Art. 18.
Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.
Sono abrogati l' articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 . ((2)) ((4))
Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 18 dicembre 1970, n. 1138 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941.
Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.
Sono abrogati l' articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 . ((2)) ((4))
Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 18 dicembre 1970, n. 1138 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941.