TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1273/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1273/2024 promossa dal sig.:
Cod. IS , residente in [...], Parte_1 C.F._1
alla Via Trasta 8/1, elettivamente domiciliato in Genova, alla Via Assarotti, civ. 8/3-3a, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Olcese, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso (P.E.C.: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l - Sede Controparte_1
di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo Persona_1
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane (PEC: , e presso lo stesso elettivamente Email_2
domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, CP_1 previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 14% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art.13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al CP_1 pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 22%, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
: CP_1
“IN MERITO - Respingere il ricorso perché la domanda è infondata. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.3.2024 il sig.
[...]
premesso di essere affetto da malattia professionale “discopatia protrusiva Parte_1
L3-L4 e L4-L5”, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione CP_1
delle conseguenti prestazioni di legge.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda, per carenza di prova in merito al nesso causale tra patologia e attività lavorativa, pur non opponendosi all'esperimento di CTU medico-legale finalizzata a valutare l'origine professionale della malattia stessa e dei postumi dedotti da controparte.
Secondo l'Istituto, infatti, quella allegata dal ricorrente è patologia di origine extraprofessionale: a fronte di un rischio non significativo risultante dal DVR offerto in comunicazione e della presenza di analoga patologia al rachide già nel 2005 (quando il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento di microdiscectomia alle vertebre L5-S1), non può che trattarsi di una recidiva della malattia preesistente.
L' ha altresì eccepito che il ricorrente risulta “titolare di invalidità civile”, CP_1
“prestazione non compatibile con la prestazione assicurativa ”. CP_1
Non occorrendo espletare prove orali - in quanto le mansioni lavorative del ricorrente e le modalità di svolgimento di esse, quali descritte in ricorso e peraltro tipiche di lavori manuali e di manovalanza e di quello di necroforo (presso camere mortuarie), non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell' e non sono, pertanto, in CP_1 discussione - la causa è stata istruita documentalmente - anche mediante richiesta all' CP_2
d'informativa scritta in merito ad eventuali riconoscimenti d'invalidità civile a favore del ricorrente - ed è stata licenziata CTU medico legale, con incarico conferito al dr. Per_2
[...]
Dopo il deposito dell'elaborato, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno contestato la CTU, insistendo infine come in atti.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
3. Deve rilevarsi e ribadirsi, innanzitutto, che le modalità e le caratteristiche delle attività lavorative (di operaio edile, manovale, più di recente di addetto alle camere mortuarie e poi, dal marzo 2017, di addetto alla raccolta dei rifiuti, anche differenziata) svolte dall'odierno ricorrente nel corso degli anni, non sono state specificamente contestate e rilevano, ai fini della decisione, quali descritte in ricorso e verificate in sede di anamnesi, non distaccandosi, peraltro, dall'usuale.
4. Espletata CTU medico legale, il consulente nominato (cui erano stati affidati i seguenti quesiti: <Accerti il CTU, letti gli atti e i documenti, visitato il ricorrente ed effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, se il ricorrente medesimo sia affetto da malattia muscolo-scheletrica “tabellata” o comunque di origine professionale. In caso positivo, quantifichi il grado di menomazione complessiva, tenuto conto delle eventuali preesistenze, precisandone la decorrenza. Il CTU, onde valutare se si tratti di malattia professionale “tabellata” anche avendo riguardo alle lavorazioni di cui alla corrispondente voce delle tabelle, terrà conto delle mansioni svolte dal ricorrente, quali descritte in ricorso e dell'orario lavorativo osservato. Ove la patologia risulti “tabellata”, verificherà se ricorra la prova di una diversa patogenesi della malattia stessa, dedotta dall' , ovvero che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la CP_1 malattia. Ove la patologia non risulti “tabellata”, verificherà se la stessa debba comunque ritenersi causata o concausata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza. In tal caso, accerterà altresì se si tratti di evento patologico unitario ed indivisibile conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione), ovvero se sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza dell'attività lavorativa e quali di eventuale altra causa, tra cui ad es. significativa predisposizione ed età (c.d. concausa d'invalidità), con conseguente applicazione dell'art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965”>>), con motivazione corretta, completa e aderente ai dati di causa, ha così osservato:
<<Il caso in esame riguarda un soggetto di sesso maschile, della età attuale di anni 59, che inoltrò in data 19.10.2020 denuncia di malattia professionale spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple.
