Sentenza 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 02/02/2021, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2021
N. 00142/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per la declaratoria di illegittimità del
silenzio serbato dalla Questura di -OMISSIS-, con riferimento all' istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata in data 23 maggio 2020, avente codice Assicurata n. -OMISSIS-;
e la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di-OMISSIS- in data 12 aprile 2019, con scadenza 10 giugno 2020, espone di aver presentato in data 23 maggio 2020, a mezzo kit postale con assicurata avente n. -OMISSIS-, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di -OMISSIS-, essendosi trasferito in un Comune in provincia di -OMISSIS-, e di non aver avuto ancora risposta sulla sua istanza.
Con ricorso ex 117 c.p.a, il ricorrente ha adito questo Tar al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla sua istanza e la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso in un termine non superiore a trenta giorni, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che fissa in sessanta giorni il termine per la definizione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contrastando le avverse pretese.
In particolare l’Amministrazione intimata si è difesa evidenziando che non era pervenuta all’Ufficio alcuna istanza e che la Questura aveva verificato che non era stata inserita dal sistema di Poste Italiane nessuna data di convocazione “per errore dell’indirizzo” e che, comunque, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 5 comma 9 d.lgs. 286/98, nessun danno deriverebbe al richiedente dall’eventuale ritardo nel riscontro degli Uffici, dato che, secondo quanto disposto dal comma 9 bis del medesimo articolo, nelle more, “il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ”.
In vista della camera di consiglio per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha depositato la nota del 12 novembre 2020 con cui la Questura di -OMISSIS-, con riferimento all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l’ha convocato in Questura per il giorno 25 novembre 2020, nonchè memoria e note di udienza con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto in quanto:
- l’istanza di rinnovo risulta presentata dal ricorrente in data 23 maggio 2020, a mezzo kit postale con assicurata avente n. -OMISSIS- e l’indicazione nel sistema di “errore nell’indirizzo” non costituisce una causa di inesistenza dell’istanza, tanto è vero che la Questura di -OMISSIS-, con nota del 12 novembre 2020, ha provveduto alla convocazione del ricorrente in Questura per i successivi adempimenti, richiamando proprio tale istanza;
- la circostanza che fino alla decisione dell'Amministrazione è consentito al lavoratore straniero di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, non priva il ricorrente dell'interesse a ottenere una risposta esplicita sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998;
- l’Amministrazione, a fronte dell’istanza volta ad ottenere un provvedimento, ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, secondo la regola di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e nel termine previsto dalla norma che disciplina lo specifico procedimento (cfr., ex multis, Tar Roma, sent. n.11971 e sent. n. 4428 del 2020; Tar Napoli, sent. n. 3462 del 2020; Tar Milano, sent. n.189 del 2018; Tar Veneto, sent. n.921 del 2018);
- il termine di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 è decorso senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso e non è stato superato dal ricorrente l'ulteriore termine annuale per agire contro il silenzio dell’amministrazione, ex art. 31, comma 2 c.p.a.;
- per quanto sopra, pertanto, in accoglimento del ricorso va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di concludere, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica a istanza di parte se anteriore, della presente sentenza, il procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente mediante adozione di un provvedimento espresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di concludere il procedimento mediante l’adozione di provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica ad istanza di parte se anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.