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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/12/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. LE Di CO - Presidente
Dott. Micol Menconi - Giudice
Dott.ssa AN OM - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 39-1/2025 e procedure concorsuali di Tempio Parte_1
Pausania rg. PU da
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
15/07/1962 residente in [...], codice fiscale
(partita iva ) C.F._1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE RESTORI
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 28.10.2025, ha presentato Parte_2 domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma,
CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili
– le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
1 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter
l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre
2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, o meglio, della relazione dell'OCC, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi
Dott. , contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della Persona_1 documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore l'indicazione delle cause
2 dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
L'OCC ha attestato – tenendo conto dell'assenza di beni liquidabili, ma della presenza di redditi acquisibili per tre anni (stimati in complessivi euro 18.000) – che la somma che può verosimilmente essere destinata ai creditori nel triennio ammonta a euro 13.561,69 (al netto delle spese di procedura indicate in 3.658,31 a titolo di compenso per l'OCC, nonché di 780,00 euro a titolo di compenso per l'advisor Avv. Restori). Si deve quindi ritenere che vi sia attivo distribuibile ai creditori.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Il ricorrente non risulta titolare – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile. Con riferimento ai beni mobili registrati, dalla visura presso il PRA (all. 13 al ricorso), risulta che la ricorrente è proprietaria dell'autovettura KIA modello Clarus, targata
BL247RS, immatricolata nel 2000, del valore commerciale irrisorio (cfr. doc. 24 allegato al ricorso), per cui il ricorrente ha evidenziato il carattere antieconomico della liquidazione da parte della procedura. Va al riguardo rilevato che l'eventuale abbandono del bene sarà oggetto di istanza dal Liquidatore in corso di procedura.
La sola fonte di guadagno dell'istante è rappresentata dal reddito derivante dallo svolgimento della libera professione quale geometra (cfr. Albo Iscritti – Collegio dei
Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Sassari, doc. 20 all. al ricorso) come risultante dalla documentazione versata in atti (delle dichiarazioni dei redditi degli anni
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 presentate del sig. (all. 11, all. 12, all. 13, all. 14 e Pt_2 all. 15)per cui percepisce una retribuzione pari a circa euro 1.554,50 mensili (cfr. pag. 5 rel. part.) e medio nell'ultimo triennio pari ad € 1.242,22 mensili (cfr. pag. 5 rel. part.).
3 Le giacenze sui conti correnti bancari, non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale il Liquidatore deve prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.040,74 mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori (dunque per complessivi euro 500,00 mensili e della somma eccedente di euro 1.616,07 eventualmente presente sul conto corrente intestato al ricorrente al momento dell'apertura della procedura.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote della pensione e dei redditi da lavoro, sia autonomo che a chiamata, devoluti al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270,
II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo
269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuna la conferma come Liquidatore dell'OCC di cui all'art. 269 CCII, dott. . Persona_1
4 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti dell' dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione CP_1 revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...], C.F._1
5 Via SASSARI n. 22, codice fiscale (partita iva ) C.F._1 P.IVA_1
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa AN OM;
n o m i n a
Liquidatore Dott. , nato a [...] il [...], Persona_1
domiciliato presso il proprio Studio in SASSARI – Via CodiceFiscale_2
BARZINI n. 2, PEC: iscritto/a all'Ordine dei Dottori Email_1
Commercialisti ed Esperti Contabili di SASSARI al n. 160A , già dando Controparte_2 atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in
Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania
o del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
6 − entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272,
II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami
- con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; a u t o r i z z a
il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
7 o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di la somma mensile Parte_2 netta di euro 500,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, in base alle spese quantificate come necessarie per il sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali del 01/12/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
AN OM LE Di CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. LE Di CO - Presidente
Dott. Micol Menconi - Giudice
Dott.ssa AN OM - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 39-1/2025 e procedure concorsuali di Tempio Parte_1
Pausania rg. PU da
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
15/07/1962 residente in [...], codice fiscale
(partita iva ) C.F._1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE RESTORI
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 28.10.2025, ha presentato Parte_2 domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Tempio Pausania (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma,
CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili
– le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
1 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter
l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre
2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, o meglio, della relazione dell'OCC, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi
Dott. , contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della Persona_1 documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore l'indicazione delle cause
2 dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
L'OCC ha attestato – tenendo conto dell'assenza di beni liquidabili, ma della presenza di redditi acquisibili per tre anni (stimati in complessivi euro 18.000) – che la somma che può verosimilmente essere destinata ai creditori nel triennio ammonta a euro 13.561,69 (al netto delle spese di procedura indicate in 3.658,31 a titolo di compenso per l'OCC, nonché di 780,00 euro a titolo di compenso per l'advisor Avv. Restori). Si deve quindi ritenere che vi sia attivo distribuibile ai creditori.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Il ricorrente non risulta titolare – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile. Con riferimento ai beni mobili registrati, dalla visura presso il PRA (all. 13 al ricorso), risulta che la ricorrente è proprietaria dell'autovettura KIA modello Clarus, targata
BL247RS, immatricolata nel 2000, del valore commerciale irrisorio (cfr. doc. 24 allegato al ricorso), per cui il ricorrente ha evidenziato il carattere antieconomico della liquidazione da parte della procedura. Va al riguardo rilevato che l'eventuale abbandono del bene sarà oggetto di istanza dal Liquidatore in corso di procedura.
La sola fonte di guadagno dell'istante è rappresentata dal reddito derivante dallo svolgimento della libera professione quale geometra (cfr. Albo Iscritti – Collegio dei
Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Sassari, doc. 20 all. al ricorso) come risultante dalla documentazione versata in atti (delle dichiarazioni dei redditi degli anni
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 presentate del sig. (all. 11, all. 12, all. 13, all. 14 e Pt_2 all. 15)per cui percepisce una retribuzione pari a circa euro 1.554,50 mensili (cfr. pag. 5 rel. part.) e medio nell'ultimo triennio pari ad € 1.242,22 mensili (cfr. pag. 5 rel. part.).
3 Le giacenze sui conti correnti bancari, non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale il Liquidatore deve prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.040,74 mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori (dunque per complessivi euro 500,00 mensili e della somma eccedente di euro 1.616,07 eventualmente presente sul conto corrente intestato al ricorrente al momento dell'apertura della procedura.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote della pensione e dei redditi da lavoro, sia autonomo che a chiamata, devoluti al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270,
II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo
269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuna la conferma come Liquidatore dell'OCC di cui all'art. 269 CCII, dott. . Persona_1
4 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti dell' dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione CP_1 revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...], C.F._1
5 Via SASSARI n. 22, codice fiscale (partita iva ) C.F._1 P.IVA_1
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa AN OM;
n o m i n a
Liquidatore Dott. , nato a [...] il [...], Persona_1
domiciliato presso il proprio Studio in SASSARI – Via CodiceFiscale_2
BARZINI n. 2, PEC: iscritto/a all'Ordine dei Dottori Email_1
Commercialisti ed Esperti Contabili di SASSARI al n. 160A , già dando Controparte_2 atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in
Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania
o del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
6 − entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272,
II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami
- con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; a u t o r i z z a
il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
7 o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di la somma mensile Parte_2 netta di euro 500,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, in base alle spese quantificate come necessarie per il sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali del 01/12/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
AN OM LE Di CO
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