Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11208 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/10/1966, residente in [...]2 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CANEPA PAOLO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._3
VIA CAMALDOLI 2 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BOCCARDO PAOLO (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come C.F._4
da procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor l fine di ottenere la pronuncia di separazione Parte_1
Vista la Memoria di Costituzione della signora CP_1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno raggiunto un accordo rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 08/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Affidamento condiviso del figlio minore nato il [...] con Persona_1
collocazione abitativa stabile presso il padre nella ex casa familiare sita in Genova via
Camaldoli n. 2 uni;
- Assegnazione della ex casa familiare sita in GENOVA via Camaldoli n. 2 uni al marito che ne è proprietario;
- La madre potrà vedere il figlio minore frequentarlo e tenerlo con sè a fine settimana Per_1
alternati, nella giornata di sabato o domenica previ accordi con il figlio ed il padre tenuto conto delle esigenze scolastiche dello stesso;
- Porre a carico della signora a far data dal mese di marzo 2025 un assegno mensile CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della somma di euro 200,00 da rivalutarsi secondo ISTAT come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie di cui al Verbale di riunione della IV Sezione di questo Tribunale di Genova del 15.09.2016;
- Il signor richiederà e percepirà interamente l'assegno unico per il figlio;
Parte_1
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, godendo ciascuno di rettiti propri, sicché nulla si chiedono reciprocamente a titolo di concorso al mantenimento;
- I coniugi si impegnano sin d'ora a prestare i necessari consensi e/o assensi al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli necessari al figlio minore Per_1
- Le spese di procedure sono integralmente compensate tra le parti, salvo un contributo della signora nei confronti del marito dell'importo di euro 500,00 oltre accessori di CP_1
legge.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007,
Numero 634, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, il 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni