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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, all'udienza del 23 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6006/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IO OS ZO e dall'avv. Paolo Zinzi, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi per il tramite dell'
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore , dai funzionari , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso l'
[...] [...]
in alla Via Lubich n. 6 Controparte_3 CP_3
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il e le sue articolazioni territoriali deducendo di avere Controparte_1 lavorato in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici specificamente indicati nel CP_1 ricorso e, in particolare, negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.
1 Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
Evidenziata dunque la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere l'erogazione della carta per l'importo di € 500,00 per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Spese vinte, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
per il tramite dell'articolazione territoriale, eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del credito e contestando la fondatezza della pretesa attorea. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Rinviata la causa per la discussione, è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'odierna udienza del 23 ottobre 2025 mediante sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2021/2022
e 2022/2023 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_8 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
2 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_9 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Di talché, in attuazione di tale previsione normativa, dapprima il D.P.C.M. del 23.09.2015 e poi il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente -, hanno precisato che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 CP_10 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
È poi intervenuta la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa
C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve
3 essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e, da ultimo, l'art. 63, e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte di Giustizia ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono
4 risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La Corte di Cassazione individua così le tipologie di incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua” e può ritenersi senza dubbio sussistente una piena sovrapponibilità tra il docente a tempo determinato e il docente a tempo indeterminato.
Tuttavia, accanto alle ipotesi delineate dai giudici di legittimità, si pongono fattispecie che, pur non ancorate all'annualità nei termini delineati, sono comunque assimilabili, non potendosi quindi escludere a monte la comparabilità nei casi in cui il servizio prestato dai
5 precari non sia fino al termine delle attività didattiche (30/06), ma appaia pur sempre continuativo e sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione, benché abbia ritenuto inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari
a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche”.
Posti tali principi, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha documentato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio. È inoltre pacifico che nei menzionati anni non abbia fruito della Carta docente.
Precisamente, nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio in virtù di distinti contratti a tempo determinato ed a tempo pieno, dall'8.10.2021 al 30.12.2021; dal 10.1.2022 al 31.3.2022 e dal 1.4.2022 all'8.6.2022.
Quindi, è provato che nell'a.s. in questione, il ricorrente ha ricevuto incarichi per supplenze temporanee, sostanzialmente continuativi e comunque protrattisi fino ai primi di giugno. E facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che tale fattispecie, al pari a quelle delineate dalla Corte di
Cassazione, sia nella sostanza sovrapponibile al docente a tempo indeterminato, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa fino agli inizi di giugno e, quindi, sino a quando si protrae l'attività didattica in senso proprio, quale attività a carattere preminente svolta dai docenti nell'arco dell'anno scolastico e rispetto alla quale assume rilievo l'attività formativa che la Carta docente mira a garantire.
Nell'a.s. 2022/2023, invece, ha prestato servizio dal 3.11.2022 al 30.6.2023 per 7 ore settimanali e contestualmente dal 21.11.2022 al 14.12.2022 e dal 15.12.2022 al 21.12.2022 per dieci ore settimanali.
Bisogna a questo punto verificare se il servizio prestato dal docente, anche in tal caso sia assimilabile a quello dei docenti a tempo indeterminato ai fini della fruizione del beneficio per cui è causa anche in considerazione del minor orario di lavoro svolto.
6 La scrivente, condividendo le puntuali argomentazioni di una parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, Tribunale di Nola sent. n. 1975 del 2025), ritiene che possa ritenersi comparabile solo il servizio prestato in misura pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 prevede l'assegnazione della carta ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno sia a tempo parziale senza operare alcuna decurtazione del beneficio, ma la durata minima delle prestazioni lavorative dei docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo parziale è di norma pari al
50% di quella a tempo pieno (cfr. art. 39 CCNL del 29/11/2007).
Quindi, il beneficio in questione si ritiene possa essere riconosciuto in favore del docente precario che svolga un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Sicché, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche e dei suesposti principi di diritto, sulla scorta delle circostanze fattuali provate nella fattispecie in esame, per l'a.s.
2022/2023 non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della carta docente, non sussistendo la piena comparabilità tra la situazione lavorativa oggetto di causa e quella dell'omologo lavoratore a tempo indeterminato, avendo il ricorrente svolto la propria prestazione lavorativa per sole quattro ore settimanali per l'intero anno scolastico e in virtù di supplenze del tutto temporanee.
Mentre, si ribadisce, nell'a.s. 2021/2022, la prestazione lavorativa resa dall'istante a tempo determinato per 18 ore settimanali, in via continuativa sino al termine delle lezioni, va ritenuta del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi per un orario di lavoro pieno e per un arco temporale sostanzialmente coincidente con l'anno scolastico.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l. n.
107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, va dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'a.s.
7 2021/2022, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va a questo punto evidenziato che risulta dimostrato come il ricorrente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico, come comprovato dalla circostanza che lo stesso è destinatario di contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2026 (cfr. contratto di lavoro depositato in data 7.10.2025).
Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, laddove il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto.
L'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti necessari al fine di assegnare alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, trattandosi CP_1 di crediti relativi all'incarico assunto nell'a.s. 2021/2022, con decorrenza dall'8.10.2021, tenuto conto della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio del 10.9.2024.