L' respinse il caso ritenendo non sussistere rischio professionale. CP_1
[…]
Lo studio della documentazione in atti integrato dalle risultanze dell'esame clinico eseguito in corso di CTU porta a riconoscere il Sig. ffetto da: Parte_1
-spondilodiscoartrosi lombare in esiti di pregressi interventi per microdiscectomia destra di ernia discale L4-L5 e successiva artrodesi.
Il caso in esame presenta alcune peculiarità: innanzitutto trattasi di soggetto con canale discale normale, che ha presentato erniazioni discali sottoposte nel 2005 e nel 2016 a trattamenti chirurgici dapprima microinvasivo poi di discectomia con artrodesi mediante apposizione di cage. Sembra verosimilmente trattarsi di patologia tabellata… in quanto il periziando ha svolto nel corso della sua vita professionale attività che lo esponevano a movimentazione manuale di carichi: in particolare ha movimentato carichi di fogliame e rami per caricarli su motocarri nel periodo 2004-2005, mentre nel periodo 2006 per 9 mesi ha svolto generiche mansioni di manovalanza;
nel periodo 2007- 2016 con orario di lavoro di 40 ore settimanali a turni di otto ore continuative ha svolto mansioni [di] addetto alle camere mortuarie con mansioni di sollevamento delle salme, posizionamento delle stesse su barelle e successivo spostamento a braccia su apposito giaciglio, dovendo provvedere con frequente alla vestizione della salma con ovvia assunzione di posizione china e necessità di sollevamento della stessa con posizioni incongrue ed anomale;
nel periodo successivo ha svolto man- sioni di addetto alla igiene urbana con spostamento di rifiuti ingombranti che venne peraltro esplicitamente sconsigliata a partire dal marzo 2021.
Non appaiono chiare le valutazioni proposte dall' che ha considerato come non CP_1
idonee le attività di lavoro svolte a cagionare la insorgenza della tecnopatia denunciata in quanto da raccolto in sede di anamnesi appare evidente la sussistenza di una esposizione a posture incongrue con spostamento di pesi non indifferenti (salme) e materiali di raccolta di notevoli dimensioni e peso.
Per certo sussiste un aggravamento di una situazione preesistente (vedasi l'intervento del
2005 verificatosi in soggetto di 40 anni di età) e pertanto si ritiene riconoscibile ai fini valutativi solo la insorgenza di una sofferenza discale multipla a carico del tratto lombare da valutare nella misura del 5 % (cod. 213 in assenza di rilevante sofferenza neurologica mai dimostrata strumentalmente ma solo asserita).
Tenuto conto della già riconosciuta invalidità nella misura dell'8% si perviene quindi ad una valutazione complessiva del danno nella misura del 13% (tredici per cento) della totale>>.
Il dr. si è fatto anche carico di esaminare e contraddire, con Per_2
ragionamenti condivisibili e corretti, le valutazioni critiche dei CCTT delle parti.
Secondo il CTP del ricorrente, deve riconoscersi “… Invalidità Permanente nella misura del 5% per danno preesistente extralavorativo e nella misura del 12% per gli esiti erniari ed il posizionamento di cage vertebrale con valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 14%”.
Secondo il CTP dell' : <<… dall'anamnesi e dall'estratto contributivo CP_1 CP_2 depositato si rileva che l'Assicurato ha lavorato con continuità solo dal 2011, avendo svolto in precedenza attività saltuarie con contratti transitori, peraltro adibito a diverse mansioni e risulta non occupato per lunghi periodi (dal 1982 al 1997, dal 1998 al 2000, dal 2001 al
2004 e dal 2007 al 2011).
La patologia segnalata era già presente prima del 2005 ed avendo proprio in quel periodo egli già subìto un intervento di microdiscectomia L5-S1, in assenza di esposizione segnalata a fattori di rischio specifici nel lungo arco temporale detto, tutto ciò fa propendere il giudizio sul nesso verso la meiopragia [condizione patologica di diminuita resistenza o capacità] personale della colonna (ipotesi avvalorata dalla contemporanea presenza di discopatie anche cervicali).
In merito all'“aggravamento del quadro preesistente” si precisa come la successiva Parte_ esposizione lavorativa a non risulti dotata di efficacia lesiva sufficiente, infatti dalla
Parte_ documentazione fornita dalla , si rileva per la un Controparte_3
rischio di livello non significativo, confermato anche dal questionario per il rischio MMC redatto dal DDL dal quale si evince che la movimentazione dei carichi, per le mansioni a cui l' è stato assegnato, è pressoché completamente ausiliata. Risulta inoltre che Parte_3
l' sarebbe stato adibito alla raccolta dei rifiuti ingombranti circa 5 volte in 3 anni. Parte_3
A fronte di questo minimo profilo di rischio, il c.d. “aggravamento del quadro preesistente” risulta più verosimilmente inquadrabile nella nota casistica di recidive lombari, possibili e frequenti negli interventi NCH, in particolare quando il Paziente accede al trattamento chirurgico in relativa giovane età, come è accaduto all'Assicurato (primo intervento all'età di 40 anni)>>.
Ebbene, il dott. a obiettato, a fronte delle osservazioni del CTP di parte Per_2 attrice, che “… gli esiti dell'intervento del 2005 e del 2016 siano da scrivere esclusivamente a cause extralavorative (verosimile meiopragia di organo) e solo la presenza di recidiva erniaria con minima sofferenza neurologica sia da considerare ai fini valutativi”.
E ha contrastato le deduzioni del CTP di parte convenuta osservando che <<… nel caso specifico si può concordare su una predisposizione da meiopragia di organo (rachide), ricordando come per oltre 10 anni non si sia verificato alcun aggravamento della patologia rachidea e come l'attività di lavoro svolta per oltre 10 anni di addetto alle camere mortuarie abbia comportato una assunzione frequente di posture incongrue e sollevamento di salme con ovvi movimenti di flessione e rotazione abnorme del tronco sul bacino, mentre per quanto concerne la movimentazione di carichi ingombranti non sembra tale da essere ausiliata con regolarità trattandosi di movimentazione di colli pesanti e con difficoltà di spostamento per forma e dimensioni con presa scomoda e comportante sollevamento degli stessi per caricarli su idonei mezzi: appare quindi verosimile ritenere non trattarsi di semplice recidiva lombare postchirurgica, ma piuttosto come sopra detto di aggravamento di preesistenze in oggetto con ovvia diminutio della funzionalità e della efficienza del rachide lombare>>.
Il CTU ha quindi così concluso: < è da considerare Parte_1
portatore di invalidità nella misura del 5% che aggiunta alla preesistente valutazione di invalidità coesistente nella misura dell'8% consente di riconoscerlo portatore di invalidità complessivamente valutabile nella misura del 13% (tredici per cento)>>
5. Le riferite conclusioni del CTU meritano, dunque, di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze documentali e su accurati esami clinici, sorrette da corretta ed esauriente motivazione, nonché conformi ai principi giuridici che presidiano la materia.
E' noto, infatti, quanto al nesso di causalità, che “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenza delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr.Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004, 13928/2004)”
(Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi,
e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia” (Cass. n. 23653/2016).
Invece, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro,… grava sul lavoratore,… [e] deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002;
11128/2004; 15080/2009)” (Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
6. Dunque, nel caso in questione, sulla base delle corrette valutazioni del CTU - che non ha certo ignorato i periodi d'inoccupazione del ricorrente, ma ha valutato le caratteristiche delle attività svolte dal nei periodi in cui è stato occupato (in Parte_1
particolare, con continuità, dal 2001) -, possono ritenersi dimostrate, da un lato, l'origine extraprofessionale delle patologie lombari che hanno determinato gl'interventi chirurgici del 2005 e del 2016 (e i relativi postumi), in quanto riconducibili a predisposizione da meiopragia di organo (rachide), dall'altro, l'origine professionale delle più recenti manifestazioni patologiche, cui va ascritta (solo) una parte (menomazione del 5%) dei complessivi postumi a carico del rachide.
Ne consegue l'indennizzabilità dei postumi de quibus nei limiti del 5%.
Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss.,
d.lgs. n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto della preesistenza, nella misura dell'13 %, (evidentemente) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L'incremento del grado di menomazione precedentemente riconosciuto è dunque pari al
5%.
7. Pertanto, l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura prevista per una menomazione complessiva del 13%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.10.2020, detratto quanto già percepito.
8. Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31 dicembre 1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico del resistente;
con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Anche le spese delle CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' , per le medesime ragioni. CP_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per una menomazione di grado complessivo pari al 13 %, con decorrenza dal 9.10.2020, dedotto il percepito, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, sino al saldo;
condanna altresì l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Carlo OLCESE;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU.
