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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10975 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 2723/2024 Verbale dell'udienza del 25/11/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Santonastaso. Per la sig.ra è presente l'avv. Espedito EV. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. l giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 2723 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione esattoriale (ex art. 615 c.p.c.) TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Santonastaso, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla Via Tommaso Campanella n.15 APPELLANTE E
, c.f. , rappresentata e difesa avv.ti Espedito CP_2 C.F._1
EV e EM EV, presso il cui studio elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli alla via Napoli n. 141 APPELLATA NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne dinanzi al Giudice di Pace di Napoli l' CP_1 Parte_1
e la esponendo di aver ricevuto, in qualità di obbligato
[...] Controparte_3 in solido, la cartella esattoriale n. 071 2019 01319658 80 001, in riferimento al mancato pagamento del verbale n. 739255023 per € 5.000,00 elevato il 30/01/2017 dai Carabinieri Compagnia di Castello di Cisterna nei confronti del trasgressore sig. ; il Persona_1 suindicato verbale era stato impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco (procedimento recante R.G.n. 45/2017), che aveva definito il giudizio con sentenza n. 860/2019, rigettando il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando l'atto impugnato;
la non aveva mai provveduto a notificare tale sentenza, munita di Controparte_3 formula esecutiva, per cui ne derivava l'invalidità della cartella, essendo il verbale non più titolo esecutivo, come da principio affermato dalla S.C. con sentenza n. 20983/2014; alla stregua di tanto, chiese dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'opposta cartella. Si costituì in giudizio l' , chiedendo: - in via preliminare Parte_1 di rito, dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli in favore del Tribunale di Napoli;
- in via preliminare di merito, in ragione di quanto dedotto sub 2) e 3), dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda e, per l'effetto, rigettarla;
- in subordine, nel merito, in ragione di quanto dedotto sub 4), dichiararsi l'infondatezza dell'avversa domanda e, per l'effetto, rigettarla;
- in ulteriore subordine, in ragione di quanto dedotto sub 5), ove mai la fondatezza della domanda dovesse derivare da cause imputabili all'ente impositore, tenere indenne da Parte_1 eventuale condanna alle spese di lite. Con sentenza n. 40585/2023 il Giudice di Pace accolse l'opposizione, annullando la cartella di pagamento n. 07120190131965880 e compensando le spese. Ha proposto appello l' , deducendo l'errore del primo giudice Parte_2 nell'avere dichiarato la propria competenza per valore (in spregio alle disposizioni di cui al d.lgs. 150/2011), nell'avere ritenuto ammissibile la domanda (nonostante proposta oltre il termine di trenta giorni di cui al citato d.lgs.), evidenziando nel merito che il giudicante ha male applicato il principio di cui alla sentenza Cass. 20983/2014, in quanto riferito a norma (art. 204 bis c.d.s.) oggi non più in vigore ed anche perché non vi è prova né che il giudice di pace di Pomigliano d'Arco inflisse il pagamento di somme diverse da quelle di cui al verbale né dell'esistenza stessa di tale sentenza di annullamento. Si è costituita la sig.ra , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è fondato. Va disatteso il primo motivo sulla incompetenza del giudice di pace, in quanto va applicato il principio affermato dalla S.C. (ord. 40561/2021) che questo giudice condivide, secondo cui in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. Nella specie, similmente, si deduce, con opposizione all'esecuzione, l'inesistenza del titolo esecutivo e il criterio di competenza è quello di cui agli art. 6 e 7 d.lgs. 150/2011. Precisato che, essendo indicato in cartella come ragione del credito “contrav. Codice strada” si ritiene applicabile l'art. 7 d.lgs 150/2011; anche ove volesse ritenersi applicabile l'art. 6 dello stesso decreto, la sanzione applicata rientra in quella di € 15.000,00 né vi è prova che si tratti di violazione per cui è prevista nel massimo una sanzione superiore. Sempre perché siamo nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. – poiché l'opposizione è tesa a dedurre l'inesistenza del titolo esecutivo e non la mancata notifica di atti presupposti (per cui non si configura un'opposizione “recuperatoria”) – la stessa è da considerarsi tempestiva, in quanto la norma de quo non contempla termini di decadenza e la domanda è stata proposta entro l'anno dalla notifica della cartella, quando la stessa ha ancora efficacia esecutiva e vi è l'interesse del destinatario a contestare l'altrui minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata. Nel merito, è fondata la doglianza secondo cui il giudice a quo ha male applicato al caso di specie il principio di cui alla sentenza della S.C. n. 20983/2014. Infatti, tale pronuncia si riferisce alla formulazione allora vigente dell'art. 204 bis c.d.s. secondo cui “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace”. Oggi la norma di riferimento è l'art. 11 d.lgs. 150/2011, il cui secondo comma afferma che “Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”. Tuttavia, l'ipotesi in cui il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza sussiste soltanto allorchè il giudice di pace “determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata”. Come chiarito, appunto, dalla S.C. più di recente (sentenza n. 15158/2016), in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia. Pertanto, ove il verbale sia opposto innanzi al giudice di pace, ove non vi sia sospensione dell'efficacia del verbale medesimo e ove il giudice di pace non ridetermini con la sentenza di rigetto la sanzione, rimane valido quanto previsto dall'art. 203, comma 3, c.d.s., secondo cui “ Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”. Nella specie non v'è allegazione e prova che il giudice di pace, nel rigettare l'opposizione, abbia rideterminato l'importo della sanzione. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra
. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria quanto al presente grado (Cass. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 40585/2023 del giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalla sig.ra ; CP_2
