Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3332/2021 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Paradisi, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo via A.Marescotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Irene Bonora, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Dozza via Don Minzoni n. 10, in virtù di procura allegata alla comparsa
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_2
1) Disporre e confermare l'assegnazione della casa coniugale – di cui è esclusiva proprietaria la sig.ra – a quest'ultima che vi abiterà unitamente al figlio;
Parte_2 Per_1
2) Disporre e confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che ne Per_1 condivideranno la cura, l'educazione, il mantenimento e l'istruzione nel pieno rispetto delle inclinazioni naturali del figlio, pur rimanendo quest'ultimo collocato prevalentemente presso il domicilio della madre;
pagina 1 di 8
- tre giorni alla settimana dalle ore 16:30, uscita dalla scuola, sino alle ore 20:00 con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre, impegnandosi il IG. LL a comunicare settimanalmente alla IG.ra , nella giornata del venerdì e/o con congruo preavviso, i Pt_2
tre giorni della settimana successiva in cui, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà tenere con sé il figlio.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , alternativamente, nella giornata del sabato Per_1
dalle ore 9:00 alle ore 20:00 o della domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00, comunicando alla madre tali giornate, con un preavviso di almeno una settimana, preferibilmente nella giornata di venerdì.
Entrambi i genitori si impegnano alla massima collaborazione nell'interesse del figlio . Per_1
- I pernotti infrasettimanali del minore presso il padre, verranno concordati tra i genitori di settimana in settimana anche sulla base degli impegni lavorativi dei genitori.
- Natale: 5 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, durante i quali la madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni;
- Pasqua: ad anni alterni con il Natale o con il Capodanno per tre giorni consecutivi, durante i quali la madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni;
-Vacanze estive: due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.
4) Disporre che il IG. versi mensilmente alla IG.ra l'importo - Controparte_1 Parte_2
rivalutato ad aprile 2024 - di € 227,00 (Euro duecentoventisette/00), a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre rivalutazione monetaria annua su base ISTAT, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, facendo espresso riferimento al protocollo approvato dal Tribunale di Ravenna.
Ognuno dei coniugi si impegna ad inviare all'altro una richiesta scritta, anche a mezzo email o tramite messaggio Whatsapp, contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio. Il genitore che ha ricevuto la richiesta si impegna a rispondere – sempre per iscritto con le modalità di cui sopra – entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, comunicando il proprio consenso o dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative o meno onerose al soddisfacimento delle medesime esigenze. La mancata risposta pagina 2 di 8 entro 15 giorni dovrà intendersi quale accettazione della richiesta, consentendo il rimborso – anche in via esecutiva – del 50% della spesa entro il mese successivo all'esborso debitamente documentato.
Le spese di baby sitter saranno ad esclusivo carico della madre. Tuttavia, qualora dovesse rendersi necessario ricorrere alla baby sitter per impegni del padre, nelle giornate di sua spettanza ed in caso di indisponibilità della madre a tenere il minore, per impegni lavorativi, tale costo sarà esclusivamente a carico del padre.
5) Disporre e confermare che l'assegno unico e universale venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Disporre che il sig. si impegni alla massima collaborazione con la sig.ra , Controparte_1 Pt_2
al fine di evitare il più possibile di utilizzare il servizio di baby sitter, comunicando, quindi, con adeguato preavviso, i propri turni di lavoro della settimana successiva e quindi le giornate in cui terrà con sè il figlio minore . Per_1
Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile l'uno dall'altra”.
Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 D.M. 55/2014, compensi professionali, oltre accessori, come per Legge”
Per LL CO: “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale
(CE) il 28/05/2015 tra la IG.ra ed il IG. , matrimonio trascritto nel Parte_2 Controparte_1
Registro gli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, Parte II, Serie A, N. 3, con ogni conseguente provvedimento in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, ora di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_2
, a quest'ultima che vi abiterà unitamente al figlio .
[...] Pt_2
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, nel pieno rispetto delle inclinazioni naturali del figlio, con collocazione di quest'ultimo presso la residenza della madre e divisione degli assegni del minore al
50% tra i genitori.
4) Dare atto e confermare che il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute del minore, nonché con gli impegni di lavoro e di salute del padre (essendo lo stesso gravato di gravi patologia alla schiena), vedrà e terrà con sé il figlio come segue: Per_1
- tre giorni alla settimana dalle ore 16,00, uscita dalla scuola, sino alle ore 20,00 con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre (o, in caso di su indisponibilità di salute il minore verrà portato e ripreso dalla madre), impegnandosi il IG. LL a comunicare settimanalmente alla IG.ra , nella Pt_2
pagina 3 di 8 giornata del venerdì, i tre giorni della settimana successiva in cui, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e di salute, potrà tenere con sé il figlio.
- I pernotti infrasettimanali del minore presso il padre, verranno concordati tra i genitori di settimana in settimana anche sulla base degli impegni lavorativi e di salute dei genitori, entrambi turnisti.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , alternativamente, nella giornata del sabato dalle Per_1
ore 9,00 alle ore 20,00 o della domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00.
- Natale: 5 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno,
durante i quali la madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni;
Pasqua: ad anni alterni con il Natale o con il Capodanno per tre giorni consecutivi, durante i quali la madre potrà sentire telefonicamente il figlio tutti i giorni;
-Vacanze estive: due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.
5) Dare atto e confermare che il IG. corrisponderà, alla IG.ra , a Controparte_1 Parte_2 titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore , l'importo mensile di € 200,00, oltre Per_1
rivalutazione monetaria annua su base ISTAT.
6) Dare atto e confermare che oltre all'assegno fisso mensile, saranno dovute, in ragione del 50%, le spese straordinarie riportandosi integralmente, per quanto qui non diversamente specificato, a quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna intendendosi lo stesso allegato e parte integrantedel presente atto;
ognuno dei coniugi si impegna ad inviare all'altro una richiesta scritta, anche a mezzo e-mail o tramite messaggio WhatsApp, contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio;
il genitore che ha ricevuto la richiesta si impegna a rispondere - sempre per iscritto con le modalità di cui sopra - entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando il proprio consenso o dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative o meno onerose al soddisfacimento delle medesime esigenze.
La mancata risposta entro 15 giorni dovrà intendersi quale accettazione della richiesta, consentendo il rimborso anche in via esecutiva del 50% della spesa entro il mese successivo all'esborso debitamente documentato.
Le spese di baby sitter saranno ad esclusivo carico della madre. Le spese di baby sitter resteranno a carico della madre quando la stessa sarà indisposta a tenere il minore nelle giornate di sua spettanza, così
come resterà onere del padre reperire e versare gli oneri economici della baby sitter in caso di sua indisponibilità nelle giornate di sua spettanza a meno che non si tratti di impossibilità derivante da malattia o da impegni lavorativi.
pagina 4 di 8 Resta inteso che, comunque, entrambi i coniugi si attiveranno al fine di evitare il ricorrere all'ausilio della baby sitter, facendosi parti diligenti nel comunicare tempestivamente i propri turni ed eventualmente a trovare soluzioni concordate per garantire la presenza di almeno uno di essi, o della rete amicale e parentale di entrambi, con il minore.
Tuttavia, qualora dovesse rendersi necessario ricorrere alla baby sitter, per impegni del padre, anche solo di salute, solo nelle giornate di sua spettanza, ed in caso di indisponibilità della madre a tenere il minore per impegni lavorativi, tale costo sarà esclusivamente a carico del padre.
7) Dare atto e dichiarare che il IG. si impegna, alla massima collaborazione con la Controparte_1
IG.ra , al fine di evitare il più possibile di utilizzare il servizio di baby sitter, comunicando, quindi, Pt_2
con adeguato preavviso i propri turni di lavoro.
8) Dare atto e dichiarare che entrambi i genitori si impegnano a non divulgare, su qualsiasi social network, notizie relative alla conclusione della loro vita matrimoniale, con ciò facendo riferimento al loro figlio minore.
9) Dare atto e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla esigono a titolo di assegno divorzile l'una dall'altro.
10) Dare atto e dichiarare che i IG.ri e hanno già regolato ogni loro Parte_2 Controparte_1
rapporto patrimoniale e che nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle condizioni economiche relative al contributo nel mantenimento del figlio minore . Per_1
11) Darsi atto che ciascun genitore esprime sin d'ora il proprio consenso al rinnovo/rilascio del passaporto.
12) Dichiarare interamente compensate fra le parti le spese della presente procedura”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_2
effetti civili del matrimonio con , celebrato a Recale (CE) il 28.05.2015, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, atto n. 3, p. II, S. A, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio Per_1
in data 20.02.2016.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 16.11.2022 , non si opponeva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio peraltro a condizioni parzialmente diverse da quelle oggetto di ricorso.
pagina 5 di 8 All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa al giudice istruttore;
nel giudizio è intervenuto il PM e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Con sentenza non definitiva del 31.05.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa in istruttoria in ordine alle statuizioni accessorie al divorzio.
Acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate. La causa è, quindi, stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 9.01.2025 ed il P.M. ha, successivamente, precisato le sue conclusioni.
La presente decisione, stante la pronuncia non definitiva sul vincolo, ha ad oggetto unicamente le disposizioni accessorie alla pronuncia di divorzio.
Orbene, in ordine all'affidamento del figlio minore, , al suo collocamento, ed alla Per_1
assegnazione della casa coniugale le parti hanno chiesto concordemente la conferma delle disposizioni di cui al verbale di separazione omologato da Tribunale di Ravenna in data 19.09.2020.
In ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, in assenza di circostanze nuove sopravvenute, dovrà invece confermarsi quanto disposto dal Presidente con provvedimento provvisorio in data 20.02.2024.
Pertanto LL salvi accordi diversi tra le parti e compatibilmente con impegni scolastici ed CP_1
eventuali impedimenti di salute del minore potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni alla settimana dalle ore 16.00 quando il bambino esce da scuola, fino alle ore 20 quando egli lo riaccompagnerà a casa della madre impegnandosi settimanalmente di comunicare alla . Il Pt_2
venerdì i due giorni della settimana successiva in cui vedrà e terrà il figlio con sé, a fine settimana alternati il sabato dalle ore 9 alle ore 20 e la domenica dalle ore 9 alle 20 previa comunicazione a conferma alla almeno una settimana prima, per tre settimane anche non consecutive durante le Pt_2
vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il giorno di Natale e quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo. Gli eventuali pernotti infrasettimanali del figlio presso il padre dovranno essere concordati dai genitori di settimana in settimana tenendo presenti gli impegni di lavoro e gli eventuali impedimenti di salute dei genitori nonché le attività già programmate del figlio.
Quanto all'assegno di mantenimento del minore a carico del padre le parti risultano concordi nel confermare l'assegno di € 200,00 mensili annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Come richiesto dalla ricorrente tenuto conto della rivalutazione decorsa dovrà peraltro essere quantificato l'ammontare attuale dell'assegno in € 230,00.
pagina 6 di 8 Pertanto il Collegio stima equo, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, confermare l'obbligo già posto a carico di in sede di separazione consensuale, come richiesto Controparte_1 dall'odierna parte ricorrente, di contribuire al mantenimento del figlio, , versando a Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma rivalutata ad oggi di € 230,00, rivalutabile Parte_2 annualmente in base agli indici dell'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
Quanto alle spese necessarie per la baby sitter del minore le stesse come accaduto sin d'ora saranno a carico della , tranne come disposto in sede presidenziale, quando dovesse essere necessario Pt_2
ricorrere alla baby sitter per impegni del padre nelle giornate di sua spettanza ed in caso di indisponibilità della madre a tenere il minore per impegni lavorativi nel qual caso il costo sarà a carico del padre.
La contraria richiesta del padre di sostenere le spese della baby sitter in caso di sua indisponibilità salvo trattarsi di indisponibilità per motivi di lavoro o di salute risulta incompatibile del resto con la gestione condivisa del figlio e azzererebbero (tenuto conto delle patologie del resistente) le ipotesi in cui le spese per la baby sitter sarebbero a carico del padre per sua indisponibilità a tenere il minore.
L'importo dell'assegno unico universale per i figli sarà percepito in misura del 50% dai genitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, il quale ha tra l'altro dato causa alla controversia de qua pur essendo concorde sulla quasi totalità delle disposizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione indeterminabile, valor minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda, come i motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1707/2022 R.G., così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo lo schema che segue: salvi Controparte_1
accordi diversi tra le parti e compatibilmente con impegni scolastici ed eventuali impedimenti di salute del minore potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni alla settimana dalle ore
16.00 quando il bambino esce da scuola, fino alle ore 20 quando egli lo riaccompagnerà a casa della madre impegnandosi settimanalmente di comunicare alla . Il venerdì i due giorni Pt_2
della settimana successiva in cui vedrà e terrà il figlio con sé, a fine settimana alternati il sabato pagina 7 di 8 dalle ore 9 alle ore 20 e la domenica dalle ore 9 alle 20 previa comunicazione a conferma alla almeno una settimana prima, per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze Pt_2
estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, per cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il giorno di Natale e quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo. Gli eventuali pernotti infrasettimanali del figlio presso il padre dovranno essere concordati dai genitori di settimana in settimana tenendo presenti gli impegni di lavoro e gli eventuali impedimenti di salute dei genitori nonché le attività già programmate del figlio;
b) assegna la casa coniugale a che via abiterà unitamente al figlio;
Parte_2 Per_1
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
versando a , mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_2
mese, la somma di € 230,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato in materia da questo Tribunale precisando che alle spese necessarie per la baby sitter del minore saranno a carico della , tranne quando dovesse Pt_2
essere necessario ricorrere alla baby sitter per impegni del padre nelle giornate di sua spettanza ed in caso di indisponibilità della madre a tenere il minore per impegni lavorativi nel qual caso il costo sarà a carico del padre;
l'assegno unico universale sarà percepito dai genitori in misura del 50%;
d) condanna al pagamento per l'intero delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e liquida tali spese in € 125,00 per spese vive e € 4.358,00 per compenso Parte_2
professionale, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8