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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3039/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3039/2020 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Rodolfo Foti e Antonio Toia come da mandato allegato
[...] all'atto di citazione in opposizione ex art. 83 co. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale B. Segni, 8 ATTORE contro in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Vieri Romagnoli e Laura Materassi come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Piazza Massimo D'Azeglio, 18 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: - in via preliminare: per i motivi esposti in premessa negare la concessione della provvisoria esecuzione all'opposto D.I.; - nel merito: accogliere la presente opposizione per i motivi dedotti e per l'effetto dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto DI n. 284/2020 (RG 17712/19); - in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare che l' non ha completato di cui all'appaltato CP_1 prodotto sub. 3 presso il cantiere di Via Rattazzi e che l'importo dei lavori non completati con riferimento agli appartamenti n. 5 – 6 – 7 – 8, come meglio descritti nella relazione del CTP Geom.
ammontano a corpo ad € 8.840,00= escluso IVA od a quella diversa ritenuta di giustizia;
b) Pt_3 condannare l' lla restituzione alla dell'importo dei lavori non completati con CP_1 Parte_1 riferimento agli appartamenti n. 5 – 6 – 7 – 8, come meglio descritti nella relazione del CTP Geom.
ammontante a corpo ad € 8.840,00= escluso IVA od a quella diversa ritenuta di giustizia;
c) Pt_3 condannare l' a titolo di risarcimento danni al pagamento della Controparte_1 somma di € 23.600,00= oltre interessi di legge dalla data della domanda;
d) nella denegata ipotesi che fosse accertato un residuo credito a favore dell' per i lavori Controparte_1 eseguiti, compensare tale credito con la somma di cui sub c), condannando quest'ultima a pagare la differenza che risultasse a favore della dopo operata la compensazione. In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. pagina 1 di 4 Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN TESI NEL MERITO: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 284/2020 (N. R.G. 17712/2019) emesso dal Tribunale di Firenze;
ANCORA NEL MERITO: rigettare le domande riconvenzionali spiegate dalla IN IPOTESI di revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto: accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti Controparte_1 della dell'importo di € 94.185,44 o di quella diversa somma che verrà ritenuta Parte_1 di giustizia sulla base delle risultanze della C.T.U. tecnica depositata in atti e, per l'effetto, condannarla a pagare il relativo importo oltre interessi di mora ex lege n. 231/2002 dal 1° ottobre 2019 in favore della prima, detratto quanto già corrisposto per effetto della provvisoria esecutività del decreto in giuntivo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 284/2020 Parte_1 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.1.2020 su ricorso di Controparte_1 per il pagamento della somma di Euro 94.185,44, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 71
[...] dell'1.10.2029, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di subappalto in virtù del contratto stipulato fra le parti in data 30.4.2018.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio si riferiva a lavori eseguiti presso il cantiere di Firenze, Via Rattazzi, mentre il contratto di subappalto cui faceva riferimento controparte aveva ad oggetto lavori da eseguirsi presso il cantiere sito in Firenze, Via delle Ruote;
di non aver comunque mai sottoscritto alcun contratto di subappalto relativo al Parte cantiere sito in Via delle Ruote, il quale, in realtà, era intercorso fra la subappaltatrice, ed subappaltante, avente ad oggetto lavori da eseguirsi presso il cantiere posto in CP_2 Firenze, Via Rattazzi, per un compenso forfettario pattuito di Euro 84.000,00 IVA esclusa;
che CP_1
, con riferimento al cantiere di Via Rattazzi, aveva riscosso la somma di Euro 151.685,00 IVA
[...] Parte esclusa, ed aveva svolto per lavori in altri cantieri per i quali aveva emesso altre fatture, e per i Parte quali aveva corrisposto l'ulteriore somma di Euro 29.141,00; di aver contestato ad il CP_1 mancato completamento delle opere relative all'appalto a forfait, nonché in merito alla cattiva esecuzione di alcune opere appaltate.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna della convenuta alla restituzione, in proprio favore, dell'importo dei lavori non completati pari ad Euro 8.840,00 IVA esclusa, nonché al pagamento della somma di Euro 23.600,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni;
in denegata ipotesi di accertamento di un residuo credito in favore di ne ha chiesto la compensazione con le somme come sopra dovute. CP_1
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: che la fattura n. Controparte_1
71 dell'1.10.2019, posta a fondamento del ricorso monitorio, riguarda il solo cantiere di Via Rattazzi a Firenze, come, del resto, nella stessa indicato e come riconosciuto da controparte;
che l'importo dei lavori eseguiti in tale cantiere ammonta ad Euro 195.011,94, rispetto alla quale ha ricevuto la CP_1 minor somma di Eur 100.826,00; che la ragione del mancato completamento delle opere da parte di contestato da parte opponente, era dipesa dalla mancata redazione dei SAL mensili a partire dal CP_1 Parte giugno 2019 da parte di che aveva costretto a sospendere la propria attività; che i lavori CP_1 erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che la stessa è creditrice nei confronti della per la Parte_1 somma di Euro 94.185,44, o di quella diversa somma di giustizia, e la condanna al pagamento del relativo importo, oltre interessi di mora.
pagina 2 di 4 La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (grafologica e tecnico-contabile).
