TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 33628/24 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA COLOMBO CRISTOFORO N. 4 70019 TRIGGIANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. BALBI TIZIANA STEFANIA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
CP_1
Nato in REPUBBLICA DOMINICANA il 07/12/1972
Residente VIA FLUMENDOSA N. 30 20132 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione e divorzio contenzioso ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente precisate all'udienza del 6 marzo 2025 Nel merito
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di procedibilità.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 e regolarmente notificato al convenuto, la ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
in data 21/10/17 in AN IU SE (atto iscritto nei Registri degli Atti Matrimonio del
[...]
Comune medesimo, anno 2017, n. 42 parte I), ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
decorso il termine di procedibilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 6 marzo 2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio al convenuto non costituito e non comparso personalmente, di cui ha dichiarato la contumacia, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:
“non vedo mio marito da anni. Lui è andato via di casa anni fa. Non ho più avuto alcun contatto con lui. Io voglio la separazione e poi il divorzio non abbiamo figli” Il difensore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e precisato sullo status
Ha discusso oralmente riportandosi al ricorso
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione,
l'ha rimette al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità italiana la ricorrente e dominicana il convenuto, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove la ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla separazione personale
Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data
21/10/17 in AN IU SE (atto iscritto nei Registri degli Atti Matrimonio del
Comune medesimo, anno 2017, n. 42 parte I).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ex art. 151 comma 1° c.c.;
2)Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AN IU SE per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza;
3) spese al definitivo;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio decorso il termine di procedibilità.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 33628/24 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA COLOMBO CRISTOFORO N. 4 70019 TRIGGIANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. BALBI TIZIANA STEFANIA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
CP_1
Nato in REPUBBLICA DOMINICANA il 07/12/1972
Residente VIA FLUMENDOSA N. 30 20132 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione e divorzio contenzioso ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente precisate all'udienza del 6 marzo 2025 Nel merito
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di procedibilità.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 e regolarmente notificato al convenuto, la ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
in data 21/10/17 in AN IU SE (atto iscritto nei Registri degli Atti Matrimonio del
[...]
Comune medesimo, anno 2017, n. 42 parte I), ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
decorso il termine di procedibilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 6 marzo 2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio al convenuto non costituito e non comparso personalmente, di cui ha dichiarato la contumacia, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato:
“non vedo mio marito da anni. Lui è andato via di casa anni fa. Non ho più avuto alcun contatto con lui. Io voglio la separazione e poi il divorzio non abbiamo figli” Il difensore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e precisato sullo status
Ha discusso oralmente riportandosi al ricorso
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione,
l'ha rimette al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità italiana la ricorrente e dominicana il convenuto, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove la ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla separazione personale
Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data
21/10/17 in AN IU SE (atto iscritto nei Registri degli Atti Matrimonio del
Comune medesimo, anno 2017, n. 42 parte I).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ex art. 151 comma 1° c.c.;
2)Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AN IU SE per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza;
3) spese al definitivo;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio decorso il termine di procedibilità.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5