Articolo 5 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 febbraio 1986
Art. 5. Attribuzione di funzioni ai dirigenti 1. I primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.
2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilita' dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Nota all' art. 5:
Il D.P.R. n. 748/1972 concerne "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986
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