Genova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1273/2024 promossa dal sig.:
Cod. IS , residente in [...], Parte_1 C.F._1
alla Via Trasta 8/1, elettivamente domiciliato in Genova, alla Via Assarotti, civ. 8/3-3a, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Olcese, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso (P.E.C.: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l - Sede Controparte_1
di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo Persona_1
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane (PEC: , e presso lo stesso elettivamente Email_2
domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, CP_1 previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 14% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art.13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al CP_1 pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 22%, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
: CP_1
“IN MERITO - Respingere il ricorso perché la domanda è infondata. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.3.2024 il sig.
[...]
premesso di essere affetto da malattia professionale “discopatia protrusiva Parte_1
L3-L4 e L4-L5”, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione CP_1
delle conseguenti prestazioni di legge.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda, per carenza di prova in merito al nesso causale tra patologia e attività lavorativa, pur non opponendosi all'esperimento di CTU medico-legale finalizzata a valutare l'origine professionale della malattia stessa e dei postumi dedotti da controparte.
Secondo l'Istituto, infatti, quella allegata dal ricorrente è patologia di origine extraprofessionale: a fronte di un rischio non significativo risultante dal DVR offerto in comunicazione e della presenza di analoga patologia al rachide già nel 2005 (quando il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento di microdiscectomia alle vertebre L5-S1), non può che trattarsi di una recidiva della malattia preesistente.
L' ha altresì eccepito che il ricorrente risulta “titolare di invalidità civile”, CP_1
“prestazione non compatibile con la prestazione assicurativa ”. CP_1
Non occorrendo espletare prove orali - in quanto le mansioni lavorative del ricorrente e le modalità di svolgimento di esse, quali descritte in ricorso e peraltro tipiche di lavori manuali e di manovalanza e di quello di necroforo (presso camere mortuarie), non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell' e non sono, pertanto, in CP_1 discussione - la causa è stata istruita documentalmente - anche mediante richiesta all' CP_2
d'informativa scritta in merito ad eventuali riconoscimenti d'invalidità civile a favore del ricorrente - ed è stata licenziata CTU medico legale, con incarico conferito al dr. Per_2
[...]
Dopo il deposito dell'elaborato, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno contestato la CTU, insistendo infine come in atti.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
3. Deve rilevarsi e ribadirsi, innanzitutto, che le modalità e le caratteristiche delle attività lavorative (di operaio edile, manovale, più di recente di addetto alle camere mortuarie e poi, dal marzo 2017, di addetto alla raccolta dei rifiuti, anche differenziata) svolte dall'odierno ricorrente nel corso degli anni, non sono state specificamente contestate e rilevano, ai fini della decisione, quali descritte in ricorso e verificate in sede di anamnesi, non distaccandosi, peraltro, dall'usuale.
4. Espletata CTU medico legale, il consulente nominato (cui erano stati affidati i seguenti quesiti: <Accerti il CTU, letti gli atti e i documenti, visitato il ricorrente ed effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, se il ricorrente medesimo sia affetto da malattia muscolo-scheletrica “tabellata” o comunque di origine professionale. In caso positivo, quantifichi il grado di menomazione complessiva, tenuto conto delle eventuali preesistenze, precisandone la decorrenza. Il CTU, onde valutare se si tratti di malattia professionale “tabellata” anche avendo riguardo alle lavorazioni di cui alla corrispondente voce delle tabelle, terrà conto delle mansioni svolte dal ricorrente, quali descritte in ricorso e dell'orario lavorativo osservato. Ove la patologia risulti “tabellata”, verificherà se ricorra la prova di una diversa patogenesi della malattia stessa, dedotta dall' , ovvero che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la CP_1 malattia. Ove la patologia non risulti “tabellata”, verificherà se la stessa debba comunque ritenersi causata o concausata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza. In tal caso, accerterà altresì se si tratti di evento patologico unitario ed indivisibile conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione), ovvero se sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza dell'attività lavorativa e quali di eventuale altra causa, tra cui ad es. significativa predisposizione ed età (c.d. concausa d'invalidità), con conseguente applicazione dell'art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965”>>), con motivazione corretta, completa e aderente ai dati di causa, ha così osservato:
<<Il caso in esame riguarda un soggetto di sesso maschile, della età attuale di anni 59, che inoltrò in data 19.10.2020 denuncia di malattia professionale spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple.
L' respinse il caso ritenendo non sussistere rischio professionale. CP_1
[…]
Lo studio della documentazione in atti integrato dalle risultanze dell'esame clinico eseguito in corso di CTU porta a riconoscere il Sig. ffetto da: Parte_1
-spondilodiscoartrosi lombare in esiti di pregressi interventi per microdiscectomia destra di ernia discale L4-L5 e successiva artrodesi.
Il caso in esame presenta alcune peculiarità: innanzitutto trattasi di soggetto con canale discale normale, che ha presentato erniazioni discali sottoposte nel 2005 e nel 2016 a trattamenti chirurgici dapprima microinvasivo poi di discectomia con artrodesi mediante apposizione di cage. Sembra verosimilmente trattarsi di patologia tabellata… in quanto il periziando ha svolto nel corso della sua vita professionale attività che lo esponevano a movimentazione manuale di carichi: in particolare ha movimentato carichi di fogliame e rami per caricarli su motocarri nel periodo 2004-2005, mentre nel periodo 2006 per 9 mesi ha svolto generiche mansioni di manovalanza;
nel periodo 2007- 2016 con orario di lavoro di 40 ore settimanali a turni di otto ore continuative ha svolto mansioni [di] addetto alle camere mortuarie con mansioni di sollevamento delle salme, posizionamento delle stesse su barelle e successivo spostamento a braccia su apposito giaciglio, dovendo provvedere con frequente alla vestizione della salma con ovvia assunzione di posizione china e necessità di sollevamento della stessa con posizioni incongrue ed anomale;
nel periodo successivo ha svolto man- sioni di addetto alla igiene urbana con spostamento di rifiuti ingombranti che venne peraltro esplicitamente sconsigliata a partire dal marzo 2021.
Non appaiono chiare le valutazioni proposte dall' che ha considerato come non CP_1
idonee le attività di lavoro svolte a cagionare la insorgenza della tecnopatia denunciata in quanto da raccolto in sede di anamnesi appare evidente la sussistenza di una esposizione a posture incongrue con spostamento di pesi non indifferenti (salme) e materiali di raccolta di notevoli dimensioni e peso.
Per certo sussiste un aggravamento di una situazione preesistente (vedasi l'intervento del
2005 verificatosi in soggetto di 40 anni di età) e pertanto si ritiene riconoscibile ai fini valutativi solo la insorgenza di una sofferenza discale multipla a carico del tratto lombare da valutare nella misura del 5 % (cod. 213 in assenza di rilevante sofferenza neurologica mai dimostrata strumentalmente ma solo asserita).
Tenuto conto della già riconosciuta invalidità nella misura dell'8% si perviene quindi ad una valutazione complessiva del danno nella misura del 13% (tredici per cento) della totale>>.
Il dr. si è fatto anche carico di esaminare e contraddire, con Per_2
ragionamenti condivisibili e corretti, le valutazioni critiche dei CCTT delle parti.
Secondo il CTP del ricorrente, deve riconoscersi “… Invalidità Permanente nella misura del 5% per danno preesistente extralavorativo e nella misura del 12% per gli esiti erniari ed il posizionamento di cage vertebrale con valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 14%”.
Secondo il CTP dell' : <<… dall'anamnesi e dall'estratto contributivo CP_1 CP_2 depositato si rileva che l'Assicurato ha lavorato con continuità solo dal 2011, avendo svolto in precedenza attività saltuarie con contratti transitori, peraltro adibito a diverse mansioni e risulta non occupato per lunghi periodi (dal 1982 al 1997, dal 1998 al 2000, dal 2001 al
2004 e dal 2007 al 2011).
La patologia segnalata era già presente prima del 2005 ed avendo proprio in quel periodo egli già subìto un intervento di microdiscectomia L5-S1, in assenza di esposizione segnalata a fattori di rischio specifici nel lungo arco temporale detto, tutto ciò fa propendere il giudizio sul nesso verso la meiopragia [condizione patologica di diminuita resistenza o capacità] personale della colonna (ipotesi avvalorata dalla contemporanea presenza di discopatie anche cervicali).
