Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6404 del 2024, proposto da
EL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Grazzini, con domicilio eletto in Roma, via Leopoldo Serra 32;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della concessione d ricevitoria del lotto per mancato raggiungimento nel biennio 2022 e 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente, titolare della Ricevitoria Lotto n. NU1132 in Nuoro, Corso Garibaldi, 112, impugna il provvedimento di revoca della concessione recante, ai sensi dell’art. 4 Decreto 12 dicembre 2003, modificato dagli artt. 3 e 5 del D.D. 15 maggio 2007, in ragione del fatto che la Ricevitoria lotto negli ultimi due esercizi finanziari (biennio 2022/2023) ha effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo stabilito dal citato decreto (€25.530,53).
2. Parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca in ragione della contraddittorietà tra le valutazioni ivi svolte e quanto disposto dall’art. 1 della Determinazione Direttoriale del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 147669/RU del 17 marzo 2023, che avrebbe sospeso ai fini del calcolo degli anni reddituali l’annualità 2022 (erroneamente calcolata da ADM nel caso di specie).
3. La disposizione normativa di cui alla Determinazione Direttoriale Prot. n. 147669/RU del 17 marzo 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede che: “L’applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della revoca delle ricevitorie del lotto per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, è sospesa per il biennio 2021/2022.”
4. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la suddetta normativa speciale, avente lo scopo di tutelare gli esercenti nel delicato periodo pandemico, reca in sé la necessità di impedire il potere di revoca per le circostanze reddituali afferenti tanto l’anno 2021 quanto l’anno 2022.
5. Si è costituita in giudizio ADM contestando quanto ex adverso dedotto e argomentato circa la legittimità del provvedimento impugnato.
6. All’udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto per le ragioni che sono state già illustrate nei precedenti della Sezione (n. 12625 del 21/06/2024, n.15441 del 30/07/2024) e che si ribadiscono nel prosieguo.
8. Se è vero che la Determinazione Direttoriale Prot. n. 147669/RU del 17 marzo 2023, si limita a prevedere che l’applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003, ai fini della revoca delle ricevitorie del lotto per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, è sospesa per il biennio 2021/2022, è pur vero che tale sospensione determina l’esclusione dell’annualità 2022 dall’accertamento in questione in ragione del fatto che, come noto, lo stato di emergenza Covid-19 è terminato in data 31 marzo 2022.
9. Ora, il Collegio ritiene che se l’annualità 2022 non potesse essere valutata ai fini dell’applicazione della disciplina sulla revoca per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, tale esclusione debba valere, per coerenza con la ratio della disciplina stessa, anche per il biennio 2022/2023.
10. Tale interpretazione della disciplina regolamentare appare, altresì, maggiormente rispettosa del principio di buona e fede e di affidamento e, pertanto, preferibile rispetto ad una interpretazione più restrittiva fondata sul mero dato testuale
11. Alla luce di tale rilievo, il Collegio ritiene che la revoca disposta nei confronti del ricorrente sia illegittima e debba, pertanto, essere annullata.
12. Tenuto conto della novità della questione e della sua oggettiva opinabilità, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO