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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 344/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 344/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO ELENA e presso lo Parte_1 studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. DE SCIANNI MARIA TERESA e presso lo Controparte_1 studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 04.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21/06/2004 in AI di cui all'atto di matrimonio n. 18 del 2004 , parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di AI.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 04.05.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile); la separazione, peraltro, risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie nata a [...] il [...] e nata a Nocera Inferiore in [...] Per_1 Per_2
12.04.2008 ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 21/06/2004 in AI (trascritto nei registri dello Stato civile del precitato Comune, di cui all'atto n. 18, parte II, serie A, anno 2004 ) tra: nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“
1. Affidamento: la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
e collocata prevalentemente presso la madre con la quale continuerà a vivere nella casa familiare sita in Cava de' Tirreni, (SA) al Corso Mazzini, 67. L'altra figlia , sebbene maggiorenne, è Per_1 studentessa universitaria presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, dove attualmente domicilia in una casa trovata in locazione per la quale finora i genitori dividevano in parti uguali solo la spesa della locazione - mentre gli oneri delle utenze erano sostenute dalla IG.ra - rientrando dalla madre a Cava de' Tirreni nei periodi di sospensione delle attività Pt_1 didattiche La figlia minore trascorrerà con il padre i periodi di tempo conciliabili con i suoi impegni di studio e di svago ed in particolare trascorrerà con il genitore non convivente due pomeriggi alla settimana, secondo le reciproche disponibilità di tempo ed in particolare in relazione alle esigenze di studio, sport e svago della medesima, nonché week end alternati dal sabato dopo scuola fino alla domenica pomeriggio con pernottamento. Inoltre, salvo diverso accordo tra i coniugi, si conviene: che la figlia trascorra ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore e il Capodanno con l'altro ugualmente per le vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e con Parte_2
l'altro sempre ad anni alterni;
durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno 10 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con pari diritto per la madre di portare con sé in viaggio la figlia per altrettanti dieci giorni, durante i quali le visite del padre resteranno sospese.
3. Mantenimento figlie: Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie ancora CP_1 studentesse mediante il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 325,00 per ciascuna figlia, quindi di € 650,00 in totale, fino alla loro raggiunta indipendenza economica. Il suindicato assegno dovrà essere corrisposto, con materiale disponibilità sul CC indicato dalla sig.ra il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario in favore della suddetta e sarà Pt_1 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla emissione della sentenza.
4. Assegno unico: I coniugi convengono che l'assegno unico relativo alle due figlie sarà percepito totalmente dalla IG.ra , con rinuncia del IG. alla quota di assegno a lui spettante. Pt_1 CP_1
5. Spese straordinarie: Entrambe le parti contribuiranno nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, così come specificate nelle linee guida del CNF alle quali si riportano ed a cui faranno riferimento, da corrispondersi, anche queste a mezzo bonifico bancario, unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo alla loro effettuazione”.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“
2. I coniugi essendo allo stato economicamente autonomi espressamente convengono di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
….In particolare il IG. si obbliga a contribuire nella suddetta misura del 50% al canone CP_1 di locazione della casa in cui vive a Bologna la figlia , nonché alle spese per le relative Per_1 utenze domestiche e TARI.
6. Mutuo: entrambi i coniugi continueranno a pagare, ciascuno per metà e restando solidalmente obbligati, le rate del mutuo da loro stipulato per l'acquisto dell'immobile casa coniugale- ceduto alle figlie in proprietà dopo la separazione, avvenuta nel 2020, e che rimarrà in usufrutto alla moglie per la durata di 15 anni dalla suddetta cessione, come da preciso accordo di separazione e pedissequo atto notarile. Le detrazioni fiscali restano ripartite al 50%.
1) Le parti, nell'ottica transattiva che permea il presente accordo, rinunciano reciprocamente a pretendere sia gli arretrati per la quota di assegno unico non percepiti da lui che le differenze dell'aumento ISTAT non corrisposte finora a lei.
2) Fermo tutto quanto convenuto nel presente atto, i coniugi riconoscono e si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.
