedotto di essere in possesso del requisito sanitario ma, viceversa, nulla di sufficientemente specifico ha dedotto in merito al possesso del necessario requisito della frequenza in relazione al periodo oggetto del giudizio, ossia dal gennaio 2020, essendo assolutamente generica la deduzione in ricorso del “perdurare dei requisiti di legge”.
Il requisito della frequenza, per quanto sopra detto è, al pari del requisito sanitario, un fatto costitutivo del diritto alla indennità di frequenza.
Ed allora, deve ritenersi-sulla scorta della sommaria delibazione che si sta compiendo- che il ricorso sarebbe stato rigettato per difetto di specifica allegazione di uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valete.- atteso che l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso, ed il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.-
Pertanto il giudizio di soccombenza virtuale è sfavorevole alla parte ricorrente, che sarebbe risultata soccombente. Tuttavia, vista la dichiarazione ex art 152 disp.att. c.p.c. resa dalla parte ricorrente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 30.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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