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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5683 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario De Santis, presso il cui studio a Palermo, via Dante n.
119, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO:Sscioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/05/2025 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con a Palermo il 21/07/2006. Controparte_1
Il resistente, ritualmente avvisato, è rimasto contumace.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1396/2023, emesso
1 da questo Tribunale il 25/01/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Quanto alle altre domande, la ricorrente, premettendo che dall'unione coniugale sono state generate due figlie , nata a [...] il [...] e AR, nata a [...] il [...], Per_1 ha chiesto la conferma delle condizioni omologate in sede di separazione ovvero l'affidamento condiviso delle figlie minori, con domicilio prevalente presso di sé e con diritto di visita del padre e la previsione a carico del resistente di un assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12/11/2025 la ricorrente ha dichiarato: “chiedo la conferma delle condizioni della separazione;
lui non paga nulla;
non so nulla del mio ex;
non so neanche che lavoro fa;
in costanza di matrimonio avevamo un'azienda di pubblicità che nel 2015 è stata chiusa;
lui si è dato da fare negli anni successivi sempre nel settore pubblicitario, nell'ambito della cartellonistica e affissione di insegne pubblicitarie;
al mese poteva prendere 1.000,00 euro circa ma in maniera saltuaria ed in nero;
negli ultimi anni di matrimonio ha lavorato anche per un parcheggio vicino l'aeroporto, penso che guadagnasse 1.200,00 – 1.300,00 al mese;
non so come si sia accordato a 600,00 euro per le figlie, fatto sta che lo ha fatto e penso che sia il minimo per il mantenimento delle nostre figlie;
io lavoro in regola presso un'azienda e mi occupo della contabilità; lavoro lì dal mese di maggio 2025, prima lavoravo per un'altra azienda;
adesso prendo una retribuzione di 1.250,00; prima prendevo 1.000,00 euro;
vivo in locazione e pago un canone di 516,00 euro al mese;
lui vive a casa con la madre;
è un'abitazione di proprietà della sua famiglia;
dall'accordo di separazione lui non ha pagato mai nulla;
non ho mai agito in via esecutiva perché non so se lui ha redditi aggredibili e se sia messo in regola;
non penso;
sarebbe tempo perso;
comunque, da conoscenze comuni, so che lui non lavora;
AR frequenta il liceo e la scuola media;
le figlie non hanno mai Per_1 pernottato da lui;
sono a carico mio 24 ore su 24; quando si vedono è solo per dieci minuti sotto casa;
comunque non si vedono da un anno;
io non ho mai ostacolato il rapporto con le figlie anzi l'ho sempre incentivato;
è lui che si disinteressa;
percepisco il 100% dell'assegno unico”.
Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Relativamente all'affidamento delle figlie minori delle parti, va premesso che la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo
2 quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, le allegazioni della ricorrente consentono di prevedere l'affidamento congiunto delle minori AR e ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e Per_1 con diritto di visita da parte del padre, secondo accordi liberamente stretti dalle parti, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche delle figlie ovvero, in caso di disaccordo, alle seguenti modalità:
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00;
- a settimane alterne, dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, dal 22 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al
04 gennaio, ad anni alterni;
- nel periodo delle vacanze estive, per dieci giorni consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno delle minori, a pranzo od a cena;
5. Quanto all'assegno per il mantenimento delle figlie minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, la ricorrente ha allegato di lavorare alle dipendenze di un'azienda e di occuparsi della contabilità, di percepire una retribuzione di € 1.250,00 al mese e di vivere con le figlie in un appartamento condotto in locazione al canone di € 516,00 al mese;
la stessa, inoltre, percepisce l'Assegno Unico Universale Inps al 100%.
3 Nessun elemento di prova è stato fornito sull'attuale occupazione lavorativa e sul reddito percepito dal resistente;
peraltro, all'udienza la stessa ricorrente ha dichiarato che attualmente il resistente non svolge attività lavorativa.
Alla luce delle emergenze processuali ed in considerazione della capacità lavorativa del resistente e della sua giovane età nonché dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, del tutto irrisori, ritiene il Tribunale congruo porre a carico del resistente un assegno di €
400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Va, inoltre, previsto che la ricorrente continui a percepire l'Assegno Unico Universale Inps al
100%, in qualità di genitore che convive con la prole e che si prende cura di tutte le relative esigenze di vita.
6. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 21/07/2006 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ). CP_1 C.F._2
b) Dispone l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
d) Dispone che la ricorrente continui a percepire l'Assegno Unico Universale Inps al 100%.
e) Lascia le spese di lite a carico di parte ricorrente.
f) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 25, p. I, dell'anno 2006).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/11/2025.
4 Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR ES EL
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