- condanna la stessa al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese e competenze di lite, che liquida in € 1.046,00 per il primo grado ed € 1.700,00, per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 25/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. l giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 2723 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione esattoriale (ex art. 615 c.p.c.) TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Santonastaso, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla Via Tommaso Campanella n.15 APPELLANTE E
, c.f. , rappresentata e difesa avv.ti Espedito CP_2 C.F._1
EV e EM EV, presso il cui studio elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli alla via Napoli n. 141 APPELLATA NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne dinanzi al Giudice di Pace di Napoli l' CP_1 Parte_1
e la esponendo di aver ricevuto, in qualità di obbligato
[...] Controparte_3 in solido, la cartella esattoriale n. 071 2019 01319658 80 001, in riferimento al mancato pagamento del verbale n. 739255023 per € 5.000,00 elevato il 30/01/2017 dai Carabinieri Compagnia di Castello di Cisterna nei confronti del trasgressore sig. ; il Persona_1 suindicato verbale era stato impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco (procedimento recante R.G.n. 45/2017), che aveva definito il giudizio con sentenza n. 860/2019, rigettando il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando l'atto impugnato;
la non aveva mai provveduto a notificare tale sentenza, munita di Controparte_3 formula esecutiva, per cui ne derivava l'invalidità della cartella, essendo il verbale non più titolo esecutivo, come da principio affermato dalla S.C. con sentenza n. 20983/2014; alla stregua di tanto, chiese dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'opposta cartella. Si costituì in giudizio l' , chiedendo: - in via preliminare Parte_1 di rito, dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli in favore del Tribunale di Napoli;
- in via preliminare di merito, in ragione di quanto dedotto sub 2) e 3), dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda e, per l'effetto, rigettarla;
- in subordine, nel merito, in ragione di quanto dedotto sub 4), dichiararsi l'infondatezza dell'avversa domanda e, per l'effetto, rigettarla;
- in ulteriore subordine, in ragione di quanto dedotto sub 5), ove mai la fondatezza della domanda dovesse derivare da cause imputabili all'ente impositore, tenere indenne da Parte_1 eventuale condanna alle spese di lite. Con sentenza n. 40585/2023 il Giudice di Pace accolse l'opposizione, annullando la cartella di pagamento n. 07120190131965880 e compensando le spese. Ha proposto appello l' , deducendo l'errore del primo giudice Parte_2 nell'avere dichiarato la propria competenza per valore (in spregio alle disposizioni di cui al d.lgs. 150/2011), nell'avere ritenuto ammissibile la domanda (nonostante proposta oltre il termine di trenta giorni di cui al citato d.lgs.), evidenziando nel merito che il giudicante ha male applicato il principio di cui alla sentenza Cass. 20983/2014, in quanto riferito a norma (art. 204 bis c.d.s.) oggi non più in vigore ed anche perché non vi è prova né che il giudice di pace di Pomigliano d'Arco inflisse il pagamento di somme diverse da quelle di cui al verbale né dell'esistenza stessa di tale sentenza di annullamento. Si è costituita la sig.ra , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è fondato. Va disatteso il primo motivo sulla incompetenza del giudice di pace, in quanto va applicato il principio affermato dalla S.C. (ord. 40561/2021) che questo giudice condivide, secondo cui in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. Nella specie, similmente, si deduce, con opposizione all'esecuzione, l'inesistenza del titolo esecutivo e il criterio di competenza è quello di cui agli art. 6 e 7 d.lgs. 150/2011. Precisato che, essendo indicato in cartella come ragione del credito “contrav. Codice strada” si ritiene applicabile l'art. 7 d.lgs 150/2011; anche ove volesse ritenersi applicabile l'art. 6 dello stesso decreto, la sanzione applicata rientra in quella di € 15.000,00 né vi è prova che si tratti di violazione per cui è prevista nel massimo una sanzione superiore. Sempre perché siamo nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. – poiché l'opposizione è tesa a dedurre l'inesistenza del titolo esecutivo e non la mancata notifica di atti presupposti (per cui non si configura un'opposizione “recuperatoria”) – la stessa è da considerarsi tempestiva, in quanto la norma de quo non contempla termini di decadenza e la domanda è stata proposta entro l'anno dalla notifica della cartella, quando la stessa ha ancora efficacia esecutiva e vi è l'interesse del destinatario a contestare l'altrui minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata. Nel merito, è fondata la doglianza secondo cui il giudice a quo ha male applicato al caso di specie il principio di cui alla sentenza della S.C. n. 20983/2014. Infatti, tale pronuncia si riferisce alla formulazione allora vigente dell'art. 204 bis c.d.s. secondo cui “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace”. Oggi la norma di riferimento è l'art. 11 d.lgs. 150/2011, il cui secondo comma afferma che “Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”. Tuttavia, l'ipotesi in cui il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza sussiste soltanto allorchè il giudice di pace “determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata”. Come chiarito, appunto, dalla S.C. più di recente (sentenza n. 15158/2016), in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia. Pertanto, ove il verbale sia opposto innanzi al giudice di pace, ove non vi sia sospensione dell'efficacia del verbale medesimo e ove il giudice di pace non ridetermini con la sentenza di rigetto la sanzione, rimane valido quanto previsto dall'art. 203, comma 3, c.d.s., secondo cui “ Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”. Nella specie non v'è allegazione e prova che il giudice di pace, nel rigettare l'opposizione, abbia rideterminato l'importo della sanzione. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra
. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria quanto al presente grado (Cass. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 40585/2023 del giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalla sig.ra ; CP_2
- condanna la stessa al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 spese e competenze di lite, che liquida in € 1.046,00 per il primo grado ed € 1.700,00, per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 25/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco