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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 994/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
Il giudice, d.ssa Maria Antonietta Naso, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 994 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
– già n persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Francesco Campisi Controparte_1 giusta procura in atti
Appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza la sentenza n. 181/2014 del Giudice di Pace di Nicotera
CONCLUSIONI: come in atti all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, già Parte_1
impugnava la sentenza n. 181/2014 del Giudice di Pace di Nicotera che ha accolto Parte_2
l'opposizione all'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 13920040004673618000 relativa a sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada, annullando la cartella e condannando alle spese di lite l'agente di riscossione.
A fondamento dell'appello, ha sostenuto l'illegittimità della sentenza di primo Parte_1 grado: a) per non aver dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta avverso un atto ricognitivo;
b) per non avere accolto la eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla forma dell'opposizione, avanzata ex art. 615 c.p.c. in luogo delle forme indicate dalla l. 689.1981.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado con accogliento puntuale dei motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La in p.l.r.p.t. pur regolarmente citata non si costituiva, pertanto in data Controparte_2
20 maggio 2016 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 15 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello è fondato e pertanto, va accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare ed assorbente va rilevato che ha proposto un'azione di Controparte_1 accertamento negativo avverso l'estratto di ruolo da cui risulta un debito corrispondente alla somma degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento indicati in ricorso (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Sulla specifica questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art. 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis prevede: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
2 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: - per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); - per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602); - per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Sulla questione dell'efficacia della norma in relazione ai procedimenti pendenti, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Tale disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, come nel caso di specie.
Nel caso in esame, parte appellata non ha fornito la prova di versare in una delle condizioni previste dalla legge (e considerate anche dalle Sezioni Unite) per legittimare un interesse ad agire avverso il ruolo esattoriale.
La mancanza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione può essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice.
Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione formulata da deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di pace di Nicotera n. 181/2014, disattesa ogni
[...] contraria deduzione ed eccezione, così decide:
-Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 181/2014 del Giudice di pace di Vibo Valentia (ex Uff. Gdp Nicotera) emessa il 20.12.2014 e depositata in data 30.12.2014, dichiara inammissibile l'opposizione promossa da in primo grado;
Controparte_1
3 -Compensa le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 17.01.2025
Il Giudice d.ssa Maria Antonietta Naso provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
Il giudice, d.ssa Maria Antonietta Naso, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 994 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
– già n persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Francesco Campisi Controparte_1 giusta procura in atti
Appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza la sentenza n. 181/2014 del Giudice di Pace di Nicotera
CONCLUSIONI: come in atti all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, già Parte_1
impugnava la sentenza n. 181/2014 del Giudice di Pace di Nicotera che ha accolto Parte_2
l'opposizione all'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 13920040004673618000 relativa a sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada, annullando la cartella e condannando alle spese di lite l'agente di riscossione.
A fondamento dell'appello, ha sostenuto l'illegittimità della sentenza di primo Parte_1 grado: a) per non aver dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta avverso un atto ricognitivo;
b) per non avere accolto la eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla forma dell'opposizione, avanzata ex art. 615 c.p.c. in luogo delle forme indicate dalla l. 689.1981.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado con accogliento puntuale dei motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La in p.l.r.p.t. pur regolarmente citata non si costituiva, pertanto in data Controparte_2
20 maggio 2016 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 15 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello è fondato e pertanto, va accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare ed assorbente va rilevato che ha proposto un'azione di Controparte_1 accertamento negativo avverso l'estratto di ruolo da cui risulta un debito corrispondente alla somma degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento indicati in ricorso (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Sulla specifica questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art. 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis prevede: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
2 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: - per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); - per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602); - per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Sulla questione dell'efficacia della norma in relazione ai procedimenti pendenti, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Tale disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, come nel caso di specie.
Nel caso in esame, parte appellata non ha fornito la prova di versare in una delle condizioni previste dalla legge (e considerate anche dalle Sezioni Unite) per legittimare un interesse ad agire avverso il ruolo esattoriale.
La mancanza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione può essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice.
Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione formulata da deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di pace di Nicotera n. 181/2014, disattesa ogni
[...] contraria deduzione ed eccezione, così decide:
-Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 181/2014 del Giudice di pace di Vibo Valentia (ex Uff. Gdp Nicotera) emessa il 20.12.2014 e depositata in data 30.12.2014, dichiara inammissibile l'opposizione promossa da in primo grado;
Controparte_1
3 -Compensa le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 17.01.2025
Il Giudice d.ssa Maria Antonietta Naso provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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