In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 in relazione a tale annualità.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico del CP_1 resistente, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, , Parte_1 alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'a.s. 2021/2022;
8 - per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei Controparte_11 termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 500,00;
- rigetta nel resto;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1 della metà delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 160,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente. Compensa la restante metà delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.10.2025
Il Giudice del lavoro
AR IO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, all'udienza del 23 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6006/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IO OS ZO e dall'avv. Paolo Zinzi, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi per il tramite dell'
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore , dai funzionari , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso l'
[...] [...]
in alla Via Lubich n. 6 Controparte_3 CP_3
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il e le sue articolazioni territoriali deducendo di avere Controparte_1 lavorato in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici specificamente indicati nel CP_1 ricorso e, in particolare, negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.
1 Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
Evidenziata dunque la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere l'erogazione della carta per l'importo di € 500,00 per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023.
Spese vinte, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
per il tramite dell'articolazione territoriale, eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del credito e contestando la fondatezza della pretesa attorea. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Rinviata la causa per la discussione, è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'odierna udienza del 23 ottobre 2025 mediante sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2021/2022
e 2022/2023 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_8 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
2 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_9 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Di talché, in attuazione di tale previsione normativa, dapprima il D.P.C.M. del 23.09.2015 e poi il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente -, hanno precisato che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 CP_10 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
È poi intervenuta la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa
C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve
3 essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e, da ultimo, l'art. 63, e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte di Giustizia ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono
4 risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La Corte di Cassazione individua così le tipologie di incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua” e può ritenersi senza dubbio sussistente una piena sovrapponibilità tra il docente a tempo determinato e il docente a tempo indeterminato.
Tuttavia, accanto alle ipotesi delineate dai giudici di legittimità, si pongono fattispecie che, pur non ancorate all'annualità nei termini delineati, sono comunque assimilabili, non potendosi quindi escludere a monte la comparabilità nei casi in cui il servizio prestato dai
5 precari non sia fino al termine delle attività didattiche (30/06), ma appaia pur sempre continuativo e sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione, benché abbia ritenuto inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari
a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche”.
Posti tali principi, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha documentato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio. È inoltre pacifico che nei menzionati anni non abbia fruito della Carta docente.
Precisamente, nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio in virtù di distinti contratti a tempo determinato ed a tempo pieno, dall'8.10.2021 al 30.12.2021; dal 10.1.2022 al 31.3.2022 e dal 1.4.2022 all'8.6.2022.
Quindi, è provato che nell'a.s. in questione, il ricorrente ha ricevuto incarichi per supplenze temporanee, sostanzialmente continuativi e comunque protrattisi fino ai primi di giugno. E facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che tale fattispecie, al pari a quelle delineate dalla Corte di
Cassazione, sia nella sostanza sovrapponibile al docente a tempo indeterminato, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa fino agli inizi di giugno e, quindi, sino a quando si protrae l'attività didattica in senso proprio, quale attività a carattere preminente svolta dai docenti nell'arco dell'anno scolastico e rispetto alla quale assume rilievo l'attività formativa che la Carta docente mira a garantire.
Nell'a.s. 2022/2023, invece, ha prestato servizio dal 3.11.2022 al 30.6.2023 per 7 ore settimanali e contestualmente dal 21.11.2022 al 14.12.2022 e dal 15.12.2022 al 21.12.2022 per dieci ore settimanali.
Bisogna a questo punto verificare se il servizio prestato dal docente, anche in tal caso sia assimilabile a quello dei docenti a tempo indeterminato ai fini della fruizione del beneficio per cui è causa anche in considerazione del minor orario di lavoro svolto.
6 La scrivente, condividendo le puntuali argomentazioni di una parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, Tribunale di Nola sent. n. 1975 del 2025), ritiene che possa ritenersi comparabile solo il servizio prestato in misura pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 prevede l'assegnazione della carta ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno sia a tempo parziale senza operare alcuna decurtazione del beneficio, ma la durata minima delle prestazioni lavorative dei docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo parziale è di norma pari al
50% di quella a tempo pieno (cfr. art. 39 CCNL del 29/11/2007).
Quindi, il beneficio in questione si ritiene possa essere riconosciuto in favore del docente precario che svolga un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Sicché, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche e dei suesposti principi di diritto, sulla scorta delle circostanze fattuali provate nella fattispecie in esame, per l'a.s.
2022/2023 non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della carta docente, non sussistendo la piena comparabilità tra la situazione lavorativa oggetto di causa e quella dell'omologo lavoratore a tempo indeterminato, avendo il ricorrente svolto la propria prestazione lavorativa per sole quattro ore settimanali per l'intero anno scolastico e in virtù di supplenze del tutto temporanee.
Mentre, si ribadisce, nell'a.s. 2021/2022, la prestazione lavorativa resa dall'istante a tempo determinato per 18 ore settimanali, in via continuativa sino al termine delle lezioni, va ritenuta del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi per un orario di lavoro pieno e per un arco temporale sostanzialmente coincidente con l'anno scolastico.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l. n.
107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, va dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'a.s.
7 2021/2022, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va a questo punto evidenziato che risulta dimostrato come il ricorrente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico, come comprovato dalla circostanza che lo stesso è destinatario di contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2026 (cfr. contratto di lavoro depositato in data 7.10.2025).
Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, laddove il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto.
L'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti necessari al fine di assegnare alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, trattandosi CP_1 di crediti relativi all'incarico assunto nell'a.s. 2021/2022, con decorrenza dall'8.10.2021, tenuto conto della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio del 10.9.2024.
In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 in relazione a tale annualità.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico del CP_1 resistente, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, , Parte_1 alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'a.s. 2021/2022;
8 - per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei Controparte_11 termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 500,00;
- rigetta nel resto;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1 della metà delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 160,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente. Compensa la restante metà delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.10.2025
Il Giudice del lavoro
AR IO
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