In merito all'“aggravamento del quadro preesistente” si precisa come la successiva Parte_ esposizione lavorativa a non risulti dotata di efficacia lesiva sufficiente, infatti dalla
Parte_ documentazione fornita dalla , si rileva per la un Controparte_3
rischio di livello non significativo, confermato anche dal questionario per il rischio MMC redatto dal DDL dal quale si evince che la movimentazione dei carichi, per le mansioni a cui l' è stato assegnato, è pressoché completamente ausiliata. Risulta inoltre che Parte_3
l' sarebbe stato adibito alla raccolta dei rifiuti ingombranti circa 5 volte in 3 anni. Parte_3
A fronte di questo minimo profilo di rischio, il c.d. “aggravamento del quadro preesistente” risulta più verosimilmente inquadrabile nella nota casistica di recidive lombari, possibili e frequenti negli interventi NCH, in particolare quando il Paziente accede al trattamento chirurgico in relativa giovane età, come è accaduto all'Assicurato (primo intervento all'età di 40 anni)>>.
Ebbene, il dott. a obiettato, a fronte delle osservazioni del CTP di parte Per_2 attrice, che “… gli esiti dell'intervento del 2005 e del 2016 siano da scrivere esclusivamente a cause extralavorative (verosimile meiopragia di organo) e solo la presenza di recidiva erniaria con minima sofferenza neurologica sia da considerare ai fini valutativi”.
E ha contrastato le deduzioni del CTP di parte convenuta osservando che <<… nel caso specifico si può concordare su una predisposizione da meiopragia di organo (rachide), ricordando come per oltre 10 anni non si sia verificato alcun aggravamento della patologia rachidea e come l'attività di lavoro svolta per oltre 10 anni di addetto alle camere mortuarie abbia comportato una assunzione frequente di posture incongrue e sollevamento di salme con ovvi movimenti di flessione e rotazione abnorme del tronco sul bacino, mentre per quanto concerne la movimentazione di carichi ingombranti non sembra tale da essere ausiliata con regolarità trattandosi di movimentazione di colli pesanti e con difficoltà di spostamento per forma e dimensioni con presa scomoda e comportante sollevamento degli stessi per caricarli su idonei mezzi: appare quindi verosimile ritenere non trattarsi di semplice recidiva lombare postchirurgica, ma piuttosto come sopra detto di aggravamento di preesistenze in oggetto con ovvia diminutio della funzionalità e della efficienza del rachide lombare>>.
Il CTU ha quindi così concluso: < è da considerare Parte_1
portatore di invalidità nella misura del 5% che aggiunta alla preesistente valutazione di invalidità coesistente nella misura dell'8% consente di riconoscerlo portatore di invalidità complessivamente valutabile nella misura del 13% (tredici per cento)>>
5. Le riferite conclusioni del CTU meritano, dunque, di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze documentali e su accurati esami clinici, sorrette da corretta ed esauriente motivazione, nonché conformi ai principi giuridici che presidiano la materia.
E' noto, infatti, quanto al nesso di causalità, che “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenza delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr.Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004, 13928/2004)”
(Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi,
e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia” (Cass. n. 23653/2016).
Invece, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro,… grava sul lavoratore,… [e] deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002;
11128/2004; 15080/2009)” (Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
6. Dunque, nel caso in questione, sulla base delle corrette valutazioni del CTU - che non ha certo ignorato i periodi d'inoccupazione del ricorrente, ma ha valutato le caratteristiche delle attività svolte dal nei periodi in cui è stato occupato (in Parte_1
particolare, con continuità, dal 2001) -, possono ritenersi dimostrate, da un lato, l'origine extraprofessionale delle patologie lombari che hanno determinato gl'interventi chirurgici del 2005 e del 2016 (e i relativi postumi), in quanto riconducibili a predisposizione da meiopragia di organo (rachide), dall'altro, l'origine professionale delle più recenti manifestazioni patologiche, cui va ascritta (solo) una parte (menomazione del 5%) dei complessivi postumi a carico del rachide.
Ne consegue l'indennizzabilità dei postumi de quibus nei limiti del 5%.
Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss.,
d.lgs. n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto della preesistenza, nella misura dell'13 %, (evidentemente) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L'incremento del grado di menomazione precedentemente riconosciuto è dunque pari al
5%.
7. Pertanto, l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura prevista per una menomazione complessiva del 13%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.10.2020, detratto quanto già percepito.
8. Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31 dicembre 1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico del resistente;
con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Anche le spese delle CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' , per le medesime ragioni. CP_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per una menomazione di grado complessivo pari al 13 %, con decorrenza dal 9.10.2020, dedotto il percepito, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, sino al saldo;
condanna altresì l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Carlo OLCESE;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU.
Genova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO