CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19926 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU OM, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile UNSENSO S.R.L., Avv. TIZIANO PANINI, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19926 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui EL DO era stato ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni della Unsenso s.r.I.: secondo il capo di imputazione, l'imputato, legale rappresentante della Printing Service s.r.I., aveva contattato la Unsenso.r.l. proponendosi quale intermediario, pur non avendone il mandato, per la compravendita di una macchina da stampa di proprietà della Bobst s.r.I., facendosi corrispondere due acconti per il bene, che veniva venduto dalla Bobst s.r.l. a terza persona ed in data precedente alla conferma d'ordine. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di DO, lamentando che nell'atto di appello era stata evidenziata la mancanza degli artifici e raggiri e del dolo, in quanto: 1) DO aveva ricevuto le specifiche tecniche della macchina in oggetto direttamente dalla società venditrice;
2) aveva acquisito queste informazioni per proporre la vendita della macchina trasmettendole alla parte civile, che aveva sottoscritto proposta di vendita solo due giorni dopo la vendita effettuata dalla Bobst s.r.l. a terzi;
3) era certo che DO non era stato immediatamente informato della avvenuta vendita, per cui quando la parte civile aveva effettuato le disposizioni di pagamento, il ricorrente era convinto che il bene non fosse stato ancora venduto;
inoltre, il legale rappresentante della Bobst s.r.l. non aveva escluso che la macchina potesse essere venduta tramite DO e non era certo il dato secondo cui DO sarebbe venuto a conoscenza della vendita della macchina a ridosso del Natale del 2018, non essendo stato il teste preciso sul punto. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello motivato sul riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e sugli aumenti operati per le circostanze aggravanti. 1.3 I, difensore lamenta che la Corte di appello non aveva motivato neppure sulle censure sollevate in ordine alle statuizioni civili ed alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 s , 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). La Corte di appello ha infatti evidenziato che DO, secondo le dichiarazioni della parte civile, aveva affermato di operare come agente o comunque soggetto titolato alla vendita, spendendo una qualifica ed un ruolo assolutamente inesistenti (pag. 3 sentenza impugnata) e che, malgrado il teste Colonnbini lo avesse informato "prima di Natale o subito dopo" che la macchina era stata venduta, aveva proseguito gli accordi con Venturi della Unsenso s.r.l. per la installazione della macchina, facendosi versare un secondo acconto in data 4 gennaio 2019; pertanto, i comportamenti di DO integrano gli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod.pen. sotto forma di "menzogna", inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame. 1.2 Quanto alla recidiva, a fronte del motivo estremamente generico contenuto nel motivo di appello ("non risulta che il sig. DO abbia mai posto in essere condotte, definite con sentenze passate in giudicato, che abbiano offeso il patrimonio"), la Corte di appello ha evidenziato la pluralità delle condanne riportate, così adempiendo all'onere motivazionale richiesto. Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato 3 Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato né in atto di appello, né nel ricorso per cassazione i motivi per i quali sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamente infondato. Quanto alle contestate aggravanti, vi è congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha evidenziato, quanto all'aggravante di cui all'ad.61 n.5 cod. pen., il legame professionale tra DO e Venturi della Unsenso s.r.I., e quanto a quella di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. l'importo oggetto della truffa, sottolineando l'elevatezza dello stesso;
premessa la genericità del motivo, estremamente contenuto è stato l'aumento per le aggravanti, per cui deve ritenersi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.6 Quanto alla eccezione sul profilo del danno riconosciuto alla parte civile, si deve osservare che sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno disposto a carico dell'imputato il pagamento di una provvisionale;
il motivo è quindi inammissibile in quanto il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e 4 r: ) destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (vedi Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01); inoltre, nell'atto di appello non vi era alcuna contestazione sulla sussistenza del danno, essendovi censure soltanto sulla entità della somma riconosciuta a titolo di provvisionale, per cui l'eccezione è inammissibile per non essere stata proposta in appello. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
il ricorrente deve, inoltre, in virtù del principio della soccombenza, essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalla parte civile Unsenso s.r.I., che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge Così deciso il 12/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU OM, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile UNSENSO S.R.L., Avv. TIZIANO PANINI, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19926 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui EL DO era stato ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni della Unsenso s.r.I.: secondo il capo di imputazione, l'imputato, legale rappresentante della Printing Service s.r.I., aveva contattato la Unsenso.r.l. proponendosi quale intermediario, pur non avendone il mandato, per la compravendita di una macchina da stampa di proprietà della Bobst s.r.I., facendosi corrispondere due acconti per il bene, che veniva venduto dalla Bobst s.r.l. a terza persona ed in data precedente alla conferma d'ordine. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di DO, lamentando che nell'atto di appello era stata evidenziata la mancanza degli artifici e raggiri e del dolo, in quanto: 1) DO aveva ricevuto le specifiche tecniche della macchina in oggetto direttamente dalla società venditrice;
2) aveva acquisito queste informazioni per proporre la vendita della macchina trasmettendole alla parte civile, che aveva sottoscritto proposta di vendita solo due giorni dopo la vendita effettuata dalla Bobst s.r.l. a terzi;
3) era certo che DO non era stato immediatamente informato della avvenuta vendita, per cui quando la parte civile aveva effettuato le disposizioni di pagamento, il ricorrente era convinto che il bene non fosse stato ancora venduto;
inoltre, il legale rappresentante della Bobst s.r.l. non aveva escluso che la macchina potesse essere venduta tramite DO e non era certo il dato secondo cui DO sarebbe venuto a conoscenza della vendita della macchina a ridosso del Natale del 2018, non essendo stato il teste preciso sul punto. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello motivato sul riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e sugli aumenti operati per le circostanze aggravanti. 1.3 I, difensore lamenta che la Corte di appello non aveva motivato neppure sulle censure sollevate in ordine alle statuizioni civili ed alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 s , 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). La Corte di appello ha infatti evidenziato che DO, secondo le dichiarazioni della parte civile, aveva affermato di operare come agente o comunque soggetto titolato alla vendita, spendendo una qualifica ed un ruolo assolutamente inesistenti (pag. 3 sentenza impugnata) e che, malgrado il teste Colonnbini lo avesse informato "prima di Natale o subito dopo" che la macchina era stata venduta, aveva proseguito gli accordi con Venturi della Unsenso s.r.l. per la installazione della macchina, facendosi versare un secondo acconto in data 4 gennaio 2019; pertanto, i comportamenti di DO integrano gli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod.pen. sotto forma di "menzogna", inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame. 1.2 Quanto alla recidiva, a fronte del motivo estremamente generico contenuto nel motivo di appello ("non risulta che il sig. DO abbia mai posto in essere condotte, definite con sentenze passate in giudicato, che abbiano offeso il patrimonio"), la Corte di appello ha evidenziato la pluralità delle condanne riportate, così adempiendo all'onere motivazionale richiesto. Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato 3 Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato né in atto di appello, né nel ricorso per cassazione i motivi per i quali sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamente infondato. Quanto alle contestate aggravanti, vi è congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha evidenziato, quanto all'aggravante di cui all'ad.61 n.5 cod. pen., il legame professionale tra DO e Venturi della Unsenso s.r.I., e quanto a quella di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. l'importo oggetto della truffa, sottolineando l'elevatezza dello stesso;
premessa la genericità del motivo, estremamente contenuto è stato l'aumento per le aggravanti, per cui deve ritenersi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.6 Quanto alla eccezione sul profilo del danno riconosciuto alla parte civile, si deve osservare che sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno disposto a carico dell'imputato il pagamento di una provvisionale;
il motivo è quindi inammissibile in quanto il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e 4 r: ) destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (vedi Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01); inoltre, nell'atto di appello non vi era alcuna contestazione sulla sussistenza del danno, essendovi censure soltanto sulla entità della somma riconosciuta a titolo di provvisionale, per cui l'eccezione è inammissibile per non essere stata proposta in appello. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
il ricorrente deve, inoltre, in virtù del principio della soccombenza, essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalla parte civile Unsenso s.r.I., che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge Così deciso il 12/03/2024