****************************************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. ha accertato, con motivazione Persona_1 logica e ben argomentata dal punto di vista tecnico e, come tale, pienamente condivisibile, che il valore complessivo delle opere eseguite da comprensive di lavorazioni extra e nuove opere, è pari ad CP_1 Euro 192.971,44, oltre IVA, come risultante dall'ultimo SAL accettato dalle parti. Ha accertato, poi, l'insussistenza dei vizi lamentati da parte opponente, in quanto in parte inesistenti ab origine e in parte già risolti.
A seguito delle osservazioni critiche presentate alla Bozza della relazione peritale dal CT di parte convenuta opposta, limitate all'erroneo riferimento, contenuto nella bozza medesima, ad una decurtazione economica di Euro 10.000,00 relativa a somme estranee all'appalto e alle lavorazioni oggetto di CTU, l'ausiliario del Giudice ha correttamente espunto dal computo tale somma, confermando il valore come sopra indicato delle opere eseguite.
Quanto al valore delle opere non eseguite, contestate da parte opponente, è stato quantificato dal CTU in Euro 6.240,00, di valore irrisorio rispetto al valore complessivo dell'appalto e, comunque, superato dal fatto che il SAL ultimo risulta essere stato trattato e accettato dalle parti;
in ogni caso, risulta fondata l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta opposta, a fronte del fatto che, Parte nonostante le numerose richieste avanzate in tal senso e con più modalità da ha per lungo CP_1 tempo omesso di redigere i SAL mensili (circostanza documentalmente provata), in violazione degli obblighi contrattuali, a decorrere dal mese di Giugno 2019, costringendo, in tal modo, a CP_1 Parte sospendere, legittimamente, l'esecuzione dei lavori;
soltanto a settembre 2019 la ha fornito via mail il SAL più recente.
Dirimente è, altresì, l'esito della consulenza grafologica d'ufficio, che ha escluso l'autenticità delle firme apposte sulle ricevute di pagamento prodotte in giudizio da parte opponente e, quindi, la loro riconducibilità al sig. Anche le conclusioni di tale perizia devono ritenersi condivisibili CP_1 in quanto ben argomentate in base alla metodologia adottata.
Irrilevanti, infine, devono ritenersi le contestazioni avanzate da parte opponente con riferimento ad altri cantieri.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere integralmente confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già separatamente liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 284/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.1.2020.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE in via definitiva a carico esclusivo di parte opponente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate. pagina 3 di 4 Firenze, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3039/2020 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Rodolfo Foti e Antonio Toia come da mandato allegato
[...] all'atto di citazione in opposizione ex art. 83 co. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale B. Segni, 8 ATTORE contro in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Vieri Romagnoli e Laura Materassi come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Piazza Massimo D'Azeglio, 18 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: - in via preliminare: per i motivi esposti in premessa negare la concessione della provvisoria esecuzione all'opposto D.I.; - nel merito: accogliere la presente opposizione per i motivi dedotti e per l'effetto dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto DI n. 284/2020 (RG 17712/19); - in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare che l' non ha completato di cui all'appaltato CP_1 prodotto sub. 3 presso il cantiere di Via Rattazzi e che l'importo dei lavori non completati con riferimento agli appartamenti n. 5 – 6 – 7 – 8, come meglio descritti nella relazione del CTP Geom.
ammontano a corpo ad € 8.840,00= escluso IVA od a quella diversa ritenuta di giustizia;
b) Pt_3 condannare l' lla restituzione alla dell'importo dei lavori non completati con CP_1 Parte_1 riferimento agli appartamenti n. 5 – 6 – 7 – 8, come meglio descritti nella relazione del CTP Geom.
ammontante a corpo ad € 8.840,00= escluso IVA od a quella diversa ritenuta di giustizia;
c) Pt_3 condannare l' a titolo di risarcimento danni al pagamento della Controparte_1 somma di € 23.600,00= oltre interessi di legge dalla data della domanda;
d) nella denegata ipotesi che fosse accertato un residuo credito a favore dell' per i lavori Controparte_1 eseguiti, compensare tale credito con la somma di cui sub c), condannando quest'ultima a pagare la differenza che risultasse a favore della dopo operata la compensazione. In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. pagina 1 di 4 Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN TESI NEL MERITO: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 284/2020 (N. R.G. 17712/2019) emesso dal Tribunale di Firenze;
ANCORA NEL MERITO: rigettare le domande riconvenzionali spiegate dalla IN IPOTESI di revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto: accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti Controparte_1 della dell'importo di € 94.185,44 o di quella diversa somma che verrà ritenuta Parte_1 di giustizia sulla base delle risultanze della C.T.U. tecnica depositata in atti e, per l'effetto, condannarla a pagare il relativo importo oltre interessi di mora ex lege n. 231/2002 dal 1° ottobre 2019 in favore della prima, detratto quanto già corrisposto per effetto della provvisoria esecutività del decreto in giuntivo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 284/2020 Parte_1 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.1.2020 su ricorso di Controparte_1 per il pagamento della somma di Euro 94.185,44, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 71
[...] dell'1.10.2029, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di subappalto in virtù del contratto stipulato fra le parti in data 30.4.2018.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio si riferiva a lavori eseguiti presso il cantiere di Firenze, Via Rattazzi, mentre il contratto di subappalto cui faceva riferimento controparte aveva ad oggetto lavori da eseguirsi presso il cantiere sito in Firenze, Via delle Ruote;
di non aver comunque mai sottoscritto alcun contratto di subappalto relativo al Parte cantiere sito in Via delle Ruote, il quale, in realtà, era intercorso fra la subappaltatrice, ed subappaltante, avente ad oggetto lavori da eseguirsi presso il cantiere posto in CP_2 Firenze, Via Rattazzi, per un compenso forfettario pattuito di Euro 84.000,00 IVA esclusa;
che CP_1
, con riferimento al cantiere di Via Rattazzi, aveva riscosso la somma di Euro 151.685,00 IVA
[...] Parte esclusa, ed aveva svolto per lavori in altri cantieri per i quali aveva emesso altre fatture, e per i Parte quali aveva corrisposto l'ulteriore somma di Euro 29.141,00; di aver contestato ad il CP_1 mancato completamento delle opere relative all'appalto a forfait, nonché in merito alla cattiva esecuzione di alcune opere appaltate.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna della convenuta alla restituzione, in proprio favore, dell'importo dei lavori non completati pari ad Euro 8.840,00 IVA esclusa, nonché al pagamento della somma di Euro 23.600,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni;
in denegata ipotesi di accertamento di un residuo credito in favore di ne ha chiesto la compensazione con le somme come sopra dovute. CP_1
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: che la fattura n. Controparte_1
71 dell'1.10.2019, posta a fondamento del ricorso monitorio, riguarda il solo cantiere di Via Rattazzi a Firenze, come, del resto, nella stessa indicato e come riconosciuto da controparte;
che l'importo dei lavori eseguiti in tale cantiere ammonta ad Euro 195.011,94, rispetto alla quale ha ricevuto la CP_1 minor somma di Eur 100.826,00; che la ragione del mancato completamento delle opere da parte di contestato da parte opponente, era dipesa dalla mancata redazione dei SAL mensili a partire dal CP_1 Parte giugno 2019 da parte di che aveva costretto a sospendere la propria attività; che i lavori CP_1 erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che la stessa è creditrice nei confronti della per la Parte_1 somma di Euro 94.185,44, o di quella diversa somma di giustizia, e la condanna al pagamento del relativo importo, oltre interessi di mora.
pagina 2 di 4 La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (grafologica e tecnico-contabile).
****************************************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. ha accertato, con motivazione Persona_1 logica e ben argomentata dal punto di vista tecnico e, come tale, pienamente condivisibile, che il valore complessivo delle opere eseguite da comprensive di lavorazioni extra e nuove opere, è pari ad CP_1 Euro 192.971,44, oltre IVA, come risultante dall'ultimo SAL accettato dalle parti. Ha accertato, poi, l'insussistenza dei vizi lamentati da parte opponente, in quanto in parte inesistenti ab origine e in parte già risolti.
A seguito delle osservazioni critiche presentate alla Bozza della relazione peritale dal CT di parte convenuta opposta, limitate all'erroneo riferimento, contenuto nella bozza medesima, ad una decurtazione economica di Euro 10.000,00 relativa a somme estranee all'appalto e alle lavorazioni oggetto di CTU, l'ausiliario del Giudice ha correttamente espunto dal computo tale somma, confermando il valore come sopra indicato delle opere eseguite.
Quanto al valore delle opere non eseguite, contestate da parte opponente, è stato quantificato dal CTU in Euro 6.240,00, di valore irrisorio rispetto al valore complessivo dell'appalto e, comunque, superato dal fatto che il SAL ultimo risulta essere stato trattato e accettato dalle parti;
in ogni caso, risulta fondata l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta opposta, a fronte del fatto che, Parte nonostante le numerose richieste avanzate in tal senso e con più modalità da ha per lungo CP_1 tempo omesso di redigere i SAL mensili (circostanza documentalmente provata), in violazione degli obblighi contrattuali, a decorrere dal mese di Giugno 2019, costringendo, in tal modo, a CP_1 Parte sospendere, legittimamente, l'esecuzione dei lavori;
soltanto a settembre 2019 la ha fornito via mail il SAL più recente.
Dirimente è, altresì, l'esito della consulenza grafologica d'ufficio, che ha escluso l'autenticità delle firme apposte sulle ricevute di pagamento prodotte in giudizio da parte opponente e, quindi, la loro riconducibilità al sig. Anche le conclusioni di tale perizia devono ritenersi condivisibili CP_1 in quanto ben argomentate in base alla metodologia adottata.
Irrilevanti, infine, devono ritenersi le contestazioni avanzate da parte opponente con riferimento ad altri cantieri.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere integralmente confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già separatamente liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 284/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.1.2020.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE in via definitiva a carico esclusivo di parte opponente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate. pagina 3 di 4 Firenze, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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