Art. 9.
In esecuzione della presente legge, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:
a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l' art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362 , per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni;
b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'art. 5 della presente legge;
c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 4 della presente legge;
d) lire 10 miliardi, in' ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge.
In esecuzione della presente legge, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:
a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l' art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362 , per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all' art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni;
b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'art. 5 della presente legge;
c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 4 della presente legge;
d) lire 10 miliardi, in' ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge.