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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio, lette le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 28 ottobre
2025, pronunzia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 28 ottobre
2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti in atti dall'Avv. Antonino Pracanica presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato. attore/opponente contro
C.F. in persone del Sindaco pro- tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nino Parisi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
convenuto/opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avvero Parte_1
l'atto di precetto datato 7.02.2018, notificato in data 15.3.2018, con cui il Controparte_1 intimava ai debitori in solido e fra questi all'opponente di pagare la complessiva somma euro
23.776,70, a titolo di sanzioni e interessi, oltre spese come per legge.
Premetteva l'opponente che il intimava l'esecuzione in forza di ordinanza Controparte_1 ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, n. 9518 del 20.09.2000, con cui veniva ingiunta alla
[...]
e a , , , Parte_2 Controparte_2 Parte_1 CP_3 CP_4 e di pagare in solido la
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 complessiva somma di euro 64.914,83, di cui euro 48.240,07 in solido con la società
[...]
a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi alla C.E. n. 13576 CP_8 del 12.08.1996, oltre sanzione amministrativa ex art. 50 L.R. n. 71/78 e interessi come per legge, dovuti dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo soddisfo.
Questi i motivi di opposizione:
1) Difetto di legittimazione dell'opponente poiché la concessione edilizia n. 13576 del 12 agosto 1996 sarebbe stata erroneamente intestata allo stesso in quanto già prima del rilascio della concessione non era più proprietario dell'area. Parte_1
2) Mancanza dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione. Precisava al riguardo di aver impugnato l'ordinanza ingiunzione dinanzi al TAR Catania il quale dopo aver sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ha dichiarato perento il ricorso e che la perenzione non determina l'estinzione del giudizio, pertanto, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza sarebbe rimasta sospesa.
3) Assenza di una valida procura nell'atto di precetto.
Chiedeva, pertanto. l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente nullità dell'atto di precetto, in subordine, chiedeva che l'importo fosse ritenuto errato, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 maggio 2018 si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione, di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto, in via subordinata che fosse riconosciuta l'esattezza dell'importo precettato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata dal Giudice al tempo designato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 ottobre 2023; successivamente, veniva assegnata ad altro Giudice che rinviava la causa per la discussione orale concedendo termine di giorni dieci per il deposito di note conclusive e disposto un rinvio d'ufficio, l'odierno Giudice, dopo aver convertito l'udienza all'uopo fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note, pronunziava sentenza.
Preliminarmente si evidenzia che in ossequio al c.d. principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice può motivare la propria decisione riferendosi anche solo esclusivamente alla questione di fatto o di diritto che si riveli, ex sé, risolutiva rispetto a tutti gli altri motivi formulati, il secondo motivo risulta assorbente rispetto agli altri motivi spiegati che pertanto non verranno di seguito esaminati. L'opposizione è fondata e dunque, merita di essere accolta.
Premesso che parte opponente ha dimostrato in via documentale che l'ordinanza ingiunzione che costituisce il titolo dell'intimata esecuzione è stato annullata con sentenza del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA Sicilia, sezione staccata di Catania, decisa in
Camera di Consiglio il 28 gennaio 2021 (confermata con sentenza pubblicata in data 12 aprile
2022 dalla Corte di Giustizia amministrativa per la Sicilia), dalla su citata sentenza del TAR si evince agevolmente che il decreto che ha disposto la perenzione fu revocato.
Sul punto, in particolare, il T.A.R. nel rigettare l'eccezione di perenzione sollevata dal
[...]
così statuisce: La perenzione del ricorso è stata dichiarata con decreto presidenziale n. CP_1
7963/17, revocato, ricorrendone i presupposti prescritti dalle norme transitorie dell'allegato 3 del c.p.a., con decreto presidenziale n. 6614/18.
E infatti, se è pur vero, come così dedotto dal che con decreto n. 7963/2017 Controparte_1 il T.A.R. aveva dichiarato la perenzione del ricorso ai sensi dell'art.82 cod. proc. amm. vigente all'epoca dei fatti, successivamente le parti hanno manifestato la permanenza dell'interesse al ricorso e dunque, la perenzione è stata revocata.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, in tale ipotesi, precisa che il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata non è venuto meno e pertanto, l'atto di precetto non poteva essere emesso.
In tema di sanzioni amministrative, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1, All. 3, del d.lgs. n. 104 del
2010, il provvedimento con il quale - a seguito del tempestivo deposito dell'atto in cui la parte dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa - il Presidente revoca il precedente decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso e dispone la reiscrizione della causa sul ruolo di merito, preclude non solo l'estinzione del giudizio amministrativo di merito, ma anche il venir meno della sospensione del provvedimento impugnato disposta in sede cautelare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che ove il provvedimento la cui efficacia sia stata sospesa in sede amministrativa abbia ad oggetto la decadenza dall'autorizzazione all'attività di commercio, la prosecuzione dell'attività medesima, a seguito della suindicata revoca, non integra di per sé l'illecito amministrativo di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114 del 1998) (n.
30862/2022).
L'atto di precetto, dunque, va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nei valori medi in € 3.397,00 per compensi, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria, oltre € 250,00 per spese, oltre spese generali e accessori, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1871/2018 R.G. così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'atto di precetto opposto.
b) Condanna l'opposto alle spese processuali che liquida in € 3.397,00 per compensi, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria e € 250,00 per spese, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina il 28 ottobre 2025.
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio, lette le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 28 ottobre
2025, pronunzia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 28 ottobre
2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti in atti dall'Avv. Antonino Pracanica presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato. attore/opponente contro
C.F. in persone del Sindaco pro- tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nino Parisi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
convenuto/opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avvero Parte_1
l'atto di precetto datato 7.02.2018, notificato in data 15.3.2018, con cui il Controparte_1 intimava ai debitori in solido e fra questi all'opponente di pagare la complessiva somma euro
23.776,70, a titolo di sanzioni e interessi, oltre spese come per legge.
Premetteva l'opponente che il intimava l'esecuzione in forza di ordinanza Controparte_1 ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, n. 9518 del 20.09.2000, con cui veniva ingiunta alla
[...]
e a , , , Parte_2 Controparte_2 Parte_1 CP_3 CP_4 e di pagare in solido la
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 complessiva somma di euro 64.914,83, di cui euro 48.240,07 in solido con la società
[...]
a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi alla C.E. n. 13576 CP_8 del 12.08.1996, oltre sanzione amministrativa ex art. 50 L.R. n. 71/78 e interessi come per legge, dovuti dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo soddisfo.
Questi i motivi di opposizione:
1) Difetto di legittimazione dell'opponente poiché la concessione edilizia n. 13576 del 12 agosto 1996 sarebbe stata erroneamente intestata allo stesso in quanto già prima del rilascio della concessione non era più proprietario dell'area. Parte_1
2) Mancanza dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione. Precisava al riguardo di aver impugnato l'ordinanza ingiunzione dinanzi al TAR Catania il quale dopo aver sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ha dichiarato perento il ricorso e che la perenzione non determina l'estinzione del giudizio, pertanto, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza sarebbe rimasta sospesa.
3) Assenza di una valida procura nell'atto di precetto.
Chiedeva, pertanto. l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente nullità dell'atto di precetto, in subordine, chiedeva che l'importo fosse ritenuto errato, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 maggio 2018 si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione, di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto, in via subordinata che fosse riconosciuta l'esattezza dell'importo precettato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata dal Giudice al tempo designato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 ottobre 2023; successivamente, veniva assegnata ad altro Giudice che rinviava la causa per la discussione orale concedendo termine di giorni dieci per il deposito di note conclusive e disposto un rinvio d'ufficio, l'odierno Giudice, dopo aver convertito l'udienza all'uopo fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note, pronunziava sentenza.
Preliminarmente si evidenzia che in ossequio al c.d. principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice può motivare la propria decisione riferendosi anche solo esclusivamente alla questione di fatto o di diritto che si riveli, ex sé, risolutiva rispetto a tutti gli altri motivi formulati, il secondo motivo risulta assorbente rispetto agli altri motivi spiegati che pertanto non verranno di seguito esaminati. L'opposizione è fondata e dunque, merita di essere accolta.
Premesso che parte opponente ha dimostrato in via documentale che l'ordinanza ingiunzione che costituisce il titolo dell'intimata esecuzione è stato annullata con sentenza del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA Sicilia, sezione staccata di Catania, decisa in
Camera di Consiglio il 28 gennaio 2021 (confermata con sentenza pubblicata in data 12 aprile
2022 dalla Corte di Giustizia amministrativa per la Sicilia), dalla su citata sentenza del TAR si evince agevolmente che il decreto che ha disposto la perenzione fu revocato.
Sul punto, in particolare, il T.A.R. nel rigettare l'eccezione di perenzione sollevata dal
[...]
così statuisce: La perenzione del ricorso è stata dichiarata con decreto presidenziale n. CP_1
7963/17, revocato, ricorrendone i presupposti prescritti dalle norme transitorie dell'allegato 3 del c.p.a., con decreto presidenziale n. 6614/18.
E infatti, se è pur vero, come così dedotto dal che con decreto n. 7963/2017 Controparte_1 il T.A.R. aveva dichiarato la perenzione del ricorso ai sensi dell'art.82 cod. proc. amm. vigente all'epoca dei fatti, successivamente le parti hanno manifestato la permanenza dell'interesse al ricorso e dunque, la perenzione è stata revocata.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, in tale ipotesi, precisa che il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata non è venuto meno e pertanto, l'atto di precetto non poteva essere emesso.
In tema di sanzioni amministrative, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1, All. 3, del d.lgs. n. 104 del
2010, il provvedimento con il quale - a seguito del tempestivo deposito dell'atto in cui la parte dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa - il Presidente revoca il precedente decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso e dispone la reiscrizione della causa sul ruolo di merito, preclude non solo l'estinzione del giudizio amministrativo di merito, ma anche il venir meno della sospensione del provvedimento impugnato disposta in sede cautelare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che ove il provvedimento la cui efficacia sia stata sospesa in sede amministrativa abbia ad oggetto la decadenza dall'autorizzazione all'attività di commercio, la prosecuzione dell'attività medesima, a seguito della suindicata revoca, non integra di per sé l'illecito amministrativo di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114 del 1998) (n.
30862/2022).
L'atto di precetto, dunque, va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nei valori medi in € 3.397,00 per compensi, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria, oltre € 250,00 per spese, oltre spese generali e accessori, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1871/2018 R.G. così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'atto di precetto opposto.
b) Condanna l'opposto alle spese processuali che liquida in € 3.397,00 per compensi, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria e € 250,00 per spese, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina il 28 ottobre 2025.
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio