Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti_________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel.
3) dott. ssa Maria Carla Arena _________ Consigliere
Nella causa celebrata ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 227/2023 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1760/2022, del Tribunale di Palmi depositata in data 16 dicembre 2022 vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. – che agisce in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, nonché della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Persona_1
Roma, quale mandatario della Parte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., corrente in
[...] P.IVA_2
Roma, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Calabria 82, presso l'ufficio legale distrettuale, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Capurso;
-APPELLANTE- E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Zito;
Controparte_1
-APPELLATA-
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il giorno 12 maggio 2023, l ha proposto Pt_2 impugnazione avverso la sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Palmi , resa in forma contestuale, con la quale si è affermata la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010 e 2011. Pt_2
La , con ricorso in primo grado, ha impugnato il provvedimento CP_1 Pt_2 di iscrizione d'ufficio alla gestione separata con decorrenza 2010, nonché l'avviso di
1
641/19 inerenti il primo l'opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011 e il secondo l'avviso di addebito n. 34920180005636412000 relativo ai contributi del 2011. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto dei ricorsi e la condanna al pagamento dei Pt_2 contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. Il Tribunale ,dopo avere rigettato l'eccezione di merito ritenendo dovuto il pagamento alla gestione separata, ha però accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale del carico contributivo oggetto di causa, individuando il dies a quo in quello previsto per il versamento dei contributi previdenziali in questione, a sua volta coincidente con quello per il versamento delle imposte dovute per il medesimo anno – e quindi nel 16.6.11 per l'anno 2010 e per l'anno 2011 al 20/8/2012 . Il Tribunale pertanto ha ritenuto prescritto il credito sulla base della seguente motivazione: < Alla luce di quanto sopra statuito, tenuto conto che il termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010 per tutti gli iscritti alla gestione separata dell' viene individuato con il giorno 16.6.2011, come previsto dalle disposizioni Pt_2 normative in materia di imposta sul reddito e considerando che la lettera raccomandata dell' è pervenuta al ricorrente in data 1.7.2016, si deve che la pretesa contributiva a tale Pt_2 data si era già prescritta perché decorso il termine prescrizionale quinquennale. Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 39420180005636412000 impugnato con il ricorso iscritto al n. 641/2019, i crediti previdenziali sono pure prescritti, atteso che il dies a quo del termine Pt_2 di prescrizione quinquennale, coincidente con il giorno di scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, era fissato, per l'anno di imposta 2011, al 20 agosto 2012, (secondo quanto disposto con DPCM dell'8 giugno 2012) e la prima richiesta di pagamento dei contributi soggettivi da parte dell' è avvenuta con la lettera raccomandata ricevuta dal Pt_2 ricorrente in data 22.08.2017. Le medesime considerazioni in punto di prescrizione valgono per gli importi portati dal sollecito di pagamento n. 09420209000012709000 impugnato con il ricorso iscritto al n. 918/2020>> Con il gravame l' ha affermato l'erroneità della decisione Parte_3 assumendo che la decorrenza della prescrizione per l'anno 2010 andasse fissata dal 6 luglio 2011 poiché l'art 18 dlgs 241 del 1997 stabilisce il versamento dei contributi in ragione dei termini per le dichiarazioni dei redditi, e che il DPCM ha prorogato il termine di scadenza al 6/7/2011 e per l'anno 2011 ha fissato il doppio termine, a scelta del contribuente, del 9 luglio 2012, con facoltà di proroga al 20 agosto 2012, sicché il provvedimento di iscrizione dell' del 18 agosto 2012, era tempestivo. Pt_2
L'appellata si è costituita in giudizio, senza interporre appello incidentale al capo concernente la debenza dei contributi, continuando comunque ad eccepire gli originari motivi di merito, ribadendo in ogni caso l'eccezione di prescrizione concludendo per la conferma della sentenza.
Con decreto del Presidente di Sezione è stata fissata la data 20/5/25 quale termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter modalità di trattazione definita per la
2 presente controversia, alla scadenza, il OL preso atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare, ha deciso come da dispositivo e motivazione contestualmente depositati e pubblicati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, come illustrato nello svolgimento del processo, dopo avere ritento infondato il motivo di merito e corretta l'iscrizione nella gestione separata, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione. Con riferimento all'anno 2010 ha così affermato < Alla luce di quanto sopra statuito, tenuto conto che il termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010 per tutti gli iscritti alla gestione separata dell' viene individuato con il giorno 16.6.2011, Pt_2 come previsto dalle disposizioni normative in materia di imposta sul reddito e considerando che la lettera raccomandata dell' è pervenuta al ricorrente in data 1.7.2016, si deve che la Pt_2 pretesa contributiva a tale data si era già prescritta perché decorso il termine prescrizionale quinquennale > Con l'appello l' ha ribadito che, viceversa, la prescrizione doveva, in base al Pt_2
DPCM vigente ratione temporis, farsi decorrere, anche nel caso in esame, dal 6 luglio 2011. L'appello per i crediti relativi all'anno 2010 è fondato atteso che la decorrenza della prescrizione per effetto della proroga è stata spostata al 6 luglio 2011 anche per l'appellata, tenendo conto che il primo atto interruttivo è dell'1/7/2016.
Va premesso che questa Corte si è espressa sulla capacità dei DPCM di differire i termini di decorrenza della prescrizione al pari di quelli per l'obbligo di versamento contributivo in adesione alla S.C.( vedasi Cass. 28133/2021 e più di recente 5199/2022), affermando in coerenza a tale intendimento che l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso,
<costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso di specie (il D.P.C.M. in oggetto è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997)>> (così Cassazione n. 5199/2022 in relazione ai contributi per l'anno 1996 )
Circa l'applicabilità della proroga a prescindere dall'operatività del regime fiscale dei minimi questo OL ( ex multis sentenza RG 244/2021 est ha aderito Pt_4 all'opinione della Suprema Corte, per cui, ai fini del differimento della scadenza, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra
3 quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non anche la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (tra le numerose conformi, v. Cass. n. 10273 del 2021, nn. 22336, 23309, 23314 e 24668 , 33007 del 2022). Si è già detto che l'affermazione che esclude dall'efficacia della proroga chi sia assoggettato al regime fiscale dei minimi, contraddice l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte del dettato del DPCM essendosi precisato, nella sentenza n. 10273/2021, che «giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit. (qui, ratione temporis, d. P.C.M. 12 maggio 2011, che peraltro come detto contiene un regime di proroga ancora più generalizzato, n.d.r.), il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss>>. Tale intendimento è stato riaffermato con le pronunce 11256/2022, n.1652/2022, 37530/2021, 37493/2021 e questo OL ha per altro ravvisato nella espressione < attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore>> una locuzione intesa ad individuare l'intera categoria professionale ponendo l'accento sulle << attività economiche>>.
Sicché, senza dubbio, deve aversi riguardo alla circostanza che la scadenza del pagamento dell'imposta (per il saldo) per i redditi del 2010 era stata prorogata al 6 luglio 2011 in forza del DPCM 12/5/2011 citato, con l'effetto che il quinquennio decorrente da tale data scadeva il 6 luglio 2011, e la richiesta di pagamento formulata pacificamente il 1° luglio 2016, ha pertanto, interrotto utilmente la prescrizione, tenendo conto che l'avviso di addebito impugnato è stato ricevuto in data 3.1.18.
Diversamente l'appello va rigettato per i crediti anno 2011 atteso che, che come già affermato nella sentenza, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale, coincidente con il giorno di scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, era fissato, per l'anno di imposta 2011, al 20 agosto 2012, (secondo quanto disposto con DPCM del 6 giugno 2012) e la prima richiesta di pagamento dei contributi da parte dell' è avvenuta con la lettera raccomandata ricevuta dal ricorrente in Pt_2 data 22 agosto 2017 a nulla valendo la data di iscrizione 18 agosto 2012.
Le spese del doppio grado sono integralmente compensate atteso l'accoglimento parziale dell'originario ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso dall' in persona del legale rappresentante pro Pt_2 tempore con ricorso depositato il 12 maggio 2023, nei confronti di CP_1
con riferimento alla sentenza n. 1760/2022, depositata in data 16
[...] dicembre 2022 dal Tribunale di Palmi disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
4 1) In accoglimento parziale dell'appello rigetta l'originaria domanda con riferimento ai crediti anno 2010 e conferma per il resto la sentenza .
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 21/5/2025. Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
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