3) Le spese legali sono parzialmente compensate, in quanto il IG. si obbliga a rimborsare CP_1 alla IG.ra l'importo di € 750,00, a titolo di ristoro parziale delle spese legali dalla stessa Pt_1 sostenute, importo che sarà versato al momento della sottoscrizione del presente ricorso con bonifico alla IG.ra ; sottoscrivono la presente anche i legali per rinuncia alla solidarietà Pt_1 professionale”
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 344/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO ELENA e presso lo Parte_1 studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. DE SCIANNI MARIA TERESA e presso lo Controparte_1 studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 04.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21/06/2004 in AI di cui all'atto di matrimonio n. 18 del 2004 , parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di AI.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 04.05.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile); la separazione, peraltro, risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie nata a [...] il [...] e nata a Nocera Inferiore in [...] Per_1 Per_2
12.04.2008 ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 21/06/2004 in AI (trascritto nei registri dello Stato civile del precitato Comune, di cui all'atto n. 18, parte II, serie A, anno 2004 ) tra: nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“
1. Affidamento: la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
e collocata prevalentemente presso la madre con la quale continuerà a vivere nella casa familiare sita in Cava de' Tirreni, (SA) al Corso Mazzini, 67. L'altra figlia , sebbene maggiorenne, è Per_1 studentessa universitaria presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, dove attualmente domicilia in una casa trovata in locazione per la quale finora i genitori dividevano in parti uguali solo la spesa della locazione - mentre gli oneri delle utenze erano sostenute dalla IG.ra - rientrando dalla madre a Cava de' Tirreni nei periodi di sospensione delle attività Pt_1 didattiche La figlia minore trascorrerà con il padre i periodi di tempo conciliabili con i suoi impegni di studio e di svago ed in particolare trascorrerà con il genitore non convivente due pomeriggi alla settimana, secondo le reciproche disponibilità di tempo ed in particolare in relazione alle esigenze di studio, sport e svago della medesima, nonché week end alternati dal sabato dopo scuola fino alla domenica pomeriggio con pernottamento. Inoltre, salvo diverso accordo tra i coniugi, si conviene: che la figlia trascorra ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore e il Capodanno con l'altro ugualmente per le vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e con Parte_2
l'altro sempre ad anni alterni;
durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno 10 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con pari diritto per la madre di portare con sé in viaggio la figlia per altrettanti dieci giorni, durante i quali le visite del padre resteranno sospese.
3. Mantenimento figlie: Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie ancora CP_1 studentesse mediante il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 325,00 per ciascuna figlia, quindi di € 650,00 in totale, fino alla loro raggiunta indipendenza economica. Il suindicato assegno dovrà essere corrisposto, con materiale disponibilità sul CC indicato dalla sig.ra il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario in favore della suddetta e sarà Pt_1 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla emissione della sentenza.
4. Assegno unico: I coniugi convengono che l'assegno unico relativo alle due figlie sarà percepito totalmente dalla IG.ra , con rinuncia del IG. alla quota di assegno a lui spettante. Pt_1 CP_1
5. Spese straordinarie: Entrambe le parti contribuiranno nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, così come specificate nelle linee guida del CNF alle quali si riportano ed a cui faranno riferimento, da corrispondersi, anche queste a mezzo bonifico bancario, unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo alla loro effettuazione”.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“
2. I coniugi essendo allo stato economicamente autonomi espressamente convengono di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
….In particolare il IG. si obbliga a contribuire nella suddetta misura del 50% al canone CP_1 di locazione della casa in cui vive a Bologna la figlia , nonché alle spese per le relative Per_1 utenze domestiche e TARI.
6. Mutuo: entrambi i coniugi continueranno a pagare, ciascuno per metà e restando solidalmente obbligati, le rate del mutuo da loro stipulato per l'acquisto dell'immobile casa coniugale- ceduto alle figlie in proprietà dopo la separazione, avvenuta nel 2020, e che rimarrà in usufrutto alla moglie per la durata di 15 anni dalla suddetta cessione, come da preciso accordo di separazione e pedissequo atto notarile. Le detrazioni fiscali restano ripartite al 50%.
1) Le parti, nell'ottica transattiva che permea il presente accordo, rinunciano reciprocamente a pretendere sia gli arretrati per la quota di assegno unico non percepiti da lui che le differenze dell'aumento ISTAT non corrisposte finora a lei.
2) Fermo tutto quanto convenuto nel presente atto, i coniugi riconoscono e si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.
3) Le spese legali sono parzialmente compensate, in quanto il IG. si obbliga a rimborsare CP_1 alla IG.ra l'importo di € 750,00, a titolo di ristoro parziale delle spese legali dalla stessa Pt_1 sostenute, importo che sarà versato al momento della sottoscrizione del presente ricorso con bonifico alla IG.ra ; sottoscrivono la presente anche i legali per rinuncia alla solidarietà Pt_1 professionale”
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire